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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1651/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRERIO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
VASCELLI nr. 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRERIO ANDREA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIUMMO CP_2 P.IVA_2
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA CANALINO 46 41121 MODENA presso il difensore avv. CHIUMMO VITTORIO.
pagina 1 di 3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRERIO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA VASCELLI N. 8 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. FERRERIO ANDREA.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica il 6/3/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio, innanzi all'intestata Corte Parte_2
d'Appello, la società e formulando le seguenti Controparte_2 Parte_1
conclusioni : “riformare in toto la sentenza del Tribunale di Modena n°421/2023 pubblicata il 15/3/2023 e, per l'effetto, - dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo n°1285/2019 emesso in data 29/4/2019 dal
Tribunale di Modena per mancanza dei presupposti, condizioni e requisiti di legge nonché per infondatezza, sia in fatto che in diritto, della pretesa creditoria della
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indurre. In ogni caso Controparte_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per averle anticipate e non riscosse”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva nel Parte_1
presente giudizio, chiedendo, testualmente, “riformare in toto la sentenza del Tribunale di Modena n°421/2023 pubblicata il 15/3/2023 e, per l'effetto, - dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo n°1285/2019 emesso in data 29/4/2019 dal Tribunale di Modena per mancanza dei presupposti, condizioni e requisiti di legge nonché per infondatezza, sia in fatto che in diritto, della pretesa creditoria della Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed Controparte_2
indurre. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con pagina 2 di 3 distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per averle anticipate e non riscosse”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società si costituiva Controparte_2
in giudizio, chiedendo l'integrale reiezione dell'appello ex adverso proposto.
Nel corso del giudizio, il Giudice designato, all'esito dell'udienza tenuta in data
24/9/2024, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Successivamente, con note difensive depositate in data 6 marzo 2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati in procura, hanno reciprocamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo concordemente dichiararsi l'estinzione del presente procedimento.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in ragione della ritualità delle dichiarazioni sopra riportate, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'invocata estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'appello, il 7/03/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1651/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRERIO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
VASCELLI nr. 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRERIO ANDREA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIUMMO CP_2 P.IVA_2
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA CANALINO 46 41121 MODENA presso il difensore avv. CHIUMMO VITTORIO.
pagina 1 di 3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRERIO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA VASCELLI N. 8 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. FERRERIO ANDREA.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica il 6/3/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio, innanzi all'intestata Corte Parte_2
d'Appello, la società e formulando le seguenti Controparte_2 Parte_1
conclusioni : “riformare in toto la sentenza del Tribunale di Modena n°421/2023 pubblicata il 15/3/2023 e, per l'effetto, - dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo n°1285/2019 emesso in data 29/4/2019 dal
Tribunale di Modena per mancanza dei presupposti, condizioni e requisiti di legge nonché per infondatezza, sia in fatto che in diritto, della pretesa creditoria della
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indurre. In ogni caso Controparte_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per averle anticipate e non riscosse”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva nel Parte_1
presente giudizio, chiedendo, testualmente, “riformare in toto la sentenza del Tribunale di Modena n°421/2023 pubblicata il 15/3/2023 e, per l'effetto, - dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo n°1285/2019 emesso in data 29/4/2019 dal Tribunale di Modena per mancanza dei presupposti, condizioni e requisiti di legge nonché per infondatezza, sia in fatto che in diritto, della pretesa creditoria della Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed Controparte_2
indurre. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con pagina 2 di 3 distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per averle anticipate e non riscosse”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società si costituiva Controparte_2
in giudizio, chiedendo l'integrale reiezione dell'appello ex adverso proposto.
Nel corso del giudizio, il Giudice designato, all'esito dell'udienza tenuta in data
24/9/2024, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Successivamente, con note difensive depositate in data 6 marzo 2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati in procura, hanno reciprocamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo concordemente dichiararsi l'estinzione del presente procedimento.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in ragione della ritualità delle dichiarazioni sopra riportate, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'invocata estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'appello, il 7/03/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 3 di 3