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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/05/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1245/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con l'avv. Solinas Gianni
Appellante
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Milite Pierluigi
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.).Appello avverso la sentenza n.1051/23 pubblicata in data 15/06/2023 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito in accoglimento dei motivi di appello come meglio esplicati in citazione, riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 1051/2023 pubblicata in data
15.06.2023 nel procedimento portante RG 5443/2022 e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto di di agire in via esecutiva per la somma di Controparte_1
Euro 753.222,10, con conseguente inefficacia/improcedibilità del precetto e dell'esecuzione mobiliare intrapresa.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio e condanna altresì al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio ex art. 96 c.p.c., per aver agito senza la normale prudenza e restituzione delle spese di lite e delle altre somme già assegnate/versate nel corso del giudizio (cfr. docc. Z2 e Z3).
Per l'appellata
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione, rigettare l'appello proposto da avverso tale sentenza 1051/2023 del Tribunale di Parte_1
Treviso. Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato in data
08.09.2022, conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accertamento della nullità e dell'inefficacia dell'atto di precetto, con condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'art.96, secondo comma, c.p.c..
L'opponente assumeva che rispetto al titolo esecutivo, la sentenza n. 1529/2022 del
04.07.2022 della Corte d'Appello di che condannava a CP_2 Parte_1
pagare la somma di euro 1.871.529,33, oltre spese di lite, in favore di Controparte_1
vi era stato integrale adempimento avendo la stessa provveduto al versamento della somma di euro 1.243.580,48 comprensiva di interessi e spese legali e alla compensazione della restante somma di euro 728.010,82 mediante azzeramento del pag. 2/10 saldo del conto n. 1000/10519, conto ove risultavano contabilizzati i differenziali maturati semestralmente in corso di causa che non erano stati pagati da Controparte_1
Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 1051/23 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione accertando il diritto di ad agire esecutivamente anche per la somma non corrisposta, Controparte_1
e asseritamente oggetto di controcredito tenuto conto che il credito opposto in compensazione era contestato e privo del requisito della certezza e condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1051/23 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata e con riproposizione di tutte le altre difese rimaste assorbite in primo grado.
All'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle norme processuali a presidio del diritto di difesa rilevando come il procedimento di primo grado si era svolto in maniera eccessivamente semplificata senza concessione dei richiesti termini per memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e senza la nomina di un c.t.u., come invece avvenuto nel parallelo giudizio sub r.g. n. 5504/2022 del Tribunale di Treviso avente ad oggetto il medesimo titolo esecutivo (ma diverso opponente).
Secondo motivo di impugnazione.
pag. 3/10 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto che l'opposizione si fondasse sull'affermazione dell'esistenza di un controcredito rilevando l'inoperatività della compensazione assumendo di doversi ritenere una forma di pagamento l'avvenuto azzeramento del conto tecnico.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e 88 c.p.c. assumendo che la notifica dell'atto di precetto in relazione ad un credito inesistente (per la parte relativa all'azzeramento del conto tecnico) si traduceva nell'abuso del processo, sanzionabile con l'inefficacia del precetto e l'improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
Va in primo luogo rilevato come la mancata concessione dei termini ex art 183 c.p.c. e il mancato espletamento della c.t.u. nel giudizio di primo grado non integrano, diversamente da quanto indicato dall'appellante, alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. In proposito l'appellante si è limitato a dedurre che la concessione dei termini richiesti sarebbe stata “indispensabile … se non altro al fine di raccogliere eventuali ulteriori documenti utili al fine del decidere e/o dare ingresso ad una integrazione della CTU già resa in primo grado, con riferimento anche appunto ai conti tecnici” (così nell'atto di appello).
Come rilevato dalla Suprema Corte: “Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in pag. 4/10 contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. 4767/2016; Cass.8287/2017; Cass. 7474/2017). In ogni caso, respinta in primo grado la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande, l'eventuale illegittimità di tale diniego onerava la parte di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le richieste istruttorie, data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito. Difatti, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183
c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività non potute svolgere in primo grado (Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018;
Cass.21953/2019)” ( cfr. Cass. civ. n. 17685/2022).
La censura svolta dall'appellante appare nel caso di specie del tutto generica non risultando neppure chiarito l'esatto ambito della integrazione alla c.t.u., vieppiù tenuto conto che non vi era stata contestazione da parte dell'opposta rispetto al quantum dedotto in contestazione sì da rendere utile (o necessaria) una consulenza peraltro neppure richiesta dallo stesso opponente né nell'atto di citazione, né nelle conclusioni rese nel giudizio di primo grado.
Come osservato dalla Suprema Corte la nullità per mancata concessione dei termini a difesa, sì come per mancata concessione degli scritti conclusionali, viene sanata ex art.157 comma secondo c.p.c. allorquando all'udienza fissata per la discussione la parte non eccepisca la nullità dell'invito alla discussione orale e non chieda la concessione dei termini (cfr. Cass.civ. n.5181/2025 e già n.26106/2022).
pag. 5/10 Quanto al secondo e al terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, si osserva quanto segue.
L'appellante assume che rispetto al credito indicato nel precetto da la Controparte_1
stessa non avrebbe posto in compensazione un effettivo credito evidenziando come la questione atterrebbe piuttosto “al valore estintivo o meno che deve assumere l'azzeramento del saldo passivo del conto tecnico, che si ritiene, anche alla luce di quanto emerso dalla CTU svolta dal Dott. nell'altro Giudizio (cfr. All. Q), Per_1 perché particolarmente illuminante ove usa correttamente il termine “compensazione finanziaria”, possa e debba essere qualificato come forma di pagamento, a prescindere dalla circostanza che sia un credito reale o meno” (così testualmente nell'atto di appello)
In proposito va preliminarmente evidenziato come l'opponente nell'atto di citazione in opposizione a precetto espressamente indicava l'operatività della compensazione allegando che “ la ha ritenuto di adempierla spontaneamente, seppur con espressa CP_3
riserva di impugnazione e ripetizione, in parte con la corresponsione della somma di
Euro 1.243.580,48 (Doc. 5) ed in parte compensando un proprio credito mediante azzeramento del saldo passivo del conto ove erano stati contabilizzati in attesa dell'esito della causa i differenziali nelle more maturati (Docc. 6-7), dando di ciò evidenza a
Controparte con lettera del 29.07.2022 (Doc. 8)” E in tale ultima comunicazione si leggeva” In relazione all'oggetto vi comunichiamo che abbiamo dato esecuzione alla sentenza, mediante tre distinti bonifici (cfr. all.), secondo le indicazioni dell'avv. Diele che ci legge in copia, previa compensazione con il credito portato dal saldo debitore dei tre conti n. 10518 intestato a (già 5617), n. 10520 intestato a CP_4 [...]
(già 5619)) e n. 10519 intestato a (già 5618), su Controparte_5 Controparte_1
cui erano stati contabilizzati i differenziali maturati rispettivamente a vostro debito in corso di causa, ad oggi rimasti impagati e dunque mai percepiti dalla ( doc. 8 CP_3
cit.)
Ciò posto rispetto alla allegazione svolta in questo grado di giudizio, secondo la quale l'azzeramento del conto costituirebbe una forma di pagamento, appare necessario pag. 6/10 chiarire che il titolo esecutivo di cui al precetto opposto nel giudizio per cui è causa è costituito dalla sentenza n.1529/2022 pubblicata il 4 luglio 2022 della Corte d'appello di
Venezia che ha dichiarato la nullità del contratto derivato IRS (n.63828 e n.001130019)
e condannato al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 1.871.529,33 oltre interessi e spese.
Nella sentenza è chiaramente indicato che “Alla nullità dei contratti derivati consegue la condanna della banca al pagamento di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca, ex art.2033 c.c., corrispondenti alle perdite originate dagli IRS. Il Giudice di primo grado ha quantificato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le perdite sofferte dalle società attrici in relazione ai contratti derivati;
in difetto di impugnazione della sentenza nella parte in cui ha determinato l'ammontare di tali perdite, ogni diversa determinazione sul quantum è preclusa. E ciò a prescindere dal fatto che la condanna sia stata disposta a titolo di risarcimento piuttosto che di restituzioni, in quanto il primo Giudice ha chiaramente esplicitato che la quantificazione Part degli importi oggetto di condanna corrispondeva alle perdite originate dagli . Va pertanto confermata la condanna della banca al pagamento alle società attrici delle somme quantificate in primo grado, seppure a titolo di restituzioni e non di risarcimento del danno” (cfr. pag. 26 sentenza cit.).
Inoltre, in ragione della eccezione di tardività delle contestazioni svolte nel giudizio da
, la Corte di Appello espressamente statuiva che “il Giudice di primo Parte_1 grado ha quantificato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le perdite sofferte dalle società attrici in relazione ai contratti derivati; in difetto di impugnazione della sentenza nella parte in cui ha determinato l'ammontare di tali perdite, ogni diversa determinazione sul quantum è preclusa”( cfr. pag.26)
Ebbene tale sentenza è stata impugnata dall'odierno appellante avanti alla Corte di cassazione ivi chiedendone la riforma sulla base dell'asserita erronea considerazione delle perdite originate dai derivati con le somma realmente pagate dalle attrici e oggetto della domanda di ripetizione di indebito (“Una cosa, infatti, è verificare le perdite generate dalle pattuizioni contrattuali- unico aspetto esaminato dalla CTU in primo grado su indicazione del giudice- altra cosa è verificare, una volta ritenute invalide le pag. 7/10 pattuizioni contrattuali, le somme indebite asseritamente versate e, quindi, da restituire, aspetto che avrebbe dovuto essere analizzato tramite una integrazione della CTU dal giudice di secondo grado” cfr. ricorso in cassazione all. F pag. 21).
L'impugnazione è proposta dunque con argomentazione del tutto sovrapponibile all'oggetto dell'opposizione a precetto e riguarda il credito restitutorio vantato da nei confronti di rispetto ai contratti derivati IRS Controparte_1 Parte_1 dichiarati nulli dalla sentenza della Corte d'Appello n.1529/2022 (che costituisce il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto).
Tanto premesso assume dirimente rilievo la circostanza che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.( cfr. da ultimo
Cass.civ. n.2785/2025). Ed ancora“nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” ( cfr. Cass. civ. n.3277/2015).
Secondo le allegazioni dell'opponente la somma precettata non sarebbe dovuta in quanto corrispondente ad un credito non riscosso dalla per i flussi differenziali CP_3 negativi dei derivati maturati in corso di causa e appostati in “conti tecnici”. E tale somma non sarebbe dovuta non più come allegato in primo grado per compensazione pag. 8/10 con il controcredito ma costituendo l'operazione di azzeramento contabile una mera operazione finanziaria.
Ebbene rileva il Collegio come l'argomentazione non può essere accolta non solo tenuto conto che nel titolo esecutivo (sentenza n.1051/2023) risulta espressamente indicato che il quantum condannatorio – pacificamente comprensivo della somma precettata- è passato in giudicato, ma più ancora trattandosi di accertamento che costituisce il precipuo oggetto del giudizio di merito – come risultante dallo stesso ricorso in cassazione proposto dall'odierno appellante- accertamento precluso in sede di opposizione all'esecuzione di merito ex art.615 c.p.c..
Nel caso di specie, promossa l'esecuzione in base alla sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n.1529/202, titolo notificato unitamente al precetto, le contestazioni svolte dall'opponente in questa sede attengono a circostanze anteriori alla formazione del titolo stesso sicchè l'opposizione è stata correttamente rigettata dal giudice di prime cure.
Né appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza che ammette in sede di opposizione a precetto l'interpretazione del titolo risultando nel caso di specie nel titolo esecutivo chiaramente indicato il quantum condannatorio comprensivo della somma indicata nel precetto.
Per tale ragione risulta altresì infondato il richiamo alla tematica dell'abuso del processo non risultando in alcun modo, diversamente da quanto allegato dall'appellante e per le suindicate ragioni, l'inesistenza del credito precettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 per tutte le fasi nei valori medi in euro 26.155,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
pag. 9/10 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1051/2023 pubblicata il 15.6.2023 del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna n persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_6
rifondere a in persona del legale rappresentante p.t. le spese di Controparte_1
lite del presente grado, liquidate in euro 26.155,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1245/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con l'avv. Solinas Gianni
Appellante
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Milite Pierluigi
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.).Appello avverso la sentenza n.1051/23 pubblicata in data 15/06/2023 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito in accoglimento dei motivi di appello come meglio esplicati in citazione, riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 1051/2023 pubblicata in data
15.06.2023 nel procedimento portante RG 5443/2022 e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto di di agire in via esecutiva per la somma di Controparte_1
Euro 753.222,10, con conseguente inefficacia/improcedibilità del precetto e dell'esecuzione mobiliare intrapresa.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio e condanna altresì al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio ex art. 96 c.p.c., per aver agito senza la normale prudenza e restituzione delle spese di lite e delle altre somme già assegnate/versate nel corso del giudizio (cfr. docc. Z2 e Z3).
Per l'appellata
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione, rigettare l'appello proposto da avverso tale sentenza 1051/2023 del Tribunale di Parte_1
Treviso. Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato in data
08.09.2022, conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accertamento della nullità e dell'inefficacia dell'atto di precetto, con condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'art.96, secondo comma, c.p.c..
L'opponente assumeva che rispetto al titolo esecutivo, la sentenza n. 1529/2022 del
04.07.2022 della Corte d'Appello di che condannava a CP_2 Parte_1
pagare la somma di euro 1.871.529,33, oltre spese di lite, in favore di Controparte_1
vi era stato integrale adempimento avendo la stessa provveduto al versamento della somma di euro 1.243.580,48 comprensiva di interessi e spese legali e alla compensazione della restante somma di euro 728.010,82 mediante azzeramento del pag. 2/10 saldo del conto n. 1000/10519, conto ove risultavano contabilizzati i differenziali maturati semestralmente in corso di causa che non erano stati pagati da Controparte_1
Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 1051/23 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione accertando il diritto di ad agire esecutivamente anche per la somma non corrisposta, Controparte_1
e asseritamente oggetto di controcredito tenuto conto che il credito opposto in compensazione era contestato e privo del requisito della certezza e condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1051/23 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata e con riproposizione di tutte le altre difese rimaste assorbite in primo grado.
All'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle norme processuali a presidio del diritto di difesa rilevando come il procedimento di primo grado si era svolto in maniera eccessivamente semplificata senza concessione dei richiesti termini per memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e senza la nomina di un c.t.u., come invece avvenuto nel parallelo giudizio sub r.g. n. 5504/2022 del Tribunale di Treviso avente ad oggetto il medesimo titolo esecutivo (ma diverso opponente).
Secondo motivo di impugnazione.
pag. 3/10 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto che l'opposizione si fondasse sull'affermazione dell'esistenza di un controcredito rilevando l'inoperatività della compensazione assumendo di doversi ritenere una forma di pagamento l'avvenuto azzeramento del conto tecnico.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e 88 c.p.c. assumendo che la notifica dell'atto di precetto in relazione ad un credito inesistente (per la parte relativa all'azzeramento del conto tecnico) si traduceva nell'abuso del processo, sanzionabile con l'inefficacia del precetto e l'improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
Va in primo luogo rilevato come la mancata concessione dei termini ex art 183 c.p.c. e il mancato espletamento della c.t.u. nel giudizio di primo grado non integrano, diversamente da quanto indicato dall'appellante, alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. In proposito l'appellante si è limitato a dedurre che la concessione dei termini richiesti sarebbe stata “indispensabile … se non altro al fine di raccogliere eventuali ulteriori documenti utili al fine del decidere e/o dare ingresso ad una integrazione della CTU già resa in primo grado, con riferimento anche appunto ai conti tecnici” (così nell'atto di appello).
Come rilevato dalla Suprema Corte: “Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in pag. 4/10 contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. 4767/2016; Cass.8287/2017; Cass. 7474/2017). In ogni caso, respinta in primo grado la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande, l'eventuale illegittimità di tale diniego onerava la parte di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le richieste istruttorie, data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito. Difatti, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183
c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività non potute svolgere in primo grado (Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018;
Cass.21953/2019)” ( cfr. Cass. civ. n. 17685/2022).
La censura svolta dall'appellante appare nel caso di specie del tutto generica non risultando neppure chiarito l'esatto ambito della integrazione alla c.t.u., vieppiù tenuto conto che non vi era stata contestazione da parte dell'opposta rispetto al quantum dedotto in contestazione sì da rendere utile (o necessaria) una consulenza peraltro neppure richiesta dallo stesso opponente né nell'atto di citazione, né nelle conclusioni rese nel giudizio di primo grado.
Come osservato dalla Suprema Corte la nullità per mancata concessione dei termini a difesa, sì come per mancata concessione degli scritti conclusionali, viene sanata ex art.157 comma secondo c.p.c. allorquando all'udienza fissata per la discussione la parte non eccepisca la nullità dell'invito alla discussione orale e non chieda la concessione dei termini (cfr. Cass.civ. n.5181/2025 e già n.26106/2022).
pag. 5/10 Quanto al secondo e al terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, si osserva quanto segue.
L'appellante assume che rispetto al credito indicato nel precetto da la Controparte_1
stessa non avrebbe posto in compensazione un effettivo credito evidenziando come la questione atterrebbe piuttosto “al valore estintivo o meno che deve assumere l'azzeramento del saldo passivo del conto tecnico, che si ritiene, anche alla luce di quanto emerso dalla CTU svolta dal Dott. nell'altro Giudizio (cfr. All. Q), Per_1 perché particolarmente illuminante ove usa correttamente il termine “compensazione finanziaria”, possa e debba essere qualificato come forma di pagamento, a prescindere dalla circostanza che sia un credito reale o meno” (così testualmente nell'atto di appello)
In proposito va preliminarmente evidenziato come l'opponente nell'atto di citazione in opposizione a precetto espressamente indicava l'operatività della compensazione allegando che “ la ha ritenuto di adempierla spontaneamente, seppur con espressa CP_3
riserva di impugnazione e ripetizione, in parte con la corresponsione della somma di
Euro 1.243.580,48 (Doc. 5) ed in parte compensando un proprio credito mediante azzeramento del saldo passivo del conto ove erano stati contabilizzati in attesa dell'esito della causa i differenziali nelle more maturati (Docc. 6-7), dando di ciò evidenza a
Controparte con lettera del 29.07.2022 (Doc. 8)” E in tale ultima comunicazione si leggeva” In relazione all'oggetto vi comunichiamo che abbiamo dato esecuzione alla sentenza, mediante tre distinti bonifici (cfr. all.), secondo le indicazioni dell'avv. Diele che ci legge in copia, previa compensazione con il credito portato dal saldo debitore dei tre conti n. 10518 intestato a (già 5617), n. 10520 intestato a CP_4 [...]
(già 5619)) e n. 10519 intestato a (già 5618), su Controparte_5 Controparte_1
cui erano stati contabilizzati i differenziali maturati rispettivamente a vostro debito in corso di causa, ad oggi rimasti impagati e dunque mai percepiti dalla ( doc. 8 CP_3
cit.)
Ciò posto rispetto alla allegazione svolta in questo grado di giudizio, secondo la quale l'azzeramento del conto costituirebbe una forma di pagamento, appare necessario pag. 6/10 chiarire che il titolo esecutivo di cui al precetto opposto nel giudizio per cui è causa è costituito dalla sentenza n.1529/2022 pubblicata il 4 luglio 2022 della Corte d'appello di
Venezia che ha dichiarato la nullità del contratto derivato IRS (n.63828 e n.001130019)
e condannato al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 1.871.529,33 oltre interessi e spese.
Nella sentenza è chiaramente indicato che “Alla nullità dei contratti derivati consegue la condanna della banca al pagamento di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca, ex art.2033 c.c., corrispondenti alle perdite originate dagli IRS. Il Giudice di primo grado ha quantificato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le perdite sofferte dalle società attrici in relazione ai contratti derivati;
in difetto di impugnazione della sentenza nella parte in cui ha determinato l'ammontare di tali perdite, ogni diversa determinazione sul quantum è preclusa. E ciò a prescindere dal fatto che la condanna sia stata disposta a titolo di risarcimento piuttosto che di restituzioni, in quanto il primo Giudice ha chiaramente esplicitato che la quantificazione Part degli importi oggetto di condanna corrispondeva alle perdite originate dagli . Va pertanto confermata la condanna della banca al pagamento alle società attrici delle somme quantificate in primo grado, seppure a titolo di restituzioni e non di risarcimento del danno” (cfr. pag. 26 sentenza cit.).
Inoltre, in ragione della eccezione di tardività delle contestazioni svolte nel giudizio da
, la Corte di Appello espressamente statuiva che “il Giudice di primo Parte_1 grado ha quantificato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le perdite sofferte dalle società attrici in relazione ai contratti derivati; in difetto di impugnazione della sentenza nella parte in cui ha determinato l'ammontare di tali perdite, ogni diversa determinazione sul quantum è preclusa”( cfr. pag.26)
Ebbene tale sentenza è stata impugnata dall'odierno appellante avanti alla Corte di cassazione ivi chiedendone la riforma sulla base dell'asserita erronea considerazione delle perdite originate dai derivati con le somma realmente pagate dalle attrici e oggetto della domanda di ripetizione di indebito (“Una cosa, infatti, è verificare le perdite generate dalle pattuizioni contrattuali- unico aspetto esaminato dalla CTU in primo grado su indicazione del giudice- altra cosa è verificare, una volta ritenute invalide le pag. 7/10 pattuizioni contrattuali, le somme indebite asseritamente versate e, quindi, da restituire, aspetto che avrebbe dovuto essere analizzato tramite una integrazione della CTU dal giudice di secondo grado” cfr. ricorso in cassazione all. F pag. 21).
L'impugnazione è proposta dunque con argomentazione del tutto sovrapponibile all'oggetto dell'opposizione a precetto e riguarda il credito restitutorio vantato da nei confronti di rispetto ai contratti derivati IRS Controparte_1 Parte_1 dichiarati nulli dalla sentenza della Corte d'Appello n.1529/2022 (che costituisce il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto).
Tanto premesso assume dirimente rilievo la circostanza che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.( cfr. da ultimo
Cass.civ. n.2785/2025). Ed ancora“nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” ( cfr. Cass. civ. n.3277/2015).
Secondo le allegazioni dell'opponente la somma precettata non sarebbe dovuta in quanto corrispondente ad un credito non riscosso dalla per i flussi differenziali CP_3 negativi dei derivati maturati in corso di causa e appostati in “conti tecnici”. E tale somma non sarebbe dovuta non più come allegato in primo grado per compensazione pag. 8/10 con il controcredito ma costituendo l'operazione di azzeramento contabile una mera operazione finanziaria.
Ebbene rileva il Collegio come l'argomentazione non può essere accolta non solo tenuto conto che nel titolo esecutivo (sentenza n.1051/2023) risulta espressamente indicato che il quantum condannatorio – pacificamente comprensivo della somma precettata- è passato in giudicato, ma più ancora trattandosi di accertamento che costituisce il precipuo oggetto del giudizio di merito – come risultante dallo stesso ricorso in cassazione proposto dall'odierno appellante- accertamento precluso in sede di opposizione all'esecuzione di merito ex art.615 c.p.c..
Nel caso di specie, promossa l'esecuzione in base alla sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n.1529/202, titolo notificato unitamente al precetto, le contestazioni svolte dall'opponente in questa sede attengono a circostanze anteriori alla formazione del titolo stesso sicchè l'opposizione è stata correttamente rigettata dal giudice di prime cure.
Né appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza che ammette in sede di opposizione a precetto l'interpretazione del titolo risultando nel caso di specie nel titolo esecutivo chiaramente indicato il quantum condannatorio comprensivo della somma indicata nel precetto.
Per tale ragione risulta altresì infondato il richiamo alla tematica dell'abuso del processo non risultando in alcun modo, diversamente da quanto allegato dall'appellante e per le suindicate ragioni, l'inesistenza del credito precettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 per tutte le fasi nei valori medi in euro 26.155,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
pag. 9/10 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1051/2023 pubblicata il 15.6.2023 del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna n persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_6
rifondere a in persona del legale rappresentante p.t. le spese di Controparte_1
lite del presente grado, liquidate in euro 26.155,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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