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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1498/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2016 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to COPPOLA Parte_1 C.F._1
ANNA e dall'avv.to LANZARA MARIA;
giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to AMBROSIO Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI e dall'avv.to TARULLO FRANCESCO, giusta procura in atti;
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
pagina 1 di 4 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), il ricorso di è da rigettare, mentre è da accogliere Parte_1
il ricorso introdotto dal resistente. CP_1
Con ricorso depositato il 26 ottobre 2016 (RG n.1498/2016) ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo la condanna del al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
euro 147.995,22 a titolo di compenso incentivante per le attività espletate in favore del CP_1
resistente e meglio specificate nell'atto introduttivo.
Con ricorso depositato in data 2.9.2015, il si è opposto al decreto ingiuntivo Controparte_1
n.136/2015 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 26.5.2015, sostenendo la non debenza delle somme ingiunte e formulando domanda riconvenzionale per le somme già versate in favore di e non dovute a titolo di incentivo ai sensi dell'art.92 comma 5 d.lgs. 163/2006 Parte_1
Ebbene per quanto concerne il ricorso introdotto da , la richiesta di pagamento delle Parte_1
somme parti ad euro 147.995,22 a titolo di compenso incentivante è infondato. Infatti il compenso incentivante, così come previsto dalla normativa vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, è previsto per i dipendi pubblici della stazione appaltante;
infatti, ai fini dell'erogazione del beneficio economico in oggetto, è necessario presupposto l'esistenza di un contratto di lavoro con vincolo di subordinazione di natura pubblicistica, intercorrente tra l'ente pubblico e il dipendente.
Nel caso de qua agitur tra il Comune di e il ricorrente è stato concluso un contratto di CP_1
collaborazione esterna di natura privatistica (cfr copia dei contratti in atti), per i quali sorge, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, un rapporto di lavoro autonomo.
A sostegno di tale tesi è possibile richiamare la giurisprudenza della Corte dei Conti che ha espressamente stabilito:”in relazione specifica poi alla posizione del responsabile del procedimento
(RUP), si osserva che questi normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli regolamenti degli Enti, attuativi del citato comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 2006, prende parte alla ripartizione dell'incentivo in relazione ad atti di progettazione interna collegati alla realizzazione di opere pubbliche. La partecipazione del responsabile del procedimento al riparto degli emolumenti, tuttavia, non avviene in ragione della sua qualifica, ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell'attività di progettazione. In sostanza, qualora l'attività venga svolta internamente, tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del regolamento dell'Ente,
a partecipare alla distribuzione dell'incentivo. Viceversa nel caso contrario in cui l'attività venga svolta all'esterno, non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell'ufficio, non vi é neppure un autonomo diritto del responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un'attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d'ufficio” (cfr. Sez. contr.
Piemonte, n. 290/2012); ancora sempre la Corte dei Conti ha statuito che: “Circa il quesito specifico
pagina 2 di 4 posto dal istante, invece, la nuova disciplina si pone in sostanziale prosecuzione della CP_1
precedente, prevedendo esplicitamente che beneficiari dei compensi in discorso possano essere i dipendenti interni incaricati delle funzioni di responsabile del procedimento, della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori. Allo stesso modo la nuova disciplina ribadisce la confluenza in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti sopra indicati, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione (ovvero prive, novità normativa, dell'accertamento dell'effettivo rispetto, nella fase realizzativa dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo).” (cfr Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Delib., (data ud.
18/09/2014) 01/10/2014, n. 247).
Detta ricostruzione è comprovata anche dalla circostanza che la normativa in commento, prevede che i criteri di ripartizione del fondo incentivante sia definiti in sede di contrattazione decentrata.
Ebbene è evidente, quindi, che per quanto riguarda il caso de qua agitur, manca del tutto il requisito soggettivo per il riconoscimento dell'incentivo; pertanto non sono spettanti le somme richieste dal ricorrente, atteso che questi ha espletato la sua attività di RUP come professionista esterno al Comune di e non come suo dipendente. CP_1
Per le stesse considerazioni è necessario revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del e condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata Controparte_1
dall'ente resistente, il ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro
9.855,36, oltre interessi.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riunione dei procedimenti e del valore complessivo della controversia e tenuto conto dei parametri minimi;
da versarsi nella misura del 50% in favore dell'avv.to Tarullo dichiaratosi antistatario, oltre esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso introdotto da;
Parte_1
2. Accoglie l'opposizione introdotta dal e per l'effetto: Controparte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n.136/2015 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data
26.5.2015;
- Condanna alla restituzione in favore del della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 9.855,36, oltre interessi;
pagina 3 di 4 3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
per il giudizio che si liquidano in complessivi 5.000,00, oltre rimborso e oneri di
[...]
legge, nonché la somma di euro 118,50 a titolo di spese, con distrazione di quest'ultime e dei compensi nella misura del 50% in favore dell'avv.to Francesco Tarullo, dichiaratosi antistatario.
Vallo della Lucania, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2016 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to COPPOLA Parte_1 C.F._1
ANNA e dall'avv.to LANZARA MARIA;
giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to AMBROSIO Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI e dall'avv.to TARULLO FRANCESCO, giusta procura in atti;
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
pagina 1 di 4 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), il ricorso di è da rigettare, mentre è da accogliere Parte_1
il ricorso introdotto dal resistente. CP_1
Con ricorso depositato il 26 ottobre 2016 (RG n.1498/2016) ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo la condanna del al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
euro 147.995,22 a titolo di compenso incentivante per le attività espletate in favore del CP_1
resistente e meglio specificate nell'atto introduttivo.
Con ricorso depositato in data 2.9.2015, il si è opposto al decreto ingiuntivo Controparte_1
n.136/2015 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 26.5.2015, sostenendo la non debenza delle somme ingiunte e formulando domanda riconvenzionale per le somme già versate in favore di e non dovute a titolo di incentivo ai sensi dell'art.92 comma 5 d.lgs. 163/2006 Parte_1
Ebbene per quanto concerne il ricorso introdotto da , la richiesta di pagamento delle Parte_1
somme parti ad euro 147.995,22 a titolo di compenso incentivante è infondato. Infatti il compenso incentivante, così come previsto dalla normativa vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, è previsto per i dipendi pubblici della stazione appaltante;
infatti, ai fini dell'erogazione del beneficio economico in oggetto, è necessario presupposto l'esistenza di un contratto di lavoro con vincolo di subordinazione di natura pubblicistica, intercorrente tra l'ente pubblico e il dipendente.
Nel caso de qua agitur tra il Comune di e il ricorrente è stato concluso un contratto di CP_1
collaborazione esterna di natura privatistica (cfr copia dei contratti in atti), per i quali sorge, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, un rapporto di lavoro autonomo.
A sostegno di tale tesi è possibile richiamare la giurisprudenza della Corte dei Conti che ha espressamente stabilito:”in relazione specifica poi alla posizione del responsabile del procedimento
(RUP), si osserva che questi normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli regolamenti degli Enti, attuativi del citato comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 2006, prende parte alla ripartizione dell'incentivo in relazione ad atti di progettazione interna collegati alla realizzazione di opere pubbliche. La partecipazione del responsabile del procedimento al riparto degli emolumenti, tuttavia, non avviene in ragione della sua qualifica, ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell'attività di progettazione. In sostanza, qualora l'attività venga svolta internamente, tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del regolamento dell'Ente,
a partecipare alla distribuzione dell'incentivo. Viceversa nel caso contrario in cui l'attività venga svolta all'esterno, non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell'ufficio, non vi é neppure un autonomo diritto del responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un'attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d'ufficio” (cfr. Sez. contr.
Piemonte, n. 290/2012); ancora sempre la Corte dei Conti ha statuito che: “Circa il quesito specifico
pagina 2 di 4 posto dal istante, invece, la nuova disciplina si pone in sostanziale prosecuzione della CP_1
precedente, prevedendo esplicitamente che beneficiari dei compensi in discorso possano essere i dipendenti interni incaricati delle funzioni di responsabile del procedimento, della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori. Allo stesso modo la nuova disciplina ribadisce la confluenza in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti sopra indicati, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione (ovvero prive, novità normativa, dell'accertamento dell'effettivo rispetto, nella fase realizzativa dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo).” (cfr Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Delib., (data ud.
18/09/2014) 01/10/2014, n. 247).
Detta ricostruzione è comprovata anche dalla circostanza che la normativa in commento, prevede che i criteri di ripartizione del fondo incentivante sia definiti in sede di contrattazione decentrata.
Ebbene è evidente, quindi, che per quanto riguarda il caso de qua agitur, manca del tutto il requisito soggettivo per il riconoscimento dell'incentivo; pertanto non sono spettanti le somme richieste dal ricorrente, atteso che questi ha espletato la sua attività di RUP come professionista esterno al Comune di e non come suo dipendente. CP_1
Per le stesse considerazioni è necessario revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del e condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata Controparte_1
dall'ente resistente, il ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro
9.855,36, oltre interessi.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riunione dei procedimenti e del valore complessivo della controversia e tenuto conto dei parametri minimi;
da versarsi nella misura del 50% in favore dell'avv.to Tarullo dichiaratosi antistatario, oltre esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso introdotto da;
Parte_1
2. Accoglie l'opposizione introdotta dal e per l'effetto: Controparte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n.136/2015 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data
26.5.2015;
- Condanna alla restituzione in favore del della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 9.855,36, oltre interessi;
pagina 3 di 4 3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
per il giudizio che si liquidano in complessivi 5.000,00, oltre rimborso e oneri di
[...]
legge, nonché la somma di euro 118,50 a titolo di spese, con distrazione di quest'ultime e dei compensi nella misura del 50% in favore dell'avv.to Francesco Tarullo, dichiaratosi antistatario.
Vallo della Lucania, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
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