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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 18-
06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6298/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Raffaele Maria Capasso, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, C.so Vittorio Emanuele, n. 127;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Rossi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, V.lo S.
Bernardino, n. 5A;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
conveniva innanzi a questo Tribunale la per Parte_1 Controparte_1
ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo n. 1021/2020 del Tribunale di Salerno,
emesso in data 08.05.2020, con il quale era stato ingiunto alla stessa, di pagare in favore della la somma di euro 22.051,41, oltre interessi e spese e CP_1
onorari.
La somma ingiunta scaturiva per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento per prestito personale n. 16277910 del 28.07.2009
sottoscritto con la originaria titolare del credito oggetto di causa. Parte_2
Eccepiva: che la richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto era del tutto pretestuosa ed infondata tanto in fatto quanto in diritto, con relativo comportamento scorretto, ingannevole e vessatorio dell'opposta; che la Pt_2
(originaria titolare del credito per cui è causa) non aveva mai adempiuto perfettamente alle sue obbligazioni;
che la documentazione fornita era lacunosa e inconcludente, violando gli obblighi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità dei contratti per cui è causa;
che gli importi richiesti dalla nella comunicazione di messa in mora del febbraio 2020 e nel ricorso per decreto ingiuntivo sono differenti;
che veniva consegnata la sola somma di euro 15.589,12;
che al caso di specie risultava inapplicabile l'art. 50 TUB;
che la certificazione contenuta nell'atto di cessione sulla certezza del credito è viziata da falso ideologico e occulto;
con condanna per lite temeraria di parte opposta.
Concludeva chiedendo: dichiararsi la nullità del contratto e/o degli eventuali contratti e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
revocarsi il decreto ingiuntivo per cui è causa e dichiararsi non dovute le somme ivi riportate;
accertare l'indeterminatezza della somma ingiuntiva e nel caso di nullità
del contratto ordinare la restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute dalla provvedere alla rideterminazione dei rapporti di dare-avere e Pt_2 condannare la alla restituzione delle differenze illegittimamente trattenute dalla condannare la società opposta per tutti i danni causati e causandi, alla somma Pt_2
ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 27.01.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale chiedeva: concedere la provvisoria esecutività del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
concedere termine per esperire la mediazione;
rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso,
accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente di euro Controparte_1
22.051,41 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi in via equitativa) oltre ai successivi interessi al tasso legale da calcolarsi sul solo capitale, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della predetta somma;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Deduceva: che parte opponente non aveva contestato determinate circostanze,
ovvero la stipula del contratto di prestito personale per cui è causa;
che il credito era fondato in quanto la opposta aveva prodotto in sede monitoria e in sede di opposizione tutta la documentazione necessaria a provarlo;
che il prestito richiesto da controparte è un finanziamento persona e a nulla rileva che lo stesso sia andato a coprire precedenti finanziamenti;
che il contratto per cui è causa rispetta la forma scritta ed una copia è stata consegnata al debitore;
con restituzione dell'indebito o per ingiustificato arricchimento del capitale erogato dell'opponente; con richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a 20 giorni prima per il deposito delle sole note conclusive.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa può essere decisa, facendo applicazione nel caso che ci occupa, del principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e ciò in linea con quanto sostenuto dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la scelta di questo metodo è suggerita
“dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale,
ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (cfr. Tribunale di Reggio Emilia sentenza 29 novembre 2012, n. 2029).
L'opposizione è fondata, non avendo parte opposta correttamente adempiuto all'onere della prova su essa gravante.
La controversia in esame attiene alla somma erogata con il contratto di finanziamento per prestito personale n. 16277910 del 28.07.2009 sottoscritto con la Parte_2
originaria titolare del credito oggetto di causa.
Occorre premettere in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative)
della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927
in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
In tal senso, ed in conformità con le regole di riparto dell'onere della prova definite dall'art 1218 c.c. e dalla successiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del debitore è tenuto unicamente a dare prova della certezza del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, di contro, sarà onerato del più gravoso onere di prova del corretto adempimento dell'obbligazione o dell'impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
n. 577/2008 e Cass. Civ. SS.UU. N. 13533 del 2001).
Nel caso di specie, parte opposta si limitava a produrre solo una parte della documentazione provante il credito per cui è causa, tra cui il contratto di finanziamento, l'accettazione della richiesta di finanziamento e gli estratti conto relativi al rapporto con parte opponente indicando e quantificando la posta debitoria in euro 22.051,41 (cfr. fascicolo monitorio).
Deve premettersi, in ogni caso, che la certezza e l'esistenza del rapporto contrattuale intrattenuto con la (originaria titolare del credito) non risulta oggetto di Pt_2
contestazione nel presente giudizio. L'opponente, infatti, non ha provveduto in sede di citazione alla formale contestazione dello stesso, sicché la circostanza deve ritenersi non contestata in applicazione del principio enunciato dall'art 115 c.p.c.
Parte opponente, nello specifico, ha contestato il quantum della somma ingiunta essendo la stessa provata solo parzialmente, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire una quantificazione certa del diritto di credito azionato. L'eccezione deve ritenersi fondata, con assorbimento di ogni altro motivo.
Giova premettere che il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo e la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non è solo quella della materiale e fisica traditio di denaro nelle mani del mutuatario, in quanto è sufficiente che il mutuatario acquisisca la disponibilità giuridica della somma mutuata, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al mutuante (Cass. Civ. 27\8\2015,
n. 17194).
Nel caso di specie, risulta validamente stipulato tra le parti un contratto di finanziamento n. 16277910 in data 28.07.2009 ma nella documentazione allegata manca la relativa quietanza dell'erogazione della somma mutuata.
Questo ne comporta l'inidoneità della stessa a provare il credito vantato anche in virtù di quanto asserito dalla giurisprudenza secondo cui “l'onere del creditore provare
il titolo in forza del quale agisce – ossia il contratto di mutuo – e la prova dell'erogazione della
somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in
giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore
che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma
mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, (ud. 14/12/2022, dep. 22/02/2023), n.5493; Cass.
Sez. 1, ord. 6 novembre 2019, n. 28526, Rv. 656039-01).
Inoltre, dagli estratti conto allegati in atti né può desumersi l'erogazione della somma mutuata né gli stessi possono considerarsi sufficienti a provare il credito vantato secondo quanto ribadito dalla Cassazione da ultimo con l'Ordinanza n. 5373 del
29.02.2024 la quale ha escluso la rilevanza degli estratti conto bancari ai fini della prova del contratto di finanziamento, così ritenendo: “non è a tal fine sufficiente la
produzione documentale dell'estratto conto, che di per sé non riesce a provare il collegamento
tra mutuo e conto corrente, né l'ammontare del credito vantato”. Parte opponente contesta di aver ricevuto l'intera somma indicata sul contratto e a fronte di tale contestazione l'opposta non ha depositato la prova dell'erogazione del credito ovvero la relativa quietanza.
Pertanto, la documentazione posta a fondamento della pretesa della società opposta
è quindi inidonea a costituire prova del credito azionato in tale sede contenziosa di guisa che l'opposizione deve ritenersi fondata e quindi accolta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 1021/2020.
Quanto alle spese processuali, queste sono poste a carica della Controparte_1
in applicazione del criterio della soccombenza per il presente giudizio di
[...]
opposizione, e sono liquidate in conformità ai parametri minimi del DM 55/2014 e s.m.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1021/2020 emesso dal Tribunale Parte_1
di Salerno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1021/2020 emesso dal
Tribunale di Salerno.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1
liquidate in € 2.540 (Fase Studio € 460, Fase Introduttiva € 389, Fase Istruttoria
€ 840, Fase Decisionale 851), oltre € 118,50 per contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 18-
06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6298/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Raffaele Maria Capasso, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, C.so Vittorio Emanuele, n. 127;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Rossi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, V.lo S.
Bernardino, n. 5A;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
conveniva innanzi a questo Tribunale la per Parte_1 Controparte_1
ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo n. 1021/2020 del Tribunale di Salerno,
emesso in data 08.05.2020, con il quale era stato ingiunto alla stessa, di pagare in favore della la somma di euro 22.051,41, oltre interessi e spese e CP_1
onorari.
La somma ingiunta scaturiva per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento per prestito personale n. 16277910 del 28.07.2009
sottoscritto con la originaria titolare del credito oggetto di causa. Parte_2
Eccepiva: che la richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto era del tutto pretestuosa ed infondata tanto in fatto quanto in diritto, con relativo comportamento scorretto, ingannevole e vessatorio dell'opposta; che la Pt_2
(originaria titolare del credito per cui è causa) non aveva mai adempiuto perfettamente alle sue obbligazioni;
che la documentazione fornita era lacunosa e inconcludente, violando gli obblighi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità dei contratti per cui è causa;
che gli importi richiesti dalla nella comunicazione di messa in mora del febbraio 2020 e nel ricorso per decreto ingiuntivo sono differenti;
che veniva consegnata la sola somma di euro 15.589,12;
che al caso di specie risultava inapplicabile l'art. 50 TUB;
che la certificazione contenuta nell'atto di cessione sulla certezza del credito è viziata da falso ideologico e occulto;
con condanna per lite temeraria di parte opposta.
Concludeva chiedendo: dichiararsi la nullità del contratto e/o degli eventuali contratti e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
revocarsi il decreto ingiuntivo per cui è causa e dichiararsi non dovute le somme ivi riportate;
accertare l'indeterminatezza della somma ingiuntiva e nel caso di nullità
del contratto ordinare la restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute dalla provvedere alla rideterminazione dei rapporti di dare-avere e Pt_2 condannare la alla restituzione delle differenze illegittimamente trattenute dalla condannare la società opposta per tutti i danni causati e causandi, alla somma Pt_2
ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 27.01.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale chiedeva: concedere la provvisoria esecutività del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
concedere termine per esperire la mediazione;
rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso,
accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente di euro Controparte_1
22.051,41 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi in via equitativa) oltre ai successivi interessi al tasso legale da calcolarsi sul solo capitale, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della predetta somma;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Deduceva: che parte opponente non aveva contestato determinate circostanze,
ovvero la stipula del contratto di prestito personale per cui è causa;
che il credito era fondato in quanto la opposta aveva prodotto in sede monitoria e in sede di opposizione tutta la documentazione necessaria a provarlo;
che il prestito richiesto da controparte è un finanziamento persona e a nulla rileva che lo stesso sia andato a coprire precedenti finanziamenti;
che il contratto per cui è causa rispetta la forma scritta ed una copia è stata consegnata al debitore;
con restituzione dell'indebito o per ingiustificato arricchimento del capitale erogato dell'opponente; con richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a 20 giorni prima per il deposito delle sole note conclusive.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa può essere decisa, facendo applicazione nel caso che ci occupa, del principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e ciò in linea con quanto sostenuto dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la scelta di questo metodo è suggerita
“dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale,
ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (cfr. Tribunale di Reggio Emilia sentenza 29 novembre 2012, n. 2029).
L'opposizione è fondata, non avendo parte opposta correttamente adempiuto all'onere della prova su essa gravante.
La controversia in esame attiene alla somma erogata con il contratto di finanziamento per prestito personale n. 16277910 del 28.07.2009 sottoscritto con la Parte_2
originaria titolare del credito oggetto di causa.
Occorre premettere in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative)
della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927
in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
In tal senso, ed in conformità con le regole di riparto dell'onere della prova definite dall'art 1218 c.c. e dalla successiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del debitore è tenuto unicamente a dare prova della certezza del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, di contro, sarà onerato del più gravoso onere di prova del corretto adempimento dell'obbligazione o dell'impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
n. 577/2008 e Cass. Civ. SS.UU. N. 13533 del 2001).
Nel caso di specie, parte opposta si limitava a produrre solo una parte della documentazione provante il credito per cui è causa, tra cui il contratto di finanziamento, l'accettazione della richiesta di finanziamento e gli estratti conto relativi al rapporto con parte opponente indicando e quantificando la posta debitoria in euro 22.051,41 (cfr. fascicolo monitorio).
Deve premettersi, in ogni caso, che la certezza e l'esistenza del rapporto contrattuale intrattenuto con la (originaria titolare del credito) non risulta oggetto di Pt_2
contestazione nel presente giudizio. L'opponente, infatti, non ha provveduto in sede di citazione alla formale contestazione dello stesso, sicché la circostanza deve ritenersi non contestata in applicazione del principio enunciato dall'art 115 c.p.c.
Parte opponente, nello specifico, ha contestato il quantum della somma ingiunta essendo la stessa provata solo parzialmente, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire una quantificazione certa del diritto di credito azionato. L'eccezione deve ritenersi fondata, con assorbimento di ogni altro motivo.
Giova premettere che il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo e la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non è solo quella della materiale e fisica traditio di denaro nelle mani del mutuatario, in quanto è sufficiente che il mutuatario acquisisca la disponibilità giuridica della somma mutuata, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al mutuante (Cass. Civ. 27\8\2015,
n. 17194).
Nel caso di specie, risulta validamente stipulato tra le parti un contratto di finanziamento n. 16277910 in data 28.07.2009 ma nella documentazione allegata manca la relativa quietanza dell'erogazione della somma mutuata.
Questo ne comporta l'inidoneità della stessa a provare il credito vantato anche in virtù di quanto asserito dalla giurisprudenza secondo cui “l'onere del creditore provare
il titolo in forza del quale agisce – ossia il contratto di mutuo – e la prova dell'erogazione della
somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in
giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore
che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma
mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, (ud. 14/12/2022, dep. 22/02/2023), n.5493; Cass.
Sez. 1, ord. 6 novembre 2019, n. 28526, Rv. 656039-01).
Inoltre, dagli estratti conto allegati in atti né può desumersi l'erogazione della somma mutuata né gli stessi possono considerarsi sufficienti a provare il credito vantato secondo quanto ribadito dalla Cassazione da ultimo con l'Ordinanza n. 5373 del
29.02.2024 la quale ha escluso la rilevanza degli estratti conto bancari ai fini della prova del contratto di finanziamento, così ritenendo: “non è a tal fine sufficiente la
produzione documentale dell'estratto conto, che di per sé non riesce a provare il collegamento
tra mutuo e conto corrente, né l'ammontare del credito vantato”. Parte opponente contesta di aver ricevuto l'intera somma indicata sul contratto e a fronte di tale contestazione l'opposta non ha depositato la prova dell'erogazione del credito ovvero la relativa quietanza.
Pertanto, la documentazione posta a fondamento della pretesa della società opposta
è quindi inidonea a costituire prova del credito azionato in tale sede contenziosa di guisa che l'opposizione deve ritenersi fondata e quindi accolta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 1021/2020.
Quanto alle spese processuali, queste sono poste a carica della Controparte_1
in applicazione del criterio della soccombenza per il presente giudizio di
[...]
opposizione, e sono liquidate in conformità ai parametri minimi del DM 55/2014 e s.m.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1021/2020 emesso dal Tribunale Parte_1
di Salerno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1021/2020 emesso dal
Tribunale di Salerno.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1
liquidate in € 2.540 (Fase Studio € 460, Fase Introduttiva € 389, Fase Istruttoria
€ 840, Fase Decisionale 851), oltre € 118,50 per contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara