TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5551/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
( Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Bartolomei come da mandato difensivo in atti;
e
) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'abogado stabilito NI IC e dall'avv. IC
Antonella Costa da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI PER “contesta quanto dichiarato dal sig. Parte_2
anche con riferimento ai problemi di ed insiste per il mutamento di rito e Pt_1 Per_1
l'audizione dei minori. Insiste per la revoca del consenso per quanto già esposto e chiede
mutamento di rito con la possibilità di formalizzare nuove domande e richieste istruttorie.
CONCLUSIONI PER “rileva la necessità che la situazione e tutte le Parte_1
contestazioni sollevate siano adeguatamente rappresentate all' interno di un procedimento
che abbia tutte le salvaguardie anche processuali. Laddove il Tribunale di Verona lo ritenesse
possibile chiede che venga pronunciata la pronuncia di status con contestuale mutamento
di rito con fissazione di udienza 473 bis 21 e assegnazione dei termini di cui al 17”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.4.2024 i signori e Parte_1 Pt_3
, premesso di aver contratto matrimonio in Sovizzo (VI) e che l'unione era entrata in
[...]
irreversibile crisi, hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale alle condizioni di cui in ricorso e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
pagina 2 di 5 Con sentenza parziale n. 1489/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle conclusioni concordate dalle parti e fissata l'udienza per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 26.3.2025 sono comparse le parti personalmente;
la sig.ra ha CP_1
confermato la volontà di divorziare ma ha revocato il proprio consenso rispetto alle condizioni concordate nel ricorso congiunto precisando che è cambiata la situazione, da ottobre il figlio diversamente da quanto concordato nel ricorso, era andato ad abitare da lei a causa di Per_1
comportamenti aggressivi del padre;
da quel momento è lei che mantiene entrambi i figli;
anche la figlia, ancora minorenne, non vuole più vedere il padre. Il sig. ha invece Pt_4
confermato di volere divorziare alle condizioni sottoscritte nel ricorso datato 12.4.2024
negando di aver mai avuto comportamenti violenti o ricattatori nei confronti dei figli;
quanto al collocamento del figlio - con il quale ha riconosciuto di aver avuto un contrasto - ha confermato che da ottobre è andato vivere con la madre precisando però che ciò era dovuto a motivi logistici in quanto il figlio ha cambiato scuola. Per_1
All'esito dell'udienza il procuratore della sig.ra a chiesto il mutamento di rito, Pt_5
insistendo per la revoca del consenso con possibilità di formalizzare domande e richieste istruttorie.
Il procuratore del sig. ha chiesto la pronuncia di divorzio con contestuale Pt_1
mutamento di rito con fissazione d'udienza ex art. 472 bis 21 c.p.c. e assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.
Ritiene il Collegio che non sia ammissibile il mutamento del rito di cui all'art. 473 bis n. 51 c.p.c. nel rito contenzioso disciplinato dagli art. 473 bis 14 e s.s., non risultando pagina 3 di 5 nemmeno possibile, in presenza di un ricorso congiunto, individuare la scansione delle memorie di cui all'art. 473 n. 17
Sull'ammissibilità della revoca del consenso in caso di separazione e divorzio congiunti nel nuovo rito di famiglia vi sono già dei precedenti di merito che, di fatto, si sono richiamati alla previgente giurisprudenza di legittimità che sosteneva la irrevocabilità del consenso, una volta ritualmente manifestato, nei procedimenti di divorzio congiunto (in tal senso, da ultimo
Tribunale Milano 18.12.2024 che richiama Cass. ord. n. 19540/2018).
Tale tema, però, esula dalla fattispecie in esame ove è riconosciuto da entrambe le parti che la situazione di fatto è mutata;
nella separazione era previsto il collocamento prevalente della figlia presso la madre e il collocamento prevalente del figlio presso il Per_2 Per_1
padre, il mantenimento era diretto da parte di entrambi i genitori con spese straordinarie suddivise al 50% e rette scolastiche a carico del padre.
La divergenza esposta dalle parti sulle cause di tale diverso assetto intervenuto ad ottobre e il contrasto emerso in merito al rapporto tra padre e figli - da cui la richiesta di entrambe le parti di poter rappresentare le proprie posizioni in un procedimento contenzioso che garantisca il contraddittorio - costituiscono circostanze sopravvenute che giustificano la revoca del consenso alle condizioni concordate in quanto configurano situazioni di contrasto anche solo potenziale con gli interessi minori e alterano l'equilibrio delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Tutto ciò determina il rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis. 51
comma 4° c.p.c.
pagina 4 di 5 Le spese di lite vanno compensate in quanto, per la sentenza di separazione, v'è stata la concorde soluzione della controversia;
per la presente fase relativa al divorzio le domande delle parti sono state entrambe rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di scioglimento del matrimonio;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025
La Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5551/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
( Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Bartolomei come da mandato difensivo in atti;
e
) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'abogado stabilito NI IC e dall'avv. IC
Antonella Costa da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI PER “contesta quanto dichiarato dal sig. Parte_2
anche con riferimento ai problemi di ed insiste per il mutamento di rito e Pt_1 Per_1
l'audizione dei minori. Insiste per la revoca del consenso per quanto già esposto e chiede
mutamento di rito con la possibilità di formalizzare nuove domande e richieste istruttorie.
CONCLUSIONI PER “rileva la necessità che la situazione e tutte le Parte_1
contestazioni sollevate siano adeguatamente rappresentate all' interno di un procedimento
che abbia tutte le salvaguardie anche processuali. Laddove il Tribunale di Verona lo ritenesse
possibile chiede che venga pronunciata la pronuncia di status con contestuale mutamento
di rito con fissazione di udienza 473 bis 21 e assegnazione dei termini di cui al 17”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.4.2024 i signori e Parte_1 Pt_3
, premesso di aver contratto matrimonio in Sovizzo (VI) e che l'unione era entrata in
[...]
irreversibile crisi, hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale alle condizioni di cui in ricorso e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
pagina 2 di 5 Con sentenza parziale n. 1489/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle conclusioni concordate dalle parti e fissata l'udienza per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 26.3.2025 sono comparse le parti personalmente;
la sig.ra ha CP_1
confermato la volontà di divorziare ma ha revocato il proprio consenso rispetto alle condizioni concordate nel ricorso congiunto precisando che è cambiata la situazione, da ottobre il figlio diversamente da quanto concordato nel ricorso, era andato ad abitare da lei a causa di Per_1
comportamenti aggressivi del padre;
da quel momento è lei che mantiene entrambi i figli;
anche la figlia, ancora minorenne, non vuole più vedere il padre. Il sig. ha invece Pt_4
confermato di volere divorziare alle condizioni sottoscritte nel ricorso datato 12.4.2024
negando di aver mai avuto comportamenti violenti o ricattatori nei confronti dei figli;
quanto al collocamento del figlio - con il quale ha riconosciuto di aver avuto un contrasto - ha confermato che da ottobre è andato vivere con la madre precisando però che ciò era dovuto a motivi logistici in quanto il figlio ha cambiato scuola. Per_1
All'esito dell'udienza il procuratore della sig.ra a chiesto il mutamento di rito, Pt_5
insistendo per la revoca del consenso con possibilità di formalizzare domande e richieste istruttorie.
Il procuratore del sig. ha chiesto la pronuncia di divorzio con contestuale Pt_1
mutamento di rito con fissazione d'udienza ex art. 472 bis 21 c.p.c. e assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.
Ritiene il Collegio che non sia ammissibile il mutamento del rito di cui all'art. 473 bis n. 51 c.p.c. nel rito contenzioso disciplinato dagli art. 473 bis 14 e s.s., non risultando pagina 3 di 5 nemmeno possibile, in presenza di un ricorso congiunto, individuare la scansione delle memorie di cui all'art. 473 n. 17
Sull'ammissibilità della revoca del consenso in caso di separazione e divorzio congiunti nel nuovo rito di famiglia vi sono già dei precedenti di merito che, di fatto, si sono richiamati alla previgente giurisprudenza di legittimità che sosteneva la irrevocabilità del consenso, una volta ritualmente manifestato, nei procedimenti di divorzio congiunto (in tal senso, da ultimo
Tribunale Milano 18.12.2024 che richiama Cass. ord. n. 19540/2018).
Tale tema, però, esula dalla fattispecie in esame ove è riconosciuto da entrambe le parti che la situazione di fatto è mutata;
nella separazione era previsto il collocamento prevalente della figlia presso la madre e il collocamento prevalente del figlio presso il Per_2 Per_1
padre, il mantenimento era diretto da parte di entrambi i genitori con spese straordinarie suddivise al 50% e rette scolastiche a carico del padre.
La divergenza esposta dalle parti sulle cause di tale diverso assetto intervenuto ad ottobre e il contrasto emerso in merito al rapporto tra padre e figli - da cui la richiesta di entrambe le parti di poter rappresentare le proprie posizioni in un procedimento contenzioso che garantisca il contraddittorio - costituiscono circostanze sopravvenute che giustificano la revoca del consenso alle condizioni concordate in quanto configurano situazioni di contrasto anche solo potenziale con gli interessi minori e alterano l'equilibrio delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Tutto ciò determina il rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis. 51
comma 4° c.p.c.
pagina 4 di 5 Le spese di lite vanno compensate in quanto, per la sentenza di separazione, v'è stata la concorde soluzione della controversia;
per la presente fase relativa al divorzio le domande delle parti sono state entrambe rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di scioglimento del matrimonio;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025
La Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 5 di 5