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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17896/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNALI Parte_1 C.F._1 STEFANIA e dell'avv. VIGNALI FEDERICA ( VIA MAZZINI 177 40046 C.F._2
PORRETTA TERME;
elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 177 40046 PORRETTA
TERME presso il difensore avv. VIGNALI STEFANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSOTTI SILVIA e CP_1 C.F._3 dell'avv. DE RENZO ELISABETTA ( ) VIA CESARE BATTISTI N. 33 40123 C.F._4
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 33 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. TASSOTTI SILVIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 (nato a [...], BO, il Parte_1
18.06.1949) ricorreva contro (nata a [...], BO, il 21.01.1941) per chiedere lo CP_1 scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a GA TA (BO) in data 22.01.2005 – con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, Parte I, anno 2005, Ufficio 1.
Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con decreto emesso in data 24.02.2009, il Tribunale di Bologna omologava le condizioni di separazione consensuale tra le parti di cui al verbale del 11.02.2009.
Il ricorrente chiedeva la sola pronuncia sul vincolo matrimoniale, in assenza di altre domande.
La convenuta, costituendosi in giudizio e comparendo in udienza, aderiva alla domanda del ricorrente.
All'udienza del 22.04.2025, infatti, le procuratrici delle parti chiedevano di essere autorizzate a discutere la causa oralmente, rilevando che l'unica domanda delle parti riguardasse il vincolo matrimoniale, in assenza di prole o di altre richieste.
****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa emesso in data 24.02.2009 e sono trascorsi ben più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale (11.02.2009), senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esisto negativo di conciliazione e infine dalle allegazioni di entrambe le parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ad avviso del tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta ha aderito interamente alla domanda attrice fin dalla sua costituzione in giudizio, nonché della espressa richiesta delle parti in tal senso, vi sono ragioni che inducono a compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
****
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], BO, il 18.06.1949) Parte_1
e
(nata a [...], BO, il 21.01.1941) CP_1
Unitisi in matrimonio a GA TA (BO) in data 22.01.2005 – con atto iscritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 2, Parte I, anno 2005, Ufficio 1.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA TA (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04.06.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17896/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNALI Parte_1 C.F._1 STEFANIA e dell'avv. VIGNALI FEDERICA ( VIA MAZZINI 177 40046 C.F._2
PORRETTA TERME;
elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 177 40046 PORRETTA
TERME presso il difensore avv. VIGNALI STEFANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSOTTI SILVIA e CP_1 C.F._3 dell'avv. DE RENZO ELISABETTA ( ) VIA CESARE BATTISTI N. 33 40123 C.F._4
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 33 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. TASSOTTI SILVIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 (nato a [...], BO, il Parte_1
18.06.1949) ricorreva contro (nata a [...], BO, il 21.01.1941) per chiedere lo CP_1 scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a GA TA (BO) in data 22.01.2005 – con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, Parte I, anno 2005, Ufficio 1.
Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con decreto emesso in data 24.02.2009, il Tribunale di Bologna omologava le condizioni di separazione consensuale tra le parti di cui al verbale del 11.02.2009.
Il ricorrente chiedeva la sola pronuncia sul vincolo matrimoniale, in assenza di altre domande.
La convenuta, costituendosi in giudizio e comparendo in udienza, aderiva alla domanda del ricorrente.
All'udienza del 22.04.2025, infatti, le procuratrici delle parti chiedevano di essere autorizzate a discutere la causa oralmente, rilevando che l'unica domanda delle parti riguardasse il vincolo matrimoniale, in assenza di prole o di altre richieste.
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Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa emesso in data 24.02.2009 e sono trascorsi ben più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale (11.02.2009), senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esisto negativo di conciliazione e infine dalle allegazioni di entrambe le parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ad avviso del tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta ha aderito interamente alla domanda attrice fin dalla sua costituzione in giudizio, nonché della espressa richiesta delle parti in tal senso, vi sono ragioni che inducono a compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], BO, il 18.06.1949) Parte_1
e
(nata a [...], BO, il 21.01.1941) CP_1
Unitisi in matrimonio a GA TA (BO) in data 22.01.2005 – con atto iscritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 2, Parte I, anno 2005, Ufficio 1.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA TA (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04.06.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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