Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1949, n. 39
Articolo 2
Versione
3 marzo 1949
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 18-23 agosto 1948, che saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:
a) all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizioni e sgombero;
b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
c) alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata, con le modalita' indicate nell'ultimo comma dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) alla concessione di sussidio per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649 .
Entrata in vigore il 3 marzo 1949
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