TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2125 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/05/2023 ed iscritto al n 2125 - 2023 RG , vertente tra
- (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco ff. Dr. legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in alla via S. Anna II Tronco, Parte_1
Palazzo CE.DIR., presso il Settore “Avvocatura Civica”, rappresentato e difeso dall'Avv. Palma Spataro (CF giusta procura C.F._1 speciale in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] [...] ( C.F. CP_2 Parte_1
) e ivi residente in [...]
n. 22, rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Musolino, (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._3 in Via Pietrastorta n. 30 , giusta procura in atti;
Parte_1
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente propone tempestiva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 48/2023 del 5.04.2023, pubblicato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 6.4.2023, 1 con il quale veniva intimato al il pagamento Parte_1 della somma complessiva di € € 3.600,00 per la mancata corresponsione delle somme asseritamente dovute per prestazioni professionali rese nell'ambito del progetto denominato “Condono Edilizio”, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio ivi quantificate. Eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base della determina dirigenziale n.676 del 07.03.2022 privo del visto di regolarità contabile e, quindi, inidoneo, in assenza dei requisiti richiesti, a rendere certo, liquido ed esigibile il credito vantato.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'opposto resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare in ogni caso l'esistenza del credito vantato dal lavoratore nei riguardi del di Pt_1 Parte_1
Evidenzia che l'opponente non contesta né l'attività svolta né il quantum, limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta è inidonea a rendere il credito certo, liquido ed esigibile, poiché manca il visto di copertura finanziaria sulla determina di liquidazione.
§ 3. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. L'odierno opposto è un dipendente del e come Parte_1 tale ha partecipato al progetto denominato “Condono Edilizio”, non è in contestazione né l'attività espletata né la sua quantificazione ma solo l'esigibilità del compenso per i motivi dedotti dall'opponente. Deve darsi atto che con la Determina Dirigenziale n.676 del 07.03.2022, avente ad oggetto “Liquidazione incentivi personale del gruppo di lavoro del progetto Condono Edilizio” , veniva approvata l'allegata Tabella “A” di calcolo dei compensi incentivanti per le funzioni eseguite dal personale dipendente, personale che veniva nominativamente indicato (tra cui l'odierna opposta) nella tabella con l'esatta quantificazione delle spettanze. Nella stessa Determina Dirigenziale n 676/2022 ed allegata Tabella “A” venivano quantificate le spettanze dei dipendenti facenti parte dello stesso gruppo di lavoro e alcuni di essi hanno proposto ricorso per decreto ingiuntivo (così come ha fatto l'odierno opposto) ed il ha proposto Pt_1 opposizione ai rispettivi decreti ingiuntivi per gli stessi motivi qui eccepiti. Nelle more del presente giudizio le suddette cause di opposizione sono state decise con le sentenze di rigetto versate in atti dalla difesa dell'opposto (Sentenza n. 488/2024 pubbl. il 29/03/2024 RG n. 489/2023; Sentenza n. 744/2024 pubbl. il 22/05/2024 RG n. 672/2023; Sentenza n. 1325/2024 pubbl. il 24/10/2024 - RG n. 1873/2023;Sentenza n. 1711/2024 pubbl. il 27/12/2024 - RG n. 231/2023; Sentenza n. 268/2025 pubbl. il 13/02/2025 RG n. 463/2023). A tali specifici precedenti conformi della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria si intende dare continuità, non ravvisandosi motivi per
2 discostarsene, e le condivise ragioni che le sorreggono sono qui da intendersi integralmente richiamate, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ., con rigetto del proposto ricorso. In sintesi le ragioni del rigetto sono le seguenti:
-Il progetto Condono Edilizio è stato approvato con delibera della Giunta n. 133 del 1.9.2020 nella quale era previsto tra l'altro: l'attività dei dipendenti al di fuori dell'orario; il corrispettivo per il personale interno secondo il grado di responsabilità e di partecipazione da erogare sulla base di somme incassate per diritti di istruttoria e poi sulla base della relazione del responsabile del SUE rapportato al numero di pratiche;
il finanziamento tramite costituzione di un Fondo.
-La delibera n. 4236 del 31.12.2020 nominava anche il lavoratore odierno opposto e recava il visto di regolarità finanziaria.
-La determina n. 4766 del 30.12. 2021 del settore Urbanistica impegnava le somme con il visto favorevole del settore Finanze.
-La determina n. 676 del 7.3.2022 settore Urbanistica approvava la tabella delle liquidazioni tra cui il debito verso l'odierno opposto e pari all'importo ingiunto.
-Pertanto emerge quanto alla copertura finanziaria che le spese erano state autorizzate già con delibera n. 133 del 2020 e poi anche con la determina n. 4766 del 2021 come impegno di spesa reca il visto favorevole del settore Finanze e la copertura finanziaria.
-Non si riscontra, dunque, l'assenza di un impegno di spesa né della regolarità finanziaria che lamenta il Pt_1
Pertanto il motivo di opposizione va disatteso. In ogni caso nell'ambito del rapporto di pubblico impiego le prestazioni del dipendente, ove effettivamente prestate, soggiacciono al seguente principio di diritto: «in tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.». (Cass sez. L, Ordinanza n. 25696 del 2023).
E di recente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17103 del 2024: “6.2 ciò vale anche sotto il profilo delle regole di spesa;
è vero che, secondo questa S.C., le
3 remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672); tuttavia, una volta autorizzata e svolta la prestazione, non è sul lavoratore, in forza dell'asse sostanziale della disciplina di cui all'art. 36 Cost. e 2126 c.c., che possono gravare le conseguenze della divergenza rispetto agli impegni di spesa;
tale divergenza può certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o di riconoscere speciali emolumenti di cui siano carenti i necessari presupposti quali previsti dalla contrattazione collettiva, ma non può essere di ostacolo al pagamento di una prestazione ulteriore a quella ordinaria che sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo coerente con la volontà del datore;
ciò è già stato del resto affermato rispetto ad alcune fattispecie giunte alla disamina di questa S.C. (v. Cass. 8 novembre 2019, n. 28938 in tema di compenso per i turni di pronta reperibilità svolti in eccedenza ai limiti della contrattazione collettiva) e va qui ribadito anche rispetto alla presente ipotesi;
semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità, verso la Pubblica Amministrazione, dei preposti che non avrebbero in ipotesi non dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati;
6.3 restano al di fuori dal diritto alla retribuzione – a meno di prestazioni svolte contro norme a tutela del prestatore di lavoro - le nullità afferenti alla prestazione o alla sua richiesta che si riconnettano ad illiceità dell'oggetto o della causa;
”. Ciò comporta che – in disparte la regolarità contabile della determina 676 del 07.03.2022 - la remunerazione spetta comunque per l'attività aggiuntiva (non ricorrendo ipotesi di illiceità dell'oggetto o della causa) svolta dalla dipendente (e il nulla eccepisce sull'attività svolta e sull'importo Pt_1 spettante nell'ambito del progetto).
§ 4. In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.
p.q.m.
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato Decreto Ingiuntivo n° 48/2023 del 5.04.2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria;
4 - condanna il in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali in favore del resistente, che si liquidano in complessive € 2.626,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Musolino dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2125 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/05/2023 ed iscritto al n 2125 - 2023 RG , vertente tra
- (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco ff. Dr. legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in alla via S. Anna II Tronco, Parte_1
Palazzo CE.DIR., presso il Settore “Avvocatura Civica”, rappresentato e difeso dall'Avv. Palma Spataro (CF giusta procura C.F._1 speciale in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] [...] ( C.F. CP_2 Parte_1
) e ivi residente in [...]
n. 22, rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Musolino, (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._3 in Via Pietrastorta n. 30 , giusta procura in atti;
Parte_1
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente propone tempestiva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 48/2023 del 5.04.2023, pubblicato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 6.4.2023, 1 con il quale veniva intimato al il pagamento Parte_1 della somma complessiva di € € 3.600,00 per la mancata corresponsione delle somme asseritamente dovute per prestazioni professionali rese nell'ambito del progetto denominato “Condono Edilizio”, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio ivi quantificate. Eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base della determina dirigenziale n.676 del 07.03.2022 privo del visto di regolarità contabile e, quindi, inidoneo, in assenza dei requisiti richiesti, a rendere certo, liquido ed esigibile il credito vantato.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'opposto resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare in ogni caso l'esistenza del credito vantato dal lavoratore nei riguardi del di Pt_1 Parte_1
Evidenzia che l'opponente non contesta né l'attività svolta né il quantum, limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta è inidonea a rendere il credito certo, liquido ed esigibile, poiché manca il visto di copertura finanziaria sulla determina di liquidazione.
§ 3. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. L'odierno opposto è un dipendente del e come Parte_1 tale ha partecipato al progetto denominato “Condono Edilizio”, non è in contestazione né l'attività espletata né la sua quantificazione ma solo l'esigibilità del compenso per i motivi dedotti dall'opponente. Deve darsi atto che con la Determina Dirigenziale n.676 del 07.03.2022, avente ad oggetto “Liquidazione incentivi personale del gruppo di lavoro del progetto Condono Edilizio” , veniva approvata l'allegata Tabella “A” di calcolo dei compensi incentivanti per le funzioni eseguite dal personale dipendente, personale che veniva nominativamente indicato (tra cui l'odierna opposta) nella tabella con l'esatta quantificazione delle spettanze. Nella stessa Determina Dirigenziale n 676/2022 ed allegata Tabella “A” venivano quantificate le spettanze dei dipendenti facenti parte dello stesso gruppo di lavoro e alcuni di essi hanno proposto ricorso per decreto ingiuntivo (così come ha fatto l'odierno opposto) ed il ha proposto Pt_1 opposizione ai rispettivi decreti ingiuntivi per gli stessi motivi qui eccepiti. Nelle more del presente giudizio le suddette cause di opposizione sono state decise con le sentenze di rigetto versate in atti dalla difesa dell'opposto (Sentenza n. 488/2024 pubbl. il 29/03/2024 RG n. 489/2023; Sentenza n. 744/2024 pubbl. il 22/05/2024 RG n. 672/2023; Sentenza n. 1325/2024 pubbl. il 24/10/2024 - RG n. 1873/2023;Sentenza n. 1711/2024 pubbl. il 27/12/2024 - RG n. 231/2023; Sentenza n. 268/2025 pubbl. il 13/02/2025 RG n. 463/2023). A tali specifici precedenti conformi della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria si intende dare continuità, non ravvisandosi motivi per
2 discostarsene, e le condivise ragioni che le sorreggono sono qui da intendersi integralmente richiamate, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ., con rigetto del proposto ricorso. In sintesi le ragioni del rigetto sono le seguenti:
-Il progetto Condono Edilizio è stato approvato con delibera della Giunta n. 133 del 1.9.2020 nella quale era previsto tra l'altro: l'attività dei dipendenti al di fuori dell'orario; il corrispettivo per il personale interno secondo il grado di responsabilità e di partecipazione da erogare sulla base di somme incassate per diritti di istruttoria e poi sulla base della relazione del responsabile del SUE rapportato al numero di pratiche;
il finanziamento tramite costituzione di un Fondo.
-La delibera n. 4236 del 31.12.2020 nominava anche il lavoratore odierno opposto e recava il visto di regolarità finanziaria.
-La determina n. 4766 del 30.12. 2021 del settore Urbanistica impegnava le somme con il visto favorevole del settore Finanze.
-La determina n. 676 del 7.3.2022 settore Urbanistica approvava la tabella delle liquidazioni tra cui il debito verso l'odierno opposto e pari all'importo ingiunto.
-Pertanto emerge quanto alla copertura finanziaria che le spese erano state autorizzate già con delibera n. 133 del 2020 e poi anche con la determina n. 4766 del 2021 come impegno di spesa reca il visto favorevole del settore Finanze e la copertura finanziaria.
-Non si riscontra, dunque, l'assenza di un impegno di spesa né della regolarità finanziaria che lamenta il Pt_1
Pertanto il motivo di opposizione va disatteso. In ogni caso nell'ambito del rapporto di pubblico impiego le prestazioni del dipendente, ove effettivamente prestate, soggiacciono al seguente principio di diritto: «in tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.». (Cass sez. L, Ordinanza n. 25696 del 2023).
E di recente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17103 del 2024: “6.2 ciò vale anche sotto il profilo delle regole di spesa;
è vero che, secondo questa S.C., le
3 remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672); tuttavia, una volta autorizzata e svolta la prestazione, non è sul lavoratore, in forza dell'asse sostanziale della disciplina di cui all'art. 36 Cost. e 2126 c.c., che possono gravare le conseguenze della divergenza rispetto agli impegni di spesa;
tale divergenza può certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o di riconoscere speciali emolumenti di cui siano carenti i necessari presupposti quali previsti dalla contrattazione collettiva, ma non può essere di ostacolo al pagamento di una prestazione ulteriore a quella ordinaria che sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo coerente con la volontà del datore;
ciò è già stato del resto affermato rispetto ad alcune fattispecie giunte alla disamina di questa S.C. (v. Cass. 8 novembre 2019, n. 28938 in tema di compenso per i turni di pronta reperibilità svolti in eccedenza ai limiti della contrattazione collettiva) e va qui ribadito anche rispetto alla presente ipotesi;
semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità, verso la Pubblica Amministrazione, dei preposti che non avrebbero in ipotesi non dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati;
6.3 restano al di fuori dal diritto alla retribuzione – a meno di prestazioni svolte contro norme a tutela del prestatore di lavoro - le nullità afferenti alla prestazione o alla sua richiesta che si riconnettano ad illiceità dell'oggetto o della causa;
”. Ciò comporta che – in disparte la regolarità contabile della determina 676 del 07.03.2022 - la remunerazione spetta comunque per l'attività aggiuntiva (non ricorrendo ipotesi di illiceità dell'oggetto o della causa) svolta dalla dipendente (e il nulla eccepisce sull'attività svolta e sull'importo Pt_1 spettante nell'ambito del progetto).
§ 4. In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.
p.q.m.
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato Decreto Ingiuntivo n° 48/2023 del 5.04.2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria;
4 - condanna il in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali in favore del resistente, che si liquidano in complessive € 2.626,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Musolino dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5