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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 2.7.2024, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(cf rappresentato e difeso, come da mandato a Parte_1 CodiceFiscale_1
margine del ricorso, dall'avv. Ugo Della Monica, in uno al quale elettivamente domicilia in
Cava de' Tirreni al Viale Garibaldi, 19;
PEC: .salerno.it, Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile in atti, dall'Avv.
Francesco Bove e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n. 38,
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto;
PEC: t Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (Opposizione ad avviso di addebito).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente l'8.1.2024, agiva contro l' Parte_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, per opporsi avverso l'avviso di addebito n.
40020230002800247000 notificato in data 22.12.2023, con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 29.918,69 pretesi a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive dal gennaio 2017 al dicembre 2017.
Segnatamente, il ricorrente eccepiva:
- la nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, stante la mancata dimostrazione da parte dell'istituto previdenziale dell'esistenza del titolo giustificativo della pretesa contributiva;
- la nullità dell'avviso per mancata specificazione del tasso percentuale applicato al fine di calcolare le somme aggiuntive, considerato che in seno allo stesso non era chiarito il motivo di applicazione del regime sanzionatorio, né era indicato il tasso applicato e la sorte capitale;
- l'intervenuta decadenza ex art. 25 comma 1 d.lgs. n. 46/1999, in quanto, a fronte di ruoli del 2017, l'unico atto notificato era stato emesso oltre il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, ed era costituito dall'avviso di addebito qui impugnato;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, giacché i contributi richiesti risalivano al gennaio 2017 ma l'avviso di addebito veniva notificato solo il 22.12.2023.
Sulla scorta di tali argomentazioni, insistendo per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, parte attrice concludeva chiedendo volersi: <Nel merito dichiararsi comunque
l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito per tutto quanto esposto nella
2 premessa e per quanto in generale esposto nel presente ricorso. - In via subordinata
dichiarare non dovuti in quanto inapplicabili gli interessi di mora e le sanzioni applicate. -
Con rifusione di spese ed onorari di causa>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l con memoria CP_2
telematica depositata in data 23.4.2024, con la quale deduceva l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo stante la legittimità dell'iscrizione officiosa in presenza di tutti i requisiti di legge.
In particolare, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per mancanza di motivazione, atteso che l'avviso opposto conteneva tutti gli elementi di identificazione richiesti dalla normativa vigente, tali da consentire al destinatario di comprendere le ragioni della richiesta di pagamento e di formulare una efficace difesa avverso la pretesa dell' . CP_2
Eccepiva l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione mediante la notificazione, in data 7.6.2022, di comunicazione di debito, tenuto conto, in particolare, della sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19. Segnalava,
infine, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99, in quanto inapplicabile al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, giacché il nuovo sistema non prevedeva più l'iscrizione a ruolo del credito.
Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. Vinte le spese.
3. Disattese le istanze istruttorie delle parti, veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 4.2.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Il G.d.L. nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione
3 alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, difatti, non coglie nel segno l'eccezione di difetto di motivazione dell'AVA
opposto, atteso che l'atto impugnato presenta tutti gli elementi informativi prescritti dalla vigente normativa (art. 30 del D.L. n. 78 del 2010), tanto da consentire al ricorrente di comprendere con assoluta chiarezza quale sia la gestione previdenziale che fonda l'obbligo di pagamento della contribuzione (Gestione Artigiani), quale siano i periodi di riferimento (da
1/2017 a 12/2017), quale sia l'ammontare del debito e quale sia l'ammontare delle sanzioni applicate, con la precisazione, quanto a quest'ultimo aspetto, che l'avviso richiama esplicitamente la norma di riferimento applicata ai fini della quantificazione delle sanzioni dovute, cioè, per l'appunto l'art. 116, comma 8, lett. a) della L. n. 388 del 2000.
Ne consegue che i primi due motivi di opposizione vanno ritenuti certamente infondati.
2. Ma ugualmente prive di pregio vanno ritenute sia l'eccezione di decadenza ex art. 25 del
D.Lgs n. 46/1999 sia quella di prescrizione del credito.
Quanto alla prima, infatti, questo giudice condivide l'orientamento ermeneutico a mente del quale, a seguito dell'introduzione di un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, è stato superato il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con conseguente sostanziale disapplicazione della previsione decadenziale di cui all'art. 25 cit. (v. Cass., sez. lav., 08/07/2020, n. 14368). In ogni caso non può essere dimenticato che la natura processuale della decadenza priva di significato un'eventuale declaratoria di tale evento, posto che non precluderebbe l'accertamento della sussistenza del debito contributivo e la condanna al pagamento del medesimo.
4 E nella fattispecie in esame parte attrice non ha in alcun modo posto in discussione i presupposti fondanti l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale richiamata nell'AVA
opposto, né ha formulato specifiche deduzioni di merito circa la correttezza del computo della contribuzione.
In ordine, infine, all'eccezione di prescrizione del credito va evidenziato, per un verso, che il termine quinquennale di estinzione della pretesa contributiva che il termine di prescrizione del credito contributivo previdenziale è stato sospeso per il periodo compreso tra l'8.3.2020
ed il 30.6.2021 (un anno, tre mesi e 24 giorni), a seguito dei seguenti provvedimenti legislativi: 1) art. 68, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 cd. “Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'08.03.2020 al 31.05.2020; 2) art. 154 D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31.05.2020 al 31.08.2020; 3) art. 99 D.L. 104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31.08.2020 al 15.10.2020; 4) art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15.01.2020 al 31.12.2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31.12.2020 al 31.01.2021; 6) art. 22-bis D.L.
183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31.01.2021 al 28.02.2021;
7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28.02.2021 al
30.04.2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal
30.04.2021 al 30.06.2021.
Ne consegue che, riguardando i debiti l'annualità 2017 ed avendo l dato dimostrazione CP_2
di aver debitamente notificato al ricorrente, il 7.6.2022, una comunicazione di debito indubitabilmente valevole come atto interruttivo della prescrizione, non può sicuramente ritenersi maturata la causa estintiva invocata.
3. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore del resistente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 106 dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' in Parte_1 CP_2
persona del suo Presidente e l.r.p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' resistente, delle spese di CP_2
giudizio, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 20.2.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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