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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 396 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo all'udienza del
5.2.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' avv. Emilio Polidoro
-appellante-
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
-appellata contumace-
OGGETTO: appello
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 5.2.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato il 6.2.2023, chiedeva la Parte_1 riforma parziale della sentenza n. del Giudice 1123/2022 di Pace di Cassino (r.g.
884/2022) emessa il 5 luglio 2022, depositata in data 2 agosto 2022 (non notificata), con cui, nonostante l'accoglimento dell'opposizione dalla stessa proposta avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 48385 - il cui credito sotteso riguardava sanzioni per violazione al C.d.S. – il giudice di primo grado disponeva la compensazione delle spese di lite, senza l'indicazione dei motivi sottesi alla decisione.
1 Non si costituiva in giudizio la , sebbene regolarmente evocata Controparte_1 in giudizio.
La causa, istruita con prova documentale, è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 5.2.2025.
2. L'appello merita accoglimento.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo il quale la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.).
A fronte di tale principio generale, tuttavia, il giudice, in base all'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse ove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione giuridica trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti.
A tal riguardo, occorre precisare che la nota pronuncia n. 77/2018 della Corte
Costituzionale ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche lì dove sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre quelle nominativamente indicate.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la compensazione delle spese, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950/2022).
Ebbene, nel caso di specie il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, senza enunciare le argomentazioni che lo hanno portato a tale decisione, limitandosi a valorizzare “la natura della controversia”, utilizzando un'espressione indefinita, la quale nulla dice sulle ragioni sostanziali sottese alla decisione.
In tale situazione, non si giustifica in alcun modo la compensazione delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa e che, in mancanza di specifica ed esplicita motivazione, ha giustamente ha invocato l'applicazione del principio di soccombenza. Diversamente opinando, infatti, la giustizia dell'accoglimento del ricorso sarebbe meramente formale.
2 L'appello deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14, e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (0,01 - 1.100,01) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della , in omaggio al principio di soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di lite del giudizio di primo grado che in liquida in euro 43,00 per spese vive e in euro 265,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
2)condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore della appellante che liquida in euro 64,50 per spese vive e in euro
462,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
3
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 396 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo all'udienza del
5.2.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' avv. Emilio Polidoro
-appellante-
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
-appellata contumace-
OGGETTO: appello
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 5.2.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato il 6.2.2023, chiedeva la Parte_1 riforma parziale della sentenza n. del Giudice 1123/2022 di Pace di Cassino (r.g.
884/2022) emessa il 5 luglio 2022, depositata in data 2 agosto 2022 (non notificata), con cui, nonostante l'accoglimento dell'opposizione dalla stessa proposta avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 48385 - il cui credito sotteso riguardava sanzioni per violazione al C.d.S. – il giudice di primo grado disponeva la compensazione delle spese di lite, senza l'indicazione dei motivi sottesi alla decisione.
1 Non si costituiva in giudizio la , sebbene regolarmente evocata Controparte_1 in giudizio.
La causa, istruita con prova documentale, è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 5.2.2025.
2. L'appello merita accoglimento.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo il quale la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.).
A fronte di tale principio generale, tuttavia, il giudice, in base all'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse ove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione giuridica trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti.
A tal riguardo, occorre precisare che la nota pronuncia n. 77/2018 della Corte
Costituzionale ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche lì dove sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre quelle nominativamente indicate.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la compensazione delle spese, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950/2022).
Ebbene, nel caso di specie il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, senza enunciare le argomentazioni che lo hanno portato a tale decisione, limitandosi a valorizzare “la natura della controversia”, utilizzando un'espressione indefinita, la quale nulla dice sulle ragioni sostanziali sottese alla decisione.
In tale situazione, non si giustifica in alcun modo la compensazione delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa e che, in mancanza di specifica ed esplicita motivazione, ha giustamente ha invocato l'applicazione del principio di soccombenza. Diversamente opinando, infatti, la giustizia dell'accoglimento del ricorso sarebbe meramente formale.
2 L'appello deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14, e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (0,01 - 1.100,01) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della , in omaggio al principio di soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di lite del giudizio di primo grado che in liquida in euro 43,00 per spese vive e in euro 265,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
2)condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore della appellante che liquida in euro 64,50 per spese vive e in euro
462,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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