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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ES ET Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10579/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Franco Glandarelli
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Rocca di Papa in data 16 giugno 1996.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2012 con decreto di omologazione n. 3492/2012 del 31 gennaio 2012 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: I ricorrenti hanno dato atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese, si sono dichiarati autosufficienti e hanno dichiarato autosufficienti le due figlie maggiorenni, hanno rinunciano ai contributi personali al mantenimento proprio e delle figlie, dando altresì atto di aver regolato tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16 giugno 1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità,
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10579/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rocca di
Papa in data 16 giugno 1996 tra , nata a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Rocca di Papa al n. 56, Parte 2, Serie
A, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ES ET MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ES ET Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10579/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Franco Glandarelli
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Rocca di Papa in data 16 giugno 1996.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2012 con decreto di omologazione n. 3492/2012 del 31 gennaio 2012 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: I ricorrenti hanno dato atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese, si sono dichiarati autosufficienti e hanno dichiarato autosufficienti le due figlie maggiorenni, hanno rinunciano ai contributi personali al mantenimento proprio e delle figlie, dando altresì atto di aver regolato tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16 giugno 1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità,
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10579/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rocca di
Papa in data 16 giugno 1996 tra , nata a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Rocca di Papa al n. 56, Parte 2, Serie
A, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ES ET MA ZI