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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18752024 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno,
pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 21 novembre 2025 con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc;
ha emesso la presente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES CPC
Nella causa civile iscritta il 24 aprile 2024 sul ruolo generale dell'anno 2024 col numero 1875 vertente
T R A
(c.f. , in proprio ex art. 86 cpc in quanto iscritto nell' Albo Parte_1 C.F._1
degli Avvocati e domiciliato presso il proprio studio professionale, nella qualità di difensore del sig.
, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nel procedimento n. 1698/2023 R.G.ES.; Parte_2
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Ministro protempore, corrente in Via Arenula n. 70 in Roma;
Controparte_1
Convenuto contumace
Fatto e diritto
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
II.- Con l'atto introduttivo dell'epigrafato procedimento il ricorrente Avv. deduceva: Parte_1
[L'esponente ha assunto veste di difensore del sig. (ammesso al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato con provvedimento dell'Ordine Avvocati di Taranto con delibera del 10.11.2021, vedi all.3),
_______________ 1 Dr.Alberto Munno innanzi al Tribunale di Taranto nel procedimento esecutivo RGE 1698/2023 ,promosso dallo stesso con atto di pignoramento c/o terzi (all.4) e definito con ordinanza di assegnazione del 7.03.2024 (all
5 ). In data 03.03.2024 , successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di assegnazione detta ,
l'esponente chiedeva al Tribunale di Taranto la liquidazione delle proprie competenze, con istanza di pari data (all. 6) ,giusta nota spese depositata (all. 7); Con decreto del 20.03.2024 emesso dal
Tribunale di Taranto, RGE 1698/2023 (all 1 ) , comunicato a mezzo PEC in data 24.03.2024 (all 2 ), il Tribunale di Taranto liquidava all'avv. la somma di Euro 350,00 ( somma già Parte_1 ridotta del 50%) oltre rimborso S.G. 15% e accessori di legge, ponendole a carico dello Stato…..]
L'Avv. impugna il decreto col quale il G.E. del Tribunale di Taranto nel Parte_1 procedimento n. 1698/2023 R.G.ES. ha liquidato il compenso in favore di esso ricorrente per le prestazioni professionali di assistenza difensiva rese in favore del creditore procedente Parte_2 nato a [...] il [...] (c.f. ) nei confronti di , C.F._2 CP_2 assumendo che l'importo non rispetti i minimi della tariffa professionale.
Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2024 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: che non sembra esservi agli atti prova della avvenuta trasmissione della delibera del
C.d.O. degli Avvocati di ammissione al beneficio agli Uffici Finanziari, affinchè verifichino in capo al beneficiario la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge per il Parte_2 conseguimento del beneficio;
che la presenza di tali requisiti (o l'eventuale assenza) di tali requisiti si riverbererebbe sul diritto dell' Avv. costituendo quella un presupposto di questo;
che ai Pt_1 sensi dell'art. 127 commi 1 e 4 del dpr 115/2002, il giudice può anche successivamente verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio;
p.q.m.
1) visti ed applicati gli artt.76
e 127 commi 1 e 4 del dpr 115/2002, dispone che a cura dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e del Comando Guardia di Finanza di Taranto siano acquisite informazioni sulla sussistenza in favore di nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio C.F._2 nell'epigrafato giudizio con riferimento sia all'epoca della introduzione della procedura esecutiva
n. 1698/2023 R.G.ES. Taranto sia all'epoca della sua conclusione, e con estensione anche ai familiari conviventi ai sensi dell'art. 76 dpr 115/2002; 2) riserva all'esito di provvedere sulla richiesta di modifica/revoca del decreto di liquidazione emesso dal G.E.; 3) invita l'Avv. a Pt_1 depositare certificazione attestante l'iscrizione nell'apposito albo dei difensori abilitati al Gratuito
Patrocinio, nonché copia degli atti da cui evincersi l'espletamento delle proprie prestazioni professionali;
]
L'art. 76 del dpr 115/02 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sotto la rubrica [Condizioni per l'ammissione] così dispone:
_______________ 2 Dr.Alberto Munno [ 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito
e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi……]
Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".
Il Decreto 3 febbraio 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.734,93".
Il Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".
La procedura esecutiva in cui l'Avv. a prestato la propria opera è stata incardinata nell'anno Pt_1
2023 ( n. 1698/2023 R.G.ES. ).
Le informative reddituali pervenute dalla G.d.F. con prot. 0567051/2024 evidenziano i seguenti redditi percepiti da , ammesso provvisoriamente al beneficio, e da Parte_2 Persona_1
coniuge convivente.
_______________ 3 Dr.Alberto Munno Nell'anno 2022, immediatamente precedente il sorgere della procedura esecutiva n. 1698/2023
R.G.ES in cui l'Avv. ha prestato l'opera di cui chiede la remunerazione a carico Parte_1
dell'Erario, i redditi dei sigg.ri ( euro 6656,17) e (euro 6652,66) Parte_2 Persona_1
superavano i limiti fissati dal Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) che ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".
Nell'anno 2023, in cui è sorta la procedura esecutiva n. 1698/2023 R.G.ES in cui l'Avv. Parte_1
ha prestato l'opera di cui chiede la remunerazione a carico dell'Erario, i redditi dei sigg.ri Parte_2
( euro 7107,67) e (euro 7838,36) superavano i limiti fissati dal Decreto 23 luglio Persona_1
2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".
Nell'anno 2023, in cui è sorta la procedura esecutiva n. 1698/2023 R.G.ES in cui l'Avv. Parte_1
ha prestato l'opera di cui chiede la remunerazione a carico dell'Erario, i redditi dei sigg.ri Parte_2
_______________ 4 Dr.Alberto Munno ( euro 7107,67) e (euro 7838,36) superavano anche i limiti fissati dal Decreto 10 Persona_1
maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".
Nell'anno 2024 i redditi dei sigg.ri ( euro 8531,81) e (euro 7906,65) Parte_2 Persona_1
superavano anche i limiti fissati dal Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".
Significativo appare il comma 2 dell'art. 76 dpr 115/2002:
2.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
A tal fine l'art. 92 del dpr, sotto la rubrica “elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione”, così dispone: “1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.”
La predetta norma non si applica nella fattispecie, essendo il proc. . 1698/2023 R.G.ES un ordinario processo civile, ed essendo l'art. 92 dpr 115/2002 dettato per il solo procedimento penale.
Occorre quindi effettuare il cumulo materiale dei redditi dei familiari conviventi che, come esaminato prima, evidenzia il superamento dei limiti reddituali da parte dei sigg.ri , Parte_2
beneficiario, e , coniuge. Persona_1
III.- L'art. 136 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “revoca del provvedimento di ammissione”, così dispone:
“1.- Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2.-
Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se
l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3.- La revoca ha effetto dal
_______________ 5 Dr.Alberto Munno momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.”
Ne consegue la revoca dell'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio del sig. Pt_2
nel proc. 1698/2023 R.G.ES.
[...]
Con decreto emesso in data 22 novembre 2025 il Tribunale ha così stabilito:
[a) revoca l'ammissione provvisoria alla fruizione del beneficio del gratuito patrocinio resa in favore di (c.f. nel proc. 1698/2023 R.G.ES. e provvede con separato atto Parte_2 C.F._2
sulla richiesta dell'Avv. diretta a conseguire una liquidazione di compensi maggiore Parte_1
rispetto a quella riconosciutagli dal G.E. del procedimento de quo;
b) si comunichi a beneficiario, all' Avv. ed alla Guardia di Finanza Parte_2 Parte_1
territorialmente competente;
]
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dall'Avv. Parte_1
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) rigetta il ricorso dell' Avv. Parte_1
c) nulla per le spese;
d) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito;
Così deciso in Monopoli il 22 novembre 2025.
Il giudice dott. Alberto Munno
_______________ 6 Dr.Alberto Munno
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno,
pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 21 novembre 2025 con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc;
ha emesso la presente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES CPC
Nella causa civile iscritta il 24 aprile 2024 sul ruolo generale dell'anno 2024 col numero 1875 vertente
T R A
(c.f. , in proprio ex art. 86 cpc in quanto iscritto nell' Albo Parte_1 C.F._1
degli Avvocati e domiciliato presso il proprio studio professionale, nella qualità di difensore del sig.
, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nel procedimento n. 1698/2023 R.G.ES.; Parte_2
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Ministro protempore, corrente in Via Arenula n. 70 in Roma;
Controparte_1
Convenuto contumace
Fatto e diritto
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
II.- Con l'atto introduttivo dell'epigrafato procedimento il ricorrente Avv. deduceva: Parte_1
[L'esponente ha assunto veste di difensore del sig. (ammesso al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato con provvedimento dell'Ordine Avvocati di Taranto con delibera del 10.11.2021, vedi all.3),
_______________ 1 Dr.Alberto Munno innanzi al Tribunale di Taranto nel procedimento esecutivo RGE 1698/2023 ,promosso dallo stesso con atto di pignoramento c/o terzi (all.4) e definito con ordinanza di assegnazione del 7.03.2024 (all
5 ). In data 03.03.2024 , successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di assegnazione detta ,
l'esponente chiedeva al Tribunale di Taranto la liquidazione delle proprie competenze, con istanza di pari data (all. 6) ,giusta nota spese depositata (all. 7); Con decreto del 20.03.2024 emesso dal
Tribunale di Taranto, RGE 1698/2023 (all 1 ) , comunicato a mezzo PEC in data 24.03.2024 (all 2 ), il Tribunale di Taranto liquidava all'avv. la somma di Euro 350,00 ( somma già Parte_1 ridotta del 50%) oltre rimborso S.G. 15% e accessori di legge, ponendole a carico dello Stato…..]
L'Avv. impugna il decreto col quale il G.E. del Tribunale di Taranto nel Parte_1 procedimento n. 1698/2023 R.G.ES. ha liquidato il compenso in favore di esso ricorrente per le prestazioni professionali di assistenza difensiva rese in favore del creditore procedente Parte_2 nato a [...] il [...] (c.f. ) nei confronti di , C.F._2 CP_2 assumendo che l'importo non rispetti i minimi della tariffa professionale.
Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2024 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: che non sembra esservi agli atti prova della avvenuta trasmissione della delibera del
C.d.O. degli Avvocati di ammissione al beneficio agli Uffici Finanziari, affinchè verifichino in capo al beneficiario la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge per il Parte_2 conseguimento del beneficio;
che la presenza di tali requisiti (o l'eventuale assenza) di tali requisiti si riverbererebbe sul diritto dell' Avv. costituendo quella un presupposto di questo;
che ai Pt_1 sensi dell'art. 127 commi 1 e 4 del dpr 115/2002, il giudice può anche successivamente verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio;
p.q.m.
1) visti ed applicati gli artt.76
e 127 commi 1 e 4 del dpr 115/2002, dispone che a cura dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e del Comando Guardia di Finanza di Taranto siano acquisite informazioni sulla sussistenza in favore di nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio C.F._2 nell'epigrafato giudizio con riferimento sia all'epoca della introduzione della procedura esecutiva
n. 1698/2023 R.G.ES. Taranto sia all'epoca della sua conclusione, e con estensione anche ai familiari conviventi ai sensi dell'art. 76 dpr 115/2002; 2) riserva all'esito di provvedere sulla richiesta di modifica/revoca del decreto di liquidazione emesso dal G.E.; 3) invita l'Avv. a Pt_1 depositare certificazione attestante l'iscrizione nell'apposito albo dei difensori abilitati al Gratuito
Patrocinio, nonché copia degli atti da cui evincersi l'espletamento delle proprie prestazioni professionali;
]
L'art. 76 del dpr 115/02 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sotto la rubrica [Condizioni per l'ammissione] così dispone:
_______________ 2 Dr.Alberto Munno [ 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito
e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi……]
Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".
Il Decreto 3 febbraio 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.734,93".
Il Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".
La procedura esecutiva in cui l'Avv. a prestato la propria opera è stata incardinata nell'anno Pt_1
2023 ( n. 1698/2023 R.G.ES. ).
Le informative reddituali pervenute dalla G.d.F. con prot. 0567051/2024 evidenziano i seguenti redditi percepiti da , ammesso provvisoriamente al beneficio, e da Parte_2 Persona_1
coniuge convivente.
_______________ 3 Dr.Alberto Munno Nell'anno 2022, immediatamente precedente il sorgere della procedura esecutiva n. 1698/2023
R.G.ES in cui l'Avv. ha prestato l'opera di cui chiede la remunerazione a carico Parte_1
dell'Erario, i redditi dei sigg.ri ( euro 6656,17) e (euro 6652,66) Parte_2 Persona_1
superavano i limiti fissati dal Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) che ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".
Nell'anno 2023, in cui è sorta la procedura esecutiva n. 1698/2023 R.G.ES in cui l'Avv. Parte_1
ha prestato l'opera di cui chiede la remunerazione a carico dell'Erario, i redditi dei sigg.ri Parte_2
( euro 7107,67) e (euro 7838,36) superavano i limiti fissati dal Decreto 23 luglio Persona_1
2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".
Nell'anno 2023, in cui è sorta la procedura esecutiva n. 1698/2023 R.G.ES in cui l'Avv. Parte_1
ha prestato l'opera di cui chiede la remunerazione a carico dell'Erario, i redditi dei sigg.ri Parte_2
_______________ 4 Dr.Alberto Munno ( euro 7107,67) e (euro 7838,36) superavano anche i limiti fissati dal Decreto 10 Persona_1
maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".
Nell'anno 2024 i redditi dei sigg.ri ( euro 8531,81) e (euro 7906,65) Parte_2 Persona_1
superavano anche i limiti fissati dal Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".
Significativo appare il comma 2 dell'art. 76 dpr 115/2002:
2.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
A tal fine l'art. 92 del dpr, sotto la rubrica “elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione”, così dispone: “1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.”
La predetta norma non si applica nella fattispecie, essendo il proc. . 1698/2023 R.G.ES un ordinario processo civile, ed essendo l'art. 92 dpr 115/2002 dettato per il solo procedimento penale.
Occorre quindi effettuare il cumulo materiale dei redditi dei familiari conviventi che, come esaminato prima, evidenzia il superamento dei limiti reddituali da parte dei sigg.ri , Parte_2
beneficiario, e , coniuge. Persona_1
III.- L'art. 136 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “revoca del provvedimento di ammissione”, così dispone:
“1.- Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2.-
Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se
l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3.- La revoca ha effetto dal
_______________ 5 Dr.Alberto Munno momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.”
Ne consegue la revoca dell'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio del sig. Pt_2
nel proc. 1698/2023 R.G.ES.
[...]
Con decreto emesso in data 22 novembre 2025 il Tribunale ha così stabilito:
[a) revoca l'ammissione provvisoria alla fruizione del beneficio del gratuito patrocinio resa in favore di (c.f. nel proc. 1698/2023 R.G.ES. e provvede con separato atto Parte_2 C.F._2
sulla richiesta dell'Avv. diretta a conseguire una liquidazione di compensi maggiore Parte_1
rispetto a quella riconosciutagli dal G.E. del procedimento de quo;
b) si comunichi a beneficiario, all' Avv. ed alla Guardia di Finanza Parte_2 Parte_1
territorialmente competente;
]
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dall'Avv. Parte_1
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) rigetta il ricorso dell' Avv. Parte_1
c) nulla per le spese;
d) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito;
Così deciso in Monopoli il 22 novembre 2025.
Il giudice dott. Alberto Munno
_______________ 6 Dr.Alberto Munno