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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/11/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. 64/2024 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ND AG
APPELLANTE
e
CP_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Ventruti
[...]
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI avente ad oggetto le impugnazioni proposte avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 2321/2023 emessa in data 6 ottobre 2023.
Conclusioni del “in via preliminare, Controparte_2 accertare e dichiarare ammissibile l'appello previa valutazione della ragionevole probabilità di accoglimento;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 2321/2023 del 06.10.2023 emessa dal Tribunale di Taranto Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Eliana
Tazzoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4390/2020, letta e pubblicata in data 06/10/2023, con totale rigetto delle istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello e conseguentemente disattendere tutte le loro eccezioni e conclusioni;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per colpa fortemente concorrente e comunque prevalente del signor
[...]
, per l'effetto riformando in parte de qua la sentenza di primo grado CP_1 anche in punto di spese di lite. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni di ed “in via preliminare, rigettare CP_1 CP_1
l'appello avversario perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per quanto innanzi esposto, con conferma della sentenza oggetto di gravame ad esclusione del solo capo relativo alla compensazione integrale delle spese di giudizio oggetto del presente appello incidentale;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha previsto la compensazione delle stesse, nell'ammontare di legge, al 50% sulla base dell'accoglimento parziale, anch'esso al 50% delle domande principali;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed CP_1 CP_1 agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto contro il CP_2
ed esponevano che: ‣ in data 13 novembre 2018, alle ore
[...]
19:45, mentre alla guida del motociclo, marca Honda modello CP_1
SH tg. EJ73183 di proprietà del padre percorreva la strada CP_1 comunale San Giorgio Jonico-Taranto, prolungamento di via Roma già SS 7 ter, con direzione di marcia verso , giunto nei pressi dello stadio CP_2 comunale, a causa di un avvallamento del manto stradale nella zona antistante i locali ospitanti l'attività commerciale ' Controparte_3
né avvistabile
[...] Parte_2 considerata la mancanza di luce naturale data l'ora e l'assenza di illuminazione pubblica, cadeva rovinosamente sull'asfalto; ‣ a seguito pag. 2/16 dell'impatto, il motociclo riportava danni che rendevano antieconomica la riparazione, trattandosi di veicolo avente valore antesinistro pari ad euro
2.200,00, a cui andavano aggiunti i costi accessori pari ad euro 500,00, costituiti da spese per l'immatricolazione di un nuovo motociclo, il fermo per i reperimento di altro mezzo, il bollo e l'assicurazione non goduta, le spese di demolizione del relitto al netto del suo eventuale valore commerciale, ed il conducente riportava lesioni personali, per le quali si rendeva necessario l'intervento del 118 ed il trasporto presso l'Ospedale
Giannuzzi di Manduria dove, eseguiti i necessari accertamenti, veniva formulata la seguente diagnosi: “trauma contusivo piede sx con vasta ferita con perdita di sostanza dorso piede sx;
ginocchio sx. con ferita escoriata” con prognosi di 20 giorni, come da Relazione del P.S. di Manduria del 13 novembre 2018, a cui seguiva un periodo di inabilità, lesioni fonte di danno biologico e morale di ammontare pari ad euro 7.681,00 e di esborsi pari ad euro 302,00. Tanto premesso chiedevano l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del citato in qualità di ente proprietario del tratto CP_2 stradale dove era avvenuto il sinistro, e per l'effetto la sua condanna al risarcimento in favore di proprietario del motociclo Honda SH tg. CP_1
EJ73183, della somma di euro 2.700,00, a titolo di danno patrimoniale, ed in favore di quale conducente del citato motoveicolo, della CP_1 somma di euro 6.500,00 a titolo di danno biologico e spese sanitarie, con vittoria degli oneri processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva la Controparte_2 genericità della esposizione degli elementi della pretesa e ne contestava in ogni caso il fondamento sia con riferimento all'an della invocata responsabilità, dovendo il sinistro attribuirsi alla condotta del conducente del motociclo non rispettosa del codice della strada, sia con riferimento al quantum dei danni lamentati, patrimoniali e non patrimoniali, dei quali mancava la prova;
concludeva chiedendo il rigetto delle domande difettando i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in via subordinata, pag. 3/16 l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella CP_1 causazione del sinistro, con vittoria delle spese di lite.
Seguiva la fase istruttoria che si articolava nell'escussione delle prove testimoniali ammesse e con l'espletamento di duplice c.t.u., l'una affidata al
Dott. per gli accertamenti medico-legali e l'altra al P.I. Testimone_1 per l'accertamento del danno al motociclo. Persona_1
All'esito, il Tribunale adito, con sentenza n. 2321/2023 pronunciata ed art. 281 sexies c.p.c. in data 6 ottobre 2023, in parziale accoglimento delle pretese risarcitorie, accertata, per un verso, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , e per altro verso, il concorso paritario di Controparte_2 colpa del danneggiato, condannava il convenuto al pagamento in favore
“dell'attore” [da intendersi: degli attori ciascuno per la sua parte ma sul punto non vi sono né conflitto né contestazione] della complessiva somma di euro 3.345,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo;
dichiarava compensate le spese di lite e poneva a carico delle parti in solido le spese di c.t.u., così come liquidate con separati decreti.
In sintesi, il giudice di prime cure - premessa la illustrazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia - rilevava che i testi escussi non avevano fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo emerso, da un lato, che il teste era sopraggiunto Testimone_2
a sinistro ormai verificatosi e, dall'altro lato, che il teste Testimone_3 non aveva potuto vedere il punto in cui il conducente era caduto, ed in particolare in un avvallamento presente sul manto stradale, poiché si trovava all'interno del recinto della società alle cui dipendenze lavorava, distante cinque o sei metri dal luogo del sinistro, anche considerata la mancanza di pubblica illuminazione;
rilevava poi che nelle fotografie prodotte era visibile un leggero dislivello del fondo stradale ma osservava che nel CP_ verbale dei Carabinieri, giunti sul posto dopo la caduta del nulla si diceva sulla dinamica dell'incidente, probabilmente a causa del presumibile già avvenuto spostamento del motociclo dopo l'impatto di cui si dava atto, pag. 4/16 sicché l'unico elemento certo in causa era costituito dalla mancanza di illuminazione che conferiva alla strada una potenziale pericolosità, ciò che avrebbe richiesto al conducente del motociclo una prudente condotta di guida al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo, condotta che, tuttavia, non aveva tenuto a giudicare dall'entità dei danni CP_1 lamentati;
valutava quindi che tali danni fossero riconducibili non alla presenza della buca bensì al comportamento colposo del conducente e riteneva, per un verso, che l'attore non avesse dato la prova della propria diligenza e, per altro verso, che non fosse ravvisabile un contesto oggettivamente pericoloso creato dalla P.A. o comunque non evitabile con il ricorso alla normale diligenza;
nel contempo, riteneva che neppure il avesse provato di aver messo in atto tutte le precauzioni possibili CP_2 affinché la strada in custodia non risultasse potenzialmente dannosa;
ravvisava, quindi, una responsabilità concorsuale al 50% del conducente del motociclo e del e liquidava il danno al mezzo in euro 1.075,00 pari CP_2 alla metà del suo valore [come accertato dal c.t.u. ed il Persona_1 danno non patrimoniale nonché quello derivante dagli esborsi per spese sanitarie in euro 2.270,23, sulla base della c.t.u. medico-legale espletata, importi già dimidiati per il concorso;
dichiarava compensate le spese di lite considerato il parziale accoglimento della domanda ma poneva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Il ha proposto appello svolgendo le censure Controparte_2 che si illustreranno più avanti sulla cui base ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avanzate da e CP_1 CP_1
e, in subordine, l'accertamento del prevalente concorso di
[...] CP_1
il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
[...]
Si sono ritualmente e tempestivamente costituiti e in CP_1 CP_1 via preliminare lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestando il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
hanno, inoltre, proposto appello incidentale con cui hanno invocato, in riforma del capo sulle spese di lite ed in luogo della compensazione totale pag. 5/16 disposta in prime cure, la compensazione delle stesse al 50% sulla base dell'accoglimento parziale, anch'esso al 50%, delle domande avanzate dai deducenti;
con vittoria delle spese di lite del presente grado.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità CP_ dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dai è infondata rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Passando all'esame dell'appello principale, il Controparte_2
ha rivolto alla sentenza impugnata plurime censure riassumibili come
[...] segue: con il primo motivo, rubricato “Erronea, assente, contraddittorietà o/o apparente motivazione in relazione all'an della pretesa. Violazione di legge per falsa ed errata applicazione dell'art. 2051 c.c.”, ha evidenziato che il giudice a quo, pur essendosi espresso in termini dubitativi sulla utilità delle dichiarazioni testimoniali e pur avendo ravvisato il difetto di prova della dinamica del sinistro e del nesso causale, aveva poi incomprensibilmente concluso con il riconoscimento in capo al deducente di una sua responsabilità oggettiva;
ha insistito sul difetto di prova sia della ricorrenza di alcuna insidia, anche perché le fotografie in atti ritraevano un leggero dislivello mentre il manto stradale era integro ed uniforme, sia del nesso di causa tra la presunta insidia e l'evento; ha insistito, altresì, sulla CP_ riconducibilità dell'incidente alla guida imprudente del rimarcando ad ogni buon conto che, a fronte dell'inadempimento dei propri oneri probatori da parte degli asseriti danneggiati, non ricadeva sul deducente la prova del caso fortuito;
con il secondo motivo di appello, rubricato “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: violazione e falsa applicazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. – violazione di legge per errata applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c.”, ha pag. 6/16 lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1227 e 2051 c.c., sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ravvisare la condotta colposa del danneggiato, qualificandola quale fattore causale escludente il nesso di causalità tra l'insidia stradale ed il danno subito, e ritenere quindi integrato il caso fortuito, non in termini di concausa dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione della elevata velocità di guida, deducibile dall'entità dei danni lamentati;
ha sottolineato che aveva conseguito la patente di guida solo un CP_1 mese prima del fatto oggetto di causa, circostanza questa che faceva supporre l'inesperienza del medesimo nella conduzione del motociclo;
con il terzo motivo di appello, rubricato “Mancanza di rapporto di causalità
e collegamento tra evento e presunti danni sofferti dagli attori – motivazione carente, illogica e contraddittoria – violazione di legge per errata applicazione dell'art. 2051 c.c.”, ha riproposto la considerazione che la negligente ed imprudente condotta di guida del conducente del motociclo, non rispettosa dei limiti di velocità imposti e consoni al centro abitato, escludeva ogni responsabilità in capo al deducente quale custode.
Le censure formulate dal esaminabili congiuntamente poiché CP_2 connesse, non sono idonee a giustificare l'accoglimento dell'appello.
E' opportuno premettere in via generale che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di provare soltanto la derivazione del danno lamentato dalla cosa e la custodia da parte del preteso responsabile, non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (da ultimo
Cass. ord. 8 luglio 2024 n. 18518), non rappresentando quest'ultima un elemento costitutivo della fattispecie, mentre grava sul custode fornire la prova liberatoria mediante la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito rappresentato da un fatto naturale o dalla condotta del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista della regolarità o adeguatezza causale, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode
(Cass. s.u. ord. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. 27 aprile 2023, n. 11152). pag. 7/16 Se il caso fortuito è consistito nel comportamento del danneggiato deve poi stabilirsi se esso escluda in tutto o in parte la responsabilità del custode, in particolare valutando in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, se abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela ed ancora se la condotta della vittima abbia costituito un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, mentre è irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse solo astrattamente prevedibile, come si legge in Cass. n. 20943/2022 cit.. Puntualizza la S.C. in tale pronuncia che occorre tener anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e che, pertanto, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Tanto precisato, deve convenirsi con l'Ente civico sulla contraddittorietà della sentenza impugnata. Il giudice a quo, infatti, nella prima parte della motivazione ha affermato che né le dichiarazioni testimoniali, né le fotografie ritraenti i luoghi di verificazione del sinistro, evidenzianti solo un leggero dislivello presente sul manto stradale, né ancora il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti offrivano elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, e, dopo aver rimarcato che la circostanza che l'incidente si fosse verificato in zona buia per la mancanza della pubblica illuminazione deponeva per la pericolosità della strada, ha valutato che il conducente del motociclo, proprio in ragione delle condizioni di scarsa visibilità, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida più accorta per pag. 8/16 evitare qualsiasi situazione di rischio, ciò che gli avrebbe consentito di evitare la caduta o quanto meno di rendere meno dannoso l'impatto, mentre invece non si era attenuto alla necessaria prudenza, come evincibile dall'entità dei danni lamentati;
ne ha tratto la conseguenza che questi ultimi non fossero riconducibili alla presenza di buca sul fondo stradale e, tuttavia,
è poi giunto alla conclusione della sussistenza della responsabilità concorsuale paritaria del conducente del motociclo e del sul rilievo, CP_2 quanto a quest'ultimo, che l'Ente non avesse “fornito la prova di aver messo in atto tutte le precauzioni possibili affinché la cosa posta in custodia non fosse potenzialmente dannosa”, riconducendo in certa misura la corresponsabilità del custode alla violazione di un dovere di diligenza estraneo alla struttura della responsabilità da cose in custodia secondo le più recenti pronunzie della S.C. (si vedano le già citate Cass. n. 20943/2022 e
Cass. n.11152/2023, quest'ultima vertente così massimata con riguardo alla specifica questione in esame: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.”).
Tuttavia, le contraddizioni segnalate e gli errori in cui è incorso il giudice a quo non conducono tout court alla riforma della sentenza impugnata posto che la Corte, quale giudice di merito, può emendarne o anche rinnovarne, nei limiti del devolutum, la motivazione.
Ebbene, passando allo scrutinio delle censure svolte dal si osserva CP_2 che la verificazione dell'incidente è comprovata dalle dichiarazioni rese dai testi e il primo dei quali, secondo Testimone_3 Testimone_2 quanto riferito in giudizio, si trovava intento al lavoro all'interno di area recintata aziendale, collocata nei pressi del luogo in cui si verificò il sinistro, CP_ e vide il sopraggiungere a bordo di un motociclo e poi “sobbalzare” e pag. 9/16 cadere al suolo (su detta testimonianza si tornerà più analiticamente in prosieguo), mentre il secondo giunse sul posto subito dopo la caduta, prima dell'arrivo dell'ambulanza e dei Carabinieri, e vide il ragazzo e la moto per terra nella corsia di marcia di chi procede da Taranto verso CP_2
.
[...]
La verificazione del sinistro è poi confermata dal soccorso prestato sul posto da autombulanza del servizio 118 chiamata dalle persone sopraggiunte. Del resto, subito dopo, per la precisione alle 19.50, arrivarono in loco anche i
Carabinieri i quali, nel transitare nel corso di un servizio di pattuglia sulla
SS 7 ter San Giorgio Jonico-Taranto, avevano notato il personale di un'ambulanza del servizio 118 prestare cure, in situazione di emergenza, ad un giovane che si trovava a terra sull'asfalto in posizione supina e, fermatisi, lo identificarono ed annotarono nel rapporto predisposto che il motociclo dal medesimo condotto era stato rimosso dalla posizione assunta a seguito della caduta ed era stato posto sul cavalletto. Tanto si legge nell'annotazione di servizio in atti.
La effettività del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo descritte dai danneggiati è dunque provata.
Quanto alla dinamica, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, possono trarsi elementi di valutazione dalle dichiarazioni testimoniali raccolte ed in particolare da quelle del teste , della cui Testimone_3 attendibilità non vi è specifico motivo di dubitare, il quale, come anticipato, all'udienza del 13 maggio 2021 riferì che, al momento del sinistro per cui è causa, si trovava all'interno del recinto esterno del deposito della società presso cui lavorava, distante circa metri cinque-sei metri dal luogo dell'incidente, e che, da quella posizione, non solo vide arrivare una moto ma la vide anche “letteralmente sobbalzare” e cadere a terra unitamente al conducente, il quale, strisciando per un paio di metri, finiva sotto il guard rail, collocato a circa due metri dal recinto su descritto;
aggiunse di esser uscito dall'azienda per soccorrere il ragazzo infortunato e di averne visto che il piede sinistro era sanguinante mentre la scarpa calzata era pag. 10/16 “consumata, quasi bruciata”, nella parte superiore, in corrispondenza del dorso del piede. Il teste, inoltre, specificò: “nel momento in cui la moto sopraggiungeva la mia visione era obliqua mentre al momento del sobbalzo la visione era diretta” e confermò, altresì, l'esistenza di un avvallamento sulla carreggiata, non segnalato, aggiungendo che “era buio” e che il tratto stradale interessato dal fatto non era servito da illuminazione pubblica.
Ora, le dichiarazioni riportate - puntuali ed intrinsecamente attendibili - consentono di ritenere provata la ricostruzione allegata dai danneggiati. Non può dubitarsi della veridicità di tali dichiarazioni, come fa il giudice a quo, sol perché il luogo era buio atteso che, come peraltro si ricava dalle fotografie allegate al verbale di intervento dei Carabinieri scattate nell'occasione, non può dirsi che vi fosse buio totale. Del resto, si era in prossimità dell'inizio della palificazione pubblica notturna (distante m 50) e dell'abitato, secondo quanto si ricava dalla c.t.u. del P.I. e Persona_1 dalle fotografie allegate.
A ciò si aggiunga che nell'annotazione di servizio si legge la ricostruzione dell'incidente elaborata dai Carabinieri sulla base delle dichiarazioni rese dal giovane infortunato del tutto sovrapponibile alla descrizione esposta in giudizio. Se anche trattasi di ricostruzione operata utilizzando la versione CP_ data dallo stesso è anche vero che essa fu data nell'immediatezza del fatto e tanto depone in favore della sua autenticità non potendo trattarsi di una narrazione messa a punto in un secondo momento. Gli stessi Carabinieri evidentemente valutarono la dinamica coerente con lo stato dei luoghi e con le conseguenze, tra cui i danni al motociclo su cui si soffermarono annotando che: “verosimilmente Il ha impattato con la ruota CP_1 anteriore che si presenta deformata”.
Inoltre, le fotografie in atti ritraenti i luoghi al momento dell'incidente (si vedano le fotografie allegate all'annotazione di servizio dei Carabinieri), evidenziano l'esistenza di un apprezzabile avvallamento del manto stradale sufficiente a provocare la perdita di controllo del motociclo condotto dal CP_ e la descritta caduta al suolo. L'esistenza di una deformazione concava pag. 11/16 del manto stradale è verificabile ancor meglio attraverso l'esame delle CP_ fotografie effettuate in ore diurne allegate dai all'originario atto di citazione, riproduttive anch'esse dei luoghi come confermato dai testi escussi, le quali consentono di rilevare la presenza di una depressione del fondo stradale, pur priva di crepe dell'asfalto, di alcuni centimetri (tra i sei ed i sette centimetri nella parte più profonda dell'avvallamento).
Infine, le lesioni riportate sono state ritenute dal c.t.u. Dott. Tes_1 in relazione causale con il fatto lesivo (si legge nella relazione di
[...] consulenza: “le ferite del dorso del piede e malleolare esterna di sinistra, refertate e successivamente certificate sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo, come risultante dagli atti”, risultando vero che “a causa del trauma diretto contro superficie rigida e ruvida si produssero ferite lacerocontuse a carico dei summenzionati distretti anatomici”). Il giudizio medico-legale, sia pure sostanziandosi più propriamente in una valutazione di compatibilità tra fatto lesivo e conseguenze riscontrate, costituisce un dato che conferma o comunque non smentisce la dinamica allegata dai danneggiati.
Così riscostruito lo svolgimento dei fatti, si osserva che le caratteristiche della cosa in custodia, accertate in causa, ed in particolare la presenza, non segnalata, di un avvallamento sul manto stradale di una strada prossima all'abitato, unitamente all'assenza di luce naturale per via dell'ora (ore
19.45 del 13 novembre 2018) ma anche di luce artificiale per la mancanza di illuminazione pubblica, determinavano una obiettiva condizione dei luoghi tale da assegnare alla cosa uno specifico ruolo nel dinamismo causale dell'evento oggetto di causa (arg. a contrario da Cass. 2 maggio 2022, n.
13729). Altrimenti detto, sulla base degli elementi di valutazione emergenti dall'istruttoria espletata, premesso che l'art. 2051 c.c. trova applicazione anche con riguardo alle cose inerti, deve ritenersi che i danni lamentati siano derivati dalla cosa in quanto esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa nella normale interazione con la realtà circostante e con chi si trovava ad entrare in relazione con essa. pag. 12/16 Le considerazioni che precedono consentono, quindi, di giudicare provato l'evento ed il nesso di causa tra la sua verificazione e la strada percorsa dal CP_
Occorre ora verificare quale sia stata la condotta tenuta da quest'ultimo e se essa costituì fattore causale escludente o concorrente.
Puntualizzato che, nei confronti dei danneggiati, sul concorso paritario di colpa del conducente del motociclo si è formato il giudicato interno non avendo né il conducente né il proprietario del mezzo proposto appello incidentale volto a far valere la responsabilità del solo custode, si osserva che non vi è evidenza di una condotta di talmente imprudente CP_1 al punto da escludere il nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa, i.e. al punto da rendere irrilevante la pericolosità intrinseca della cosa come sopra illustrata. Ed invero, i danni al mezzo e soprattutto al conducente non presentano gravità tale da rivelare una condotta abnorme. Gli stessi
Carabinieri considerarono non gravi le conseguenze del sinistro, come si legge nell'annotazione di servizio. E del resto il conducente riportò postumi permanenti solo del 3%. Può, quindi, convenirsi sulla valutazione che la condizione dei luoghi (buio associato alla presenza di altre anomalie del manto stradale, oltre al dislivello di cui si è discorso in precedenza, visibili nelle fotografie in atti) avrebbe consigliato prudenza, ma è nel contempo vero che un dislivello di alcuni centimetri è un'apprezzabile anomalia idonea a provocare uno sbandamento e comunque la perdita di controllo di un mezzo a due ruote ed è persino più insidiosa di una comune buca o altra alterazione del fondo stradale poiché più difficilmente percepibile, specie in condizioni di scarsa visibilità e da parte di chi viaggi sulla corsia che ne è affetta ed ha una visione frontale, invece che laterale.
Quanto alla inesperienza del conducente, argomentata dal dal CP_2 recente conseguimento della patente di guida, non è sufficiente a disegnare in capo al medesimo una responsabilità esclusiva poiché non si indica quale CP_ condotta alternativa avrebbe consentito al incappato in un dislivello del manto stradale non segnalato, di evitare di cadere neutralizzando o contenendo la pericolosità intrinseca della strada. pag. 13/16 Non sussistono neppure elementi sulla cui base configurare il concorso di CP_ colpa del in misura maggiore rispetto alla percentuale ravvisata dal primo giudice.
In conclusione, dunque, la statuizione in punto di responsabilità ex art. 2051
c.c. del danneggiato e di concorso di colpa al 50% del danneggiato ex art. 1227 c.c. deve essere confermato sia pure sulla base di motivazione parzialmente diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata non avendo il dato la prova liberatorio su di esso incombente, i.e. la CP_2 prova del caso fortuito.
In difetto di contestazioni riguardanti la misura dei danni accertati in base alle consulenze di ufficio espletate in prime cure, non è rivedibile e resta confermata anche la liquidazione operata dal giudice a quo.
Passando all'esame dell'appello incidentale, e hanno CP_1 CP_1 censurato la compensazione integrale delle spese di lite non giustificata dalla ragione addotta dal giudice a quo, i.e. il parziale accoglimento della domanda, non rientrante tra le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. ed hanno chiesto, in riforma del capo sulle spese, la compensazione al 50% (invece che per intero) in ragione dell'accoglimento delle pretese nella stessa percentuale del 50%.
La doglianza, limitata ad oneri processuali in senso stretto con esclusione delle spese di consulenza, è fondata e va accolta nei termini che si passano ad esporre.
Per condivisibile giurisprudenza di legittimità il parziale accoglimento delle domande non può di per sé giustificare la compensazione totale delle spese di lite. Il primo giudice avrebbe dovuto eventualmente accompagnare al ridetto motivo (“parziale accoglimento della domanda”) altre ragioni per poter addivenire alla disposta compensazione integrale, ma non lo ha fatto.
Ferma dunque l'erroneità della censurata motivazione sulle spese, nella presente sede non si ravvedono ragioni atte a sorreggere la statuizione impugnata. Al parziale accoglimento delle pretese si ritiene, quindi, di assegnare rilievo attraverso la liquidazione delle spese di lite in base al pag. 14/16 decisum, ossia in base a quanto effettivamente accorsato a titolo di risarcimento dei danni pretesi (ex plurimis Cass. ord. 17 maggio 2025 n.
13145, Cass. 30 novembre 2022, n. 35195, Cass. ord. 22 marzo 2022, n.
9237, Cass. 1 luglio 1996, n. 5862).
Per l'effetto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza gravata in punto di spese di lite, queste ultime vanno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 in relazione allo scaglione riguardante le cause di valore da euro 1.101,01 ad euro 5.200,00 tenuto conto di quanto accordato, delle attività espletate e della dipendenza della decisione della causa da questioni non complesse.
Infine, le spese del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147 cit. tenuto conto del valore della controversia, ricadente nel medesimo scaglione preso in considerazione per il primo grado avendo il rimesso in discussione CP_2 quanto riconosciuto in prime cure, e dei restanti criteri su indicati.
Un'ultima notazione: non va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. poiché la richiesta non è stata rinnovata in appello, tanto più in considerazione CP_ dell'avvenuta sostituzione dell'originario difensore dei
Al rigetto dell'impugnazione proposta in via principale consegue l'obbligo del di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_2 pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal
[...]
e sull'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 2321/2023, pronunciata dal Tribunale di CP_1
Taranto ex art. 281 sexies c.p.c. in data 6 ottobre 2023, così provvede: rigetta l'appello proposto in via principale;
accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il alla Controparte_2
pag. 15/16 rifusione in favore di e di in solido, delle spese di CP_1 CP_1 lite del primo grado, liquidate in euro 264,00 per anticipazioni ed in euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna il alla rifusione in favore di Controparte_2
e di delle spese di lite del presente grado, liquidate CP_1 CP_1 per l'intero in euro 174,00, per anticipazioni ed in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento da parte del di Controparte_2 un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. 64/2024 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ND AG
APPELLANTE
e
CP_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Ventruti
[...]
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI avente ad oggetto le impugnazioni proposte avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 2321/2023 emessa in data 6 ottobre 2023.
Conclusioni del “in via preliminare, Controparte_2 accertare e dichiarare ammissibile l'appello previa valutazione della ragionevole probabilità di accoglimento;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 2321/2023 del 06.10.2023 emessa dal Tribunale di Taranto Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Eliana
Tazzoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4390/2020, letta e pubblicata in data 06/10/2023, con totale rigetto delle istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello e conseguentemente disattendere tutte le loro eccezioni e conclusioni;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per colpa fortemente concorrente e comunque prevalente del signor
[...]
, per l'effetto riformando in parte de qua la sentenza di primo grado CP_1 anche in punto di spese di lite. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni di ed “in via preliminare, rigettare CP_1 CP_1
l'appello avversario perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per quanto innanzi esposto, con conferma della sentenza oggetto di gravame ad esclusione del solo capo relativo alla compensazione integrale delle spese di giudizio oggetto del presente appello incidentale;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha previsto la compensazione delle stesse, nell'ammontare di legge, al 50% sulla base dell'accoglimento parziale, anch'esso al 50% delle domande principali;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed CP_1 CP_1 agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto contro il CP_2
ed esponevano che: ‣ in data 13 novembre 2018, alle ore
[...]
19:45, mentre alla guida del motociclo, marca Honda modello CP_1
SH tg. EJ73183 di proprietà del padre percorreva la strada CP_1 comunale San Giorgio Jonico-Taranto, prolungamento di via Roma già SS 7 ter, con direzione di marcia verso , giunto nei pressi dello stadio CP_2 comunale, a causa di un avvallamento del manto stradale nella zona antistante i locali ospitanti l'attività commerciale ' Controparte_3
né avvistabile
[...] Parte_2 considerata la mancanza di luce naturale data l'ora e l'assenza di illuminazione pubblica, cadeva rovinosamente sull'asfalto; ‣ a seguito pag. 2/16 dell'impatto, il motociclo riportava danni che rendevano antieconomica la riparazione, trattandosi di veicolo avente valore antesinistro pari ad euro
2.200,00, a cui andavano aggiunti i costi accessori pari ad euro 500,00, costituiti da spese per l'immatricolazione di un nuovo motociclo, il fermo per i reperimento di altro mezzo, il bollo e l'assicurazione non goduta, le spese di demolizione del relitto al netto del suo eventuale valore commerciale, ed il conducente riportava lesioni personali, per le quali si rendeva necessario l'intervento del 118 ed il trasporto presso l'Ospedale
Giannuzzi di Manduria dove, eseguiti i necessari accertamenti, veniva formulata la seguente diagnosi: “trauma contusivo piede sx con vasta ferita con perdita di sostanza dorso piede sx;
ginocchio sx. con ferita escoriata” con prognosi di 20 giorni, come da Relazione del P.S. di Manduria del 13 novembre 2018, a cui seguiva un periodo di inabilità, lesioni fonte di danno biologico e morale di ammontare pari ad euro 7.681,00 e di esborsi pari ad euro 302,00. Tanto premesso chiedevano l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del citato in qualità di ente proprietario del tratto CP_2 stradale dove era avvenuto il sinistro, e per l'effetto la sua condanna al risarcimento in favore di proprietario del motociclo Honda SH tg. CP_1
EJ73183, della somma di euro 2.700,00, a titolo di danno patrimoniale, ed in favore di quale conducente del citato motoveicolo, della CP_1 somma di euro 6.500,00 a titolo di danno biologico e spese sanitarie, con vittoria degli oneri processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva la Controparte_2 genericità della esposizione degli elementi della pretesa e ne contestava in ogni caso il fondamento sia con riferimento all'an della invocata responsabilità, dovendo il sinistro attribuirsi alla condotta del conducente del motociclo non rispettosa del codice della strada, sia con riferimento al quantum dei danni lamentati, patrimoniali e non patrimoniali, dei quali mancava la prova;
concludeva chiedendo il rigetto delle domande difettando i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in via subordinata, pag. 3/16 l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella CP_1 causazione del sinistro, con vittoria delle spese di lite.
Seguiva la fase istruttoria che si articolava nell'escussione delle prove testimoniali ammesse e con l'espletamento di duplice c.t.u., l'una affidata al
Dott. per gli accertamenti medico-legali e l'altra al P.I. Testimone_1 per l'accertamento del danno al motociclo. Persona_1
All'esito, il Tribunale adito, con sentenza n. 2321/2023 pronunciata ed art. 281 sexies c.p.c. in data 6 ottobre 2023, in parziale accoglimento delle pretese risarcitorie, accertata, per un verso, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , e per altro verso, il concorso paritario di Controparte_2 colpa del danneggiato, condannava il convenuto al pagamento in favore
“dell'attore” [da intendersi: degli attori ciascuno per la sua parte ma sul punto non vi sono né conflitto né contestazione] della complessiva somma di euro 3.345,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo;
dichiarava compensate le spese di lite e poneva a carico delle parti in solido le spese di c.t.u., così come liquidate con separati decreti.
In sintesi, il giudice di prime cure - premessa la illustrazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia - rilevava che i testi escussi non avevano fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo emerso, da un lato, che il teste era sopraggiunto Testimone_2
a sinistro ormai verificatosi e, dall'altro lato, che il teste Testimone_3 non aveva potuto vedere il punto in cui il conducente era caduto, ed in particolare in un avvallamento presente sul manto stradale, poiché si trovava all'interno del recinto della società alle cui dipendenze lavorava, distante cinque o sei metri dal luogo del sinistro, anche considerata la mancanza di pubblica illuminazione;
rilevava poi che nelle fotografie prodotte era visibile un leggero dislivello del fondo stradale ma osservava che nel CP_ verbale dei Carabinieri, giunti sul posto dopo la caduta del nulla si diceva sulla dinamica dell'incidente, probabilmente a causa del presumibile già avvenuto spostamento del motociclo dopo l'impatto di cui si dava atto, pag. 4/16 sicché l'unico elemento certo in causa era costituito dalla mancanza di illuminazione che conferiva alla strada una potenziale pericolosità, ciò che avrebbe richiesto al conducente del motociclo una prudente condotta di guida al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo, condotta che, tuttavia, non aveva tenuto a giudicare dall'entità dei danni CP_1 lamentati;
valutava quindi che tali danni fossero riconducibili non alla presenza della buca bensì al comportamento colposo del conducente e riteneva, per un verso, che l'attore non avesse dato la prova della propria diligenza e, per altro verso, che non fosse ravvisabile un contesto oggettivamente pericoloso creato dalla P.A. o comunque non evitabile con il ricorso alla normale diligenza;
nel contempo, riteneva che neppure il avesse provato di aver messo in atto tutte le precauzioni possibili CP_2 affinché la strada in custodia non risultasse potenzialmente dannosa;
ravvisava, quindi, una responsabilità concorsuale al 50% del conducente del motociclo e del e liquidava il danno al mezzo in euro 1.075,00 pari CP_2 alla metà del suo valore [come accertato dal c.t.u. ed il Persona_1 danno non patrimoniale nonché quello derivante dagli esborsi per spese sanitarie in euro 2.270,23, sulla base della c.t.u. medico-legale espletata, importi già dimidiati per il concorso;
dichiarava compensate le spese di lite considerato il parziale accoglimento della domanda ma poneva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Il ha proposto appello svolgendo le censure Controparte_2 che si illustreranno più avanti sulla cui base ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avanzate da e CP_1 CP_1
e, in subordine, l'accertamento del prevalente concorso di
[...] CP_1
il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
[...]
Si sono ritualmente e tempestivamente costituiti e in CP_1 CP_1 via preliminare lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestando il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
hanno, inoltre, proposto appello incidentale con cui hanno invocato, in riforma del capo sulle spese di lite ed in luogo della compensazione totale pag. 5/16 disposta in prime cure, la compensazione delle stesse al 50% sulla base dell'accoglimento parziale, anch'esso al 50%, delle domande avanzate dai deducenti;
con vittoria delle spese di lite del presente grado.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità CP_ dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dai è infondata rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Passando all'esame dell'appello principale, il Controparte_2
ha rivolto alla sentenza impugnata plurime censure riassumibili come
[...] segue: con il primo motivo, rubricato “Erronea, assente, contraddittorietà o/o apparente motivazione in relazione all'an della pretesa. Violazione di legge per falsa ed errata applicazione dell'art. 2051 c.c.”, ha evidenziato che il giudice a quo, pur essendosi espresso in termini dubitativi sulla utilità delle dichiarazioni testimoniali e pur avendo ravvisato il difetto di prova della dinamica del sinistro e del nesso causale, aveva poi incomprensibilmente concluso con il riconoscimento in capo al deducente di una sua responsabilità oggettiva;
ha insistito sul difetto di prova sia della ricorrenza di alcuna insidia, anche perché le fotografie in atti ritraevano un leggero dislivello mentre il manto stradale era integro ed uniforme, sia del nesso di causa tra la presunta insidia e l'evento; ha insistito, altresì, sulla CP_ riconducibilità dell'incidente alla guida imprudente del rimarcando ad ogni buon conto che, a fronte dell'inadempimento dei propri oneri probatori da parte degli asseriti danneggiati, non ricadeva sul deducente la prova del caso fortuito;
con il secondo motivo di appello, rubricato “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: violazione e falsa applicazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. – violazione di legge per errata applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c.”, ha pag. 6/16 lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1227 e 2051 c.c., sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ravvisare la condotta colposa del danneggiato, qualificandola quale fattore causale escludente il nesso di causalità tra l'insidia stradale ed il danno subito, e ritenere quindi integrato il caso fortuito, non in termini di concausa dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione della elevata velocità di guida, deducibile dall'entità dei danni lamentati;
ha sottolineato che aveva conseguito la patente di guida solo un CP_1 mese prima del fatto oggetto di causa, circostanza questa che faceva supporre l'inesperienza del medesimo nella conduzione del motociclo;
con il terzo motivo di appello, rubricato “Mancanza di rapporto di causalità
e collegamento tra evento e presunti danni sofferti dagli attori – motivazione carente, illogica e contraddittoria – violazione di legge per errata applicazione dell'art. 2051 c.c.”, ha riproposto la considerazione che la negligente ed imprudente condotta di guida del conducente del motociclo, non rispettosa dei limiti di velocità imposti e consoni al centro abitato, escludeva ogni responsabilità in capo al deducente quale custode.
Le censure formulate dal esaminabili congiuntamente poiché CP_2 connesse, non sono idonee a giustificare l'accoglimento dell'appello.
E' opportuno premettere in via generale che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di provare soltanto la derivazione del danno lamentato dalla cosa e la custodia da parte del preteso responsabile, non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (da ultimo
Cass. ord. 8 luglio 2024 n. 18518), non rappresentando quest'ultima un elemento costitutivo della fattispecie, mentre grava sul custode fornire la prova liberatoria mediante la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito rappresentato da un fatto naturale o dalla condotta del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista della regolarità o adeguatezza causale, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode
(Cass. s.u. ord. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. 27 aprile 2023, n. 11152). pag. 7/16 Se il caso fortuito è consistito nel comportamento del danneggiato deve poi stabilirsi se esso escluda in tutto o in parte la responsabilità del custode, in particolare valutando in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, se abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela ed ancora se la condotta della vittima abbia costituito un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, mentre è irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse solo astrattamente prevedibile, come si legge in Cass. n. 20943/2022 cit.. Puntualizza la S.C. in tale pronuncia che occorre tener anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e che, pertanto, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Tanto precisato, deve convenirsi con l'Ente civico sulla contraddittorietà della sentenza impugnata. Il giudice a quo, infatti, nella prima parte della motivazione ha affermato che né le dichiarazioni testimoniali, né le fotografie ritraenti i luoghi di verificazione del sinistro, evidenzianti solo un leggero dislivello presente sul manto stradale, né ancora il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti offrivano elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, e, dopo aver rimarcato che la circostanza che l'incidente si fosse verificato in zona buia per la mancanza della pubblica illuminazione deponeva per la pericolosità della strada, ha valutato che il conducente del motociclo, proprio in ragione delle condizioni di scarsa visibilità, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida più accorta per pag. 8/16 evitare qualsiasi situazione di rischio, ciò che gli avrebbe consentito di evitare la caduta o quanto meno di rendere meno dannoso l'impatto, mentre invece non si era attenuto alla necessaria prudenza, come evincibile dall'entità dei danni lamentati;
ne ha tratto la conseguenza che questi ultimi non fossero riconducibili alla presenza di buca sul fondo stradale e, tuttavia,
è poi giunto alla conclusione della sussistenza della responsabilità concorsuale paritaria del conducente del motociclo e del sul rilievo, CP_2 quanto a quest'ultimo, che l'Ente non avesse “fornito la prova di aver messo in atto tutte le precauzioni possibili affinché la cosa posta in custodia non fosse potenzialmente dannosa”, riconducendo in certa misura la corresponsabilità del custode alla violazione di un dovere di diligenza estraneo alla struttura della responsabilità da cose in custodia secondo le più recenti pronunzie della S.C. (si vedano le già citate Cass. n. 20943/2022 e
Cass. n.11152/2023, quest'ultima vertente così massimata con riguardo alla specifica questione in esame: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.”).
Tuttavia, le contraddizioni segnalate e gli errori in cui è incorso il giudice a quo non conducono tout court alla riforma della sentenza impugnata posto che la Corte, quale giudice di merito, può emendarne o anche rinnovarne, nei limiti del devolutum, la motivazione.
Ebbene, passando allo scrutinio delle censure svolte dal si osserva CP_2 che la verificazione dell'incidente è comprovata dalle dichiarazioni rese dai testi e il primo dei quali, secondo Testimone_3 Testimone_2 quanto riferito in giudizio, si trovava intento al lavoro all'interno di area recintata aziendale, collocata nei pressi del luogo in cui si verificò il sinistro, CP_ e vide il sopraggiungere a bordo di un motociclo e poi “sobbalzare” e pag. 9/16 cadere al suolo (su detta testimonianza si tornerà più analiticamente in prosieguo), mentre il secondo giunse sul posto subito dopo la caduta, prima dell'arrivo dell'ambulanza e dei Carabinieri, e vide il ragazzo e la moto per terra nella corsia di marcia di chi procede da Taranto verso CP_2
.
[...]
La verificazione del sinistro è poi confermata dal soccorso prestato sul posto da autombulanza del servizio 118 chiamata dalle persone sopraggiunte. Del resto, subito dopo, per la precisione alle 19.50, arrivarono in loco anche i
Carabinieri i quali, nel transitare nel corso di un servizio di pattuglia sulla
SS 7 ter San Giorgio Jonico-Taranto, avevano notato il personale di un'ambulanza del servizio 118 prestare cure, in situazione di emergenza, ad un giovane che si trovava a terra sull'asfalto in posizione supina e, fermatisi, lo identificarono ed annotarono nel rapporto predisposto che il motociclo dal medesimo condotto era stato rimosso dalla posizione assunta a seguito della caduta ed era stato posto sul cavalletto. Tanto si legge nell'annotazione di servizio in atti.
La effettività del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo descritte dai danneggiati è dunque provata.
Quanto alla dinamica, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, possono trarsi elementi di valutazione dalle dichiarazioni testimoniali raccolte ed in particolare da quelle del teste , della cui Testimone_3 attendibilità non vi è specifico motivo di dubitare, il quale, come anticipato, all'udienza del 13 maggio 2021 riferì che, al momento del sinistro per cui è causa, si trovava all'interno del recinto esterno del deposito della società presso cui lavorava, distante circa metri cinque-sei metri dal luogo dell'incidente, e che, da quella posizione, non solo vide arrivare una moto ma la vide anche “letteralmente sobbalzare” e cadere a terra unitamente al conducente, il quale, strisciando per un paio di metri, finiva sotto il guard rail, collocato a circa due metri dal recinto su descritto;
aggiunse di esser uscito dall'azienda per soccorrere il ragazzo infortunato e di averne visto che il piede sinistro era sanguinante mentre la scarpa calzata era pag. 10/16 “consumata, quasi bruciata”, nella parte superiore, in corrispondenza del dorso del piede. Il teste, inoltre, specificò: “nel momento in cui la moto sopraggiungeva la mia visione era obliqua mentre al momento del sobbalzo la visione era diretta” e confermò, altresì, l'esistenza di un avvallamento sulla carreggiata, non segnalato, aggiungendo che “era buio” e che il tratto stradale interessato dal fatto non era servito da illuminazione pubblica.
Ora, le dichiarazioni riportate - puntuali ed intrinsecamente attendibili - consentono di ritenere provata la ricostruzione allegata dai danneggiati. Non può dubitarsi della veridicità di tali dichiarazioni, come fa il giudice a quo, sol perché il luogo era buio atteso che, come peraltro si ricava dalle fotografie allegate al verbale di intervento dei Carabinieri scattate nell'occasione, non può dirsi che vi fosse buio totale. Del resto, si era in prossimità dell'inizio della palificazione pubblica notturna (distante m 50) e dell'abitato, secondo quanto si ricava dalla c.t.u. del P.I. e Persona_1 dalle fotografie allegate.
A ciò si aggiunga che nell'annotazione di servizio si legge la ricostruzione dell'incidente elaborata dai Carabinieri sulla base delle dichiarazioni rese dal giovane infortunato del tutto sovrapponibile alla descrizione esposta in giudizio. Se anche trattasi di ricostruzione operata utilizzando la versione CP_ data dallo stesso è anche vero che essa fu data nell'immediatezza del fatto e tanto depone in favore della sua autenticità non potendo trattarsi di una narrazione messa a punto in un secondo momento. Gli stessi Carabinieri evidentemente valutarono la dinamica coerente con lo stato dei luoghi e con le conseguenze, tra cui i danni al motociclo su cui si soffermarono annotando che: “verosimilmente Il ha impattato con la ruota CP_1 anteriore che si presenta deformata”.
Inoltre, le fotografie in atti ritraenti i luoghi al momento dell'incidente (si vedano le fotografie allegate all'annotazione di servizio dei Carabinieri), evidenziano l'esistenza di un apprezzabile avvallamento del manto stradale sufficiente a provocare la perdita di controllo del motociclo condotto dal CP_ e la descritta caduta al suolo. L'esistenza di una deformazione concava pag. 11/16 del manto stradale è verificabile ancor meglio attraverso l'esame delle CP_ fotografie effettuate in ore diurne allegate dai all'originario atto di citazione, riproduttive anch'esse dei luoghi come confermato dai testi escussi, le quali consentono di rilevare la presenza di una depressione del fondo stradale, pur priva di crepe dell'asfalto, di alcuni centimetri (tra i sei ed i sette centimetri nella parte più profonda dell'avvallamento).
Infine, le lesioni riportate sono state ritenute dal c.t.u. Dott. Tes_1 in relazione causale con il fatto lesivo (si legge nella relazione di
[...] consulenza: “le ferite del dorso del piede e malleolare esterna di sinistra, refertate e successivamente certificate sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo, come risultante dagli atti”, risultando vero che “a causa del trauma diretto contro superficie rigida e ruvida si produssero ferite lacerocontuse a carico dei summenzionati distretti anatomici”). Il giudizio medico-legale, sia pure sostanziandosi più propriamente in una valutazione di compatibilità tra fatto lesivo e conseguenze riscontrate, costituisce un dato che conferma o comunque non smentisce la dinamica allegata dai danneggiati.
Così riscostruito lo svolgimento dei fatti, si osserva che le caratteristiche della cosa in custodia, accertate in causa, ed in particolare la presenza, non segnalata, di un avvallamento sul manto stradale di una strada prossima all'abitato, unitamente all'assenza di luce naturale per via dell'ora (ore
19.45 del 13 novembre 2018) ma anche di luce artificiale per la mancanza di illuminazione pubblica, determinavano una obiettiva condizione dei luoghi tale da assegnare alla cosa uno specifico ruolo nel dinamismo causale dell'evento oggetto di causa (arg. a contrario da Cass. 2 maggio 2022, n.
13729). Altrimenti detto, sulla base degli elementi di valutazione emergenti dall'istruttoria espletata, premesso che l'art. 2051 c.c. trova applicazione anche con riguardo alle cose inerti, deve ritenersi che i danni lamentati siano derivati dalla cosa in quanto esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa nella normale interazione con la realtà circostante e con chi si trovava ad entrare in relazione con essa. pag. 12/16 Le considerazioni che precedono consentono, quindi, di giudicare provato l'evento ed il nesso di causa tra la sua verificazione e la strada percorsa dal CP_
Occorre ora verificare quale sia stata la condotta tenuta da quest'ultimo e se essa costituì fattore causale escludente o concorrente.
Puntualizzato che, nei confronti dei danneggiati, sul concorso paritario di colpa del conducente del motociclo si è formato il giudicato interno non avendo né il conducente né il proprietario del mezzo proposto appello incidentale volto a far valere la responsabilità del solo custode, si osserva che non vi è evidenza di una condotta di talmente imprudente CP_1 al punto da escludere il nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa, i.e. al punto da rendere irrilevante la pericolosità intrinseca della cosa come sopra illustrata. Ed invero, i danni al mezzo e soprattutto al conducente non presentano gravità tale da rivelare una condotta abnorme. Gli stessi
Carabinieri considerarono non gravi le conseguenze del sinistro, come si legge nell'annotazione di servizio. E del resto il conducente riportò postumi permanenti solo del 3%. Può, quindi, convenirsi sulla valutazione che la condizione dei luoghi (buio associato alla presenza di altre anomalie del manto stradale, oltre al dislivello di cui si è discorso in precedenza, visibili nelle fotografie in atti) avrebbe consigliato prudenza, ma è nel contempo vero che un dislivello di alcuni centimetri è un'apprezzabile anomalia idonea a provocare uno sbandamento e comunque la perdita di controllo di un mezzo a due ruote ed è persino più insidiosa di una comune buca o altra alterazione del fondo stradale poiché più difficilmente percepibile, specie in condizioni di scarsa visibilità e da parte di chi viaggi sulla corsia che ne è affetta ed ha una visione frontale, invece che laterale.
Quanto alla inesperienza del conducente, argomentata dal dal CP_2 recente conseguimento della patente di guida, non è sufficiente a disegnare in capo al medesimo una responsabilità esclusiva poiché non si indica quale CP_ condotta alternativa avrebbe consentito al incappato in un dislivello del manto stradale non segnalato, di evitare di cadere neutralizzando o contenendo la pericolosità intrinseca della strada. pag. 13/16 Non sussistono neppure elementi sulla cui base configurare il concorso di CP_ colpa del in misura maggiore rispetto alla percentuale ravvisata dal primo giudice.
In conclusione, dunque, la statuizione in punto di responsabilità ex art. 2051
c.c. del danneggiato e di concorso di colpa al 50% del danneggiato ex art. 1227 c.c. deve essere confermato sia pure sulla base di motivazione parzialmente diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata non avendo il dato la prova liberatorio su di esso incombente, i.e. la CP_2 prova del caso fortuito.
In difetto di contestazioni riguardanti la misura dei danni accertati in base alle consulenze di ufficio espletate in prime cure, non è rivedibile e resta confermata anche la liquidazione operata dal giudice a quo.
Passando all'esame dell'appello incidentale, e hanno CP_1 CP_1 censurato la compensazione integrale delle spese di lite non giustificata dalla ragione addotta dal giudice a quo, i.e. il parziale accoglimento della domanda, non rientrante tra le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. ed hanno chiesto, in riforma del capo sulle spese, la compensazione al 50% (invece che per intero) in ragione dell'accoglimento delle pretese nella stessa percentuale del 50%.
La doglianza, limitata ad oneri processuali in senso stretto con esclusione delle spese di consulenza, è fondata e va accolta nei termini che si passano ad esporre.
Per condivisibile giurisprudenza di legittimità il parziale accoglimento delle domande non può di per sé giustificare la compensazione totale delle spese di lite. Il primo giudice avrebbe dovuto eventualmente accompagnare al ridetto motivo (“parziale accoglimento della domanda”) altre ragioni per poter addivenire alla disposta compensazione integrale, ma non lo ha fatto.
Ferma dunque l'erroneità della censurata motivazione sulle spese, nella presente sede non si ravvedono ragioni atte a sorreggere la statuizione impugnata. Al parziale accoglimento delle pretese si ritiene, quindi, di assegnare rilievo attraverso la liquidazione delle spese di lite in base al pag. 14/16 decisum, ossia in base a quanto effettivamente accorsato a titolo di risarcimento dei danni pretesi (ex plurimis Cass. ord. 17 maggio 2025 n.
13145, Cass. 30 novembre 2022, n. 35195, Cass. ord. 22 marzo 2022, n.
9237, Cass. 1 luglio 1996, n. 5862).
Per l'effetto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza gravata in punto di spese di lite, queste ultime vanno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 in relazione allo scaglione riguardante le cause di valore da euro 1.101,01 ad euro 5.200,00 tenuto conto di quanto accordato, delle attività espletate e della dipendenza della decisione della causa da questioni non complesse.
Infine, le spese del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147 cit. tenuto conto del valore della controversia, ricadente nel medesimo scaglione preso in considerazione per il primo grado avendo il rimesso in discussione CP_2 quanto riconosciuto in prime cure, e dei restanti criteri su indicati.
Un'ultima notazione: non va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. poiché la richiesta non è stata rinnovata in appello, tanto più in considerazione CP_ dell'avvenuta sostituzione dell'originario difensore dei
Al rigetto dell'impugnazione proposta in via principale consegue l'obbligo del di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_2 pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal
[...]
e sull'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 2321/2023, pronunciata dal Tribunale di CP_1
Taranto ex art. 281 sexies c.p.c. in data 6 ottobre 2023, così provvede: rigetta l'appello proposto in via principale;
accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il alla Controparte_2
pag. 15/16 rifusione in favore di e di in solido, delle spese di CP_1 CP_1 lite del primo grado, liquidate in euro 264,00 per anticipazioni ed in euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna il alla rifusione in favore di Controparte_2
e di delle spese di lite del presente grado, liquidate CP_1 CP_1 per l'intero in euro 174,00, per anticipazioni ed in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento da parte del di Controparte_2 un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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