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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 165 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Parte_1 C.F._1
Via Dante Alighieri Pal. Master, int. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stuppia, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso in appello appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso gli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Avv. Francesco Muscari Tomaioli, Avv. Giacinto Greco e l'Avv. Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) Persona_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <a) in riforma della sentenza quivi impugnata n. 906 2022, accogliere la domanda introduttiva e per l'effetto accertare dichiarare l'esistenza validità ai sensi dell'art 2094 c.c. del rapporto di lavoro intrattenuto dal sig. con Parte_1 C.F._1
Via Dante Alighieri Pal. Master, int. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stuppia, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso in appello appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso gli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Avv. Francesco Muscari Tomaioli, Avv. Giacinto Greco e l'Avv. Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) Persona_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Parte_1
l'Istituto d'Arte Liceo d'Arte Fidia con sede in Serra San Bruno nel periodo dal 01/10/2016 al 31/05/2017 con la mansione di collaboratore scolastico personale ATA CCNL scuole private I° livello;
B) condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. a riconoscere la validità di tale periodo
[...] lavorativo ai fini contributivi previdenziali ed assistenziali;
C) condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. D) emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia. Con vittoria di spese e competenze legali>>;
CP_ per l' < ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite>>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Pt_1 CP_
nei confronti dell' finalizzato ad ottenere l'accertamento dell'esistenza del
[...] rapporto di lavoro intercorso – nella sua qualità di collaboratore scolastico – dal primo ottobre 2016 al 31 maggio 2017 e alle dipendenze del Liceo d'Arte "Fidia" (avente sede in Serra San Bruno), disconosciuto dall a seguito dell'accesso ispettivo del 5 CP_1 agosto 2020 e contenuto nel verbale n. 2018016949.
§2.1
Secondo il Tribunale, <<…5. Le argomentazioni della ricorrente non appaiono meritevoli di condivisione.
6. Giova rammentare, preliminarmente – con Cass., Sez. Lav., sent. n. 14163/2017 – come «Il verbale di accertamento [faccia] piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass. 7/11/2014, n.23800, con ampi richiami giurisprudenziali)», e si rammenti – altresì – come (conformemente a Cass., Sez. V civ., sent. n. 23511/2018) «la Corte [abbia] avuto occasione di chiarire, anche di recente (Cass. 24 novembre 2017, n. 28060) che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale
Pag. 2 di 9 ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi —e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi— esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore».
6.1. D'altra parte, pedissequamente a Cass., Sez. Lav., ord. n. 24208/2020, «I verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)».
7. Nella specie, dalla disamina degli atti versati al carteggio, delle acquisizioni documentali (quali le fatture, il libro unico del lavoro, i registri di classe) e delle dichiarazioni raccolte nel verbale succitato (rese da molti ipotetici dipendenti dell'istituzione scolastica privata), si palesino lacune significative della descrizione sollecitata ai dichiaranti dagli ispettori verbalizzanti.
7.1. Lo stesso ricorrente, in particolare, esprime – mercé le proprie affermazioni – reminiscenze soltanto indistinte circa i locali ipoteticamente ospitanti il Liceo, mentre inviti – al contempo – gli ufficiali procedenti a non tenere conto delle pur vaghe ricostruzioni da lui offerte, la cui frammentarietà egli imputa ad asseriti vuoti di memoria.
7.2. Non si tralasci di evidenziare, infine, come – alla luce del numero degli studenti iscritti – l'organico dichiarato risulti esorbitante, e nemmeno vi sia prova dell'effettiva corresponsione degli stipendi a tutto il personale asseritamente contrattualizzato.
8. Per tutto quanto appena enucleato, allora, non sussistono margini di valorizzazione dell'azione incardinata da . Pt_1
9. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 37/2018, tengono conto della decurtazione prevista per le ipotesi di giudizio documentale (e di correlata assenza d'attività istruttoria), seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico de ricorrente e sono determinate secondo il prospetto seguente, valorizzati l'entità della causa, la sua serialità, il suo effettivo grado
Pag. 3 di 9 di complessità, il pregio dell'opera difensiva rispettivamente prestata e il contegno processuale delle parti:
Fase di studio della controversia: € 500,00
Fase introduttiva del giudizio: € 300,00
Fase decisionale: € 200,00
Compenso tabellare: € 1.000,00>>
§3 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 27 febbraio Parte_1
2023.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, il sig. lamenta: Pt_1
1) la non conferenza del primo dei due arresti giurisprudenziali richiamati dal Giudice di primo grado al caso di specie, poiché verte in tema di accertamento tributario;
2) violazione del principio di cui all'art 116 c.pc.; travisamento dei fatti di causa;
omessa istruzione della causa;
all'uopo osserva come <<…il ragionamento logico giuridico seguito dall'Autorità giudicante, sconti il pregiudizio di conclusioni dedotte alla stregua delle dichiarazioni rese da altri soggetti interrogati e da circostanze che riguardano periodi temporali successivi a quelli di assunzione del ricorrente. Il Giudice di prime cure, nel dettaglio, sembrerebbe aver desunto la inesistenza del rapporto di lavoro del e Pt_1 la non necessità dei richiesti approfondimenti istruttori dalla convinzione che, assunti come non veri tutti gli altri contratti disconosciuti, anche quello del ricorrente avrebbe dovuto ritenersi tale. Egli, difatti, lungi dal fare riferimento ad elementi specifici e direttamente ricollegabili all'interessato, parla in modo del tutto generico e senza specificare in che modo tali dati siano ricollegabili al , di lacune in fatture, libri Pt_1 unici, registri di classe e dichiarazione rese da lavoratori terzi ai verbalizzanti. Né, tantomeno ed ancor di più, egli specifica quali siano queste paventate carenze nella documentazione e nelle dichiarazioni in esame e in che cosa esse comprovino la tesi dei funzionari ispettivi. Al riguardo, in particolare, non risultano riferibili al i soli Pt_1 elementi di tenore più particolareggiato che il Tribunale ha addotto a fondamento del convincimento della validità dell'operato disconoscimento e della irrilevanza di alcun approfondimento istruttorio. Difatti, il dato secondo il quale il numero dell'organico sarebbe spropositato rispetto al numero degli studenti fa riferimento – come risulta in modo nitido dalla disamina del verbale ispettivo – al periodo rispondente all'anno
Pag. 4 di 9 scolastico 2017/18 e, pertanto, ad un periodo successivo rispetto al contratto del , Pt_1 il quale ha operato alle dipendenze del Liceo d'arte “Fidia” dall'ottobre 2016 all'agosto 2017 (contratto allegato). Si legge in effetti, nel verbale: “A titolo esemplificativo: nell'anno scolastico 2017/18 e cioè nei mesi da settembre a dicembre 2017 risultano circa 40 collaboratori scolastici per i quali sono stati trasmessi i flussi Uniemens.” Altresì non risulta riferibile al ricorrente la addotta circostanza secondo la quale non vi sarebbe la prova della effettiva corresponsione degli stipendi al personale;
il , infatti, oltre Pt_1 ad avere copia delle singole buste paga, ha ricevuto tempestivamente da parte del Liceo d'arte “Fidia” per l'anno 2016 e 2017 le relative certificazioni uniche e debitamente dichiarato i compensi ricevuti. Infine, non risponde al vero il fatto secondo cui la ricostruzione offerta dal sarebbe incompleta e frammentaria. La descrizione dei Pt_1 luoghi da questi operata – descrizione la quale è comprensiva delle attività svolte e dell'indicazione dei luoghi in cui reperiva gli attrezzi per espletare le proprie mansioni – appare, lungi dal risultare vaga e standardizzata, ben dettagliata e puntuale. Il ha Pt_1 difatti precisato dove fosse la sede della scuola, ha ben delineato il suo interno, chi vi fosse presente, quale fosse l'orario ad egli assegnato, il giorno della settimana e le mansioni svolte (“Andavo il martedì dalle ore 14:00 alle 16:00 per fare le pulizie della scuola. Quando andavo la scuola era aperta e c'era il signor responsabile Persona_2 della scuola che attestava la mia presenza. Io lavoravo insieme al collega Per_3
che svolgeva il mio stesso orario. La scuola si trova a Serra San Bruno. È il piano
[...] terra di un condominio. Vi si accede attraverso un portone a vetri. Io trovavo tutto l'occorrente per pulire in un bagnetto all'interno dell'aula laboratorio. Dopo il portone d'ingresso c'è un unico locale grande dove sulla destra c'è un bancone. Sulla sinistra la segreteria.”). A nulla importa la circostanza che il medesimo abbia interrotto la descrizione nel timore di non ricordare bene e nel puntualizzare che alcuni particolari potessero essere diversi da quelli descritti, eventualità quest'ultima, assolutamente plausibile stante la distanza di tempo di oltre tre anni intercorsa tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sua escussione. A tanto aggiungasi che, nessuna rilevanza è stata conferita al fatto che in nessuna contraddizione sia incorso il con riferimento Pt_1 all'indicazione del periodo temporale in cui il medesimo ha svolto attività lavorativa rispetto a quello comunicato dal datore di lavoro risultando i dati in esame perfettamente coincidenti. Nel corso dell'audizione operata dagli ispettori, il ha Pt_1 difatti riferito “Nell'anno 2016 ad ottobre ho lavorato presso il Liceo “Fidia” in Serra San Bruno in qualità di collaboratore scolastico fino al mese di agosto 2017”; circostanza quest'ultima la quale corrisponde ai flussi Uniemens comunicati, nonché, alle buste paga consegnate ed alla certificazione di servizio rilasciata dal Liceo d'arte “Fidia”. Del pari, nessuna rilevanza indiretta è stata conferita al fatto che il ricorrente abbia, per mera confusione e dimenticanza, omesso di puntualizzare come, in verità, quelle specifiche buste paga esibite non gli fossero state consegnate al momento della retribuzione ma in un momento successivo, nel 2018, quando – a detta del medesimo – il datore di lavoro lo avrebbe convocato riferendogli che il versamento dei contributi sarebbe divenuto obbligatorio. Il riferimento a tale circostanza difatti, avvalora la genuinità del suo racconto e la veridicità del suo rapporto di lavoro, tenuto conto che - elemento di fatto
Pag. 5 di 9 evidenziato dagli ispettori - il datore di lavoro abbia in effetti provveduto all'invio di comunicazione Unilav e Uniemens proprio nel 2018 e soltanto in un momento successivo rispetto al momento della effettiva prestazione. …Con specifico riferimento al carattere subordinato dell'attività lavorativa svolta – richiamandosi in tale sede, onde evitare inutili duplicazioni, quanto già espresso in tema di sussistenza dell'attività lavorativa in esame - egli ha difatti specificato di agire sotto le direttive del rappresentante legale dell' , il sig. , il quale al momento del suo arrivo ne attestava la presenza. Il CP_1 Per_2 medesimo, inoltre, ha precisato di aver svolto le proprie mansioni con una retribuzione predeterminata per un numero di ore predeterminate ed in un giorno della settimana prestabilito, cioè il martedì. Tali elementi, tra l'altro, trovano riscontro non solo nelle CP_ buste paga consegnate ma nelle comunicazioni inviate all' le quali, seppure inviate in ritardo, attestano la presenza del sig. presso l'istituto Fidia sede di Serra San Pt_1
Bruno come collaboratore scolastico proprio nei mesi da ottobre 2016 ad agosto 2017, ogni martedì per due ore>>.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, gli elementi emersi in sede ispettiva, che depongono per il carattere fittizio del rapporto, sono i seguenti: 1) eccessivo numero di personale assunto in rapporto delle dimensioni della scuola sia sotto il profilo fisico della struttura della sede sia sotto il profilo della frequenza del numero di alunni e dell'attività didattica;
2) mancanza di comunicazioni preventive di assunzione per un cospicuo numero di dipendenti;
Pt_2
3) invio tardivo di flussi relativamente ad un congruo numero di dipendenti: 4) dipendenti provenienti da comuni molto distanti dalla sede della scuola;
5) mancanza di dichiarazione dei redditi e dichiarazioni in perdita o con utili irrisori, dovuti alla evidente sproporzione tra i ricavi e le spese sostenute per lavoro dipendente.
In particolare, nella memoria di costituzione in appello, richiamando le argomentazioni CP_ spiegate in quella di primo grado, l' ha così enucleato quanto emerso in sede ispettiva ai fini del disconoscimento del rapporto sotteso al giudizio:
CP_
<<…Il ricorrente , sentito in data 08/07/2019 presso la sede di Vibo Valentia, ha dichiarato: di aver lavorato dal mese di ottobre 2016 al mese di agosto 2017 presso la scuola Fidia di Serra San Bruno come collaboratore scolastico il martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 e di essersi occupato della pulizia della scuola insieme ad altro collaboratore di cui riferisce il nome e cognome;
inizia la descrizione della scuola ma poi interrompe perché dichiara di non essere in grado di ricordare;
esibisce le buste paga riferendo che trattasi di quelle ricevute mese per mese dal prof. ; che presso la scuola c'era il Per_2 responsabile della scuola Prof. . La mancanza di comunicazione Unilav relativa Persona_2 agli asseriti rapporti di lavoro intercorsi tra il lavoratore e la scuola Fidia unitamente all'invio tardivo dei flussi Uniemens (I FLUSSI UNIEMENS SONO STATI TRASMESSI TARDIVAMENTE NELL'ANNO 2018 PER PERIODI DAL 10/2016 AL 08/2017), lasciano presumere l'assenza di un effettivo e genuino rapporto di lavoro. Le circostanze riferite,
Pag. 6 di 9 vaghe ed imprecise, non hanno consentito di superare la predetta presunzione. Il collega, cui fa riferimento, è risultato altrettanto poco credibile;
il soggetto non è riuscito a descrivere la scuola ed ha esibito buste paga sostenendo che fossero copia delle originali ricevute nel periodo da ottobre 2016 ad agosto 2017, mentre in realtà le buste risultano stampate nella data del 27/11/2018. Il ricorrente, come si evince dal contenuto della dichiarazione resa, non è stato in grado di riferire alcunché sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa non riuscendo neanche a descrivere i luoghi di svolgimento dell'asserito lavoro. Ha indicato il collega , che Testimone_1 si trova in una posizione analoga alla sua (mancanza di comunicazione unilav e flussi inviati tardivamente) ed è risultato altrettanto poco credibile in sede di audizione;
riferisce il nome del titolare della scuola prof. , che sentito in sede di accesso, ha Per_2 riferito di non ricordare i nomi dei dipendenti e che la presenza del personale non docente veniva da lui rilevata e annotata su “foglietti volanti” che non conserva. Con riferimento poi alle buste paga esibite, il ricorrente ha dichiarato che le buste paga erano quelle ricevute nel corso del rapporto in realtà risultano stampate nel mese di novembre 2018 evidentemente quando si è voluto creare un apparente rapporto di lavoro utile ai fini del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie delle scuole pubbliche…>>.
§5.1
A fronte di tali emergenze, il contenuto della dichiarazione resa dal lavoratore in sede ispettiva – di cui l'appellante sollecita ben diversa valutazione rispetto a quella del Giudice di primo grado -, va apprezzata con particolare rigore, specie se si tiene conto del fatto che il l.r.p.t. della scuola ha riferito agli ispettori che era solito fare tante assunzioni per favorire l'inserimento di docenti e collaboratori nelle graduatorie provinciali e acquisire i relativi punteggi.
Ora, a ben vedere, il fatto che, al termine della dichiarazione, il sig. abbia Pt_1 puntualizzato che non si deve tenere conto della descrizione dei locali fatta in precedenza, perché non ricorda bene, è circostanza piuttosto significativa, per come si dirà più avanti;
inoltre, lo stesso lavoratore ha riferito agli ispettori di avere ricevuto le buste paga insieme alla retribuzione, mentre dal verbale emerge che i flussi uniemens sono stati inviati solo nel 2018 (a ispezione già conclusa), sicché è inverosimile che abbia ricevuto le buste paga, visto che non risultava regolarmente assunto;
ha poi indicato come collega, con il quale lavorava con lo stesso orario, , che risulta Persona_3 pure essere stato sentito in sede ispettiva.
§6
Procedendo dunque alla ricognizione dei dati idonei a suffragare l'impostazione attorea, si osserva che la descrizione della scuola è fatta nel verbale ispettivo - che, sul punto, trattandosi di attività di accertamento di fatti e non di valutazioni, fa piena prova fino a querela di falso. Dal verbale si evince che la sede attuale della scuola Fidia è ubicata al piano terreno di un edificio costituito da più piani sulla Via Matteotti 34/b; sopra i locali
Pag. 7 di 9 della scuola vi è un terrazzo pertinente al primo piano;
si accede alla scuola dalla predetta via pubblica tramite una scala in muratura ed è presente anche una rampa per disabili;
l'ingresso principale ha una vetrata con struttura in alluminio;
all'ingresso c'è un locale aperto utilizzato come segreteria;
di fronte all'ingresso, sulla sinistra, un piccolo locale destinato alla direzione;
proseguendo sulla destra c'è il corridoio centrale dal quale, sulla destra, si dirama un altro piccolo corridoio che conduce ai bagni;
sulla destra del corridoio centrale c'è un aula con due porte di ingresso e all'interno una porta di emergenza che dà su un cortile esterno;
sul lato sinistro del corridoio centrale ci sono tre aule;
in fondo al corridoio un locale adibito a laboratorio con all'interno un piccolo bagnetto ed un uscita di emergenza (cfr. verbale di sopralluogo del 10/12/2019, con allegata planimetria e rilievi fotografici custoditi nel fascicolo dell'ispezione).
CP_ Il rappresentante legale (cfr., verbale prodotto dall' in allegato Controparte_3 alle note depositate il 13.6.2025) ha riferito che la struttura della scuola, per come risulta dall'attuale stato dei luoghi e dalla planimetria, non è mai cambiata dal 2014 in poi.
A fronte di ciò, il sig. ha sostenuto che la scuola si trova al piano terra, mentre Pt_1 nella descrizione datane dagli ispettori, suffragata da planimetria e rilievi fotografici, si evidenzia che vi si accede tramite una scala con rampa per disabili. Si tratta di differenza piuttosto rilevante, perché attiene al primo aspetto che si nota quando si accede in un luogo, ché è verosimile che si possano dimenticare i particolari interni, mentre è poco plausibile che si possa dimenticare se per accedere ad un determinato luogo ci si debba fermare al primo piano oppure si devono salire le scale.
A ciò si aggiunga che la circostanza che il sig. sottolinea in sede ispettiva, ossia di Pt_1 avere ricevuto ogni mese le buste paga, è in effetti smentita dal fatto che le dichiarazioni di assunzione sono inoltrate, per i lavoratori assunti dal 2016 in poi, solo nel 2018, quindi a rapporto lavorativo già cessato, tant'è che le buste paga che egli esibisce agli ispettori (sono le stesse allegate al proprio fascicolo di parte di primo grado) sono state stampate a novembre 2018.
D'altro canto, l'altro lavoratore che sarebbe stato collega del sig. , Pt_1 Per_3 CP_
(cfr., verbale prodotto dall' in allegato alle note depositate il 13.6.2025),
[...] sostiene di avere lavorato dal 2013 al 2019 e che lavorava con lui;
sennonché il Pt_1 sig. , come da lui riferito in sede ispettiva, avrebbe lavorato presso la medesima Pt_1 scuola solo per pochi mesi da ottobre 2016 ad agosto 2017; d'altro canto, ulteriore incongruenza nel dichiarato del sig. attiene alla descrizione del luogo di lavoro: Per_3 egli, infatti, parla di 5 aule in tutto, mentre nel verbale ispettivo le aule sono in tutto 4; inoltre la sua descrizione è effettivamente generica e tanto contrasta con l'affermazione di avervi lavorato per ben sei anni – assiduità da cui ci si dovrebbe attendere ben altra minuziosità nella descrizione dei luoghi.
Inoltre, il l.r.p.t., sentito in sede ispettiva, ha parlato di 2/3 bidelli assunti ogni anno, di cui però non è stato in grado di indicare i nominativi - circostanza, anche questa, ben
Pag. 8 di 9 strana, quanto meno per , che ha sostenuto di avere lavorato per ben sei anni;
Per_3 ed è ancora più sospetta tale dimenticanza, visto che ha sostenuto che i bidelli non dovevano attestare la presenza ma che era lui stesso che la annotava su biglietti
“volanti”.
§7
In definitiva, le argomentazioni difensive del ricorrente non sono suscettibili di smentire le risultanze dell'accertamento che hanno condotto a ritenere carente la prova della sussistenza del rapporto lavorativo.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 27 febbraio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 906/2022, resa in data 20 ottobre 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 165 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Parte_1 C.F._1
Via Dante Alighieri Pal. Master, int. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stuppia, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso in appello appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso gli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Avv. Francesco Muscari Tomaioli, Avv. Giacinto Greco e l'Avv. Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) Persona_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <a) in riforma della sentenza quivi impugnata n. 906 2022, accogliere la domanda introduttiva e per l'effetto accertare dichiarare l'esistenza validità ai sensi dell'art 2094 c.c. del rapporto di lavoro intrattenuto dal sig. con Parte_1 C.F._1
Via Dante Alighieri Pal. Master, int. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stuppia, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso in appello appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso gli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Avv. Francesco Muscari Tomaioli, Avv. Giacinto Greco e l'Avv. Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) Persona_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Parte_1
l'Istituto d'Arte Liceo d'Arte Fidia con sede in Serra San Bruno nel periodo dal 01/10/2016 al 31/05/2017 con la mansione di collaboratore scolastico personale ATA CCNL scuole private I° livello;
B) condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. a riconoscere la validità di tale periodo
[...] lavorativo ai fini contributivi previdenziali ed assistenziali;
C) condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. D) emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia. Con vittoria di spese e competenze legali>>;
CP_ per l' < ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite>>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Pt_1 CP_
nei confronti dell' finalizzato ad ottenere l'accertamento dell'esistenza del
[...] rapporto di lavoro intercorso – nella sua qualità di collaboratore scolastico – dal primo ottobre 2016 al 31 maggio 2017 e alle dipendenze del Liceo d'Arte "Fidia" (avente sede in Serra San Bruno), disconosciuto dall a seguito dell'accesso ispettivo del 5 CP_1 agosto 2020 e contenuto nel verbale n. 2018016949.
§2.1
Secondo il Tribunale, <<…5. Le argomentazioni della ricorrente non appaiono meritevoli di condivisione.
6. Giova rammentare, preliminarmente – con Cass., Sez. Lav., sent. n. 14163/2017 – come «Il verbale di accertamento [faccia] piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass. 7/11/2014, n.23800, con ampi richiami giurisprudenziali)», e si rammenti – altresì – come (conformemente a Cass., Sez. V civ., sent. n. 23511/2018) «la Corte [abbia] avuto occasione di chiarire, anche di recente (Cass. 24 novembre 2017, n. 28060) che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale
Pag. 2 di 9 ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi —e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi— esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore».
6.1. D'altra parte, pedissequamente a Cass., Sez. Lav., ord. n. 24208/2020, «I verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)».
7. Nella specie, dalla disamina degli atti versati al carteggio, delle acquisizioni documentali (quali le fatture, il libro unico del lavoro, i registri di classe) e delle dichiarazioni raccolte nel verbale succitato (rese da molti ipotetici dipendenti dell'istituzione scolastica privata), si palesino lacune significative della descrizione sollecitata ai dichiaranti dagli ispettori verbalizzanti.
7.1. Lo stesso ricorrente, in particolare, esprime – mercé le proprie affermazioni – reminiscenze soltanto indistinte circa i locali ipoteticamente ospitanti il Liceo, mentre inviti – al contempo – gli ufficiali procedenti a non tenere conto delle pur vaghe ricostruzioni da lui offerte, la cui frammentarietà egli imputa ad asseriti vuoti di memoria.
7.2. Non si tralasci di evidenziare, infine, come – alla luce del numero degli studenti iscritti – l'organico dichiarato risulti esorbitante, e nemmeno vi sia prova dell'effettiva corresponsione degli stipendi a tutto il personale asseritamente contrattualizzato.
8. Per tutto quanto appena enucleato, allora, non sussistono margini di valorizzazione dell'azione incardinata da . Pt_1
9. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 37/2018, tengono conto della decurtazione prevista per le ipotesi di giudizio documentale (e di correlata assenza d'attività istruttoria), seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico de ricorrente e sono determinate secondo il prospetto seguente, valorizzati l'entità della causa, la sua serialità, il suo effettivo grado
Pag. 3 di 9 di complessità, il pregio dell'opera difensiva rispettivamente prestata e il contegno processuale delle parti:
Fase di studio della controversia: € 500,00
Fase introduttiva del giudizio: € 300,00
Fase decisionale: € 200,00
Compenso tabellare: € 1.000,00>>
§3 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 27 febbraio Parte_1
2023.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, il sig. lamenta: Pt_1
1) la non conferenza del primo dei due arresti giurisprudenziali richiamati dal Giudice di primo grado al caso di specie, poiché verte in tema di accertamento tributario;
2) violazione del principio di cui all'art 116 c.pc.; travisamento dei fatti di causa;
omessa istruzione della causa;
all'uopo osserva come <<…il ragionamento logico giuridico seguito dall'Autorità giudicante, sconti il pregiudizio di conclusioni dedotte alla stregua delle dichiarazioni rese da altri soggetti interrogati e da circostanze che riguardano periodi temporali successivi a quelli di assunzione del ricorrente. Il Giudice di prime cure, nel dettaglio, sembrerebbe aver desunto la inesistenza del rapporto di lavoro del e Pt_1 la non necessità dei richiesti approfondimenti istruttori dalla convinzione che, assunti come non veri tutti gli altri contratti disconosciuti, anche quello del ricorrente avrebbe dovuto ritenersi tale. Egli, difatti, lungi dal fare riferimento ad elementi specifici e direttamente ricollegabili all'interessato, parla in modo del tutto generico e senza specificare in che modo tali dati siano ricollegabili al , di lacune in fatture, libri Pt_1 unici, registri di classe e dichiarazione rese da lavoratori terzi ai verbalizzanti. Né, tantomeno ed ancor di più, egli specifica quali siano queste paventate carenze nella documentazione e nelle dichiarazioni in esame e in che cosa esse comprovino la tesi dei funzionari ispettivi. Al riguardo, in particolare, non risultano riferibili al i soli Pt_1 elementi di tenore più particolareggiato che il Tribunale ha addotto a fondamento del convincimento della validità dell'operato disconoscimento e della irrilevanza di alcun approfondimento istruttorio. Difatti, il dato secondo il quale il numero dell'organico sarebbe spropositato rispetto al numero degli studenti fa riferimento – come risulta in modo nitido dalla disamina del verbale ispettivo – al periodo rispondente all'anno
Pag. 4 di 9 scolastico 2017/18 e, pertanto, ad un periodo successivo rispetto al contratto del , Pt_1 il quale ha operato alle dipendenze del Liceo d'arte “Fidia” dall'ottobre 2016 all'agosto 2017 (contratto allegato). Si legge in effetti, nel verbale: “A titolo esemplificativo: nell'anno scolastico 2017/18 e cioè nei mesi da settembre a dicembre 2017 risultano circa 40 collaboratori scolastici per i quali sono stati trasmessi i flussi Uniemens.” Altresì non risulta riferibile al ricorrente la addotta circostanza secondo la quale non vi sarebbe la prova della effettiva corresponsione degli stipendi al personale;
il , infatti, oltre Pt_1 ad avere copia delle singole buste paga, ha ricevuto tempestivamente da parte del Liceo d'arte “Fidia” per l'anno 2016 e 2017 le relative certificazioni uniche e debitamente dichiarato i compensi ricevuti. Infine, non risponde al vero il fatto secondo cui la ricostruzione offerta dal sarebbe incompleta e frammentaria. La descrizione dei Pt_1 luoghi da questi operata – descrizione la quale è comprensiva delle attività svolte e dell'indicazione dei luoghi in cui reperiva gli attrezzi per espletare le proprie mansioni – appare, lungi dal risultare vaga e standardizzata, ben dettagliata e puntuale. Il ha Pt_1 difatti precisato dove fosse la sede della scuola, ha ben delineato il suo interno, chi vi fosse presente, quale fosse l'orario ad egli assegnato, il giorno della settimana e le mansioni svolte (“Andavo il martedì dalle ore 14:00 alle 16:00 per fare le pulizie della scuola. Quando andavo la scuola era aperta e c'era il signor responsabile Persona_2 della scuola che attestava la mia presenza. Io lavoravo insieme al collega Per_3
che svolgeva il mio stesso orario. La scuola si trova a Serra San Bruno. È il piano
[...] terra di un condominio. Vi si accede attraverso un portone a vetri. Io trovavo tutto l'occorrente per pulire in un bagnetto all'interno dell'aula laboratorio. Dopo il portone d'ingresso c'è un unico locale grande dove sulla destra c'è un bancone. Sulla sinistra la segreteria.”). A nulla importa la circostanza che il medesimo abbia interrotto la descrizione nel timore di non ricordare bene e nel puntualizzare che alcuni particolari potessero essere diversi da quelli descritti, eventualità quest'ultima, assolutamente plausibile stante la distanza di tempo di oltre tre anni intercorsa tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sua escussione. A tanto aggiungasi che, nessuna rilevanza è stata conferita al fatto che in nessuna contraddizione sia incorso il con riferimento Pt_1 all'indicazione del periodo temporale in cui il medesimo ha svolto attività lavorativa rispetto a quello comunicato dal datore di lavoro risultando i dati in esame perfettamente coincidenti. Nel corso dell'audizione operata dagli ispettori, il ha Pt_1 difatti riferito “Nell'anno 2016 ad ottobre ho lavorato presso il Liceo “Fidia” in Serra San Bruno in qualità di collaboratore scolastico fino al mese di agosto 2017”; circostanza quest'ultima la quale corrisponde ai flussi Uniemens comunicati, nonché, alle buste paga consegnate ed alla certificazione di servizio rilasciata dal Liceo d'arte “Fidia”. Del pari, nessuna rilevanza indiretta è stata conferita al fatto che il ricorrente abbia, per mera confusione e dimenticanza, omesso di puntualizzare come, in verità, quelle specifiche buste paga esibite non gli fossero state consegnate al momento della retribuzione ma in un momento successivo, nel 2018, quando – a detta del medesimo – il datore di lavoro lo avrebbe convocato riferendogli che il versamento dei contributi sarebbe divenuto obbligatorio. Il riferimento a tale circostanza difatti, avvalora la genuinità del suo racconto e la veridicità del suo rapporto di lavoro, tenuto conto che - elemento di fatto
Pag. 5 di 9 evidenziato dagli ispettori - il datore di lavoro abbia in effetti provveduto all'invio di comunicazione Unilav e Uniemens proprio nel 2018 e soltanto in un momento successivo rispetto al momento della effettiva prestazione. …Con specifico riferimento al carattere subordinato dell'attività lavorativa svolta – richiamandosi in tale sede, onde evitare inutili duplicazioni, quanto già espresso in tema di sussistenza dell'attività lavorativa in esame - egli ha difatti specificato di agire sotto le direttive del rappresentante legale dell' , il sig. , il quale al momento del suo arrivo ne attestava la presenza. Il CP_1 Per_2 medesimo, inoltre, ha precisato di aver svolto le proprie mansioni con una retribuzione predeterminata per un numero di ore predeterminate ed in un giorno della settimana prestabilito, cioè il martedì. Tali elementi, tra l'altro, trovano riscontro non solo nelle CP_ buste paga consegnate ma nelle comunicazioni inviate all' le quali, seppure inviate in ritardo, attestano la presenza del sig. presso l'istituto Fidia sede di Serra San Pt_1
Bruno come collaboratore scolastico proprio nei mesi da ottobre 2016 ad agosto 2017, ogni martedì per due ore>>.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, gli elementi emersi in sede ispettiva, che depongono per il carattere fittizio del rapporto, sono i seguenti: 1) eccessivo numero di personale assunto in rapporto delle dimensioni della scuola sia sotto il profilo fisico della struttura della sede sia sotto il profilo della frequenza del numero di alunni e dell'attività didattica;
2) mancanza di comunicazioni preventive di assunzione per un cospicuo numero di dipendenti;
Pt_2
3) invio tardivo di flussi relativamente ad un congruo numero di dipendenti: 4) dipendenti provenienti da comuni molto distanti dalla sede della scuola;
5) mancanza di dichiarazione dei redditi e dichiarazioni in perdita o con utili irrisori, dovuti alla evidente sproporzione tra i ricavi e le spese sostenute per lavoro dipendente.
In particolare, nella memoria di costituzione in appello, richiamando le argomentazioni CP_ spiegate in quella di primo grado, l' ha così enucleato quanto emerso in sede ispettiva ai fini del disconoscimento del rapporto sotteso al giudizio:
CP_
<<…Il ricorrente , sentito in data 08/07/2019 presso la sede di Vibo Valentia, ha dichiarato: di aver lavorato dal mese di ottobre 2016 al mese di agosto 2017 presso la scuola Fidia di Serra San Bruno come collaboratore scolastico il martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 e di essersi occupato della pulizia della scuola insieme ad altro collaboratore di cui riferisce il nome e cognome;
inizia la descrizione della scuola ma poi interrompe perché dichiara di non essere in grado di ricordare;
esibisce le buste paga riferendo che trattasi di quelle ricevute mese per mese dal prof. ; che presso la scuola c'era il Per_2 responsabile della scuola Prof. . La mancanza di comunicazione Unilav relativa Persona_2 agli asseriti rapporti di lavoro intercorsi tra il lavoratore e la scuola Fidia unitamente all'invio tardivo dei flussi Uniemens (I FLUSSI UNIEMENS SONO STATI TRASMESSI TARDIVAMENTE NELL'ANNO 2018 PER PERIODI DAL 10/2016 AL 08/2017), lasciano presumere l'assenza di un effettivo e genuino rapporto di lavoro. Le circostanze riferite,
Pag. 6 di 9 vaghe ed imprecise, non hanno consentito di superare la predetta presunzione. Il collega, cui fa riferimento, è risultato altrettanto poco credibile;
il soggetto non è riuscito a descrivere la scuola ed ha esibito buste paga sostenendo che fossero copia delle originali ricevute nel periodo da ottobre 2016 ad agosto 2017, mentre in realtà le buste risultano stampate nella data del 27/11/2018. Il ricorrente, come si evince dal contenuto della dichiarazione resa, non è stato in grado di riferire alcunché sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa non riuscendo neanche a descrivere i luoghi di svolgimento dell'asserito lavoro. Ha indicato il collega , che Testimone_1 si trova in una posizione analoga alla sua (mancanza di comunicazione unilav e flussi inviati tardivamente) ed è risultato altrettanto poco credibile in sede di audizione;
riferisce il nome del titolare della scuola prof. , che sentito in sede di accesso, ha Per_2 riferito di non ricordare i nomi dei dipendenti e che la presenza del personale non docente veniva da lui rilevata e annotata su “foglietti volanti” che non conserva. Con riferimento poi alle buste paga esibite, il ricorrente ha dichiarato che le buste paga erano quelle ricevute nel corso del rapporto in realtà risultano stampate nel mese di novembre 2018 evidentemente quando si è voluto creare un apparente rapporto di lavoro utile ai fini del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie delle scuole pubbliche…>>.
§5.1
A fronte di tali emergenze, il contenuto della dichiarazione resa dal lavoratore in sede ispettiva – di cui l'appellante sollecita ben diversa valutazione rispetto a quella del Giudice di primo grado -, va apprezzata con particolare rigore, specie se si tiene conto del fatto che il l.r.p.t. della scuola ha riferito agli ispettori che era solito fare tante assunzioni per favorire l'inserimento di docenti e collaboratori nelle graduatorie provinciali e acquisire i relativi punteggi.
Ora, a ben vedere, il fatto che, al termine della dichiarazione, il sig. abbia Pt_1 puntualizzato che non si deve tenere conto della descrizione dei locali fatta in precedenza, perché non ricorda bene, è circostanza piuttosto significativa, per come si dirà più avanti;
inoltre, lo stesso lavoratore ha riferito agli ispettori di avere ricevuto le buste paga insieme alla retribuzione, mentre dal verbale emerge che i flussi uniemens sono stati inviati solo nel 2018 (a ispezione già conclusa), sicché è inverosimile che abbia ricevuto le buste paga, visto che non risultava regolarmente assunto;
ha poi indicato come collega, con il quale lavorava con lo stesso orario, , che risulta Persona_3 pure essere stato sentito in sede ispettiva.
§6
Procedendo dunque alla ricognizione dei dati idonei a suffragare l'impostazione attorea, si osserva che la descrizione della scuola è fatta nel verbale ispettivo - che, sul punto, trattandosi di attività di accertamento di fatti e non di valutazioni, fa piena prova fino a querela di falso. Dal verbale si evince che la sede attuale della scuola Fidia è ubicata al piano terreno di un edificio costituito da più piani sulla Via Matteotti 34/b; sopra i locali
Pag. 7 di 9 della scuola vi è un terrazzo pertinente al primo piano;
si accede alla scuola dalla predetta via pubblica tramite una scala in muratura ed è presente anche una rampa per disabili;
l'ingresso principale ha una vetrata con struttura in alluminio;
all'ingresso c'è un locale aperto utilizzato come segreteria;
di fronte all'ingresso, sulla sinistra, un piccolo locale destinato alla direzione;
proseguendo sulla destra c'è il corridoio centrale dal quale, sulla destra, si dirama un altro piccolo corridoio che conduce ai bagni;
sulla destra del corridoio centrale c'è un aula con due porte di ingresso e all'interno una porta di emergenza che dà su un cortile esterno;
sul lato sinistro del corridoio centrale ci sono tre aule;
in fondo al corridoio un locale adibito a laboratorio con all'interno un piccolo bagnetto ed un uscita di emergenza (cfr. verbale di sopralluogo del 10/12/2019, con allegata planimetria e rilievi fotografici custoditi nel fascicolo dell'ispezione).
CP_ Il rappresentante legale (cfr., verbale prodotto dall' in allegato Controparte_3 alle note depositate il 13.6.2025) ha riferito che la struttura della scuola, per come risulta dall'attuale stato dei luoghi e dalla planimetria, non è mai cambiata dal 2014 in poi.
A fronte di ciò, il sig. ha sostenuto che la scuola si trova al piano terra, mentre Pt_1 nella descrizione datane dagli ispettori, suffragata da planimetria e rilievi fotografici, si evidenzia che vi si accede tramite una scala con rampa per disabili. Si tratta di differenza piuttosto rilevante, perché attiene al primo aspetto che si nota quando si accede in un luogo, ché è verosimile che si possano dimenticare i particolari interni, mentre è poco plausibile che si possa dimenticare se per accedere ad un determinato luogo ci si debba fermare al primo piano oppure si devono salire le scale.
A ciò si aggiunga che la circostanza che il sig. sottolinea in sede ispettiva, ossia di Pt_1 avere ricevuto ogni mese le buste paga, è in effetti smentita dal fatto che le dichiarazioni di assunzione sono inoltrate, per i lavoratori assunti dal 2016 in poi, solo nel 2018, quindi a rapporto lavorativo già cessato, tant'è che le buste paga che egli esibisce agli ispettori (sono le stesse allegate al proprio fascicolo di parte di primo grado) sono state stampate a novembre 2018.
D'altro canto, l'altro lavoratore che sarebbe stato collega del sig. , Pt_1 Per_3 CP_
(cfr., verbale prodotto dall' in allegato alle note depositate il 13.6.2025),
[...] sostiene di avere lavorato dal 2013 al 2019 e che lavorava con lui;
sennonché il Pt_1 sig. , come da lui riferito in sede ispettiva, avrebbe lavorato presso la medesima Pt_1 scuola solo per pochi mesi da ottobre 2016 ad agosto 2017; d'altro canto, ulteriore incongruenza nel dichiarato del sig. attiene alla descrizione del luogo di lavoro: Per_3 egli, infatti, parla di 5 aule in tutto, mentre nel verbale ispettivo le aule sono in tutto 4; inoltre la sua descrizione è effettivamente generica e tanto contrasta con l'affermazione di avervi lavorato per ben sei anni – assiduità da cui ci si dovrebbe attendere ben altra minuziosità nella descrizione dei luoghi.
Inoltre, il l.r.p.t., sentito in sede ispettiva, ha parlato di 2/3 bidelli assunti ogni anno, di cui però non è stato in grado di indicare i nominativi - circostanza, anche questa, ben
Pag. 8 di 9 strana, quanto meno per , che ha sostenuto di avere lavorato per ben sei anni;
Per_3 ed è ancora più sospetta tale dimenticanza, visto che ha sostenuto che i bidelli non dovevano attestare la presenza ma che era lui stesso che la annotava su biglietti
“volanti”.
§7
In definitiva, le argomentazioni difensive del ricorrente non sono suscettibili di smentire le risultanze dell'accertamento che hanno condotto a ritenere carente la prova della sussistenza del rapporto lavorativo.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 27 febbraio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 906/2022, resa in data 20 ottobre 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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