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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
RA ANNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3581/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300345/2025 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300345/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5374/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Capua (CE), alla Indirizzo_1 , c.f. P.IVA_1, rappresentante legale Nominativo_1, C.F.: CF_1, nato a [...] e residente in [...], alla Indirizzo_2 , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1) e dal Dott. Difensore_2 (C.F.: CF_Difensore_2), ricorre avverso l'Avviso di Accertamento n. TF7030300345/2025 per la somma complessiva di euro €. 199.553,36 relativo a maggiori imposte per l'anno 2019. notificato il 23 maggio 2025, con il quale accertate maggiori imposte inerenti l'anno 2019: IRES per € 76.031,00 più sanzioni e interessi;
IRAP PER € 16.877,00 più sanzioni ed interessi.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha accertato in capo alla ricorrente per il periodo d'imposta 2019 ai fini Ires, visti gli artt. 39,dell' art. 41 e 41/bis del D.P.R. n.600/73, un maggior reddito d'impresa di euro 316.795,00 , ai fini Irap un valore della produzione lorda di € 546.365,00 a seguito di una ricostruzione del reddito che prende le mosse dalla contestazione dell'inattendibilità delle scritture contabili e la condotta antieconomica
L'atto impugnato muove contestazioni in ordine all'indeducibilità di taluni costi e alla indetraibilità dell'IVA relativa a fatture emesse dalla società Società_1 S.r.l., ritenute soggettivamente inesistenti. Le contestazioni sollevate si fondano quasi esclusivamente sulle segnalazioni provenienti dalla curatrice fallimentare della società fornitrice, dott.ssa Nominativo_2. Quest'ultima, in sede di predisposizione della relazione ex art. 33 L.F., ha espresso valutazioni fortemente critiche, definendo le operazioni con Ricorrente_1 S.r.l. prive di effettività e finalizzate a generare indebite detrazioni
La ricorrente eccepisce i seguenti motivi : - Nullità dell'avviso per mancato esame delle osservazioni presentate nel contradditorio endoprocedimentale- Contestazione delle irregolarità riscontrate dall'ufficio durante la fase istruttoria che parte ricorrente ritiene di aver ampiamnente dimostrato la correttezza dell'operato della società, ribadite analiticamnte anche nel ricorso introduttivo.
Per le motivazioni esposte nel ricorso chiede che la Corte voglia dichiarare:
1. La nullità dell'Accertamento n. TF7030300345/2025, notificata in data 23.05.2025, per i motivi sopra esposti e argomentati;
2. vittoria di spese processuali, diritti e onorari.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio prima indicato, ribadisce il corretto operato e la ricostruzione dell'Ufficio, e conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato per i motivi che seguono. L' Ufficio, in merito alle incongruenze emerse dai dati esaminati ha desunto sulla base di semplici presunzioni che la società abbia realizzato maggiori ricavi con assunzione di un comportamento fiscalmente molto discutibile in presenza di gravi, precisi e concordanti motivi che hanno reso inattendibili i dati esposti in dichiarazione e dunque fatta scaturire la convinzione che vi sia stato un costante atteggiamento evasivo attraverso una gestione antieconomica dell'attività superiore ad ogni più elementare principio di ragionevolezza e non giustificato neanche da particolari ed eventuali situazioni di disagio o di crisi economica del settore.
Dall'analisi effettuate come sopra rilevato è emersa dunque un'evidente antieconomicità del comportamento economico assunto dalla parte.
In tale prospettiva, i comportamenti che si pongono in contrasto con le regole del buon senso e dell' “id quod plerumque accidit”, uniti alla mancanza di una giustificazione razionale (che non sia quella di eludere il precetto tributario), assurgono al ruolo di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che legittimano il recupero a tassazione dei maggiori ricavi.
Il suo riconoscimento si basa su di un principio più semplice, e più generale, e che, a rigore, non richiede neppure la dimostrazione specifica dell'esistenza di un intento evasivo nel comportamento delle parti. In tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, e' legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto argomentato, l'Ufficio considerato l'insieme delle carenze e irregolarità e legittimato dalla normativa alla rideterminazione analitico induttiva del reddito.
A tal riguardo, considerato che dagli applicativi in dotazione dell'Ufficio è emerso che la percentuale di redditivtà mediamente applicata da imprese che operano nello stesso settore , nella stessa area geografica e nello stesso periodo d'imposta è del 14%, pertanto l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione del reddito d'impresa , tenendo conto della reddittività media.
Pertanto, l'Ufficio ha ritenuto ragionevole presumere che a fronte dei ricavi dichiarati di € 2.926.109,00, la società abbia realizzato un reddito d'impresa di € 409.655,00 (ottenuto applicando la percentuale di reddittività del 14% ai ricavi), riconoscendo costi forfettari per € 2.516.454,00.
La ricostruzione reddituale operata dall'ufficio è di carattere empirico basato su astrazioni, tuttavia il contribuente ha omesso di rappresentare specifiche contestazioni in ordine alla determinazione dei ricavi e alla percentuale di ricarico e si è limitato ad osservazioni del tutto generiche e prive di qualsiasi aggancio alla concretezza dell'accertamento e alla documentazione in atti.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'onere della prova si sposta sul contribuente.
Una volta che l'Ufficio ha ricostruito i ricavi su basi presuntive ragionevoli (come l'antieconomicità della gestione o il confronto con imprese simili), spetta al contribuente fornire la prova contraria. Tale prova deve essere specifica e documentata, non potendosi limitare a contestazioni generiche. Civile Ord. Sez. 5 Num.
30827 Anno 2024
l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. “mark up”) di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito (Cass. 03/11/2022, n. 32449).
Non avendo opposto parte ricorrente nessun contrasto a tale determinazione si deve ritenere acquisita come elemento valido ai fini della ricostruzione di un probabile reddito.
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul principio di non contestazione nel processo tributario, chiarendone limiti e ambito applicativo.
Nell'Ordinanza n. 23831 del 28 agosto 2025 la Suprema Corte ha ribadito che il principio di non contestazione sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c. si applica anche al processo tributario. Tuttavia, in considerazione della indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda soltanto i profili probatori del fatto non contestato,
“e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza”
.Nel giudizio tributario infatti, l'amministrazione finanziaria agisce come attore in senso sostanziale, facendo valere una pretesa impositiva che trova fondamento nell'atto impugnato, tanto con riguardo al petitum quanto alla causa petendi, rappresentata dai presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'accertamento (Cass.
n. 17231/2019). I fatti rilevanti sono dunque quelli contenuti nell'avviso di accertamento (o di rettifica) che, pur non costituendo atto introduttivo del processo, rappresenta “l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata” e “la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso”.Ne consegue che i fatti e i profili non specificamente censurati dal contribuente diventano pacifici sul piano probatorio, attestando la loro storica esistenza (Cass. n. 2196/2015;
Cass. n. 12287/2018).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso - Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in
€ 5.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
RA ANNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3581/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300345/2025 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300345/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5374/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Capua (CE), alla Indirizzo_1 , c.f. P.IVA_1, rappresentante legale Nominativo_1, C.F.: CF_1, nato a [...] e residente in [...], alla Indirizzo_2 , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1) e dal Dott. Difensore_2 (C.F.: CF_Difensore_2), ricorre avverso l'Avviso di Accertamento n. TF7030300345/2025 per la somma complessiva di euro €. 199.553,36 relativo a maggiori imposte per l'anno 2019. notificato il 23 maggio 2025, con il quale accertate maggiori imposte inerenti l'anno 2019: IRES per € 76.031,00 più sanzioni e interessi;
IRAP PER € 16.877,00 più sanzioni ed interessi.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha accertato in capo alla ricorrente per il periodo d'imposta 2019 ai fini Ires, visti gli artt. 39,dell' art. 41 e 41/bis del D.P.R. n.600/73, un maggior reddito d'impresa di euro 316.795,00 , ai fini Irap un valore della produzione lorda di € 546.365,00 a seguito di una ricostruzione del reddito che prende le mosse dalla contestazione dell'inattendibilità delle scritture contabili e la condotta antieconomica
L'atto impugnato muove contestazioni in ordine all'indeducibilità di taluni costi e alla indetraibilità dell'IVA relativa a fatture emesse dalla società Società_1 S.r.l., ritenute soggettivamente inesistenti. Le contestazioni sollevate si fondano quasi esclusivamente sulle segnalazioni provenienti dalla curatrice fallimentare della società fornitrice, dott.ssa Nominativo_2. Quest'ultima, in sede di predisposizione della relazione ex art. 33 L.F., ha espresso valutazioni fortemente critiche, definendo le operazioni con Ricorrente_1 S.r.l. prive di effettività e finalizzate a generare indebite detrazioni
La ricorrente eccepisce i seguenti motivi : - Nullità dell'avviso per mancato esame delle osservazioni presentate nel contradditorio endoprocedimentale- Contestazione delle irregolarità riscontrate dall'ufficio durante la fase istruttoria che parte ricorrente ritiene di aver ampiamnente dimostrato la correttezza dell'operato della società, ribadite analiticamnte anche nel ricorso introduttivo.
Per le motivazioni esposte nel ricorso chiede che la Corte voglia dichiarare:
1. La nullità dell'Accertamento n. TF7030300345/2025, notificata in data 23.05.2025, per i motivi sopra esposti e argomentati;
2. vittoria di spese processuali, diritti e onorari.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio prima indicato, ribadisce il corretto operato e la ricostruzione dell'Ufficio, e conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato per i motivi che seguono. L' Ufficio, in merito alle incongruenze emerse dai dati esaminati ha desunto sulla base di semplici presunzioni che la società abbia realizzato maggiori ricavi con assunzione di un comportamento fiscalmente molto discutibile in presenza di gravi, precisi e concordanti motivi che hanno reso inattendibili i dati esposti in dichiarazione e dunque fatta scaturire la convinzione che vi sia stato un costante atteggiamento evasivo attraverso una gestione antieconomica dell'attività superiore ad ogni più elementare principio di ragionevolezza e non giustificato neanche da particolari ed eventuali situazioni di disagio o di crisi economica del settore.
Dall'analisi effettuate come sopra rilevato è emersa dunque un'evidente antieconomicità del comportamento economico assunto dalla parte.
In tale prospettiva, i comportamenti che si pongono in contrasto con le regole del buon senso e dell' “id quod plerumque accidit”, uniti alla mancanza di una giustificazione razionale (che non sia quella di eludere il precetto tributario), assurgono al ruolo di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che legittimano il recupero a tassazione dei maggiori ricavi.
Il suo riconoscimento si basa su di un principio più semplice, e più generale, e che, a rigore, non richiede neppure la dimostrazione specifica dell'esistenza di un intento evasivo nel comportamento delle parti. In tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, e' legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto argomentato, l'Ufficio considerato l'insieme delle carenze e irregolarità e legittimato dalla normativa alla rideterminazione analitico induttiva del reddito.
A tal riguardo, considerato che dagli applicativi in dotazione dell'Ufficio è emerso che la percentuale di redditivtà mediamente applicata da imprese che operano nello stesso settore , nella stessa area geografica e nello stesso periodo d'imposta è del 14%, pertanto l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione del reddito d'impresa , tenendo conto della reddittività media.
Pertanto, l'Ufficio ha ritenuto ragionevole presumere che a fronte dei ricavi dichiarati di € 2.926.109,00, la società abbia realizzato un reddito d'impresa di € 409.655,00 (ottenuto applicando la percentuale di reddittività del 14% ai ricavi), riconoscendo costi forfettari per € 2.516.454,00.
La ricostruzione reddituale operata dall'ufficio è di carattere empirico basato su astrazioni, tuttavia il contribuente ha omesso di rappresentare specifiche contestazioni in ordine alla determinazione dei ricavi e alla percentuale di ricarico e si è limitato ad osservazioni del tutto generiche e prive di qualsiasi aggancio alla concretezza dell'accertamento e alla documentazione in atti.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'onere della prova si sposta sul contribuente.
Una volta che l'Ufficio ha ricostruito i ricavi su basi presuntive ragionevoli (come l'antieconomicità della gestione o il confronto con imprese simili), spetta al contribuente fornire la prova contraria. Tale prova deve essere specifica e documentata, non potendosi limitare a contestazioni generiche. Civile Ord. Sez. 5 Num.
30827 Anno 2024
l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. “mark up”) di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito (Cass. 03/11/2022, n. 32449).
Non avendo opposto parte ricorrente nessun contrasto a tale determinazione si deve ritenere acquisita come elemento valido ai fini della ricostruzione di un probabile reddito.
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul principio di non contestazione nel processo tributario, chiarendone limiti e ambito applicativo.
Nell'Ordinanza n. 23831 del 28 agosto 2025 la Suprema Corte ha ribadito che il principio di non contestazione sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c. si applica anche al processo tributario. Tuttavia, in considerazione della indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda soltanto i profili probatori del fatto non contestato,
“e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza”
.Nel giudizio tributario infatti, l'amministrazione finanziaria agisce come attore in senso sostanziale, facendo valere una pretesa impositiva che trova fondamento nell'atto impugnato, tanto con riguardo al petitum quanto alla causa petendi, rappresentata dai presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'accertamento (Cass.
n. 17231/2019). I fatti rilevanti sono dunque quelli contenuti nell'avviso di accertamento (o di rettifica) che, pur non costituendo atto introduttivo del processo, rappresenta “l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata” e “la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso”.Ne consegue che i fatti e i profili non specificamente censurati dal contribuente diventano pacifici sul piano probatorio, attestando la loro storica esistenza (Cass. n. 2196/2015;
Cass. n. 12287/2018).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso - Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in
€ 5.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate