Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 16179 /2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MATANO MARCO IPPOLITO , giusta procura Parte_1 generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. MATANO MONICA , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: contratti a termine reiterati pre-ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 dicembre 2019, , COLLABORATORE SCOLASTICO Parte_1
ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN DATA 1.9.2016, attualmente in servizio presso l'Istituto Parte_2 di AVersa, ha convenuto in giudizio il e l' deducendo di avere prestato servizio, in forza CP_2 CP_3 di plurimi contratti a tempo determinato, come da ricorso e lamentando la violazione del divieto di discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, stante il mancato integrale riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio e della corrispondente progressione retributiva.
La ricorrente ha pertanto chiesto al giudice del lavoro di Napoli Nord di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che l'art. 569 D.Lgs. 297/1994 vada disatteso e disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai collaboratori scolastici assunti con contratto a tempo indeterminato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa
1
2) Accertare e dichiarare che in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999,
1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 569 D.Lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre-ruolo fin dalla data di assunzione e, per
l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno;
4) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto;
5)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera e, quindi, all'attribuzione in proprio favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato;
6) Ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre ruolo prestato dal ricorrente nella scuola statale, con conseguente inserimento della stessa nelle fasce retributive maturate nel corso del tempo ed alla conseguente ricostruzione di carriera con adeguamento della retribuzione ed inclusione nella fascia stipendiale di anni 3 dal 15/12/2009 e di anni 9 dal 07/10/2016, anni 15 dal 06/10/2022 a seguire collocare il ricorrente nel livello stipendiale del CCNL Scuola corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata, ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo maturate;
8) Condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi CP_1 sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione a termine e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, per l'importo di € 11.687,64, come risulta dai conteggi analitici allegati e da considerarsi parte integrante del presente atto, nonché degli ulteriori importi che matureranno in pendenza di causa, da determinare assumendosi quali parametri di riferimento la retribuzione iniziale e gli importi delle fasce di anzianità previste dalle norme in materia e dal CCNL di Comparto di tempo in tempo vigenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. 22 comma 36 L. n. 724/1994, dalle singole scadenze al saldo effettivo”
Si sono costituite le amministrazioni convenute che hanno contestato le deduzioni avversarie.
Ritenuto indispensabile procedere alla nomina di ctu contabile al fine di quantificare le spettanze richieste dall'istante, depositata la perizia lette le note depositate decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi e nei limiti di seguito illustrati. Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, risulta che la docente a prestato servizio, con contrati a tempo Per_1 determinato, nei periodi sopra indicati e comunque meglio precisati nel ricorso. Tanto premesso, si osserva che i contratti collettivi del Comparto Scuola susseguitisi nel tempo a partire dal 1995 prevedono l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. In particolare il C.C.N.L. 4 agosto 1995 (confermato sul punto dai successivi contratti collettivi, prodotti in atti dalla parte ricorrente) ha inserito la “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente, articolata in posizioni stipendiali progressive, a seconda degli anni di anzianità espressi in fasce o “scaglioni”. Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale. Superato il periodo di prova, ai sensi dell'art. 485, comma 1, “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente si duole del fatto che, nel tempo, si è vista applicare la disciplina dettata dei vari C.C.N.L. fondata sul principio sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi.
2 Ad avviso della parte ricorrente, detta disciplina si pone in contrasto con la clausola n. 4 (intitolata
“principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che prevede: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sulla tematica in oggetto, e in particolare con riferimento alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro - in relazione al fatto che agli assunti a tempo determinato nell'ambito della scuola venga applicato, rispetto agli assunti in ruolo, un trattamento retributivo deteriore per il mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, degli scatti biennali nonché delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo - la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995
e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”
(Cass., n. 22558 del 7.11.2016).
È stato quindi evidenziato che il differente trattamento stipendiale tra docenti a termine e docenti in ruolo - in particolar modo le previsioni in tema di anzianità di servizio connesse quindi ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità – in tanto può trovare giustificazione in quanto si fondi su circostanze strettamente connesse alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità (sent. ult. cit. così in motivazione, paragrafo
2.2.). Al contrario, il meccanismo retributivo previsto dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo (che, peraltro, salvo il caso dei docenti di religione, non può ritenersi disciplinato dalle previsioni dell'articolo 53 della legge 312
/1980 in tema di scatti biennali, v. in particolare par.
3.4. sent. ult. cit., in questa sede richiamato ex art. 118 disp. att. cpc) nell'ambito del comparto scuola, è ispirato ad un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento, cui senza dubbio concorrono anche gli assunti a termine. Ebbene, nel caso di specie si osserva che il convenuto non ha allegato nè offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle CP_1 quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento retributivo tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la formale novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
In proposito va rilevato che la parte ricorrente ha prestato servizio, in forza di contratti a tempo determinato succedutisi senza apprezzabili soluzioni di continuità, dall'anno scolastico 2006/07.
Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia, nel tempo decorso acquisito
3 un'esperienza comparabile, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato. L'accertata incompatibilità con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70 di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, non può che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente con esso. Nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, infatti, le norme europee prevalgono su quelle statali ed il contrasto tra le stesse comporta la disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea, sempre che si tratti di una norma provvista di effetto diretto. Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di
Giustizia, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, senza che al giudice nazionale sia imposto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, C-555/07, . Persona_2
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, ossia l'art. 526 d.lgs. 297/1994. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica;
inoltre, la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70 (cfr. CGUE 15 aprile 2008, C-268-06, Impact;
CGUE 18 ottobre 2012 cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri). Per il chiaro tenore letterale, d'altra parte, l'art. 526
d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 non si presta ad un'interpretazione conforme a detta clausola. La disposizione censurata da parte ricorrente deve essere, pertanto, disapplicata laddove prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. Pertanto, va riconosciuto alla parte ricorrente il diritto a vedersi riconoscere, a titolo risarcitorio per violazione del diritto Ue, a fini economici e fino alla data di immissione in ruolo,
l'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine, a decorrere dal 10 dicembre
2009 e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo, con espressa esclusione della previsione dell'articolo 53 legge n. 312/1980. Si precisa che deve essere considerato utile in sede di riconoscimento dell'anzianità di servizio, l'intero servizio a tempo determinato prestato dalla ricorrente, da computarsi sulla base dei periodi di servizio effettivamente prestato e cioè sommando giorni, mesi ed anni di servizio effettivo, comprensivo di ferie, malattia, congedi parentali e casi di aspettativa retribuita.
Conseguentemente la ricorrente ha diritto, per il periodo dal 10 dicembre 2009 a vedersi riconoscere – a titolo risarcitorio, per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato ala direttiva 99/70/CE – le differenze tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe spettata in base alla progressione stipendiale prevista dai CCNL di settore, ove fosse stata riconosciuta integralmente l'anzianità professionale per i servizi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato.
Conclusivamente, secondo quanto stabilito dal ctu la parte resistente va a corrispondere al ricorrente le somme secondo il seguente ragionamento: “ per la determinazione dell'effettiva anzianità di servizio, si è tenuto debito conto delle precise indicazioni a tal fine fornite dal Magistrato in sede di conferimento incarico. Avuto riguardo di tali riferimenti, si è definita l'effettiva anzianità effettiva di servizio che, nel tempo, ha maturato il ricorrente e il corretto inquadramento da riconoscergli al pari di un collega assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato, senza far applicazione di alcun automatismo né di regole di equivalenza. L'indagine peritale ha evidenziato una anzianità effettiva prestata nel periodo di
4 servizio pre ruolo pari a complessivi anni 7, mesi 10, giorni 28. Per lo stesso periodo, il decreto di ricostruzione di carriera reca una anzianità immediatamente fruibile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 6 mesi 7 e giorni 8 nonché l'ulteriore anzianità di anni 1 mesi 3 e giorni 20, spendibile ai soli fini economici a decorrere dal 20° anni di servizio. Tale confronto ha evidenziato, quindi, una distanza tra il calcolo operato dal e quello accertato in questa sede. Distanza che trova spiegazione nel diverso CP_1 trattamento che viene riservato dalla legge agli anni di servizio pre-ruolo successivi al quarto, considerati ai fini giuridici ed economici solo per i 2/3, mentre la residua anzianità di 1/3 ha valenza ai soli fini economici e resta “congelata” per un determinato periodo di tempo. Tali differenze hanno certamente determinato una perdita in termini economici nel periodo oggetto d 'indagine, che è stata analiticamente ricostruita da questo c.t.u. L'evidenza di differenze retributive è esposta, in ossequio alle indicazioni peritali, con riguardo al periodo di lavoro compreso tra 6/2015-12/2023. Sviluppando adeguatamente le informazioni a disposizione, si è giunti a determinare le differenze retributive spettanti al sig. nei distinti Parte_1 periodi d'indagine. L'esito di tale elaborazione evidenzia un credito per il ricorrente pari complessivamente ad euro 3.008,10”
Il regime delle spese segue la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, una anzianità comprensiva del servizio pre ruolo pari a complessivi anni 7, mesi 10, giorni 28;
2. condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente, per il periodo tra il sopra indicato, le differenze tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe spettata, in virtù degli incrementi stipendiali dei CCNL di settore, ove fosse stata riconosciuta integralmente l'anzianità professionale per i servizi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato pari ad euro 3.0008,10 oltre interessi legali;
3. condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente la somma di € 2.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
4. pone a carico della parte resistente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto
Aversa 27/01/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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