Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella PROCEDURA ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con il numero sopra indicato promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Stefano Russo
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappres. pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dai funzionari dipendenti dr. , dr.ssa e dr.ssa CP_2 CP_3 [...]
CP_4
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 27.06.2024, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione dedotta.
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità della domanda, attesa l'assertivamente intervenuta CP_1
decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L.
n° 326/03: in particolare, rilevava che il verbale impugnato era stato notificato al ricorrente in data
22.12.2023.
All'odierna udienza la parte ricorrente disconosceva la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Si osserva, infatti, che lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a
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D'altro canto, nemmeno la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario si concilierebbe con la necessaria regolamentazione delle spese del procedimento.
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Occorre poi rimarcare che la procedura ex art. 445 bis c.p.c. ha un oggetto limitato all'accertamento mediante consulenza medico legale del requisito sanitario legittimante le prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84: ciò comporta che, di regola, la cognizione non può essere estesa agli altri requisiti di volta in volta previsti dalla legge, come il reddito,
l'incollocabilità, la contribuzione etc..
Tuttavia, al fine di non ridurre l'attività giurisdizionale a una mera forma priva di effetti in concreto, con la conseguenza di un inutile aggravio di costi e spese, la struttura della nuova procedura deve ritenersi comunque compatibile con la verifica degli aspetti della fattispecie legale che, da un lato, integrano presupposti o elementi necessari, quali l'istanza amministrativa ex art.
7. l. 533/73, la tempestività infrasemestrale dell'azione ex art. art. 42, 3° co., d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in l. n. 326 del 2003, l'età del ricorrente entro i limiti minimo e massimo di erogazione della prestazione richiesta, dall'altro, sono documentabili senza alcuna attività istruttoria aggiuntiva.
La mancanza di tali componenti, accertata in limine, impedisce sia l'espletamento dell'atto istruttorio tipico, vale a dire la consulenza tecnica, sia la conclusione prevista dalla legge nel senso dell'omologa delle conclusioni peritali, imponendo di definire la procedura senz'altro e con la pronuncia di un provvedimento decisorio a definizione del grado del giudizio.
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Tanto precisato, deve effettivamente rilevarsi che, nel caso di specie, l'azione giudiziaria è inammissibile, essendo intervenuta decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03, certamente applicabile nel caso di specie, in cui il provvedimento amministrativo è stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005 (a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto vi è prova che il ricorso sia stato depositato oltre il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo avvenuta il 22.13.2023, essendo stata fornita dalla parte interessata ed onerata specifica dimostrazione della data di ricezione della comunicazione, che invero
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costituisce il necessario “fatto generatore” della fattispecie decadenziale de qua (sic CASS. N°
9038/11 cit.).
Né è in grado di condurre a diversa conclusione il generico disconoscimento dell'avviso di ricevimento operato dalla parte ricorrente nel verbale dell'odierna udienza.
Si tratta di disconoscimento del tutto generico e difforme da quanto richiesto dalla costante giurisprudenza della S.C., che prescrive che la contestazione sia fatta, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica non solo del documento che si intende contestare, ma anche degli aspetti per cui si assume che la copia prodotta differisca dall'originale (v., per tutte, Cass. 7775/2014, Cass.
29993/2017, Cass. 27633/2018, Cass. 16557/2019).
A ciò si aggiunga che la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. (giurisprudenza costante: v. Cass. 29022/2017, Cass. 4275/2018,
Cass. 11708/2011, Cass. 9962/2010, Cass. 1906/2008; e v. sentenza n. 354/22 di questa corte territoriale).
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa.
Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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