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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4494/2025
avente ad oggetto: Interdizione
promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe nella loro qualità di figlie, rappresentate e difese nel presente C.F._2 procedimento dall'Avv. Beatrice Reteuna Contin del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliate presso il Suo Studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 12 come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE nell'interesse di
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_3 C.F._3 convivenza presso RSA Servais in Torino, Via Giovanni Servais n. 125
CONVENUTO
Collegio dellì 27.6.2025
CONCLUSIONI
Per parte attrice pagina 1 di 4 “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, - dichiarare l'interdizione del sig. , nato a [...]
Torino il 7 ottobre 1958, residente in convivenza presso RSA Servais in Torino, Via Giovanni Servais
n. 125 e nominare quale tutore per la cura degli interessi morali e materiali della persona, la Sig.ra
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Viale Piemonte n. 30 – figlia del tutelato”
Per il PM
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/3/2025 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per abituale infermità di mente e la nomina di un tutore, sia provvisorio che definitivo, nei confronti del padre sig. , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi Parte_3 perché affetto da grave decadimento cognitivo dovuto all'aggravarsi della malattia morbo di Parkinson da cui è affetto dal 2011, che lo rende incapace di intendere e volere. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti indicati in ricorso. In data 12/5/2025 all'udienza fissata per l'esame dell'interdicendo, svoltasi mediante collegamento da remoto dalla RSA Servais presso la quale era ospitata per il tramite del G.O.P. all'uopo delegato dal Giudice relatore. Il G.O.P. constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procedeva a svolgere l'esame del convenuto, dando atto al termine dello stesso che la persona interdicenda, interrogata, aveva risposto con estrema difficoltà, e quindi rimetteva la causa al Giudice relatore delegante per gli ulteriori incombenti. All'udienza in data 10.6.2025 davanti a quest'ultima parte ricorrente precisava come da foglio di PC depositato telematicamente e rinunciava alle memorie ex art. 473 bis28 c.p.c. Il Giudice rimetteva quindi la causa al presente Collegio per la decisione. Il
P.M., intervenuto in causa, nulla opponeva.
***
La domanda è fondata. Dai documenti in atti (in specie, docc. 8,9,10,11 del ricorso) risulta che il resistente è affetto da morbo di Parkinson in fase avanzata con decadimento cognitivo e sindrome frontale con disturbi disautonomici, di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc. 10 verbale della Commissione Medica presso il Centro Medico Legale CP_1 di Torino per l'accertamento dell'invalidità civile, la cui diagnosi testualmente recita: “Morbo di
Parkinson (HYS3) con elementi atipici e deterioramento cognitivo associato a sintomi frontali, disturbi pagina 2 di 4 disautonomici (vescica iperattiva), difficoltà deambulatoria e parasonnia. Glaucoma bilaterale.
Spondilodiscartrosi cervicale. Linfedema cronico arto inferiore sinistro in insufficienza venosa. IPB.
Condromalacia femoro-rotulea ginocchio” in ” INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”; cfr. altresì referto ASL TO5 del 21/11/2024 contenuto in doc. 11 del ricorso con analoga valutazione). Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro in sede di esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. e le cui condizioni sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015). Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato. Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e considerato lo stato in cui versa la persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla stessa, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, considerati i legami parentali tra le parti e l'assenza di opposizione della parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione collegiale con sentenza definitiva, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: pagina 3 di 4 PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nato a [...] il 7 ottobre Parte_3
1958, C.F. , attualmente residente in convivenza presso RSA Servais in Torino, C.F._3
Via Giovanni Servais n. 125.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Serafina Aceto
minuta redatta dal dott. Gilberto di Carlo - MOT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4494/2025
avente ad oggetto: Interdizione
promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe nella loro qualità di figlie, rappresentate e difese nel presente C.F._2 procedimento dall'Avv. Beatrice Reteuna Contin del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliate presso il Suo Studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 12 come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE nell'interesse di
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_3 C.F._3 convivenza presso RSA Servais in Torino, Via Giovanni Servais n. 125
CONVENUTO
Collegio dellì 27.6.2025
CONCLUSIONI
Per parte attrice pagina 1 di 4 “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, - dichiarare l'interdizione del sig. , nato a [...]
Torino il 7 ottobre 1958, residente in convivenza presso RSA Servais in Torino, Via Giovanni Servais
n. 125 e nominare quale tutore per la cura degli interessi morali e materiali della persona, la Sig.ra
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Viale Piemonte n. 30 – figlia del tutelato”
Per il PM
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/3/2025 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per abituale infermità di mente e la nomina di un tutore, sia provvisorio che definitivo, nei confronti del padre sig. , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi Parte_3 perché affetto da grave decadimento cognitivo dovuto all'aggravarsi della malattia morbo di Parkinson da cui è affetto dal 2011, che lo rende incapace di intendere e volere. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti indicati in ricorso. In data 12/5/2025 all'udienza fissata per l'esame dell'interdicendo, svoltasi mediante collegamento da remoto dalla RSA Servais presso la quale era ospitata per il tramite del G.O.P. all'uopo delegato dal Giudice relatore. Il G.O.P. constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procedeva a svolgere l'esame del convenuto, dando atto al termine dello stesso che la persona interdicenda, interrogata, aveva risposto con estrema difficoltà, e quindi rimetteva la causa al Giudice relatore delegante per gli ulteriori incombenti. All'udienza in data 10.6.2025 davanti a quest'ultima parte ricorrente precisava come da foglio di PC depositato telematicamente e rinunciava alle memorie ex art. 473 bis28 c.p.c. Il Giudice rimetteva quindi la causa al presente Collegio per la decisione. Il
P.M., intervenuto in causa, nulla opponeva.
***
La domanda è fondata. Dai documenti in atti (in specie, docc. 8,9,10,11 del ricorso) risulta che il resistente è affetto da morbo di Parkinson in fase avanzata con decadimento cognitivo e sindrome frontale con disturbi disautonomici, di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc. 10 verbale della Commissione Medica presso il Centro Medico Legale CP_1 di Torino per l'accertamento dell'invalidità civile, la cui diagnosi testualmente recita: “Morbo di
Parkinson (HYS3) con elementi atipici e deterioramento cognitivo associato a sintomi frontali, disturbi pagina 2 di 4 disautonomici (vescica iperattiva), difficoltà deambulatoria e parasonnia. Glaucoma bilaterale.
Spondilodiscartrosi cervicale. Linfedema cronico arto inferiore sinistro in insufficienza venosa. IPB.
Condromalacia femoro-rotulea ginocchio” in ” INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”; cfr. altresì referto ASL TO5 del 21/11/2024 contenuto in doc. 11 del ricorso con analoga valutazione). Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro in sede di esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. e le cui condizioni sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015). Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato. Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e considerato lo stato in cui versa la persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla stessa, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, considerati i legami parentali tra le parti e l'assenza di opposizione della parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione collegiale con sentenza definitiva, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: pagina 3 di 4 PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nato a [...] il 7 ottobre Parte_3
1958, C.F. , attualmente residente in convivenza presso RSA Servais in Torino, C.F._3
Via Giovanni Servais n. 125.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Serafina Aceto
minuta redatta dal dott. Gilberto di Carlo - MOT
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