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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AU LI Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa IA De MA Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 289/2024 promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Catanese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in TERNI VIA PETRUCCI 8
APPELLANTE
contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1 C.F._1
VI RT ed elettivamente domiciliata in TERNI VIA BARBARASA 23, presso lo studio del difensore
APPELLATO
avente ad
OGGETTO Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza
del Tribunale di Terni, (Dott.ssa Patrizia Tilli) n. 885/2023, pubblicata il 19/12/2023,
nel procedimento R.G. n. 597/2019 e per l'effetto:
- Rigettare l'opposizione proposta da , nonché rigettare le domande CP_1
riconvenzionali proposte, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra
esposti.
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 45/2019, dichiarandolo esecutivo.
- Condannare alla restituzione di tutte le somme nelle more versate dalla CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. Parte_1
- Condannare, comunque, controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i
gradi di giudizio e restituzione del contributo unificato per l'appello.
Per parte appellata
In via principale, accertata l'acquiescenza parziale maturatasi sul capo della sentenza
n. 885/2023 Tribunale di Terni che dichiara non dovuto il pagamento della fattura n.
730 descritta in premessa, come da punto b) del dispositivo, dichiarare l'appello inammissibile o comunque manifestamente infondato, e comunque rigettare l'appello, accertata e dichiarata l'illegittimità ed infondatezza dei motivi di impugnazione svolti
per le causali esposte in narrativa;
e
- Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 885/2023 del Tribunale di Terni
che ha revocato il D.I. n.45/2019 opposto dal Sig. ; CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/02/2019 il Sig. ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2019 del 15.01.2019 emesso in favore pag. 2/15 della società per l'importo di € 5.243,61, oltre interessi e spese di Parte_1
procedura. Il credito era fondato su prestazioni di servizi di noleggio auto sostitutiva ed interventi di riparazione sulla autovettura targata DH572XJ di proprietà del il CP_1
quale ha contestato l'infondatezza della pretesa, chiedendo quindi la revoca del decreto opposto nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
Con sentenza n. 885/2023 il Tribunale di Perugia ha accolto l'opposizione ritenendo provato l'inadempimento dell'opposta, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente.
Con atto di citazione in appello notificato il 07.5.2024 il Sig. in Parte_3
qualità di legale rappresentante p.t. della società ha impugnato la Parte_1
sentenza articolando tre motivi di doglianza.
Con primo motivo di appello ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice ha ritenuto l'intervento dell'officina non eseguito Parte_1
a regola d'arte.
In particolare, parte appellante ha osservato: che il consulente incaricato in sede di ATP
ha accertato che gli interventi di sostituzione delle candelette, della valvola EGR e del braccio di sospensione sono stati tutti correttamente eseguiti;
che il medesimo consulente ha evidenziato unicamente una anomalia del catalizzatore e del filtro antiparticolato, non potendo tuttavia affermare se tale anomalia fosse già presente prima delle riparazioni effettuate dalla ovvero se fosse insorta in un momento Parte_1
successivo alla riconsegna del mezzo;
che durante le lavorazioni effettuate presso l'officina non erano emersi problemi al filtro antiparticolato, il che Parte_1
dimostrerebbe che il vizio è insorto in epoca successiva alle riparazioni oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto;
che i malfunzionamenti che affliggevano il veicolo di parte appellata riguardavano componenti diversi fra di loro, e che non è
pag. 3/15 pertanto corretto affermare che l'auto presentava ripetutamente gli stessi difetti e che i problemi che presentava non venivano risolti;
che in base ai documenti di causa l'unico problema riscontrato sull'autovettura, peraltro diversi mesi dopo l'ultimo intervento della è riferibile ad un componente meccanico, il filtro, differente rispetto Parte_1
a quelli su cui è intervenuta l'officina nelle varie occasioni descritte. Parte_1
Inoltre, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice fa discendere la presunzione di non esecuzione delle riparazioni a regola d'arte dal fatto che l'auto sia stata trattenuta in officina per circa cinque mesi, ciò infatti era dovuto alla scelta del di procedere alla riparazione con ricambi usati;
parimenti errata sarebbe la CP_1
presunzione che la non sarebbe un'officina autorizzata essendo Parte_1 CP_2
invece provato l'acquisto del computer diagnostico e della licenza d'uso del CP_2
relativo software.
Con secondo motivo di appello ha lamentato l'erronea considerazione e valutazione del danno e del quantum debeatur nell'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno emergente per spese di noleggio di un'auto sostitutiva.
In particolare, l'appellante non avrebbe provato la sussistenza del nesso di causalità tra la necessità di utilizzare un'autovettura sostitutiva e l'attività professionale o di relazione del richiedente.
Con terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado poiché
essa non ha disposto la compensazione delle spese del giudizio in considerazione del rigetto della gran parte delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente e della conseguente soccombenza reciproca.
Nel giudizio così incardinato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta datata 02.01.2025 il Sig. contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
pag. 4/15 Preliminarmente, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità parziale dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui, pur formalmente concludendo per l'integrale riforma della sentenza impugnata, all'interno dei motivi dell'atto di appello non figura alcuna specifica censura relativa alla dichiarata inesistenza del diritto della Parte_1
di esigere il pagamento della fattura n. 730, avendo il Giudice di primo grado
[...]
accertato chiaramente la gratuità delle vetture concesse in uso al L'appellante CP_1
avrebbe dunque prestato acquiescenza parziale ex art. 329 c.p.c. alla sentenza non formulando alcun motivo di gravame circa la gratuità dell'uso delle vetture di cortesia.
Nel merito l'appellato ha sottolineato la correttezza della valutazione del materiale probatorio che dimostrerebbe la colpa e la mancanza di professionalità dell'appellante,
la quale, di fatto, non è riuscita mai ad identificare e risolvere l'effettiva causa dei guasti insistenti sull'autoveicolo del procedendo esclusivamente per tentativi, CP_1
dimostrando di non essere in grado di eseguire lavorazioni secondo la regola dell'arte,
palesando evidente inidoneità tecnica e negligenza nella gestione e nel ripristino di danni presenti su autovetture di marchio Suzuki, avendo anche omesso il deposito dei
report relativi ai guasti rilevati.
Inoltre, la sentenza di primo grado avrebbe ravvisato una violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale nella circostanza che la società appellante si fosse presentata quale officina autorizzata dalla casa madre senza tuttavia aver CP_2
dimostrato un'attuale affiliazione con la casa madre e il possesso della strumentazione diagnostica ufficiale.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante ha ribadito la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, la cui necessità deve ritenersi dimostrata alla luce del materiale probatorio versato in atti.
pag. 5/15 La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
In merito alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. si rileva che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza (si veda, fra tutte,
Cass. civ., Sez. V, 05/11/2014, n. 23553), perché l'atto di appello soddisfi il requisito della specificità dei motivi, i motivi devono contrastare le argomentazioni ed il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata e dunque alla parte volitiva dell'atto di appello si deve sempre accompagnare una parte argomentativa.
Nel caso di specie, sebbene parte appellante abbia formalmente concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado, non ha formulato alcuna argomentazione circa il capo della sentenza che rigetta la richiesta di pagamento della prestazione oggetto della fattura n. 730 con la motivazione che la concessione dell'auto di cortesia era dovuta a titolo gratuito. Su tale questione deve dunque considerarsi maturato il giudicato.
Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.
In diritto è utile premettere che secondo pacifica giurisprudenza in tema di prova dell'inadempimento colui che solleva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l'inadempimento del creditore, mentre su quest'ultimo ricade l'onere di provare ai sensi dell'art. 1218 c.c. l'esatto adempimento dell'obbligazione ovvero la sussistenza di una causa di impossibilità della prestazione a lui non imputabile. (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. II, 24/07/2018, n. 19549).
Calando i suindicati principi nel caso di specie, deve ritenersi che la società appellante non abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. e che dunque debba considerarsi inadempiente nei confronti del CP_1
pag. 6/15 Deve innanzitutto ritenersi dimostrato alla luce del materiale probatorio versato in atti che in data 30.12.2016 ad opera del Sig. venivano riscontrate delle Parte_4
anomalie (cfr. all.2 del fascicolo di primo grado di parte appellata) coinvolgenti fra gli altri componenti le candelette (a cui corrisponde l'errore denominato dallo strumento diagnostico in uso all'officina “P0670 - Comando di durata di preriscaldamento. Pt_4
Disturbo funzionale”, come confermato pure in udienza dal teste cfr. verbale di Pt_4
udienza del 21.05.2021, in risposta al cap. 2 della memoria ex art 183, comma 6, n. 3
c.p.c. di parte appellante), il filtro antiparticolato ed il turbocompressore (come evidenziato dagli errori denominati rispettivamente “P2002” e “P242A”).
Emerge poi dagli atti che a seguito del riscontro di tali malfunzionamenti l'autovettura del Sig. veniva portata presso l'autofficina dell'appellante e subiva una lunga CP_1
serie di interventi, tornandovi in varie occasioni.
In particolare, nel gennaio 2017, l'officina dell'appellante interveniva in tre distinti momenti sull'autovettura, sostituendone alcuni singoli componenti, quali le candelette,
la valvola EGR ed un braccio di sospensione, oggetto di fatture distinte da quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto e regolarmente pagate (cfr. all.ti 13 e 14 del fascicolo di primo grado di parte appellata), ed infine il sensore di temperatura del gas di scarico, come riferito anche dal teste e dallo stesso (cfr. Tes_1 Testimone_2
verbali di udienza del 21.05.2021 e del 2.10.2020), intervento oggetto della fattura n.
731/2018.
Nonostante tali sostituzioni, l'appellato continuava a riscontrare i medesimi problemi al funzionamento dell'autovettura, come dichiarato dal teste il quale a volte Tes_3
accompagnava l'appellato presso l'officina e ha riferito che “i Parte_1
malfunzionamenti erano stati dalla convenuta attribuiti alla ”, che veniva Pt_5
quindi sottoposta a rigenerazione (cfr. verbale di udienza del 21.05.2021, in risposta del cap. 26).
pag. 7/15 Successivamente, nel maggio del 2017, la vettura si arrestava improvvisamente e veniva nuovamente portata nell'officina dell'appellante, dove venivano constatate la rottura del
coreassy del turbocompressore e la conseguente fusione di un pistone, per i quali la vettura subiva dei nuovi interventi consistiti nella sostituzione del turbocompressore e dello stesso motore dell'autovettura, rimanendo in officina fino all'ottobre del 2017.
È altresì dimostrato che, nonostante ciò, i problemi all'autovettura del non CP_1
erano stati risolti, in quanto l'appellato vedeva nuovamente accendersi la medesima spia che si era illuminata nelle altre occasioni, ma veniva rassicurato dal di poter Parte_1
proseguire la marcia del veicolo, come da quest'ultimo confermato in udienza (cfr.
verbale ud. del 2.10.2020, in risposta al cap. 29 della memoria ex art 183, comma 6, n. 2
c.p.c.).
Tuttavia, poco tempo dopo l'ultimo controllo in officina l'autovettura si fermava nuovamente a seguito dell'accensione della spia relativa al filtro antiparticolato e alla fuoriuscita di fumo dal motore, per poi essere portata presso l'officina del Sig. Per_1
, il quale sentito quale testimone in udienza (cfr. verbale di udienza del
[...]
2.10.2020), in risposta al capitolo 2 della memoria ex art 186, comma 6, n.2 c.p.c. di parte appellata affermava di aver riscontrato le medesime anomalie accertate dal Pt_4
affermando che “quando anch'io effettuai il test diagnostico con la strumentazione
WOW, lo strumento mi diede gli errori indicati nel documento 2 che mi si mostra,
escluso l'errore P0670 ossia <<comando di durata preriscaldamento. disturbo funzionale>>”.
Inoltre, lo stesso ha affermato che nella medesima occasione aveva modo di Per_1
constatare “che la scatola che contiene il filtro antiparticolato era stata manomessa
(ossia tagliata e poi saldata). Quando poi io l'ho smontata, ho visto che all'interno il
filtro mancava. Quando io ho fatto il test alla vettura, lo strumento ha rilevato problemi
pag. 8/15 al filtro antiparticolato” (cfr. verbale di udienza del 21.10.2020, in risposta al cap. 12 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
La sentenza impugnata ha valutato correttamente le predette risultanze istruttorie.
Invero, quella dell'autoriparatore è un'obbligazione di risultato, dal momento che il cliente richiede che mediante l'opera del meccanico la funzionalità del veicolo venga ripristinata. Una volta che il cliente alleghi la persistenza del malfunzionamento o comunque l'insorgere a breve tempo di problematiche distinte ma pur sempre incidenti sul corretto funzionamento, è l'autoriparatore che deve dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero che non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile.
Per tale ragione non è dirimente il fatto che le singole sostituzioni, tra cui quelle oggetto di A.T.P., siano state correttamente eseguite, in quanto il contenuto dell'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 2224 c.c. da parte del meccanico professionista consiste non tanto e non solo nell'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi materiali richiesti dal caso concreto ma, in generale, nella restituzione della normale funzionalità della vettura affidatagli, sempre che questa sia possibile e non antieconomica per il cliente,
per cui è ininfluente che singole sostituzioni di componenti vadano a buon fine se queste non eliminano alla radice il difetto di funzionalità da cui il veicolo è affetto.
Nel caso di specie già nella fase precedente alla sostituzione del motore e del turbocompressore del veicolo dell'appellante emerge una sicura negligenza e imperizia da parte dell'officina la quale non è stata evidentemente in grado di Parte_1
individuare con esattezza le cause del malfunzionamento della vettura che hanno poi comportato la rottura dei sopra citati componenti, ma si è limitata a eseguire alcune sostituzioni di parti che si sono rivelate non risolutive.
Inoltre, neanche i successivi interventi di sostituzione del turbocompressore e del motore sono stati efficaci, come dimostra il fatto che la vettura si è nuovamente fermata immediatamente dopo le suddette riparazioni, dopo che il aveva addirittura Parte_1
pag. 9/15 consigliato al di proseguire la marcia nonostante le anomalie segnalate dal CP_1
sistema.
Sul punto non può considerarsi una giustificazione la circostanza che la spia di cui il lamentava l'accensione potesse riferirsi a diversi problemi relativi al motore, CP_1
posto che la diligenza richiesta al meccanico professionista impone di ricostruire con le proprie competenze professionali qualificate le esatte cause dell'accensione della spia.
Quanto ai report dei sistemi di diagnostica svolti dall'appellante, che a suo avviso avrebbero fatto emergere i problemi “mano a mano”, talché sarebbe stato impossibile per i tecnici eseguire un intervento più efficace, era certamente onere dello stesso appellante produrre la relativa documentazione attestante l'esecuzione della diagnostica per dimostrare tale circostanza, prova che tuttavia è mancata nel caso di specie.
Va poi osservato che, anche volendo ammettere che gli strumenti diagnostici avessero segnalato singolarmente i malfunzionamenti dei primi pezzi sostituiti, il perdurare delle problematiche della vettura doveva suggerito ad un meccanico accorto e diligente di eseguire delle verifiche più approfondite sulla causa delle anomalie.
L'assunto pare d'altronde smentito dal citato report della diagnostica effettuata dal Sig.
che ha accertato già prima dell'intervento dell'appellante l'esistenza di anomalie Pt_4
che interessavano numerose parti del veicolo, report peraltro visionato dallo stesso
(cfr. verbale di ud. del 2.10.2020, in risposta al cap. 2 della memoria ex art Parte_1
183, comma 6, n. 2 di parte appellata).
Peraltro anche in sede di ATP il consulente ha dato atto nelle proprie conclusioni di un persistente “malfunzionamento del motore” del veicolo le cui cause “dovranno essere ricercate nei componenti che sono stati sottoposti a sostituzione / riparazione” indicati nei preventivi poi trasposti nelle fatture oggetto di causa, e tali conclusioni non sono state adeguatamente confutate dall'appellante Parte_1
pag. 10/15 Ciò è peraltro confermato dal report delle anomalie allegato alla medesima consulenza
(cfr. pag. 23), che riporta numerose altre anomalie oltre quella relativa alla mancanza del filtro antiparticolato, tra cui una relativa al turbocompressore.
Con specifico riguardo alla mancanza del filtro antiparticolato, alla luce delle risultanze dell'istruttoria appare assai poco plausibile che la rimozione del filtro possa essere avvenuta in epoca posteriore alla riconsegna dell'auto da parte del Parte_1
nell'ottobre del 2017, essendosi questa arrestata nuovamente poco tempo dopo e non essendo documentati interventi di altri meccanici oltre quelli del e quello del Parte_1
l'ultimo prima della dismissione del veicolo da parte dell'appellato. Per_1
Il ha dichiarato di aver riscontrato che la scatola che contiene il filtro Per_1
antiparticolato nella vettura dell'attore era stata manomessa (ossia tagliata e poi saldata).
Dopo averla smontata, ha visto che all'interno il filtro mancava ed anche il test alla vettura ha rilevato problemi al filtro antiparticolato.
Considerato che l'ultimo intervento dell'officina era avvenuto poco tempo Parte_1
prima e, come riportato dal teste il aveva eseguito delle rigenerazioni Tes_3 Parte_1
della marmitta catalitica, tenuto conto altresì che già dal report dell'officina Pt_4
emergeva un'anomalia del filtro e che ha riscontrato una manomissione Persona_1
della scatola che contiene il filtro, delle due l'una: o il difetto era preesistente agli interventi dell'officina ma in tal caso sussisterebbe negligenza Parte_1
dell'autoriparatore nel non avvedersi della mancanza di un componente di tale importanza, la cui presenza è richiesta dalla legge, oppure è stata l'officina Parte_1
stessa ad operare la manomissione, peraltro in maniera non risolutiva. In entrambi i casi,
essa deve rispondere del proprio inadempimento.
Appare poi immune da censure il ragionamento operato nella sentenza di primo grado con riguardo all'eccessività del tempo in cui la vettura del è rimasta presso CP_1
l'officina dell'appellante a seguito della rottura del termocompressore e del motore,
pag. 11/15 posto che il giudice di primo grado non ha presunto l'inadempimento basandosi sul mero dato temporale ma ha considerato anche ulteriori circostanze, quali il fatto che le opere eseguite non sono state risolutive e la mancata prova dell'esatto adempimento da parte dell'appellante.
Parimenti corretta è la decisione di primo grado laddove ha valorizzato il fatto che l'officina non fosse ufficialmente autorizzata dalla (cfr. all. 20 del Parte_1 CP_2
fascicolo di primo grado di parte appellata, comunicazione proveniente dall'ufficio relazioni con i clienti della Suzuki Italia, che confermava come la non Parte_1
avesse mai fatto parte della rete di assistenza ufficiale , ma che fosse meramente CP_2
affiliata ad una concessionaria, per presumere che l'officina non avesse utilizzato le tecniche e gli strumenti diagnostici ufficiali della casa madre.
In merito, era certamente onere dell'appellante fornire la prova dell'utilizzo di strumentazione e di tecniche adatte alla riparazione di automobili della marca corrispondente a quella del potendo ciò senz'altro contribuire alla CP_1
dimostrazione dell'esattezza della propria prestazione.
A tal fine non possono tuttavia ritenersi sufficienti le produzioni di parte appellante (cfr.
all.ti 1 e 2 alla memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte appellante), posto che secondo tali documenti l'acquisto della macchina diagnostica e del relativo software
risalgono al 2007, ben 10 anni prima dei fatti per cui è causa: considerati infatti il costante aggiornamento della strumentazione tecnica della professione e la rapida obsolescenza che accompagna naturalmente ogni software sarebbe stato infatti necessario dimostrare l'utilizzo attuale di software di diagnostica e di strumentazione puntualmente aggiornati.
Inoltre, non vi è prova che l'acquisto della licenza per l'utilizzo del software (che, come
si evince dalla documentazione, è soggetto a rinnovo su base annuale) sia stato rinnovato da parte dell'appellante.
pag. 12/15 Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Deve infatti ritenersi provata la necessità per il di noleggiare un'auto CP_1
sostitutiva, la quale serviva all'appellato, oltre che per le proprie esigenze di vita quotidiana, per recarsi all'Università presso la citta di Viterbo, come anche affermato dallo stesso il quale ha dichiarato che l'auto di cortesia fornita al gli Parte_1 CP_1
serviva in quanto “si recava spesso a Viterbo dove frequentava l'Università” (cfr.
verbale di udienza del 2.10.2020, in risposta al cap. 26 della memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2 c.p.c. di parte appellata), circostanza confermata anche dal teste Tes_3
(cfr. verbale di udienza del 21.05.2021, in risposta al cap. 11 della memoria ex art 183,
comma 6, n. 2 c.p.c. di parte appellata).
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione “la compensazione totale
o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del
merito; la valutazione, quindi, della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi è rimessa al
suo prudente apprezzamento ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione,
soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a
giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 11/02/2002, n. 1898).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha compensato parzialmente le spese di giudizio, ponendole a carico dell'appellante nella misura del 70%.
Tale grado di compensazione deve ritenersi adeguato rispetto all'esito del giudizio, considerato che l'opposizione del è stata integralmente accolta, compresa la CP_1
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, fatta eccezione per la reiezione di alcune voci di danno.
È solo in relazione a tale accoglimento per una somma inferiore rispetto alla richiesta originaria che le spese sono state in parte compensate, non per una soccombenza pag. 13/15 reciproca: infatti, come precisato dalle SS UU. (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061) in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Va peraltro osservato che l'appellato non ha riproposto nuovamente la richiesta di liquidazione delle voci di danno non accolte, né ha impugnato autonomamente il capo relativo alle spese, per cui anche sul punto la sentenza di primo grado dovrà essere confermata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord.,19/12/2022, n. 37164).
L'appello deve essere pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, inclusi i compensi della fase di istruttoria e trattazione dal momento che nel corso della prima udienza di trattazione è stata discussa l'istanza di sospensiva (cfr. Cass. 7343/2025), ma saranno applicati, rispetto alla notula in atti, compensi compresi fra minimi e medi in ragione della ridotta complessità delle questioni trattate e della snellezza dell'iter processuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello;
condanna al rimborso in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali che si liquidano in euro € 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
pag. 14/15 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
IA De MA AU LI
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AU LI Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa IA De MA Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 289/2024 promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Catanese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in TERNI VIA PETRUCCI 8
APPELLANTE
contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1 C.F._1
VI RT ed elettivamente domiciliata in TERNI VIA BARBARASA 23, presso lo studio del difensore
APPELLATO
avente ad
OGGETTO Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza
del Tribunale di Terni, (Dott.ssa Patrizia Tilli) n. 885/2023, pubblicata il 19/12/2023,
nel procedimento R.G. n. 597/2019 e per l'effetto:
- Rigettare l'opposizione proposta da , nonché rigettare le domande CP_1
riconvenzionali proposte, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra
esposti.
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 45/2019, dichiarandolo esecutivo.
- Condannare alla restituzione di tutte le somme nelle more versate dalla CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. Parte_1
- Condannare, comunque, controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i
gradi di giudizio e restituzione del contributo unificato per l'appello.
Per parte appellata
In via principale, accertata l'acquiescenza parziale maturatasi sul capo della sentenza
n. 885/2023 Tribunale di Terni che dichiara non dovuto il pagamento della fattura n.
730 descritta in premessa, come da punto b) del dispositivo, dichiarare l'appello inammissibile o comunque manifestamente infondato, e comunque rigettare l'appello, accertata e dichiarata l'illegittimità ed infondatezza dei motivi di impugnazione svolti
per le causali esposte in narrativa;
e
- Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 885/2023 del Tribunale di Terni
che ha revocato il D.I. n.45/2019 opposto dal Sig. ; CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/02/2019 il Sig. ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2019 del 15.01.2019 emesso in favore pag. 2/15 della società per l'importo di € 5.243,61, oltre interessi e spese di Parte_1
procedura. Il credito era fondato su prestazioni di servizi di noleggio auto sostitutiva ed interventi di riparazione sulla autovettura targata DH572XJ di proprietà del il CP_1
quale ha contestato l'infondatezza della pretesa, chiedendo quindi la revoca del decreto opposto nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
Con sentenza n. 885/2023 il Tribunale di Perugia ha accolto l'opposizione ritenendo provato l'inadempimento dell'opposta, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente.
Con atto di citazione in appello notificato il 07.5.2024 il Sig. in Parte_3
qualità di legale rappresentante p.t. della società ha impugnato la Parte_1
sentenza articolando tre motivi di doglianza.
Con primo motivo di appello ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice ha ritenuto l'intervento dell'officina non eseguito Parte_1
a regola d'arte.
In particolare, parte appellante ha osservato: che il consulente incaricato in sede di ATP
ha accertato che gli interventi di sostituzione delle candelette, della valvola EGR e del braccio di sospensione sono stati tutti correttamente eseguiti;
che il medesimo consulente ha evidenziato unicamente una anomalia del catalizzatore e del filtro antiparticolato, non potendo tuttavia affermare se tale anomalia fosse già presente prima delle riparazioni effettuate dalla ovvero se fosse insorta in un momento Parte_1
successivo alla riconsegna del mezzo;
che durante le lavorazioni effettuate presso l'officina non erano emersi problemi al filtro antiparticolato, il che Parte_1
dimostrerebbe che il vizio è insorto in epoca successiva alle riparazioni oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto;
che i malfunzionamenti che affliggevano il veicolo di parte appellata riguardavano componenti diversi fra di loro, e che non è
pag. 3/15 pertanto corretto affermare che l'auto presentava ripetutamente gli stessi difetti e che i problemi che presentava non venivano risolti;
che in base ai documenti di causa l'unico problema riscontrato sull'autovettura, peraltro diversi mesi dopo l'ultimo intervento della è riferibile ad un componente meccanico, il filtro, differente rispetto Parte_1
a quelli su cui è intervenuta l'officina nelle varie occasioni descritte. Parte_1
Inoltre, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice fa discendere la presunzione di non esecuzione delle riparazioni a regola d'arte dal fatto che l'auto sia stata trattenuta in officina per circa cinque mesi, ciò infatti era dovuto alla scelta del di procedere alla riparazione con ricambi usati;
parimenti errata sarebbe la CP_1
presunzione che la non sarebbe un'officina autorizzata essendo Parte_1 CP_2
invece provato l'acquisto del computer diagnostico e della licenza d'uso del CP_2
relativo software.
Con secondo motivo di appello ha lamentato l'erronea considerazione e valutazione del danno e del quantum debeatur nell'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno emergente per spese di noleggio di un'auto sostitutiva.
In particolare, l'appellante non avrebbe provato la sussistenza del nesso di causalità tra la necessità di utilizzare un'autovettura sostitutiva e l'attività professionale o di relazione del richiedente.
Con terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado poiché
essa non ha disposto la compensazione delle spese del giudizio in considerazione del rigetto della gran parte delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente e della conseguente soccombenza reciproca.
Nel giudizio così incardinato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta datata 02.01.2025 il Sig. contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
pag. 4/15 Preliminarmente, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità parziale dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui, pur formalmente concludendo per l'integrale riforma della sentenza impugnata, all'interno dei motivi dell'atto di appello non figura alcuna specifica censura relativa alla dichiarata inesistenza del diritto della Parte_1
di esigere il pagamento della fattura n. 730, avendo il Giudice di primo grado
[...]
accertato chiaramente la gratuità delle vetture concesse in uso al L'appellante CP_1
avrebbe dunque prestato acquiescenza parziale ex art. 329 c.p.c. alla sentenza non formulando alcun motivo di gravame circa la gratuità dell'uso delle vetture di cortesia.
Nel merito l'appellato ha sottolineato la correttezza della valutazione del materiale probatorio che dimostrerebbe la colpa e la mancanza di professionalità dell'appellante,
la quale, di fatto, non è riuscita mai ad identificare e risolvere l'effettiva causa dei guasti insistenti sull'autoveicolo del procedendo esclusivamente per tentativi, CP_1
dimostrando di non essere in grado di eseguire lavorazioni secondo la regola dell'arte,
palesando evidente inidoneità tecnica e negligenza nella gestione e nel ripristino di danni presenti su autovetture di marchio Suzuki, avendo anche omesso il deposito dei
report relativi ai guasti rilevati.
Inoltre, la sentenza di primo grado avrebbe ravvisato una violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale nella circostanza che la società appellante si fosse presentata quale officina autorizzata dalla casa madre senza tuttavia aver CP_2
dimostrato un'attuale affiliazione con la casa madre e il possesso della strumentazione diagnostica ufficiale.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante ha ribadito la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, la cui necessità deve ritenersi dimostrata alla luce del materiale probatorio versato in atti.
pag. 5/15 La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
In merito alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. si rileva che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza (si veda, fra tutte,
Cass. civ., Sez. V, 05/11/2014, n. 23553), perché l'atto di appello soddisfi il requisito della specificità dei motivi, i motivi devono contrastare le argomentazioni ed il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata e dunque alla parte volitiva dell'atto di appello si deve sempre accompagnare una parte argomentativa.
Nel caso di specie, sebbene parte appellante abbia formalmente concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado, non ha formulato alcuna argomentazione circa il capo della sentenza che rigetta la richiesta di pagamento della prestazione oggetto della fattura n. 730 con la motivazione che la concessione dell'auto di cortesia era dovuta a titolo gratuito. Su tale questione deve dunque considerarsi maturato il giudicato.
Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.
In diritto è utile premettere che secondo pacifica giurisprudenza in tema di prova dell'inadempimento colui che solleva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l'inadempimento del creditore, mentre su quest'ultimo ricade l'onere di provare ai sensi dell'art. 1218 c.c. l'esatto adempimento dell'obbligazione ovvero la sussistenza di una causa di impossibilità della prestazione a lui non imputabile. (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. II, 24/07/2018, n. 19549).
Calando i suindicati principi nel caso di specie, deve ritenersi che la società appellante non abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. e che dunque debba considerarsi inadempiente nei confronti del CP_1
pag. 6/15 Deve innanzitutto ritenersi dimostrato alla luce del materiale probatorio versato in atti che in data 30.12.2016 ad opera del Sig. venivano riscontrate delle Parte_4
anomalie (cfr. all.2 del fascicolo di primo grado di parte appellata) coinvolgenti fra gli altri componenti le candelette (a cui corrisponde l'errore denominato dallo strumento diagnostico in uso all'officina “P0670 - Comando di durata di preriscaldamento. Pt_4
Disturbo funzionale”, come confermato pure in udienza dal teste cfr. verbale di Pt_4
udienza del 21.05.2021, in risposta al cap. 2 della memoria ex art 183, comma 6, n. 3
c.p.c. di parte appellante), il filtro antiparticolato ed il turbocompressore (come evidenziato dagli errori denominati rispettivamente “P2002” e “P242A”).
Emerge poi dagli atti che a seguito del riscontro di tali malfunzionamenti l'autovettura del Sig. veniva portata presso l'autofficina dell'appellante e subiva una lunga CP_1
serie di interventi, tornandovi in varie occasioni.
In particolare, nel gennaio 2017, l'officina dell'appellante interveniva in tre distinti momenti sull'autovettura, sostituendone alcuni singoli componenti, quali le candelette,
la valvola EGR ed un braccio di sospensione, oggetto di fatture distinte da quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto e regolarmente pagate (cfr. all.ti 13 e 14 del fascicolo di primo grado di parte appellata), ed infine il sensore di temperatura del gas di scarico, come riferito anche dal teste e dallo stesso (cfr. Tes_1 Testimone_2
verbali di udienza del 21.05.2021 e del 2.10.2020), intervento oggetto della fattura n.
731/2018.
Nonostante tali sostituzioni, l'appellato continuava a riscontrare i medesimi problemi al funzionamento dell'autovettura, come dichiarato dal teste il quale a volte Tes_3
accompagnava l'appellato presso l'officina e ha riferito che “i Parte_1
malfunzionamenti erano stati dalla convenuta attribuiti alla ”, che veniva Pt_5
quindi sottoposta a rigenerazione (cfr. verbale di udienza del 21.05.2021, in risposta del cap. 26).
pag. 7/15 Successivamente, nel maggio del 2017, la vettura si arrestava improvvisamente e veniva nuovamente portata nell'officina dell'appellante, dove venivano constatate la rottura del
coreassy del turbocompressore e la conseguente fusione di un pistone, per i quali la vettura subiva dei nuovi interventi consistiti nella sostituzione del turbocompressore e dello stesso motore dell'autovettura, rimanendo in officina fino all'ottobre del 2017.
È altresì dimostrato che, nonostante ciò, i problemi all'autovettura del non CP_1
erano stati risolti, in quanto l'appellato vedeva nuovamente accendersi la medesima spia che si era illuminata nelle altre occasioni, ma veniva rassicurato dal di poter Parte_1
proseguire la marcia del veicolo, come da quest'ultimo confermato in udienza (cfr.
verbale ud. del 2.10.2020, in risposta al cap. 29 della memoria ex art 183, comma 6, n. 2
c.p.c.).
Tuttavia, poco tempo dopo l'ultimo controllo in officina l'autovettura si fermava nuovamente a seguito dell'accensione della spia relativa al filtro antiparticolato e alla fuoriuscita di fumo dal motore, per poi essere portata presso l'officina del Sig. Per_1
, il quale sentito quale testimone in udienza (cfr. verbale di udienza del
[...]
2.10.2020), in risposta al capitolo 2 della memoria ex art 186, comma 6, n.2 c.p.c. di parte appellata affermava di aver riscontrato le medesime anomalie accertate dal Pt_4
affermando che “quando anch'io effettuai il test diagnostico con la strumentazione
WOW, lo strumento mi diede gli errori indicati nel documento 2 che mi si mostra,
escluso l'errore P0670 ossia <<comando di durata preriscaldamento. disturbo funzionale>>”.
Inoltre, lo stesso ha affermato che nella medesima occasione aveva modo di Per_1
constatare “che la scatola che contiene il filtro antiparticolato era stata manomessa
(ossia tagliata e poi saldata). Quando poi io l'ho smontata, ho visto che all'interno il
filtro mancava. Quando io ho fatto il test alla vettura, lo strumento ha rilevato problemi
pag. 8/15 al filtro antiparticolato” (cfr. verbale di udienza del 21.10.2020, in risposta al cap. 12 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
La sentenza impugnata ha valutato correttamente le predette risultanze istruttorie.
Invero, quella dell'autoriparatore è un'obbligazione di risultato, dal momento che il cliente richiede che mediante l'opera del meccanico la funzionalità del veicolo venga ripristinata. Una volta che il cliente alleghi la persistenza del malfunzionamento o comunque l'insorgere a breve tempo di problematiche distinte ma pur sempre incidenti sul corretto funzionamento, è l'autoriparatore che deve dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero che non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile.
Per tale ragione non è dirimente il fatto che le singole sostituzioni, tra cui quelle oggetto di A.T.P., siano state correttamente eseguite, in quanto il contenuto dell'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 2224 c.c. da parte del meccanico professionista consiste non tanto e non solo nell'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi materiali richiesti dal caso concreto ma, in generale, nella restituzione della normale funzionalità della vettura affidatagli, sempre che questa sia possibile e non antieconomica per il cliente,
per cui è ininfluente che singole sostituzioni di componenti vadano a buon fine se queste non eliminano alla radice il difetto di funzionalità da cui il veicolo è affetto.
Nel caso di specie già nella fase precedente alla sostituzione del motore e del turbocompressore del veicolo dell'appellante emerge una sicura negligenza e imperizia da parte dell'officina la quale non è stata evidentemente in grado di Parte_1
individuare con esattezza le cause del malfunzionamento della vettura che hanno poi comportato la rottura dei sopra citati componenti, ma si è limitata a eseguire alcune sostituzioni di parti che si sono rivelate non risolutive.
Inoltre, neanche i successivi interventi di sostituzione del turbocompressore e del motore sono stati efficaci, come dimostra il fatto che la vettura si è nuovamente fermata immediatamente dopo le suddette riparazioni, dopo che il aveva addirittura Parte_1
pag. 9/15 consigliato al di proseguire la marcia nonostante le anomalie segnalate dal CP_1
sistema.
Sul punto non può considerarsi una giustificazione la circostanza che la spia di cui il lamentava l'accensione potesse riferirsi a diversi problemi relativi al motore, CP_1
posto che la diligenza richiesta al meccanico professionista impone di ricostruire con le proprie competenze professionali qualificate le esatte cause dell'accensione della spia.
Quanto ai report dei sistemi di diagnostica svolti dall'appellante, che a suo avviso avrebbero fatto emergere i problemi “mano a mano”, talché sarebbe stato impossibile per i tecnici eseguire un intervento più efficace, era certamente onere dello stesso appellante produrre la relativa documentazione attestante l'esecuzione della diagnostica per dimostrare tale circostanza, prova che tuttavia è mancata nel caso di specie.
Va poi osservato che, anche volendo ammettere che gli strumenti diagnostici avessero segnalato singolarmente i malfunzionamenti dei primi pezzi sostituiti, il perdurare delle problematiche della vettura doveva suggerito ad un meccanico accorto e diligente di eseguire delle verifiche più approfondite sulla causa delle anomalie.
L'assunto pare d'altronde smentito dal citato report della diagnostica effettuata dal Sig.
che ha accertato già prima dell'intervento dell'appellante l'esistenza di anomalie Pt_4
che interessavano numerose parti del veicolo, report peraltro visionato dallo stesso
(cfr. verbale di ud. del 2.10.2020, in risposta al cap. 2 della memoria ex art Parte_1
183, comma 6, n. 2 di parte appellata).
Peraltro anche in sede di ATP il consulente ha dato atto nelle proprie conclusioni di un persistente “malfunzionamento del motore” del veicolo le cui cause “dovranno essere ricercate nei componenti che sono stati sottoposti a sostituzione / riparazione” indicati nei preventivi poi trasposti nelle fatture oggetto di causa, e tali conclusioni non sono state adeguatamente confutate dall'appellante Parte_1
pag. 10/15 Ciò è peraltro confermato dal report delle anomalie allegato alla medesima consulenza
(cfr. pag. 23), che riporta numerose altre anomalie oltre quella relativa alla mancanza del filtro antiparticolato, tra cui una relativa al turbocompressore.
Con specifico riguardo alla mancanza del filtro antiparticolato, alla luce delle risultanze dell'istruttoria appare assai poco plausibile che la rimozione del filtro possa essere avvenuta in epoca posteriore alla riconsegna dell'auto da parte del Parte_1
nell'ottobre del 2017, essendosi questa arrestata nuovamente poco tempo dopo e non essendo documentati interventi di altri meccanici oltre quelli del e quello del Parte_1
l'ultimo prima della dismissione del veicolo da parte dell'appellato. Per_1
Il ha dichiarato di aver riscontrato che la scatola che contiene il filtro Per_1
antiparticolato nella vettura dell'attore era stata manomessa (ossia tagliata e poi saldata).
Dopo averla smontata, ha visto che all'interno il filtro mancava ed anche il test alla vettura ha rilevato problemi al filtro antiparticolato.
Considerato che l'ultimo intervento dell'officina era avvenuto poco tempo Parte_1
prima e, come riportato dal teste il aveva eseguito delle rigenerazioni Tes_3 Parte_1
della marmitta catalitica, tenuto conto altresì che già dal report dell'officina Pt_4
emergeva un'anomalia del filtro e che ha riscontrato una manomissione Persona_1
della scatola che contiene il filtro, delle due l'una: o il difetto era preesistente agli interventi dell'officina ma in tal caso sussisterebbe negligenza Parte_1
dell'autoriparatore nel non avvedersi della mancanza di un componente di tale importanza, la cui presenza è richiesta dalla legge, oppure è stata l'officina Parte_1
stessa ad operare la manomissione, peraltro in maniera non risolutiva. In entrambi i casi,
essa deve rispondere del proprio inadempimento.
Appare poi immune da censure il ragionamento operato nella sentenza di primo grado con riguardo all'eccessività del tempo in cui la vettura del è rimasta presso CP_1
l'officina dell'appellante a seguito della rottura del termocompressore e del motore,
pag. 11/15 posto che il giudice di primo grado non ha presunto l'inadempimento basandosi sul mero dato temporale ma ha considerato anche ulteriori circostanze, quali il fatto che le opere eseguite non sono state risolutive e la mancata prova dell'esatto adempimento da parte dell'appellante.
Parimenti corretta è la decisione di primo grado laddove ha valorizzato il fatto che l'officina non fosse ufficialmente autorizzata dalla (cfr. all. 20 del Parte_1 CP_2
fascicolo di primo grado di parte appellata, comunicazione proveniente dall'ufficio relazioni con i clienti della Suzuki Italia, che confermava come la non Parte_1
avesse mai fatto parte della rete di assistenza ufficiale , ma che fosse meramente CP_2
affiliata ad una concessionaria, per presumere che l'officina non avesse utilizzato le tecniche e gli strumenti diagnostici ufficiali della casa madre.
In merito, era certamente onere dell'appellante fornire la prova dell'utilizzo di strumentazione e di tecniche adatte alla riparazione di automobili della marca corrispondente a quella del potendo ciò senz'altro contribuire alla CP_1
dimostrazione dell'esattezza della propria prestazione.
A tal fine non possono tuttavia ritenersi sufficienti le produzioni di parte appellante (cfr.
all.ti 1 e 2 alla memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte appellante), posto che secondo tali documenti l'acquisto della macchina diagnostica e del relativo software
risalgono al 2007, ben 10 anni prima dei fatti per cui è causa: considerati infatti il costante aggiornamento della strumentazione tecnica della professione e la rapida obsolescenza che accompagna naturalmente ogni software sarebbe stato infatti necessario dimostrare l'utilizzo attuale di software di diagnostica e di strumentazione puntualmente aggiornati.
Inoltre, non vi è prova che l'acquisto della licenza per l'utilizzo del software (che, come
si evince dalla documentazione, è soggetto a rinnovo su base annuale) sia stato rinnovato da parte dell'appellante.
pag. 12/15 Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Deve infatti ritenersi provata la necessità per il di noleggiare un'auto CP_1
sostitutiva, la quale serviva all'appellato, oltre che per le proprie esigenze di vita quotidiana, per recarsi all'Università presso la citta di Viterbo, come anche affermato dallo stesso il quale ha dichiarato che l'auto di cortesia fornita al gli Parte_1 CP_1
serviva in quanto “si recava spesso a Viterbo dove frequentava l'Università” (cfr.
verbale di udienza del 2.10.2020, in risposta al cap. 26 della memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2 c.p.c. di parte appellata), circostanza confermata anche dal teste Tes_3
(cfr. verbale di udienza del 21.05.2021, in risposta al cap. 11 della memoria ex art 183,
comma 6, n. 2 c.p.c. di parte appellata).
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione “la compensazione totale
o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del
merito; la valutazione, quindi, della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi è rimessa al
suo prudente apprezzamento ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione,
soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a
giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 11/02/2002, n. 1898).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha compensato parzialmente le spese di giudizio, ponendole a carico dell'appellante nella misura del 70%.
Tale grado di compensazione deve ritenersi adeguato rispetto all'esito del giudizio, considerato che l'opposizione del è stata integralmente accolta, compresa la CP_1
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, fatta eccezione per la reiezione di alcune voci di danno.
È solo in relazione a tale accoglimento per una somma inferiore rispetto alla richiesta originaria che le spese sono state in parte compensate, non per una soccombenza pag. 13/15 reciproca: infatti, come precisato dalle SS UU. (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061) in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Va peraltro osservato che l'appellato non ha riproposto nuovamente la richiesta di liquidazione delle voci di danno non accolte, né ha impugnato autonomamente il capo relativo alle spese, per cui anche sul punto la sentenza di primo grado dovrà essere confermata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord.,19/12/2022, n. 37164).
L'appello deve essere pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, inclusi i compensi della fase di istruttoria e trattazione dal momento che nel corso della prima udienza di trattazione è stata discussa l'istanza di sospensiva (cfr. Cass. 7343/2025), ma saranno applicati, rispetto alla notula in atti, compensi compresi fra minimi e medi in ragione della ridotta complessità delle questioni trattate e della snellezza dell'iter processuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello;
condanna al rimborso in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali che si liquidano in euro € 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
pag. 14/15 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
IA De MA AU LI
pag. 15/15