Art. 3.
I registri e i documenti contabili relativi alle gestioni considerate dai precedenti articoli saranno custoditi per un periodo non inferiore agli anni dieci, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I registri e i documenti contabili relativi alle gestioni considerate dai precedenti articoli saranno custoditi per un periodo non inferiore agli anni dieci, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.