Ordinanza cautelare 8 aprile 2015
Decreto decisorio 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/01/2021, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00368/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2015, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
Comune di Venezia Direzione Sportello Unico Edilizia - Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Terraferma, Regione Veneto, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Enav S.p.A. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Venezia - Direzione Sportello Unico Edilizia - Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Terraferma del 22/12/2014 prot. gen. 2014/531229 di annullamento dell'autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 richiesta con istanza del 30/12/2010 pg. 2010/561483 relativa alla stazione radiobase per la telefonia mobile denominata "VX03 LIDO MALAMOCCO" c/o presso una stazione radiobase esistente di proprietà Wind;del regolamento Edilizio del Comune di Venezia - limitatamente all'art. 50 "impianti emittenti onde elettromagnetiche" - approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 30 del 24-25/2/2003, nonchè delibera del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 83 del 13/6/2006 e delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 2311 del 28/7/2009, poi integrato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 107 del 15/9/2008;
della comunicazione del Comune di Venezia - Direzione Sportello Unico Edilizia - Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Terraferma dd. 5/11/2014 di avvio del procedimento in autotutela.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 10 dicembre 2020, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 25.1.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO