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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1131/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, alla via Parte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_1
Campania, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2 di appello, dall'avv. Raimondo Di Iesu, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Supino, n. 103; appellante-opposta
E
“ , con sede legale in Salerno, alla via Controparte_1
Seripando, n. 17, cod. fisc. e p. iva , in persona legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Controparte_2 all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Marco De Martino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. Conforti, n. 17; appellata-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2315/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, parzialmente riformare la impugnata sentenza n. 2315/2023 emessa dal Tribunale di Salerno nel giudizio contraddistinto dal
NRG 9598/2019, depositata in data 24/05/2023, non notificata al procuratore costituito, e per l'effetto in accoglimento dell'appello, parzialmente riformare la sentenza impugnata, dichiarando la competenza funzionale del Giudice di Pace a delibare in merito alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n 10020120040909233001, n.
10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n.
10020130029503671000, nel merito … dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000, datata 20.9.2019 relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società Controparte_1
, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n
[...]
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 per intervenuta notifica delle stesse, … dichiarare l'infondatezza dell'opposizione relativamente all'eccepita prescrizione per la regolare notifica delle intimazioni di pagamento n.
10020179001839632000 e n. 10020189007242410000 cui erano sottese alle cartelle n.
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000, inoltre riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “- dichiarare inammissibile il proposto appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e condannare l'appellante alla refusione delle spese per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/22;
- dichiarare comunque inammissibile il secondo ed il terzo motivo di appello e, conseguentemente, dichiarare in parte qua la formazione del giudicato in ordine alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta al n. CP_3
R.G. 9598/19, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn.
10020140031568557000, 10020150000106135000, 10020150016569155000 o, comunque, riconfermare la sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta Curia al n.
R.G. 9598/19; - dichiarare comunque inammissibile il quarto motivo di appello e,
2 conseguentemente, dichiarare in parte qua la formazione del giudicato in ordine alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta al n. CP_3
R.G. 9598/19, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn.
10020140031568557000, 10020150000106135000, 10020150016569155000 o, comunque, riconfermare la sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta Curia al n.
R.G. 9598/19; - subordinatamente, nel merito, dichiarare infondato il proposto appello, per l'effetto rigettandolo integralmente, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/22; - del caso ed eventualmente anche in via incidentale, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020189007242410000, nonché la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000, in toto riconfermando la sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta Curia al n. R.G. 9598/19”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2315/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti Controparte_1 dell' con ricorso depositato l'8 ottobre 2019, così Parte_1
provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000 del 20 settembre 2019 nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n.
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000, essendo state già state annullate in sede giurisdizionale quelle contraddistinte con il n. 10020120041245548001 ed il n.
10020130024897444000; 2) condannava l' alla Parte_1 refusione delle spese processuali;
3) condannava l' , ai Parte_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma equitativamente determinata in euro 5.000,00.
[...]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con Parte_1
atto di citazione notificato il 6 novembre 2023 per censurare la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000 limitatamente alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n.
3 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n.
10020130029503671000 e della loro prescrizione, assumendo che: 1) il Tribunale di
Salerno aveva violato gli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011, essendosi pronunciato su un'opposizione a sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, nonostante la competenza per materia appartenesse al Giudice di Pace, come puntualmente eccepito dalla resistente;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 26, comma 2,
D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, la resistente aveva interrotto la prescrizione dei crediti cristallizzati nelle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n.
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 mediante l'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000, giacché regolarmente notificata mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata della la pubblicazione del Parte_3
relativo avviso nello stesso sito e la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza il 7 settembre 2017; 3) parimenti, il giudice di prime cure aveva violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché gli artt. 26, comma 4, D.P.R. n.
602/1973 e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, essendo la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n. 10020120040909233001,
n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n.
10020130029503671000 stata interrotta mediante l'intimazione di pagamento n.
10020189007242410000, che, in ragione dell'irreperibilità della sede della
[...]
all'indirizzo risultante dalla visura camerale, era stata Controparte_1
ritualmente notificata mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione all'albo del relativo avviso, applicandosi il criterio sussidiario della notifica al legale rappresentante soltanto qualora costui fosse stato residente nel comune in cui la società aveva il domicilio fiscale;
4) il Tribunale di Salerno, in violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., degli artt. 140 e 145 c.p.c. nonché degli artt. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, aveva erroneamente escluso la validità delle notifiche delle cartelle n. 10020150016569155000, n. 100201500001061135000 e n.
10020140031568557000, che, in ragione della temporanea assenza del destinatario, erano state eseguite mediante il deposito degli atti presso la casa comunale, l'affissione dei relativi avvisi alla porta della sede sociale e l'invio delle raccomandate informative a.r..
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 4 dicembre 2023, la
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
4 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza resa il 29 gennaio/7 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
In via pregiudiziale, occorre rilevare, al fine di delineare il perimetro cognitivo del gravame, che l' , nell'incipit dell'atto di appello, ha Parte_1 dichiarato “espressamente” di impugnare “esclusivamente la parte della sentenza in cui dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000, in relazione esclusivamente alle sottese cartelle nn. -610001, n. – 233001, n. – 240000, n. –
578000, n. – 347000, 671000 e successivamente annulla anche le predette sottese cartelle
…”, chiedendo, nelle conclusioni, di “parzialmente riformare la sentenza impugnata, dichiarando la competenza funzionale del Giudice di Pace a delibare in merito alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n 10020120040909233001, n.
10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n.
10020130029503671000, nel merito … dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000, datata 20.9.2019 relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società Controparte_1
, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n
[...]
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 per intervenuta notifica delle stesse, … dichiarare l'infondatezza dell'opposizione relativamente all'eccepita prescrizione per la regolare notifica delle intimazioni di pagamento n.
10020179001839632000 e n. 10020189007242410000 cui erano sottese alle cartelle n.
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000, inoltre riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite”.
Pertanto, avendo l' inequivocabilmente manifestato Parte_1
la volontà di impugnare la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n.
10020199012910436000 in relazione soltanto alle cartelle esattoriali n.
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 ed
5 invocato la riforma della sentenza di primo grado con esclusivo riferimento a tali atti, reiterando le richieste formulate con l'appello anche con le note sostitutive dell'udienza del 9 maggio 2024, con le note di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale, il quarto motivo di gravame, con il quale è stata censurata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 140 e 145 c.p.c. nonché degli artt. 26, comma 4,
D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, per avere il Tribunale di
Salerno erroneamente escluso la validità delle notifiche delle ulteriori cartelle esattoriali n. 10020150016569155000, n. 100201500001061135000 e n. 10020140031568557000, è inammissibile, per esulare dal thema decidendum specificamente devoluto alla Corte.
Ciò posto, risulta infondato il primo motivo di gravame, con il quale l'
[...]
lamenta che il Tribunale di Salerno non ha dichiarato la propria Parte_1
incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace.
Ed invero, la ha introdotto non un giudizio di Controparte_1
opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, a norma degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011, ma un giudizio di opposizione all'esecuzione preannunciata con l'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000 del 20 settembre 2019, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avendo eccepito non già l'inesistenza delle notificazioni delle ordinanze-ingiunzioni o dei verbali di accertamento delle infrazioni al fine di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto avverso tali provvedimenti e di farne valere l'illegittimità, ma, quali fatti sopravvenuti alla loro formazione,
l'annullamento giurisdizionale di alcune cartelle esattoriali e la prescrizione dei crediti incorporati in altre per il mancato compimento di tempestivi atti interruttivi (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2003, n. 18207; Cass. 18 luglio 2005, n. 15149; Cass., Sez.
Un., 22 settembre 2017, n. 22080; Cass. ord. 25 maggio 2021, n. 14266).
Ne deriva che, non operando, in ragione della natura del giudizio promosso, le disposizioni degli artt. 6, comma 9, e 7 comma 2, d.lgs. n. 150/2011, la competenza a statuire sull'opposizione all'esecuzione preventiva spiegata dalla Controparte_1
apparteneva non ai Giudici di Pace dei luoghi delle commesse violazioni, ma, per
[...]
valore e territorio, ai sensi degli artt. 17 e 480, comma 3, c.p.c., all'adito Tribunale di
Salerno, per avere l' azionato un credito non tributario Parte_1
di complessivi euro 85.264,49 e per non aver compiuto nell'intimazione di pagamento notificata alla società presso la sede di via Seripando, n. 17, di Salerno alcuna elezione di domicilio nel Comune ove aveva sede il giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. ord. 15 aprile
2011, n. 8704; Cass. ord. 14 novembre 2024, n. 29388).
6 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l' Parte_1
assume di aver interrotto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n.
[...]
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 mediante la notifica, a norma degli artt. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 7,
D.P.R. n. 600/1973, dell'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000.
Al riguardo, è opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n.
602/1973, la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. n.
68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973.
A norma dell'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973, se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società “InfoCamere
s.c.p.a.” e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata, per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio e, per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della sua casella di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della “InfoCamere s.c.p.a.”.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e
60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973, l' , una volta Parte_1 accertato che l'indirizzo di posta elettronica certificata della Controparte_1
non era valido o attivo, doveva dimostrare, a fronte dell'avversa eccezione, di averle
[...] notificato l'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000 del 27 gennaio 2017 mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito della “InfoCamere
s.c.p.a.” e la successiva pubblicazione del relativo avviso sullo stesso portale per la durata
7 di quindici giorni nonché di averla notiziata di tali adempimenti a mezzo di lettera raccomandata.
In realtà, l' si è limitata produrre la lettera Parte_1
raccomandata a.r. n. 61451962734-4 del 7 febbraio 2017, con la quale comunicava alla di aver provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1 all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, a depositare telematicamente l'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000 presso gli uffici della Parte_3
di Salerno e a chiedere la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa, senza, tuttavia, documentare l'effettivo espletamento di tali attività, da compiersi, peraltro, nel portale della “InfoCamere s.c.p.a.” e non dell'Ente pubblico.
Ne deriva che, non avendo l' comprovato né il Parte_1 deposito telematico dell'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000 nell'area riservata del sito della “InfoCamere s.c.p.a.”, né, tanto meno, la successiva pubblicazione del relativo avviso sullo stesso portale per la durata di quindici giorni, il predetto atto, in ragione del mancato perfezionamento della sua notifica, risulta inidoneo ad interrompere, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., il termine quinquennale di prescrizione dei crediti incorporati nelle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n.
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale l' Parte_1
sostiene di aver interrotto la prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle n.
[...]
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 con la notifica, a norma degli artt. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e),
D.P.R. n. 600/1973, dell'intimazione di pagamento n. 10020189007242410000.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui la notificazione prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 richiede, a pena di nullità, che il notificante dimostri di aver svolto ricerche dirette ad accertare che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio, l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale e, dunque, che la sua irreperibilità sia assoluta e non meramente transitoria, non potendo, di conseguenza, ritenersi valida in difetto di concrete evidenze in ordine all'effettivo compimento di tali attività.
Peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificante non è indicato da alcuna disposizione normativa, neppure con riguardo alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza il concreto
8 espletamento (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 27 luglio 2018, n. 19958; Cass. ord. 24 maggio
2024, n. 14658; Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 781).
Nella relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020189007242410000,
l'agente incaricato si è limitato ad attestare l'irreperibilità assoluta della
[...]
presso la sede di via Seripando, n. 17, di Salerno e lo svolgimento Controparte_1 delle successive attività di deposito dell'atto presso il e di affissione all'albo del CP_4
relativo avviso, senza indicare in alcun modo le informazioni acquisite e le ricerche compiute per pervenire a tale certificazione, con la conseguenza che la manifesta nullità della notificazione di cui trattasi la rende inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione dei crediti incorporati nelle cartelle esattoriali n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' Parte_1
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare
[...]
relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito (euro 12.940,32) sotteso alle cartelle esattoriali n.
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000, per le quali soltanto è stato proposto l'appello, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in complessivi euro 3.600,00 per compenso, di Controparte_1
cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro
1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Marco De Martino, quale procuratore distrattario dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 2315/2023 del Tribunale Parte_1
di Salerno con atto di citazione notificato il 6 novembre 2023, così provvede:
9 1. rigetta l'appello;
2. condanna l' alla refusione, in favore dell'avv. Parte_1
Marco De Martino, quale procuratore distrattario della Controparte_1
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si
[...]
liquidano in complessivi euro 3.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1131/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, alla via Parte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_1
Campania, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2 di appello, dall'avv. Raimondo Di Iesu, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Supino, n. 103; appellante-opposta
E
“ , con sede legale in Salerno, alla via Controparte_1
Seripando, n. 17, cod. fisc. e p. iva , in persona legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Controparte_2 all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Marco De Martino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. Conforti, n. 17; appellata-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2315/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, parzialmente riformare la impugnata sentenza n. 2315/2023 emessa dal Tribunale di Salerno nel giudizio contraddistinto dal
NRG 9598/2019, depositata in data 24/05/2023, non notificata al procuratore costituito, e per l'effetto in accoglimento dell'appello, parzialmente riformare la sentenza impugnata, dichiarando la competenza funzionale del Giudice di Pace a delibare in merito alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n 10020120040909233001, n.
10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n.
10020130029503671000, nel merito … dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000, datata 20.9.2019 relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società Controparte_1
, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n
[...]
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 per intervenuta notifica delle stesse, … dichiarare l'infondatezza dell'opposizione relativamente all'eccepita prescrizione per la regolare notifica delle intimazioni di pagamento n.
10020179001839632000 e n. 10020189007242410000 cui erano sottese alle cartelle n.
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000, inoltre riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “- dichiarare inammissibile il proposto appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e condannare l'appellante alla refusione delle spese per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/22;
- dichiarare comunque inammissibile il secondo ed il terzo motivo di appello e, conseguentemente, dichiarare in parte qua la formazione del giudicato in ordine alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta al n. CP_3
R.G. 9598/19, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn.
10020140031568557000, 10020150000106135000, 10020150016569155000 o, comunque, riconfermare la sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta Curia al n.
R.G. 9598/19; - dichiarare comunque inammissibile il quarto motivo di appello e,
2 conseguentemente, dichiarare in parte qua la formazione del giudicato in ordine alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta al n. CP_3
R.G. 9598/19, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn.
10020140031568557000, 10020150000106135000, 10020150016569155000 o, comunque, riconfermare la sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta Curia al n.
R.G. 9598/19; - subordinatamente, nel merito, dichiarare infondato il proposto appello, per l'effetto rigettandolo integralmente, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/22; - del caso ed eventualmente anche in via incidentale, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020189007242410000, nonché la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000, in toto riconfermando la sentenza n. 2315/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 24.05.23, resa a definizione del giudizio di primo grado distinto presso la detta Curia al n. R.G. 9598/19”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2315/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti Controparte_1 dell' con ricorso depositato l'8 ottobre 2019, così Parte_1
provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000 del 20 settembre 2019 nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n.
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000, essendo state già state annullate in sede giurisdizionale quelle contraddistinte con il n. 10020120041245548001 ed il n.
10020130024897444000; 2) condannava l' alla Parte_1 refusione delle spese processuali;
3) condannava l' , ai Parte_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma equitativamente determinata in euro 5.000,00.
[...]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con Parte_1
atto di citazione notificato il 6 novembre 2023 per censurare la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000 limitatamente alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n.
3 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n.
10020130029503671000 e della loro prescrizione, assumendo che: 1) il Tribunale di
Salerno aveva violato gli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011, essendosi pronunciato su un'opposizione a sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, nonostante la competenza per materia appartenesse al Giudice di Pace, come puntualmente eccepito dalla resistente;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 26, comma 2,
D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, la resistente aveva interrotto la prescrizione dei crediti cristallizzati nelle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n.
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 mediante l'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000, giacché regolarmente notificata mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata della la pubblicazione del Parte_3
relativo avviso nello stesso sito e la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza il 7 settembre 2017; 3) parimenti, il giudice di prime cure aveva violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché gli artt. 26, comma 4, D.P.R. n.
602/1973 e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, essendo la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n. 10020120040909233001,
n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n.
10020130029503671000 stata interrotta mediante l'intimazione di pagamento n.
10020189007242410000, che, in ragione dell'irreperibilità della sede della
[...]
all'indirizzo risultante dalla visura camerale, era stata Controparte_1
ritualmente notificata mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione all'albo del relativo avviso, applicandosi il criterio sussidiario della notifica al legale rappresentante soltanto qualora costui fosse stato residente nel comune in cui la società aveva il domicilio fiscale;
4) il Tribunale di Salerno, in violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., degli artt. 140 e 145 c.p.c. nonché degli artt. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, aveva erroneamente escluso la validità delle notifiche delle cartelle n. 10020150016569155000, n. 100201500001061135000 e n.
10020140031568557000, che, in ragione della temporanea assenza del destinatario, erano state eseguite mediante il deposito degli atti presso la casa comunale, l'affissione dei relativi avvisi alla porta della sede sociale e l'invio delle raccomandate informative a.r..
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 4 dicembre 2023, la
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
4 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza resa il 29 gennaio/7 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
In via pregiudiziale, occorre rilevare, al fine di delineare il perimetro cognitivo del gravame, che l' , nell'incipit dell'atto di appello, ha Parte_1 dichiarato “espressamente” di impugnare “esclusivamente la parte della sentenza in cui dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000, in relazione esclusivamente alle sottese cartelle nn. -610001, n. – 233001, n. – 240000, n. –
578000, n. – 347000, 671000 e successivamente annulla anche le predette sottese cartelle
…”, chiedendo, nelle conclusioni, di “parzialmente riformare la sentenza impugnata, dichiarando la competenza funzionale del Giudice di Pace a delibare in merito alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n 10020120040909233001, n.
10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n.
10020130029503671000, nel merito … dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000, datata 20.9.2019 relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società Controparte_1
, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n
[...]
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 per intervenuta notifica delle stesse, … dichiarare l'infondatezza dell'opposizione relativamente all'eccepita prescrizione per la regolare notifica delle intimazioni di pagamento n.
10020179001839632000 e n. 10020189007242410000 cui erano sottese alle cartelle n.
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000, inoltre riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite”.
Pertanto, avendo l' inequivocabilmente manifestato Parte_1
la volontà di impugnare la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n.
10020199012910436000 in relazione soltanto alle cartelle esattoriali n.
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 ed
5 invocato la riforma della sentenza di primo grado con esclusivo riferimento a tali atti, reiterando le richieste formulate con l'appello anche con le note sostitutive dell'udienza del 9 maggio 2024, con le note di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale, il quarto motivo di gravame, con il quale è stata censurata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 140 e 145 c.p.c. nonché degli artt. 26, comma 4,
D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, per avere il Tribunale di
Salerno erroneamente escluso la validità delle notifiche delle ulteriori cartelle esattoriali n. 10020150016569155000, n. 100201500001061135000 e n. 10020140031568557000, è inammissibile, per esulare dal thema decidendum specificamente devoluto alla Corte.
Ciò posto, risulta infondato il primo motivo di gravame, con il quale l'
[...]
lamenta che il Tribunale di Salerno non ha dichiarato la propria Parte_1
incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace.
Ed invero, la ha introdotto non un giudizio di Controparte_1
opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, a norma degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011, ma un giudizio di opposizione all'esecuzione preannunciata con l'intimazione di pagamento n. 10020199012910436000 del 20 settembre 2019, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avendo eccepito non già l'inesistenza delle notificazioni delle ordinanze-ingiunzioni o dei verbali di accertamento delle infrazioni al fine di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto avverso tali provvedimenti e di farne valere l'illegittimità, ma, quali fatti sopravvenuti alla loro formazione,
l'annullamento giurisdizionale di alcune cartelle esattoriali e la prescrizione dei crediti incorporati in altre per il mancato compimento di tempestivi atti interruttivi (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2003, n. 18207; Cass. 18 luglio 2005, n. 15149; Cass., Sez.
Un., 22 settembre 2017, n. 22080; Cass. ord. 25 maggio 2021, n. 14266).
Ne deriva che, non operando, in ragione della natura del giudizio promosso, le disposizioni degli artt. 6, comma 9, e 7 comma 2, d.lgs. n. 150/2011, la competenza a statuire sull'opposizione all'esecuzione preventiva spiegata dalla Controparte_1
apparteneva non ai Giudici di Pace dei luoghi delle commesse violazioni, ma, per
[...]
valore e territorio, ai sensi degli artt. 17 e 480, comma 3, c.p.c., all'adito Tribunale di
Salerno, per avere l' azionato un credito non tributario Parte_1
di complessivi euro 85.264,49 e per non aver compiuto nell'intimazione di pagamento notificata alla società presso la sede di via Seripando, n. 17, di Salerno alcuna elezione di domicilio nel Comune ove aveva sede il giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. ord. 15 aprile
2011, n. 8704; Cass. ord. 14 novembre 2024, n. 29388).
6 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l' Parte_1
assume di aver interrotto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n.
[...]
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 mediante la notifica, a norma degli artt. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 7,
D.P.R. n. 600/1973, dell'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000.
Al riguardo, è opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n.
602/1973, la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. n.
68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973.
A norma dell'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973, se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società “InfoCamere
s.c.p.a.” e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata, per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio e, per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della sua casella di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della “InfoCamere s.c.p.a.”.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e
60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973, l' , una volta Parte_1 accertato che l'indirizzo di posta elettronica certificata della Controparte_1
non era valido o attivo, doveva dimostrare, a fronte dell'avversa eccezione, di averle
[...] notificato l'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000 del 27 gennaio 2017 mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito della “InfoCamere
s.c.p.a.” e la successiva pubblicazione del relativo avviso sullo stesso portale per la durata
7 di quindici giorni nonché di averla notiziata di tali adempimenti a mezzo di lettera raccomandata.
In realtà, l' si è limitata produrre la lettera Parte_1
raccomandata a.r. n. 61451962734-4 del 7 febbraio 2017, con la quale comunicava alla di aver provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1 all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, a depositare telematicamente l'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000 presso gli uffici della Parte_3
di Salerno e a chiedere la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa, senza, tuttavia, documentare l'effettivo espletamento di tali attività, da compiersi, peraltro, nel portale della “InfoCamere s.c.p.a.” e non dell'Ente pubblico.
Ne deriva che, non avendo l' comprovato né il Parte_1 deposito telematico dell'intimazione di pagamento n. 10020179001839632000 nell'area riservata del sito della “InfoCamere s.c.p.a.”, né, tanto meno, la successiva pubblicazione del relativo avviso sullo stesso portale per la durata di quindici giorni, il predetto atto, in ragione del mancato perfezionamento della sua notifica, risulta inidoneo ad interrompere, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., il termine quinquennale di prescrizione dei crediti incorporati nelle cartelle esattoriali n. 100201200406051610001, n.
10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale l' Parte_1
sostiene di aver interrotto la prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle n.
[...]
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000 con la notifica, a norma degli artt. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e),
D.P.R. n. 600/1973, dell'intimazione di pagamento n. 10020189007242410000.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui la notificazione prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 richiede, a pena di nullità, che il notificante dimostri di aver svolto ricerche dirette ad accertare che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio, l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale e, dunque, che la sua irreperibilità sia assoluta e non meramente transitoria, non potendo, di conseguenza, ritenersi valida in difetto di concrete evidenze in ordine all'effettivo compimento di tali attività.
Peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificante non è indicato da alcuna disposizione normativa, neppure con riguardo alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza il concreto
8 espletamento (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 27 luglio 2018, n. 19958; Cass. ord. 24 maggio
2024, n. 14658; Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 781).
Nella relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020189007242410000,
l'agente incaricato si è limitato ad attestare l'irreperibilità assoluta della
[...]
presso la sede di via Seripando, n. 17, di Salerno e lo svolgimento Controparte_1 delle successive attività di deposito dell'atto presso il e di affissione all'albo del CP_4
relativo avviso, senza indicare in alcun modo le informazioni acquisite e le ricerche compiute per pervenire a tale certificazione, con la conseguenza che la manifesta nullità della notificazione di cui trattasi la rende inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione dei crediti incorporati nelle cartelle esattoriali n. 10020130023124578000, n.
10020130028822347000 e n. 10020130029503671000.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' Parte_1
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare
[...]
relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito (euro 12.940,32) sotteso alle cartelle esattoriali n.
100201200406051610001, n. 10020120040909233001, n. 10020120041849240000, n.
10020130023124578000, n. 10020130028822347000 e n. 10020130029503671000, per le quali soltanto è stato proposto l'appello, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in complessivi euro 3.600,00 per compenso, di Controparte_1
cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro
1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Marco De Martino, quale procuratore distrattario dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 2315/2023 del Tribunale Parte_1
di Salerno con atto di citazione notificato il 6 novembre 2023, così provvede:
9 1. rigetta l'appello;
2. condanna l' alla refusione, in favore dell'avv. Parte_1
Marco De Martino, quale procuratore distrattario della Controparte_1
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si
[...]
liquidano in complessivi euro 3.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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