Ordinanza cautelare 12 maggio 2011
Sentenza 4 luglio 2022
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/09/2025, n. 7340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7340 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07340/2025REG.PROV.COLL.
N. 01816/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2023, proposto da NE LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina n. 619/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 settembre 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
1) dell’ordinanza-ingiunzione prot. n. 673 del 14 gennaio 2011, notificata il successivo giorno 25, con la quale è stata applicata a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 13.578,90 a fronte dell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 37 del 20 maggio 2009;
2) della nota prot. n. 4619 del 5 marzo 2011, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità dell’istanza di accertamento di conformità acquisita al prot. n. 4429 del 3 marzo 2011, perché trasmessa oltre i termini previsti dall’art. 31, comma 3 e 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, tenuto anche conto delle sanzioni amministrative applicate.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Parte ricorrente lamentava:
- violazione dell’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere sotto vari indici sintomatici, poiché l’Amministrazione non ha provveduto sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, assunta al prot. n. n. 4429 del 3 marzo 2011, violando così l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, dato che l’avvenuta restituzione del fascicolo procedimentale alla ricorrente sarebbe del tutto irrituale e privo di presupposti, atteso che, essendo stata impugnata l’ordinanza di demolizione, l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito sull’istanza di accertamento di conformità;
- illegittimità dell’ingiunzione di demolizione per arbitrarietà, carenza di motivazione”, oltre che sotto altri profili.
Il Tar ha fatto riferimento all’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 cit., per il quale: “ in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ”.
Il Tar ha osservato che ambo i mezzi di impugnazione in parola sono privi di fondamento, perché l’istanza de qua è stata presentata il 3 marzo 2011, dunque ben oltre il termine di 90 giorni decorrenti dall’ingiunzione a demolire, che risale al 20 maggio 2009 – oltre che successivamente all’irrogazione della sanzione amministrativa per accertata inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, avvenuta il 14 gennaio 2011 – e perché i termini previsti dall’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 cit. per la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità hanno una loro razionalità, che è quella di impedire che edifici abusivi permangano senza che intervenga una precisa definizione della loro sorte o con la loro conservazione perché conformi alla disciplina urbanistica vigente oppure con l’applicazione delle sanzioni ripristinatorie.
Il Tar ha altresì osservato che l’ordinanza di demolizione n. 37 del 20 maggio 2009 non solo non è oggetto del ricorso deciso con la sentenza appellata, ma è stata impugnata con il ricorso iscritto al n.r.g. 736 del 2008, respinto nel merito con sentenza del Tar Latina 11 febbraio 2015 n. 133, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2022 n. 3098.
2. Secondo parte appellante la sentenza appellata si porrebbe in contrasto con la sentenza del Tar Latina n° 306/2012.
Parte appellante ritiene in particolare che la sentenza irrevocabile del TAR Lazio n 306/2012 nel dichiarare inefficace l’ingiunzione di demolizione n 120/2011 - che assorbe l’ingiunzione n 37/2009 – di fatto le avrebbe dichiarate entrambe inefficaci. Nel contempo, secondo l’appellante, è stato accertato con forza di giudicato che il provvedimento di restituzione dell’istanza di conformità edilizia ex art. 36 TU n 380/2001 è illegittimo, potendo essere presentata la domanda di sanatoria fino a prima della demolizione delle opere realizzate. Conseguentemente, atteso che le statuizioni sopra riportate sono divenute irrevocabili, risulterebbe dimostrato che la sentenza appellata è viziata per illogicità della motivazione e come tale meriterebbe di essere riformata sul punto, risultando dimostrato che l’ordinanza n 37/2009, in quanto assorbita dall’ordinanza n 120/2011, deve considerarsi inefficace a seguito della sentenza del Tar Latina n° 306/2012. Ritiene che i provvedimenti impugnati in primo grado, avrebbero come atti presupposti i provvedimenti giudicati illegittimi con la sentenza irrevocabile n 306/2012 per cui la sentenza appellata si porrebbe in contrasto con la sopra riportata sentenza irrevocabile.
Parte appellante ritiene inoltre che l’istanza di accertamento di conformità non poteva essere considerata tardiva, non essendo perentorio il termine per la sua presentazione.
Secondo parte appellante dalla sopra richiamata sentenza irrevocabile n° 306/2012, si dovrebbe desumere che i provvedimenti impugnati dovrebbero considerarsi caducati della loro efficacia.
Conseguentemente, tenuto conto della pendenza del ricorso avverso l’ingiunzione di demolizione d’ufficio n° 120/2011 che avrebbe assorbito l’ingiunzione n° 37/09, il comune di Sperlonga avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza ex art. 36 che sarebbe stata restituita illegittimamente al ricorrente, con la nota impugnata prot. n 4619 del 5 marzo 2011, così come deciso dal TAR Lazio Latina con la più volte richiamata sentenza n 306/2012.
Il termine per la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non sarebbe perentorio, perché l’istanza potrebbe essere presentata fino a quando l’immobile non viene materialmente demolito.
Parte appellante lamenta che il TAR non ha preso posizione in ordine all’eccezione di genericità dell’ingiunzione impugnata, non avendo spiegato i motivi di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’entità della somma ingiunta.
Reitera la violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, non rientrando tale provvedimento tra gli atti vincolati.
In via istruttoria, in subordine, parte appellante chiede disporsi CTU al fine di accertare che sarebbe stato ingiunto il pagamento di una somma troppo alta a seguito di falsa indicazione dei metri quadrati effettivi del manufatto, così come risultano dal progetto a sanatoria allegato in atti.
3. L’appello è inammissibile e infondato.
Secondo parte appellante la sentenza appellata si porrebbe in contrasto con la sentenza del Tar Latina n° 306/2012.
Il collegio osserva che il lamentato contrasto con la sentenza del Tar Latina n° 306/2012 non è stata oggetto di censure in primo grado e di conseguenza l’appello è inammissibile.
L’appello risulta poi infondato perché con la sentenza del Tar Latina n° 306/2012 erano stai impugnati in primo grado atti diversi da quelli impugnati nel giudizio deciso con la sentenza appellata.
Infatti nel giudizio deciso con la sentenza del Tar Latina n° 306/2012 erano stati impugnati i seguenti atti:
a) l’ordinanza di demolizione d'ufficio n. 120 del 27 settembre 2011 di esecuzione dell'ingiunzione di demolizione n. 37 del 20 maggio 2009;
b) il provvedimento prot. n. 21804 del 24 ottobre 2011 con cui il Comune ha dichiarato irricevibile la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 19 ottobre 2011.
Invece nel giudizio deciso con la sentenza appellata sono stati impugnati i seguenti atti:
a) l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 673 del 14 gennaio 2011, notificata il successivo giorno 25, con la quale è stata applicata a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 13.578,90 a fronte dell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 37 del 20 maggio 2009;
b) la nota prot. n. 4619 del 5 marzo 2011, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità dell’istanza di accertamento di conformità acquisita al prot. n. 4429 del 3 marzo 2011, perché trasmessa oltre i termini previsti dall’art. 31, comma 3 e 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, tenuto anche conto delle sanzioni amministrative applicate.
Ne consegue che risulta priva di fondamento la censura dell’appellante secondo cui dalla sopra richiamata sentenza del Tar Latina n° 306/2012, si dovrebbe desumere che i provvedimenti impugnati in primo grado sarebbero caducati della loro efficacia.
Invece, a conferma della perdurante efficacia del presupposto ordine di demolizione (ordinanza Comune di Sperlonga n° 37 del 20 maggio 2009) giova ricordare che con sentenza del Consiglio di Stato n° 3098 del 22 aprile 2022 è stato respinto l’appello proposto avverso la sentenza del Tar Latina n° 133/2015 che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
a) dell'ordinanza n. 69 del 27 maggio 2008 a mezzo della quale il Capo Area del Settore Urbanistico del Comune di Sperlonga ha respinto la domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 10 dicembre 2004, prot. 21900;
b) dell'ordinanza n 37 del 20 maggio 2009, emessa dal medesimo Capo Area del Comune di Sperlonga avente ad oggetto la demolizione opere edilizie abusive, nonché del verbale della Polizia Locale prot. n. 20092 del 26 ottobre 2009 d' accertamento dell'inottemperanza all' ordinanza di demolizione n. 37 del 20 maggio 2009 del Comune di Sperlonga (ricorso per motivi aggiunti).
Il collegio condivide poi quanto dedotto dal Tar riguardo l’irricevibilità per tardività dell’istanza di sanatoria.
Infatti l’istanza di accertamento di conformità è stata presentata il 3 marzo 2011, dunque ben oltre il termine di 90 giorni decorrenti dall’ingiunzione a demolire, che risale al 20 maggio 2009 – oltre che successivamente all’irrogazione della sanzione amministrativa per accertata inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, avvenuta il 14 gennaio 2011 – e perché i termini previsti dall’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 cit. per la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità hanno lo scopo di impedire che edifici abusivi permangano senza che intervenga una precisa definizione della loro sorte o con la loro conservazione perché conformi alla disciplina urbanistica vigente oppure con l’applicazione delle sanzioni ripristinatorie.
Il collegio ribadisce che l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico dell'Edilizia può essere presentata entro 90 giorni successivi alla notifica dell'ordinanza di demolizione e non successivamente (così Consiglio di Stato VII n° 3168 del 14 aprile 2025).
È inoltre infondata la censura secondo cui il TAR non avrebbe preso posizione in ordine all’eccezione di genericità dell’ingiunzione impugnata, non avendo spiegato i motivi di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’entità della somma ingiunta.
Infatti la censura al riguardo formulata in primo grado è generica in quanto non ha specificamente censurato le motivazioni, contenute nel provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, poste a base della determinazione del calcolo della sanzione.
Il collegio osserva sotto tale profilo che il Comune di Sperlonga ha fatto specifico riferimento al prospetto di calcolo allegato al provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria in ciò applicando un parametro motivazionale non specificamente contestato.
Infondata è poi la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale, non avendo indicato parte appellante in relazione a quale profilo l’invocata partecipazione procedimentale avrebbe potuto determinare diversamente l’amministrazione.
In relazione a quanto sopra non sussistono ragioni per accogliere l’istanza di CTU al fine di accertare che è stato ingiunto il pagamento di una somma troppo alta a seguito di falsa indicazione dei metri quadrati effettivi del manufatto, così come risultano dal progetto a sanatoria allegato in atti.
In relazione al medesimo profilo va anche osservato che tale istanza non è stata presentata in primo grado.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Nulla spese, non essendosi il Comune di Sperlonga costituito in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO