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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 532/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angela Donato;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Giovanbattista Scordamaglia;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 11.06.2014 ha contratto in San Mauro Marchesato Parte_1 matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n.
3 – II – A – 2014) con;
che dall'unione sono nate in Crotone le figlie Controparte_1
il 26.06.2010 e il 26.04.2012; che il convenuto ha sempre assunto nei confronti Per_1 Per_2 della moglie un comportamento irascibile e violento;
che per tali ragioni è venuta meno l'affectio coniugalis tanto da essere ormai divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi –
1 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al convenuto;
disporre in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori;
disporre che il padre, quale genitore non collocatario, potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle stesse, previo congruo avviso telefonico;
porre a carico del convenuto un assegno di importo non inferiore a € 600,00, mensili a titolo di mantenimento delle figlie e della moglie, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti il convenuto non si è costituito in giudizio né
è comparso all'udienza, nonostante la regolarità della notificazione.
In quella sede la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie in proprio favore, in ragione del mancato assolvimento, da parte del convenuto, agli obblighi di mantenimento della prole, nonché in ragione del rapporto conflittuale tra la figlia ed il Per_2 padre e della volontà espressa dalla figlia di non vedere il padre. Per_1
Con ordinanza del 01.10.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con le figlie minori;
- pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno complessivo di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento delle figlie minori, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo casi di urgenza, e da documentare”.
Con la medesima ordinanza è stato disposto l'ascolto delle minori.
In seguito, si è costituito , il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione;
ha chiesto disporsi l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale e con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé secondo i tempi e le modalità meglio indicate nell'atto di costituzione;
ha chiesto porsi a proprio carico un assegno mensile di € 400,00, a titolo di mantenimento delle minori, oltre compartecipazione al 50% alle spese straordinarie, nonché autorizzarsi esso convenuto a percepire la propria quota (del 50%) dell'assegno unico erogato dall'Inps.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo
2 ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
L'istante non ha fornito adeguata prova dei propri assunti, osservandosi che le richieste di prova orale articolate sono state rigettate, in quanto estremamente generiche e di tenore valutativo, oltre che relative ad episodi privi di una precisa collocazione temporale che consentisse di apprezzarne la rilevanza causale rispetto alla crisi coniugale.
All'esito del giudizio non risulta pertanto raggiunta la prova di comportamenti, attribuibili al convenuto, idonei a fondare la pronuncia di addebito.
La domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 156 cod. civ. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio – ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi – le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione, il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte (Cass. n. 5251/2017).
Considerato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" cui rapportare, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono i redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione
3 temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196/2017; n. 16809/2019).
Nella specie – premessa la giovane età della ricorrente e la correlata capacità lavorativa – si evidenzia come all'esito di una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi, per come documentati, e considerati gli oneri gravanti su ciascuno di essi, non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Peraltro, nel corso del procedimento non sono emersi elementi utili ai fini della determinazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cui poter parametrare l'assegno di mantenimento richiesto.
Relativamente alle altre questioni accessorie, ed in particolare all'affidamento delle figlie, si osserva quanto segue.
La domanda di affidamento esclusivo delle minori, formulata dalla ricorrente all'udienza del
12.09.2024, non è meritevole di accoglimento.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater
c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore
(Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente
4 interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie, non sono emersi elementi indicativi di un possibile pregiudizio per le minori in caso di affido condiviso.
La considerazione che il padre non sia stato sempre puntuale nell'adempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, per quanto sia sintomatica di una trascuratezza di aspetti importanti del proprio ruolo genitoriale, non risulta tuttavia gravemente indicativa di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per le minori.
Il convenuto, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo, il quale, anzi, potrebbe avere l'effetto di deresponsabilizzare il padre e di ostacolare il pieno godimento da parte delle minori del diritto alla bigenitorialità.
Peraltro, l'audizione delle minori – avvenuta all'udienza del 12.12.2024 – ha permesso di riscontrare il significativo legame tra le stesse e il padre.
La minore ha manifestato il desiderio di trascorrere i fine settimana insieme al papà, Per_1 per due o tre giorni, a settimane alterne, esprimendo la volontà di trascorrere del tempo da sola con lui. Anche ha dichiarato che, sebbene sia “arrabbiata” con il papà, ha desiderio Per_2 di perdonarlo e di trascorrere del tempo con entrambi i genitori.
Di conseguenza, deve essere disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori.
Le minori restano collocate in via prevalente presso la madre, non ravvisandosi ragioni per modificare l'attuale assetto.
La casa coniugale rimane assegnata alla ricorrente, affinché vi abiti con le figlie minori.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e le figlie, si rileva che, a seguito
5 dell'audizione delle minori, le parti hanno dichiarato di voler raggiungere un accordo.
In particolare, all'udienza del 06.03.2025 hanno dichiarato di accordarsi sulle seguenti condizioni: “Le parti dichiarano di essere d'accordo a che le visite tra il padre e le figlie avvengano liberamente, secondo accordi raggiunti di volta in volta tra il padre e le minori.
Per quanto riguarda le festività, le parti concordano sul calendario previsto al punto 10 del piano genitoriale allegato al ricorso”.
L'accordo che precede può essere recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo all'interesse della prole e alla volontà delle minori.
Quanto all'obbligo di mantenimento delle figlie minori da parte del padre – avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e alle presumibili esigenze delle minori, correlate alla loro età; tenuto conto che il convenuto attualmente non svolge attività lavorativa e che non percepisce la propria quota del 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps, il quale viene allo stato interamente erogato in favore della ricorrente – si reputa equo determinare il contributo al mantenimento delle minori a carico del convenuto, genitore non collocatario, nella misura complessiva di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre compartecipazione in misura pari al 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, e da documentare.
Può inoltre confermarsi che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente, quale genitore collocatario.
Considerata la convergenza delle parti in merito alla domanda principale, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle visite tra il padre e le minori nonché dell'esito del giudizio sulle ulteriori questioni, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Mauro
Marchesato, al n. 3 – 2 – A – 2014);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando le frequentazioni tra le minori ed il padre come in parte
6 motiva;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con le figlie minori;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile complessiva di €
400,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 532/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angela Donato;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Giovanbattista Scordamaglia;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 11.06.2014 ha contratto in San Mauro Marchesato Parte_1 matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n.
3 – II – A – 2014) con;
che dall'unione sono nate in Crotone le figlie Controparte_1
il 26.06.2010 e il 26.04.2012; che il convenuto ha sempre assunto nei confronti Per_1 Per_2 della moglie un comportamento irascibile e violento;
che per tali ragioni è venuta meno l'affectio coniugalis tanto da essere ormai divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi –
1 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al convenuto;
disporre in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori;
disporre che il padre, quale genitore non collocatario, potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle stesse, previo congruo avviso telefonico;
porre a carico del convenuto un assegno di importo non inferiore a € 600,00, mensili a titolo di mantenimento delle figlie e della moglie, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti il convenuto non si è costituito in giudizio né
è comparso all'udienza, nonostante la regolarità della notificazione.
In quella sede la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie in proprio favore, in ragione del mancato assolvimento, da parte del convenuto, agli obblighi di mantenimento della prole, nonché in ragione del rapporto conflittuale tra la figlia ed il Per_2 padre e della volontà espressa dalla figlia di non vedere il padre. Per_1
Con ordinanza del 01.10.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con le figlie minori;
- pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno complessivo di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento delle figlie minori, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo casi di urgenza, e da documentare”.
Con la medesima ordinanza è stato disposto l'ascolto delle minori.
In seguito, si è costituito , il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione;
ha chiesto disporsi l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale e con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé secondo i tempi e le modalità meglio indicate nell'atto di costituzione;
ha chiesto porsi a proprio carico un assegno mensile di € 400,00, a titolo di mantenimento delle minori, oltre compartecipazione al 50% alle spese straordinarie, nonché autorizzarsi esso convenuto a percepire la propria quota (del 50%) dell'assegno unico erogato dall'Inps.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo
2 ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
L'istante non ha fornito adeguata prova dei propri assunti, osservandosi che le richieste di prova orale articolate sono state rigettate, in quanto estremamente generiche e di tenore valutativo, oltre che relative ad episodi privi di una precisa collocazione temporale che consentisse di apprezzarne la rilevanza causale rispetto alla crisi coniugale.
All'esito del giudizio non risulta pertanto raggiunta la prova di comportamenti, attribuibili al convenuto, idonei a fondare la pronuncia di addebito.
La domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 156 cod. civ. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio – ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi – le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione, il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte (Cass. n. 5251/2017).
Considerato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" cui rapportare, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono i redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione
3 temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196/2017; n. 16809/2019).
Nella specie – premessa la giovane età della ricorrente e la correlata capacità lavorativa – si evidenzia come all'esito di una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi, per come documentati, e considerati gli oneri gravanti su ciascuno di essi, non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Peraltro, nel corso del procedimento non sono emersi elementi utili ai fini della determinazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cui poter parametrare l'assegno di mantenimento richiesto.
Relativamente alle altre questioni accessorie, ed in particolare all'affidamento delle figlie, si osserva quanto segue.
La domanda di affidamento esclusivo delle minori, formulata dalla ricorrente all'udienza del
12.09.2024, non è meritevole di accoglimento.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater
c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore
(Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente
4 interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie, non sono emersi elementi indicativi di un possibile pregiudizio per le minori in caso di affido condiviso.
La considerazione che il padre non sia stato sempre puntuale nell'adempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, per quanto sia sintomatica di una trascuratezza di aspetti importanti del proprio ruolo genitoriale, non risulta tuttavia gravemente indicativa di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per le minori.
Il convenuto, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo, il quale, anzi, potrebbe avere l'effetto di deresponsabilizzare il padre e di ostacolare il pieno godimento da parte delle minori del diritto alla bigenitorialità.
Peraltro, l'audizione delle minori – avvenuta all'udienza del 12.12.2024 – ha permesso di riscontrare il significativo legame tra le stesse e il padre.
La minore ha manifestato il desiderio di trascorrere i fine settimana insieme al papà, Per_1 per due o tre giorni, a settimane alterne, esprimendo la volontà di trascorrere del tempo da sola con lui. Anche ha dichiarato che, sebbene sia “arrabbiata” con il papà, ha desiderio Per_2 di perdonarlo e di trascorrere del tempo con entrambi i genitori.
Di conseguenza, deve essere disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori.
Le minori restano collocate in via prevalente presso la madre, non ravvisandosi ragioni per modificare l'attuale assetto.
La casa coniugale rimane assegnata alla ricorrente, affinché vi abiti con le figlie minori.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e le figlie, si rileva che, a seguito
5 dell'audizione delle minori, le parti hanno dichiarato di voler raggiungere un accordo.
In particolare, all'udienza del 06.03.2025 hanno dichiarato di accordarsi sulle seguenti condizioni: “Le parti dichiarano di essere d'accordo a che le visite tra il padre e le figlie avvengano liberamente, secondo accordi raggiunti di volta in volta tra il padre e le minori.
Per quanto riguarda le festività, le parti concordano sul calendario previsto al punto 10 del piano genitoriale allegato al ricorso”.
L'accordo che precede può essere recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo all'interesse della prole e alla volontà delle minori.
Quanto all'obbligo di mantenimento delle figlie minori da parte del padre – avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e alle presumibili esigenze delle minori, correlate alla loro età; tenuto conto che il convenuto attualmente non svolge attività lavorativa e che non percepisce la propria quota del 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps, il quale viene allo stato interamente erogato in favore della ricorrente – si reputa equo determinare il contributo al mantenimento delle minori a carico del convenuto, genitore non collocatario, nella misura complessiva di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre compartecipazione in misura pari al 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, e da documentare.
Può inoltre confermarsi che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente, quale genitore collocatario.
Considerata la convergenza delle parti in merito alla domanda principale, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle visite tra il padre e le minori nonché dell'esito del giudizio sulle ulteriori questioni, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Mauro
Marchesato, al n. 3 – 2 – A – 2014);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando le frequentazioni tra le minori ed il padre come in parte
6 motiva;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con le figlie minori;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile complessiva di €
400,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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