Articolo 16 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 agosto 2012
Art. 16.


Attivita' di religione o di culto e diverse

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012