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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2401/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 2.7.2025 e vertente tra
e , in atti gen.ti, res.ti in Alessandria (AL), rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall' Avv.to Giovanni Sardi del foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliati, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti
contro
con sede in Conegliano (TV) e per essa la mandataria con Controparte_1 Controparte_2
sede in Milano in persona dell'amministratore delegato , rappresentata e difesa dagli CP_3
Avv.ti Davide Sarina del Foro di Milano e Giulia Galati del Foro di Roma,, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 852/2024 del 9/9/2024
1 CONCLUSIONI: per parte opponente : come da atto introduttivo. Per parte convenuta: vedi nota
29 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito contro i Controparte_1
fideiussori della debitrice principale - dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_4
Alessandria con sentenza del 29/4/2016 - è infondata e deve essere disattesa.
Trattasi di credito discendente da un rapporto di mutuo fondiario ( doc. 1 ricorso monitorio) stipulato dalla debitrice principale in data 21 gennaio 2008 per il capitale di € 1.100.000 della durata di anni venti da rimborsarsi in quaranta rate semestrali, con la cedente Intesa San OL
s.p.a.
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussione omnibus nel 1997 , amministratore delegato e legale rappr.te della Parte_1 [...]
nonché socio al 64%, e , socia al 32%, per l'importo dapprima di CP_4 Parte_2
260.000.000 di lire, poi portato nel 2012 a 260.000 Euro ( doc. 2 e 3).
Nel corso del rapporto, e precisamente il 29 aprile 2016 la debitrice principale era stata dichiarata fallita ( doc. 3 fascicolo opponente e doc. 10 fascicolo opposta).
Si era insinuata ed era stata ammessa al passivo del fallimento Intesa San OL s.p.a. per l'importo, relativo al rapporto di mutuo fondiario in questione, di € 554.992,32 (vedi stato passivo, doc.5 fascicolo monitorio) ottenendo poi, in sede di riparto finale 24 marzo 2022 ( doc. 6)
€ 207.075,42 ( differenza rimasta non pagata pari a € 347.916,90).
A questo punto con contratto 19 aprile 2022 Intesa San OL s.p.a. aveva ceduto il credito a la quale aveva successivamente presentato ricorso per D.I. depositato il 1 luglio Controparte_1
2024 agendo contro i due fideiussori per l'importo massimo garantito pari, come detto, a €
260.000.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione da Parte_1
e da che hanno eccepito 1) la mancanza di prova dell'effettiva titolarità
[...] Parte_2
del credito in capo a 2) l'indeterminatezza e comunque l'erronea quantificazione Controparte_1
del credito;
3) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate dagli attori per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/05, con conseguente riviviscenza dell'art. 1957 c.c. e decadenza della Banca dalla garanzia per
2 non aver coltivato le sue pretese contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di questo.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha ribadito la propria legittimazione ad agire in quanto titolare del credito fatto valere, ha evidenziato la genericità dell'eccezione riguardante la quantificazione del credito, nonché contestato la fondatezza dell' ulteriore eccezione di nullità evidenziando comunque l'irrilevanza di tale questione, atteso che la Banca aveva fatto valere il suo diritto di credito nei confronti del debitore principale nell'osservanza del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Passando al merito, la prima eccezione, quella di difetto di prova della titolarità del credito in capo a appare infondata. Controparte_1
Ed invero con il ricorso monitorio parte opposta aveva prodotto sub doc. D) la Gazzetta Ufficiale relativa alla pubblicità del contratto di cessione intervenuto fra Intesa San OL s.,p.a. e CP_1
in data 19 aprile 2022; ed in questa sede ha prodotto sub doc. 7 dichiarazione rilasciata da
[...]
in data 13 novembre 2024, in cui si attesta che il credito derivante dal rapporto Controparte_5
di credito fondiario n. 50790724 ( tale numero contraddistingue il numero originario del rapporto in oggetto, come si evince dal certificato di saldaconto prodotto col ricorso monitorio sub 7 e dallo stato passivo del in cui al punto 5 sono elencati i vari rapporti Parte_3
che la fallita intratteneva con Intesa San OL s.p., tra cui il mutuo fondiario n. 50790724).
Tale ultima produzione è dirimente, in quanto scongiura definitivamente ogni pericolo derivante dalla non certa attribuzione della titolarità del credito ( e cioè che l'originaria creditrice possa in futuro avanzare ancora pretese per il rapporto in questione), titolarità che viene dunque accertata in capo all'odierna opposta.
E' vero che il rapporto in oggetto, come detto contraddistinto dal n. 50790724 ,non figura, a ben vedere, nell'elenco dei crediti ceduti allegati al contratto di cessione prodotto in questa sede dall'opposto sub 9 ( in tale elenco vi sono ben sei rapporti riferibili alla Controparte_4
contraddistinta con il numero NDG 8085050939000 ma non figura quello n. 50790724) ma è evidente che si tratta di un mero errore ( omissivo) di trascrizione, che non inficia una cessione validamente avvenuta per tutti i rapporti della società fallita, tra cui certamente anche quello in oggetto, come peraltro conferma la dichiarazione prodotta sub 7.
3 Passando dunque all'esame della seconda eccezione, non ritiene il Tribunale di dover qui ripercorrere la vicenda riguardante la nullità parziale delle fideiussioni omnibus contratte utilizzando il modulo predisposta da ABI e ritenuto in contrasto con le norme della concorrenza dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55/2005 – e neppure di dover accertare se la clausola contenuta all'art. 6 delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti, che pone una deroga all'art. 1957 c.c. , sia o meno nulla.
Ciò per il semplice motivo che tale ultimo accertamento è, nel caso che ci occupa, del tutto irrilevante, posto che, come correttamente rilevato dalla difesa di in ogni caso la creditrice CP_1
ha fatto valere tempestivamente le sue pretese nei confronti della debitrice principale
[...]
così pienamente osservando il dettato dell'art. 1957 c.c. che impone al creditore, una CP_4
volta divenute esigibile il credito, di agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi, pena la decadenza dalla garanzia.
Ed invero nel caso che ci occupa il mutuo fondiario che costituisce il titolo in base al quale ha agito l'opposta era ancora in corso di ammortamento ( non era stato risolto) quando, con sentenza 29 aprile 2016, è stato dichiarato il fallimento della E' quindi con riferimento a tale Controparte_4
data, risolutiva del rapporto di mutuo, che deve calcolarsi il termine semestrale previsto dalla norma in oggetto. Ebbene come risulta dallo stato passivo prodotto dalla Banca sub doc. 5 fascicolo monitorio, si insinuò al passivo fallimentare con domanda del 30 maggio CP_5
2016 e successive integrazioni del 29 settembre e 20 ottobre 2016, tutte date che sono all'interno del periodo di sei mesi concesso al debitore per far valere le sue ragioni contro il debitore principale e non decadere dalla garanzia.
Né rilevano i successivi comportamenti tenuti da Intesa San OL o da dopo la CP_1
chiusura del fallimento, perché la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. si verifica o meno solo con riferimento al primo periodo semestrale successivo alla data in cui il credito è divenuto esigibile.
Pertanto non si è verificata alcuna decadenza dalla garanzia fideiussoria prestata, e legittimamente ha fatto valere le sue pretese contro i fideiussori. CP_1
Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) del mutuo fondiario prodotto sub doc. 1); b) del certificato prodotto sub do. 7 da ultimo aggiornato al 2 settembre 2024 ( credito a tale data pari a € 342.595,04; c) della documentazione relativa allo stato passivo e al riparto finale del da cui risulta che Parte_3
4 alla data di approvazione del riparto a marzo 2022 il credito residuo di Intesa San OL per questo rapporto era certamente superiore alla garanzia di € 260.000 prestata dagli odierni opponenti
(differenza rimasta non pagata pari a € 347.916,90). A ciò si aggiunga che i sigg.ri Parte_1
e sono ampiamente decaduti dalla facoltà di proporre eccezioni relative a tale credito Pt_2
sorte prima della pronuncia della sentenza di questo Tribunale n. 699/18 del 9 aprile 2018, prodotta da parte opposta sub doc. 13 e certamente ormai passata in giudicato.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 260.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti (ad eccezione di quanto affermato da parte attrice circa il fatto che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non decorrerebbe dalla pronuncia di fallimento ma dalla presentazione, in precedenza, di istanza di concordato preventivo, questione questa su cui non ci si può pronunciare in quanto inammissibilmente dedotta per la prima volta in conclusionale e su cui non si è sviluppato alcun contraddittorio) .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 852/2024 del 9/9/2024;
Condanna gli opponenti a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida Controparte_1
in € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 9 luglio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2401/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 2.7.2025 e vertente tra
e , in atti gen.ti, res.ti in Alessandria (AL), rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall' Avv.to Giovanni Sardi del foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliati, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti
contro
con sede in Conegliano (TV) e per essa la mandataria con Controparte_1 Controparte_2
sede in Milano in persona dell'amministratore delegato , rappresentata e difesa dagli CP_3
Avv.ti Davide Sarina del Foro di Milano e Giulia Galati del Foro di Roma,, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 852/2024 del 9/9/2024
1 CONCLUSIONI: per parte opponente : come da atto introduttivo. Per parte convenuta: vedi nota
29 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito contro i Controparte_1
fideiussori della debitrice principale - dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_4
Alessandria con sentenza del 29/4/2016 - è infondata e deve essere disattesa.
Trattasi di credito discendente da un rapporto di mutuo fondiario ( doc. 1 ricorso monitorio) stipulato dalla debitrice principale in data 21 gennaio 2008 per il capitale di € 1.100.000 della durata di anni venti da rimborsarsi in quaranta rate semestrali, con la cedente Intesa San OL
s.p.a.
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussione omnibus nel 1997 , amministratore delegato e legale rappr.te della Parte_1 [...]
nonché socio al 64%, e , socia al 32%, per l'importo dapprima di CP_4 Parte_2
260.000.000 di lire, poi portato nel 2012 a 260.000 Euro ( doc. 2 e 3).
Nel corso del rapporto, e precisamente il 29 aprile 2016 la debitrice principale era stata dichiarata fallita ( doc. 3 fascicolo opponente e doc. 10 fascicolo opposta).
Si era insinuata ed era stata ammessa al passivo del fallimento Intesa San OL s.p.a. per l'importo, relativo al rapporto di mutuo fondiario in questione, di € 554.992,32 (vedi stato passivo, doc.5 fascicolo monitorio) ottenendo poi, in sede di riparto finale 24 marzo 2022 ( doc. 6)
€ 207.075,42 ( differenza rimasta non pagata pari a € 347.916,90).
A questo punto con contratto 19 aprile 2022 Intesa San OL s.p.a. aveva ceduto il credito a la quale aveva successivamente presentato ricorso per D.I. depositato il 1 luglio Controparte_1
2024 agendo contro i due fideiussori per l'importo massimo garantito pari, come detto, a €
260.000.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione da Parte_1
e da che hanno eccepito 1) la mancanza di prova dell'effettiva titolarità
[...] Parte_2
del credito in capo a 2) l'indeterminatezza e comunque l'erronea quantificazione Controparte_1
del credito;
3) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate dagli attori per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/05, con conseguente riviviscenza dell'art. 1957 c.c. e decadenza della Banca dalla garanzia per
2 non aver coltivato le sue pretese contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di questo.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha ribadito la propria legittimazione ad agire in quanto titolare del credito fatto valere, ha evidenziato la genericità dell'eccezione riguardante la quantificazione del credito, nonché contestato la fondatezza dell' ulteriore eccezione di nullità evidenziando comunque l'irrilevanza di tale questione, atteso che la Banca aveva fatto valere il suo diritto di credito nei confronti del debitore principale nell'osservanza del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Passando al merito, la prima eccezione, quella di difetto di prova della titolarità del credito in capo a appare infondata. Controparte_1
Ed invero con il ricorso monitorio parte opposta aveva prodotto sub doc. D) la Gazzetta Ufficiale relativa alla pubblicità del contratto di cessione intervenuto fra Intesa San OL s.,p.a. e CP_1
in data 19 aprile 2022; ed in questa sede ha prodotto sub doc. 7 dichiarazione rilasciata da
[...]
in data 13 novembre 2024, in cui si attesta che il credito derivante dal rapporto Controparte_5
di credito fondiario n. 50790724 ( tale numero contraddistingue il numero originario del rapporto in oggetto, come si evince dal certificato di saldaconto prodotto col ricorso monitorio sub 7 e dallo stato passivo del in cui al punto 5 sono elencati i vari rapporti Parte_3
che la fallita intratteneva con Intesa San OL s.p., tra cui il mutuo fondiario n. 50790724).
Tale ultima produzione è dirimente, in quanto scongiura definitivamente ogni pericolo derivante dalla non certa attribuzione della titolarità del credito ( e cioè che l'originaria creditrice possa in futuro avanzare ancora pretese per il rapporto in questione), titolarità che viene dunque accertata in capo all'odierna opposta.
E' vero che il rapporto in oggetto, come detto contraddistinto dal n. 50790724 ,non figura, a ben vedere, nell'elenco dei crediti ceduti allegati al contratto di cessione prodotto in questa sede dall'opposto sub 9 ( in tale elenco vi sono ben sei rapporti riferibili alla Controparte_4
contraddistinta con il numero NDG 8085050939000 ma non figura quello n. 50790724) ma è evidente che si tratta di un mero errore ( omissivo) di trascrizione, che non inficia una cessione validamente avvenuta per tutti i rapporti della società fallita, tra cui certamente anche quello in oggetto, come peraltro conferma la dichiarazione prodotta sub 7.
3 Passando dunque all'esame della seconda eccezione, non ritiene il Tribunale di dover qui ripercorrere la vicenda riguardante la nullità parziale delle fideiussioni omnibus contratte utilizzando il modulo predisposta da ABI e ritenuto in contrasto con le norme della concorrenza dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55/2005 – e neppure di dover accertare se la clausola contenuta all'art. 6 delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti, che pone una deroga all'art. 1957 c.c. , sia o meno nulla.
Ciò per il semplice motivo che tale ultimo accertamento è, nel caso che ci occupa, del tutto irrilevante, posto che, come correttamente rilevato dalla difesa di in ogni caso la creditrice CP_1
ha fatto valere tempestivamente le sue pretese nei confronti della debitrice principale
[...]
così pienamente osservando il dettato dell'art. 1957 c.c. che impone al creditore, una CP_4
volta divenute esigibile il credito, di agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi, pena la decadenza dalla garanzia.
Ed invero nel caso che ci occupa il mutuo fondiario che costituisce il titolo in base al quale ha agito l'opposta era ancora in corso di ammortamento ( non era stato risolto) quando, con sentenza 29 aprile 2016, è stato dichiarato il fallimento della E' quindi con riferimento a tale Controparte_4
data, risolutiva del rapporto di mutuo, che deve calcolarsi il termine semestrale previsto dalla norma in oggetto. Ebbene come risulta dallo stato passivo prodotto dalla Banca sub doc. 5 fascicolo monitorio, si insinuò al passivo fallimentare con domanda del 30 maggio CP_5
2016 e successive integrazioni del 29 settembre e 20 ottobre 2016, tutte date che sono all'interno del periodo di sei mesi concesso al debitore per far valere le sue ragioni contro il debitore principale e non decadere dalla garanzia.
Né rilevano i successivi comportamenti tenuti da Intesa San OL o da dopo la CP_1
chiusura del fallimento, perché la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. si verifica o meno solo con riferimento al primo periodo semestrale successivo alla data in cui il credito è divenuto esigibile.
Pertanto non si è verificata alcuna decadenza dalla garanzia fideiussoria prestata, e legittimamente ha fatto valere le sue pretese contro i fideiussori. CP_1
Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) del mutuo fondiario prodotto sub doc. 1); b) del certificato prodotto sub do. 7 da ultimo aggiornato al 2 settembre 2024 ( credito a tale data pari a € 342.595,04; c) della documentazione relativa allo stato passivo e al riparto finale del da cui risulta che Parte_3
4 alla data di approvazione del riparto a marzo 2022 il credito residuo di Intesa San OL per questo rapporto era certamente superiore alla garanzia di € 260.000 prestata dagli odierni opponenti
(differenza rimasta non pagata pari a € 347.916,90). A ciò si aggiunga che i sigg.ri Parte_1
e sono ampiamente decaduti dalla facoltà di proporre eccezioni relative a tale credito Pt_2
sorte prima della pronuncia della sentenza di questo Tribunale n. 699/18 del 9 aprile 2018, prodotta da parte opposta sub doc. 13 e certamente ormai passata in giudicato.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 260.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti (ad eccezione di quanto affermato da parte attrice circa il fatto che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non decorrerebbe dalla pronuncia di fallimento ma dalla presentazione, in precedenza, di istanza di concordato preventivo, questione questa su cui non ci si può pronunciare in quanto inammissibilmente dedotta per la prima volta in conclusionale e su cui non si è sviluppato alcun contraddittorio) .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 852/2024 del 9/9/2024;
Condanna gli opponenti a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida Controparte_1
in € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 9 luglio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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