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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5767/2020
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5767/2020 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Olinda Lanzara, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Alfonso Pontone, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 24.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2020 [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 14.08.1967, CF. ] ha chiesto dichiararsi la C.F._1
1 Proc. R.G. n. 5767/2020
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
[nata a [...] in data [...], CF. ] in data C.F._2
1.3.2003 in PA (SA) e da cui unione erano nati i figli (18.10.2003) e Per_1
(3.6.2008). Per_2
La ricorrente chiedeva: 1) l'addebito del divorzio al resistente;
2) la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione.
Con comparsa depositata in data 11.10.2021 si costituiva Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio attesa l'intervenuta riconciliazione delle parti.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 18.11.2021 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Espletata la prova testimoniale, alla udienza del 24.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio eccependo l'intervenuta riconciliazione dei coniugi.
Più precisamente il ha dedotto che “subito dopo il decreto di omologa CP_1 pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 12.4.2016, è intervenuta piena riconciliazione tra i coniugi. Ed invero, dopo appena due settimane dal suddetto provvedimento, il signor è rientrato nella casa coniugale e ha CP_1 ricostituito la comunione materiale e spirituale con la propria coniuge. Quindi, a far tempo dalla fine del mese di aprile 2016 il signor ha sempre CP_1 convissuto con la propria famiglia, dormito insieme alla propria consorte, tenuto un comportamento rispettoso ed ha sempre adempiuto ai propri doveri di padre e marito, partecipato al ménage familiare, prodigandosi oltre misura e con molteplici sacrifici onde consentire alla propria famiglia un'esistenza più che dignitosa e serena. In particolare, e proprio in virtù del ricostituito vincolo familiare, i coniugi hanno ripreso a frequentare insieme amici, parenti e
2 Proc. R.G. n. 5767/2020
conoscenti, condiviso le scelte educative per i propri figli, lavorato gomito a gomito nell'azienda 'agri Di Giovanni srl', di cui la signora è stata Pt_1 amministratrice, partecipando attivamente ed insieme alla gestione sia dell'attività di produzione di prodotti sottolio (iniziata nell'anno 2000), sia dell'attività di ristorazione (iniziata nell'ottobre 2018), nella quale la signora si occupava della cucina e il signor della sala … La verità Pt_1 CP_1 dei fatti come sopra descritta si evince sia dal tenore del medesimo ricorso introduttivo, in cui la circostanza della costante convivenza tra i coniugi è espressamente riconosciuta, sia dal comportamento tenuto dalla medesima signora che non ha mai in alcun modo reclamato il pagamento del Pt_1 mantenimento fissato nel decreto di omologa, essendo ben consapevole del venire meno di ogni sua giustificazione in virtù dell'intervenuta ricostituzione del vincolo coniugale” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione).
La ricorrente ha, di contro, replicato che “Ciò che controparte definisce proditoriamente “riconciliazione” altro non è che una coabitazione forzata, imposta con violenza dal sig In questo senso, vale rammentare che i CP_1 sigg. – hanno vissuto da separati nell'abitazione sita in Pt_1 CP_1
PA ST (SA) alla Via Vasco de Gama nr. 10 in locali divisi (tanto è stato possibile poiché il prefato immobile è di grandi dimensioni – villa a schiera con ingressi autonomi); non condividendo alcunché; né letto matrimoniale (la ricorrente abitualmente riposava assieme ai figli), né cucina, né bagno, né altri spazi;
così come alcun ricongiungimento carnale è venuto mai a concretizzarsi”
(cfr. pag. 5 della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.).
Com'è noto, nei giudizi di divorzio l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione ex art. 3 L n. 898/1970 non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente proposta esclusivamente ad istanza della parte convenuta (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2015, n. 11885).
La riconciliazione è la ricostituzione del vincolo coniugale, inteso come ripristino della comunione di vita e va accertata "attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi - valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla
3 Proc. R.G. n. 5767/2020
ricostruzione del rapporto matrimoniale - piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e delle spiritualità soggettiva" (cfr. Cass. n.
28655/2013). Pertanto, valore essenziale va attribuito specificamente, agli elementi esteriori inerenti al ripristino dalla convivenza ed alle sue modalità, i quali soltanto possono essere oggetto di prova diretta e costituiscono prova presuntiva, in base ad una conseguenzialità logica dotata di forte valenza dimostrativa, del ripristino della comunione di vita, per cui va dato "rilievo centrale, ai fini del relativo accertamento, agli elementi di fatto ed alle iniziative concrete idonei a lumeggiare l'evento riconciliativo, alla loro durata, alla loro collocazione nel tempo, in sostanza alla loro oggettiva capacità di dimostrare la disponibilità dei coniugi alla ricostituzione del nucleo familiare, prescindendo da irrilevanti riserve mentali" (cfr. Cass. civ., sez. I, 1/8/2008, n. 21001).
La ricostituzione della comunione spirituale tra i coniugi va, peraltro, intesa come "animus" di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali (v. Cass. civ., sez. I, 26.11.1993, n. 11.722)
I giuridici di legittimità hanno più volte sottolineato che la coabitazione rappresenta uno degli indici rivelatori più importanti della riconciliazione ma essa in sé non è dirimente essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. I, 20/06/2023, n. 17596). Peraltro, per interrompere gli effetti della separazione ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la ripresa della convivenza non deve essere caratterizzata da temporaneità o essere stata effettuata a scopo sperimentale
(cfr. Cass. civ., sez. I, 21/05/2021, n. 14037), essendo necessaria una concreta ricostruzione del preesistente vincolo coniugale nella sua peculiare essenza materiale e spirituale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24.12.2014, n. 27386).
Inoltre, la S.C. ha diverse volte affermato che per aversi una vera e propria riconciliazione, non basta il ripristino o il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, fra i coniugi, ma occorre la restaurazione vera e propria del nucleo familiare (Cass. n. 15481/2003).
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Perché possa configurarsi la riconciliazione non è, dunque, sufficiente che i coniugi abbiano ripristinato la convivenza, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali tipici del rapporto coniugale, la cui prova va individuata nella ripresa dell'affectio coniugalis, nella sussistenza di circostanze di fatto incompatibili con il permanere dello stato di separazione ed inequivocabilmente comprovanti il ripristino della solidarietà familiare caratterizzante la vita dei coniugi.
Pertanto, il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/09/2022, n.
27963).
Nella fattispecie in esame all'esito dell'istruttoria espletata (cfr. verb. ud. del
23.1.2024, 12.3.2024, 7.5.2024, 26.11.2024, 28.1.2025, 25.3.2025) non è affatto emersa prova dell'intervenuta concreta ricostruzione tra le parti del preesistente vincolo coniugale nella sua peculiare essenza materiale e spirituale con restaurazione vera e propria del nucleo familiare.
Invero, l'unica circostanza provata è che le parti hanno continuato a coabitare nello stesso immobile dopo la separazione, circostanza peraltro ex se pacifica seppure giustificata dalle parti in base a due versioni diverse dei fatti.
La coabitazione, come sopra illustrato, non costituisce ex se elemento sufficiente ai fini della riconciliazione. Inoltre, nel caso di specie appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dal teste – figlio maggiorenne della Testimone_1 coppia – che ha riferito che i genitori dormivano in stanze separate - precisando
“mia madre dormiva nella stanza mia e di mio fratello nel letto matrimoniale ivi presente” - e che “e allorquando vi erano delle ricorrenze da parte di mia madre mio padre non veniva proprio invitato in quanto i familiari tutti erano già a conoscenza della rottura tra loro e comunque poche volte era presente ad eventi o festività” (cfr. verb. ud. 7.5.2024).
In definitiva da quanto sin qui esposto discende il rigetto dell'eccezione di riconciliazione proposta dal resistente.
Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
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concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta sussistendone tutti i presupposti di legge.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione. E' peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Va, di contro, dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito proposta dalla ricorrente atteso che nel nostro ordinamento non esiste l'addebito del divorzio, essendo previsto unicamente con riferimento alla separazione dall'art. 151 c.c.
B) Dal matrimonio sono nati i figli (18.10.2003), maggiorenne e Per_1
pacificamente non autosufficiente, e (3.6.2008) attualmente di anni 17. Per_2
Va evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita del minore.
Può, pertanto, confermarsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento presso la madre. Per_2
Attesa l'età del ragazzo va previsto un regime di incontri liberi con il padre.
Atteso il collocamento del minore presso la madre, con cui convive anche il figlio maggiorenne non autosufficiente, va assegna alla ricorrente la casa familiare, sita in PA (SA) alla via Vasco De Gama n. 10.
Tenuto conto della situazione patrimoniale delle parti per come emersa in corso di causa (la ricorrente è insegnante di scuola secondaria di primo grado e
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proprietaria della casa familiare;
il resistente è dipendente di un'azienda agricola, titolare di un'attività di produzione di prodotti sottolio e di un'attività di ristorazione) e tenuto conto delle aumentate esigenze dei figli connesse all'età va determinato a decorrere dalla presente pronuncia in 300,00 euro per figlio l'assegno di mantenimento a carico del resistente che dovrà contribuire anche alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il Tribunale ritiene doveroso precisare che la ricorrente non ha mai espressamente formulato domanda di assegno divorzile essendosi la difesa limitata a chiedere la conferma delle condizioni della separazione consensuale
(cfr. ricorso introduttivo e memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.) in cui era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Com'è noto, l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2011, n.
16127).
De resto la difesa nella memoria conclusionale del 24.9.2025 ha chiesto di
“Confermare i provvedimenti già assunti in sede di omologa della separazione consensuale, con particolare riferimento all'affidamento e al mantenimento dei figli”.
C) La ricorrente nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. ha proposto domanda di condanna del resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La domanda risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella consapevolezza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute o nel difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza;
il secondo presupposto richiede, invece,
l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del
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“quantum debeatur”, in modo da consentire al giudice di identificarne concretamente l'esistenza e la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2007, n. 24645; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre
2005, n. 27383).
Va all'uopo sottolineato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
l'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di illecito extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, attiene alla fattispecie dannosa costituita dagli oneri ulteriori a quelli da liquidarsi ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quali onorari nelle quote non ripetibili, interessi ad un tasso superiore a quello legale, eventuali lucri cessanti, che la parte vittoriosa abbia dovuto subire per essere stata costretta a partecipare ad un giudizio del tutto ingiustificato (cfr.
Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2000, n. 12181; Cass. civ., Sez. Un., 24 febbraio
2000, n. 16).
Nella fattispecie in esame, difetta in maniera evidente il secondo presupposto non avendo il resistente nemmeno allegato in che cosa consisterebbero i danni asseritamente subiti (cfr. Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2013, n. 7620).
Non può invero sottacersi che, ad avviso della S.C., la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui - come avvenuto nel caso di specie - la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21798; Cass. civ., sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583).
D) Le spese di giudizio, atteso il rigetto dell'eccezione di riconciliazione, vanno poste a carico del resistente e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
1.3.2003 in PA (SA) tra [nata a PA (SA) in [...] Parte_1
14.08.1967, CF. ] e [nata a C.F._1 Controparte_1
GL (SA) in data 15.3.1971, CF. ]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PA ST
(SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
- dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_3
(3.6.2008) con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
- dispone che il sig. concordi direttamente con il figlio Controparte_1
i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli Per_2 interessi del minore;
- assegna la casa familiare, sita in PA (SA) alla via Vasco De Gama n. 10, alla sig.ra ; Parte_1
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in complessivi 600,00 euro
(300,00 per figlio) – oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT -
l'assegno a carico del sig. per il mantenimento del figlio Controparte_1 maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore da Per_1 Per_2 versarsi entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra ; Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore siano a carico di Per_1 Per_2 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla ricorrente;
9 Proc. R.G. n. 5767/2020
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, Parte_1 oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Olinda
Lanzara.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 20.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5767/2020 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Olinda Lanzara, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Alfonso Pontone, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 24.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2020 [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 14.08.1967, CF. ] ha chiesto dichiararsi la C.F._1
1 Proc. R.G. n. 5767/2020
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
[nata a [...] in data [...], CF. ] in data C.F._2
1.3.2003 in PA (SA) e da cui unione erano nati i figli (18.10.2003) e Per_1
(3.6.2008). Per_2
La ricorrente chiedeva: 1) l'addebito del divorzio al resistente;
2) la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione.
Con comparsa depositata in data 11.10.2021 si costituiva Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio attesa l'intervenuta riconciliazione delle parti.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 18.11.2021 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Espletata la prova testimoniale, alla udienza del 24.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio eccependo l'intervenuta riconciliazione dei coniugi.
Più precisamente il ha dedotto che “subito dopo il decreto di omologa CP_1 pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 12.4.2016, è intervenuta piena riconciliazione tra i coniugi. Ed invero, dopo appena due settimane dal suddetto provvedimento, il signor è rientrato nella casa coniugale e ha CP_1 ricostituito la comunione materiale e spirituale con la propria coniuge. Quindi, a far tempo dalla fine del mese di aprile 2016 il signor ha sempre CP_1 convissuto con la propria famiglia, dormito insieme alla propria consorte, tenuto un comportamento rispettoso ed ha sempre adempiuto ai propri doveri di padre e marito, partecipato al ménage familiare, prodigandosi oltre misura e con molteplici sacrifici onde consentire alla propria famiglia un'esistenza più che dignitosa e serena. In particolare, e proprio in virtù del ricostituito vincolo familiare, i coniugi hanno ripreso a frequentare insieme amici, parenti e
2 Proc. R.G. n. 5767/2020
conoscenti, condiviso le scelte educative per i propri figli, lavorato gomito a gomito nell'azienda 'agri Di Giovanni srl', di cui la signora è stata Pt_1 amministratrice, partecipando attivamente ed insieme alla gestione sia dell'attività di produzione di prodotti sottolio (iniziata nell'anno 2000), sia dell'attività di ristorazione (iniziata nell'ottobre 2018), nella quale la signora si occupava della cucina e il signor della sala … La verità Pt_1 CP_1 dei fatti come sopra descritta si evince sia dal tenore del medesimo ricorso introduttivo, in cui la circostanza della costante convivenza tra i coniugi è espressamente riconosciuta, sia dal comportamento tenuto dalla medesima signora che non ha mai in alcun modo reclamato il pagamento del Pt_1 mantenimento fissato nel decreto di omologa, essendo ben consapevole del venire meno di ogni sua giustificazione in virtù dell'intervenuta ricostituzione del vincolo coniugale” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione).
La ricorrente ha, di contro, replicato che “Ciò che controparte definisce proditoriamente “riconciliazione” altro non è che una coabitazione forzata, imposta con violenza dal sig In questo senso, vale rammentare che i CP_1 sigg. – hanno vissuto da separati nell'abitazione sita in Pt_1 CP_1
PA ST (SA) alla Via Vasco de Gama nr. 10 in locali divisi (tanto è stato possibile poiché il prefato immobile è di grandi dimensioni – villa a schiera con ingressi autonomi); non condividendo alcunché; né letto matrimoniale (la ricorrente abitualmente riposava assieme ai figli), né cucina, né bagno, né altri spazi;
così come alcun ricongiungimento carnale è venuto mai a concretizzarsi”
(cfr. pag. 5 della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.).
Com'è noto, nei giudizi di divorzio l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione ex art. 3 L n. 898/1970 non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente proposta esclusivamente ad istanza della parte convenuta (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2015, n. 11885).
La riconciliazione è la ricostituzione del vincolo coniugale, inteso come ripristino della comunione di vita e va accertata "attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi - valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla
3 Proc. R.G. n. 5767/2020
ricostruzione del rapporto matrimoniale - piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e delle spiritualità soggettiva" (cfr. Cass. n.
28655/2013). Pertanto, valore essenziale va attribuito specificamente, agli elementi esteriori inerenti al ripristino dalla convivenza ed alle sue modalità, i quali soltanto possono essere oggetto di prova diretta e costituiscono prova presuntiva, in base ad una conseguenzialità logica dotata di forte valenza dimostrativa, del ripristino della comunione di vita, per cui va dato "rilievo centrale, ai fini del relativo accertamento, agli elementi di fatto ed alle iniziative concrete idonei a lumeggiare l'evento riconciliativo, alla loro durata, alla loro collocazione nel tempo, in sostanza alla loro oggettiva capacità di dimostrare la disponibilità dei coniugi alla ricostituzione del nucleo familiare, prescindendo da irrilevanti riserve mentali" (cfr. Cass. civ., sez. I, 1/8/2008, n. 21001).
La ricostituzione della comunione spirituale tra i coniugi va, peraltro, intesa come "animus" di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali (v. Cass. civ., sez. I, 26.11.1993, n. 11.722)
I giuridici di legittimità hanno più volte sottolineato che la coabitazione rappresenta uno degli indici rivelatori più importanti della riconciliazione ma essa in sé non è dirimente essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. I, 20/06/2023, n. 17596). Peraltro, per interrompere gli effetti della separazione ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la ripresa della convivenza non deve essere caratterizzata da temporaneità o essere stata effettuata a scopo sperimentale
(cfr. Cass. civ., sez. I, 21/05/2021, n. 14037), essendo necessaria una concreta ricostruzione del preesistente vincolo coniugale nella sua peculiare essenza materiale e spirituale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24.12.2014, n. 27386).
Inoltre, la S.C. ha diverse volte affermato che per aversi una vera e propria riconciliazione, non basta il ripristino o il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, fra i coniugi, ma occorre la restaurazione vera e propria del nucleo familiare (Cass. n. 15481/2003).
4 Proc. R.G. n. 5767/2020
Perché possa configurarsi la riconciliazione non è, dunque, sufficiente che i coniugi abbiano ripristinato la convivenza, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali tipici del rapporto coniugale, la cui prova va individuata nella ripresa dell'affectio coniugalis, nella sussistenza di circostanze di fatto incompatibili con il permanere dello stato di separazione ed inequivocabilmente comprovanti il ripristino della solidarietà familiare caratterizzante la vita dei coniugi.
Pertanto, il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/09/2022, n.
27963).
Nella fattispecie in esame all'esito dell'istruttoria espletata (cfr. verb. ud. del
23.1.2024, 12.3.2024, 7.5.2024, 26.11.2024, 28.1.2025, 25.3.2025) non è affatto emersa prova dell'intervenuta concreta ricostruzione tra le parti del preesistente vincolo coniugale nella sua peculiare essenza materiale e spirituale con restaurazione vera e propria del nucleo familiare.
Invero, l'unica circostanza provata è che le parti hanno continuato a coabitare nello stesso immobile dopo la separazione, circostanza peraltro ex se pacifica seppure giustificata dalle parti in base a due versioni diverse dei fatti.
La coabitazione, come sopra illustrato, non costituisce ex se elemento sufficiente ai fini della riconciliazione. Inoltre, nel caso di specie appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dal teste – figlio maggiorenne della Testimone_1 coppia – che ha riferito che i genitori dormivano in stanze separate - precisando
“mia madre dormiva nella stanza mia e di mio fratello nel letto matrimoniale ivi presente” - e che “e allorquando vi erano delle ricorrenze da parte di mia madre mio padre non veniva proprio invitato in quanto i familiari tutti erano già a conoscenza della rottura tra loro e comunque poche volte era presente ad eventi o festività” (cfr. verb. ud. 7.5.2024).
In definitiva da quanto sin qui esposto discende il rigetto dell'eccezione di riconciliazione proposta dal resistente.
Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
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concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta sussistendone tutti i presupposti di legge.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione. E' peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Va, di contro, dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito proposta dalla ricorrente atteso che nel nostro ordinamento non esiste l'addebito del divorzio, essendo previsto unicamente con riferimento alla separazione dall'art. 151 c.c.
B) Dal matrimonio sono nati i figli (18.10.2003), maggiorenne e Per_1
pacificamente non autosufficiente, e (3.6.2008) attualmente di anni 17. Per_2
Va evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita del minore.
Può, pertanto, confermarsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento presso la madre. Per_2
Attesa l'età del ragazzo va previsto un regime di incontri liberi con il padre.
Atteso il collocamento del minore presso la madre, con cui convive anche il figlio maggiorenne non autosufficiente, va assegna alla ricorrente la casa familiare, sita in PA (SA) alla via Vasco De Gama n. 10.
Tenuto conto della situazione patrimoniale delle parti per come emersa in corso di causa (la ricorrente è insegnante di scuola secondaria di primo grado e
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proprietaria della casa familiare;
il resistente è dipendente di un'azienda agricola, titolare di un'attività di produzione di prodotti sottolio e di un'attività di ristorazione) e tenuto conto delle aumentate esigenze dei figli connesse all'età va determinato a decorrere dalla presente pronuncia in 300,00 euro per figlio l'assegno di mantenimento a carico del resistente che dovrà contribuire anche alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il Tribunale ritiene doveroso precisare che la ricorrente non ha mai espressamente formulato domanda di assegno divorzile essendosi la difesa limitata a chiedere la conferma delle condizioni della separazione consensuale
(cfr. ricorso introduttivo e memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.) in cui era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Com'è noto, l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2011, n.
16127).
De resto la difesa nella memoria conclusionale del 24.9.2025 ha chiesto di
“Confermare i provvedimenti già assunti in sede di omologa della separazione consensuale, con particolare riferimento all'affidamento e al mantenimento dei figli”.
C) La ricorrente nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. ha proposto domanda di condanna del resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La domanda risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella consapevolezza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute o nel difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza;
il secondo presupposto richiede, invece,
l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del
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“quantum debeatur”, in modo da consentire al giudice di identificarne concretamente l'esistenza e la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2007, n. 24645; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre
2005, n. 27383).
Va all'uopo sottolineato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
l'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di illecito extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, attiene alla fattispecie dannosa costituita dagli oneri ulteriori a quelli da liquidarsi ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quali onorari nelle quote non ripetibili, interessi ad un tasso superiore a quello legale, eventuali lucri cessanti, che la parte vittoriosa abbia dovuto subire per essere stata costretta a partecipare ad un giudizio del tutto ingiustificato (cfr.
Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2000, n. 12181; Cass. civ., Sez. Un., 24 febbraio
2000, n. 16).
Nella fattispecie in esame, difetta in maniera evidente il secondo presupposto non avendo il resistente nemmeno allegato in che cosa consisterebbero i danni asseritamente subiti (cfr. Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2013, n. 7620).
Non può invero sottacersi che, ad avviso della S.C., la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui - come avvenuto nel caso di specie - la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21798; Cass. civ., sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583).
D) Le spese di giudizio, atteso il rigetto dell'eccezione di riconciliazione, vanno poste a carico del resistente e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
1.3.2003 in PA (SA) tra [nata a PA (SA) in [...] Parte_1
14.08.1967, CF. ] e [nata a C.F._1 Controparte_1
GL (SA) in data 15.3.1971, CF. ]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PA ST
(SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
- dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_3
(3.6.2008) con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
- dispone che il sig. concordi direttamente con il figlio Controparte_1
i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli Per_2 interessi del minore;
- assegna la casa familiare, sita in PA (SA) alla via Vasco De Gama n. 10, alla sig.ra ; Parte_1
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in complessivi 600,00 euro
(300,00 per figlio) – oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT -
l'assegno a carico del sig. per il mantenimento del figlio Controparte_1 maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore da Per_1 Per_2 versarsi entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra ; Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore siano a carico di Per_1 Per_2 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla ricorrente;
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- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, Parte_1 oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Olinda
Lanzara.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 20.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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