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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/11/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3581 - 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
), residente in [...]
Cavalier Ferrante n. 46, elett.te dom.to in Napoli alla Via
Arenaccia, 67 presso lo studio dell'avv. Sergio D'andrea da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1
difesa dall'Avvocatura distrettuale interna.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità per congedo parentale dal 1.01.2023 al 1.05.2023.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente ha lavorato quale operaia agricola a tempo determinato dal 19.06.2021 al 04.09.2021 per 51 giornate, come risultante dall'UNILAV allegato agli atti sub doc. 5 della produzione di parte. Ella ha, altresì, usufruito di un periodo di astensione obbligatoria dal 28.09.2021 al 28.02.2022, in relazione alla nascita del figlio avvenuta il 30.11.2021. In data
3.11.2022 la ricorrente ha presentato la domanda di congedo parentale “a pagamento diretto” come lavoratrice agricola a tempo determinato per il periodo dal 3.11.2022 al 02.05.2023 (v. doc. 6 prodotto dall' ). Il periodo di congedo parentale CP_1
richiesto è stato indennizzato solo dal 3.11.2022 al 31.12.2022 in quanto, trattandosi del primo anno di vita del bambino, è stato riconosciuto il requisito di legge delle 51 giornate lavorative svolte nell'anno precedente (2021). Viceversa, il periodo dal
1.01.2023 al 2.05.2023 (periodo successivo al compimento dell'anno di età del figlio nato il [...]) è stato rigettato in quanto per l'anno 2022 non sussisteva lo status di lavoratore agricolo e l'iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli per almeno 51 giornate, venendo a mancare il requisito di legge.
Per quanto sopra, appare legittimo il provvedimento di diniego opposto dall' . CP_2
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della particolare natura della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Avellino, 14.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
), residente in [...]
Cavalier Ferrante n. 46, elett.te dom.to in Napoli alla Via
Arenaccia, 67 presso lo studio dell'avv. Sergio D'andrea da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1
difesa dall'Avvocatura distrettuale interna.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità per congedo parentale dal 1.01.2023 al 1.05.2023.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente ha lavorato quale operaia agricola a tempo determinato dal 19.06.2021 al 04.09.2021 per 51 giornate, come risultante dall'UNILAV allegato agli atti sub doc. 5 della produzione di parte. Ella ha, altresì, usufruito di un periodo di astensione obbligatoria dal 28.09.2021 al 28.02.2022, in relazione alla nascita del figlio avvenuta il 30.11.2021. In data
3.11.2022 la ricorrente ha presentato la domanda di congedo parentale “a pagamento diretto” come lavoratrice agricola a tempo determinato per il periodo dal 3.11.2022 al 02.05.2023 (v. doc. 6 prodotto dall' ). Il periodo di congedo parentale CP_1
richiesto è stato indennizzato solo dal 3.11.2022 al 31.12.2022 in quanto, trattandosi del primo anno di vita del bambino, è stato riconosciuto il requisito di legge delle 51 giornate lavorative svolte nell'anno precedente (2021). Viceversa, il periodo dal
1.01.2023 al 2.05.2023 (periodo successivo al compimento dell'anno di età del figlio nato il [...]) è stato rigettato in quanto per l'anno 2022 non sussisteva lo status di lavoratore agricolo e l'iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli per almeno 51 giornate, venendo a mancare il requisito di legge.
Per quanto sopra, appare legittimo il provvedimento di diniego opposto dall' . CP_2
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della particolare natura della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Avellino, 14.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)