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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 664.
(Adempimento del legato di genere).
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non e' affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi e' obbligato a dare cose di qualita' non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi e' una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facolta' ne' puo' essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta e' lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualita'; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredita', il legatario puo' scegliere la migliore.
Se il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta a norma del terzo comma dell'art. 631.
(Adempimento del legato di genere).
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non e' affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi e' obbligato a dare cose di qualita' non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi e' una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facolta' ne' puo' essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta e' lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualita'; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredita', il legatario puo' scegliere la migliore.
Se il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta a norma del terzo comma dell'art. 631.
Commentari • 15
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 23 settembre 2024 · 270.93143
L'articolo 664 del Codice Civile, rubricato "Adempimento del legato di genere", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 664 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 664 del Codice Civile. "Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. […]
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Giurisprudenza • 169
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 607Provvedimento: […] In caso di legato di genere o obbligatorio il legatario è tenuto a far valere il suo diritto di credito nei confronti dell'onerato, vale a dire agli eredi, ai sensi dell'art. 649 comma 3 c.c. Peraltro, avendo il legato ad oggetto un valore in denaro, trova applicazione il principio generale previsto in relazione ai contratti dall'art. 1378 c.c. (ma applicabile a tutti i negozi giuridici e quindi anche al legato di genere), in forza del quale, nei negozi giuridici che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione. Il diritto di scelta ai sensi dell'art. 664 c.c., spetta all'onerato, cioè agli eredi;Leggi di più...
- legato testamentario·
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