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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 862/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022GE0052824 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Per l'appellante:
“CHIEDE CHE QUESTA ONOREVOLE CORTE IN PUBBLICA UDIENZA VOGLIA: A) In via principale annullare la richiamata Sentenza di primo grado per l'error in iudicando, dichiarando la nullità dell'impugnato atto per assenza di quei requisiti di fatto e di diritto e di prova degli stessi, nonché per evidente carenza od assenza di motivazione, tutti requisiti che avrebbero dovuto rendere l'atto conforme a Legge;
B) Sempre in via principale, annullare la richiamata Sentenza di primo grado per l'error in procedendo, perché essa stessa carente di motivazione per avere riportato ma non trattato tutte le eccezione sollevate dai Contribuenti (assenza di metodologia comparativa con le unità immobiliari limitrofe); C) Sempre in via principale, annullare la richiamata Sentenza di primo grado per l'error in iudicando, vinto ogni qualsiasi pregiudizio dell'Agenzia del Territorio nell'assegnare categorie inferiori anche se coerenti, dichiarando l'annullamento dell'avviso di accertamento in premessa, perché infondato in fatto e in diritto, riconoscendo che l'unità immobiliare in discussione – non avendo corrispondenza con l'unità tipo della zona – non avendo elementi propri e caratterizzanti della massima, più elevata e non plus ultra categoria A/1 (signorile), sia definitivamente attribuita la congrua ed adeguata categoria A/2 come richiesto con procedura DOCFA;
D) Accogliere comunque le domande di primo grado. In ogni caso con vittoria delle spese tutte di primo e secondo grado e con il rimborso di quanto eventualmente pagato nel frattempo oltre al dovuto e calcolando interessi e rivalutazione di Legge”. Per la resistente:
“Si insiste pertanto, affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- in via principale, respinga il ricorso e confermi l'accertamento impugnato;
- in ogni caso, con vittoria delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante, proprietaria dell'unità immobiliare censita al catasto Fabbricati del Comune di Genova
(Dati catastali_1), sita in Genova, Indirizzo_1, piano terzo, presentava all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio di Genova istanza di variazione catastale mediante procedura DOCFA, proponendo la riclassificazione dell'immobile da A/1 (abitazioni di tipo signorile) a A/2
(abitazioni civili), classe 5, vani 10, motivata con richiamo alla vetustà del fabbricato, alle finiture "civili e normali", agli affacci su cavedi o strada, al frazionamento intervenuto e al classamento di unità limitrofe similari.
L'Agenzia notificava avviso di accertamento rettificando il classamento proposto in A/1, classe 2, vani 9,5, richiamando la coerenza con altre unità immobiliari limitrofe, senza ulteriori specificazioni motivazionali oltre al confronto planimetrico e agli atti catastali.
Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso deducendo vizi di legittimità (mancanza di motivazione, delega irregolare) e profili di merito (incongruenza del classamento rispetto alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e a unità similari classate A/2 nello stesso complesso).
L'Agenzia, in esito all'istruttoria, formulava proposta di mediazione per A/1 classe 1 vani 9,5, non accolta dalla ricorrente, che depositava ricorso dinanzi alla Corte Tributaria di primo grado di Genova.
La Corte, esaminati gli atti e le produzioni documentali (planimetrie, fotografie, visure catastali e confronti estimativi), con sentenza n. 399/02/24 (depositata il 2 maggio 2024), rigettava il ricorso, confermando il classamento A/1 sulla base della persistenza delle caratteristiche di signorilità (superficie di mq 238, 10 vani ampi e disimpegnati, dotazione di accessori, inserimento in contesto di pregio centrale senza degrado), del confronto planimetrico ante e post variazione (ritenuto non sostanzialmente modificativo) e della uniformità con altre unità del fabbricato;
respingeva altresì i vizi formali, valorizzando la delega interna (Disposizione di servizio n. 36/2021, prot. n. 0136475 del 1 luglio 2021) e la motivazione implicita tecnica. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali (€ 3.000,00).
La società ha quindi proposto appello ribadendo i motivi di primo grado e chiedendo la riforma della sentenza con annullamento dell'accertamento, allegando ulteriori produzioni documentali a sostegno della riclassificazione in A/2.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha resistito con controdeduzioni contestando l'appello nei suoi profili fattuali e giuridici, ribadendo l'infondatezza del ricorso originario e confermando la correttezza del classamento A/1 alla luce delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, del contesto urbano e della giurisprudenza consolidata in materia estimale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Premesso infatti:
- che l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato in quanto, qualora come nel caso di specie l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, a cui ha dato impulso la stessa società contribuente, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- che l'Ufficio ha prodotto in giudizio il provvedimento di delega (Disposizione di servizio n. 36/2021 prot. n. 0136475 del 01/07/2021) con cui il Direttore Provinciale Nominativo_1 delega alla firma il Responsabile Nominativo_2 una disamina del merito della questione evidenzia il corretto classamento attribuito dall'Ufficio all'immobile oggetto di controversia, che solo formalmente viene rappresentato dll'appellante come una nuova unità immobiliare, che è stata formata in maniera sostanzialmente equivalente a quella annullata;
le modifiche hanno riguardato lo scorporo della cantina, ancora nella piena proprietà del ricorrente, e l'inserimento di una scala in parte di un vano che rende accessibile il lastrico solare.
Nel merito si discute di un appartamento inserito in un palazzo di notevole pregio architettonico, completamente restaurato nel 2018, ubicato nell'elegante e residenziale Indirizzo_1, avente una superficie catastale di 238 mq, composto da 10 vani catastali ampi (un salone doppio) e ben disimpegnati, due bagni e un'ampia dotazione di accessori.
L'appartamento usufruisce poi di terrazzo sovrastante di 423 mq con vista mare accessibile con una nuova scala interna.
D'altro canto è la stessa società appellante, proprietaria dell'intero edificio, che nel tentare di collocare sul mercato in affitto gli appartamenti del palazzo, richiama un contesto signorile “appena restaurato progettato dal famoso architetto Nominativo_3” (si veda sul punto la produzione dell'Ufficio, non smentita dalla parte). Non resta quindi al Collegio che rigettare l'appello, confermando l'impugnata decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ufficio delle spese del grado che liquida in euro 2000.00, già ridotte.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 862/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022GE0052824 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Per l'appellante:
“CHIEDE CHE QUESTA ONOREVOLE CORTE IN PUBBLICA UDIENZA VOGLIA: A) In via principale annullare la richiamata Sentenza di primo grado per l'error in iudicando, dichiarando la nullità dell'impugnato atto per assenza di quei requisiti di fatto e di diritto e di prova degli stessi, nonché per evidente carenza od assenza di motivazione, tutti requisiti che avrebbero dovuto rendere l'atto conforme a Legge;
B) Sempre in via principale, annullare la richiamata Sentenza di primo grado per l'error in procedendo, perché essa stessa carente di motivazione per avere riportato ma non trattato tutte le eccezione sollevate dai Contribuenti (assenza di metodologia comparativa con le unità immobiliari limitrofe); C) Sempre in via principale, annullare la richiamata Sentenza di primo grado per l'error in iudicando, vinto ogni qualsiasi pregiudizio dell'Agenzia del Territorio nell'assegnare categorie inferiori anche se coerenti, dichiarando l'annullamento dell'avviso di accertamento in premessa, perché infondato in fatto e in diritto, riconoscendo che l'unità immobiliare in discussione – non avendo corrispondenza con l'unità tipo della zona – non avendo elementi propri e caratterizzanti della massima, più elevata e non plus ultra categoria A/1 (signorile), sia definitivamente attribuita la congrua ed adeguata categoria A/2 come richiesto con procedura DOCFA;
D) Accogliere comunque le domande di primo grado. In ogni caso con vittoria delle spese tutte di primo e secondo grado e con il rimborso di quanto eventualmente pagato nel frattempo oltre al dovuto e calcolando interessi e rivalutazione di Legge”. Per la resistente:
“Si insiste pertanto, affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- in via principale, respinga il ricorso e confermi l'accertamento impugnato;
- in ogni caso, con vittoria delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante, proprietaria dell'unità immobiliare censita al catasto Fabbricati del Comune di Genova
(Dati catastali_1), sita in Genova, Indirizzo_1, piano terzo, presentava all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio di Genova istanza di variazione catastale mediante procedura DOCFA, proponendo la riclassificazione dell'immobile da A/1 (abitazioni di tipo signorile) a A/2
(abitazioni civili), classe 5, vani 10, motivata con richiamo alla vetustà del fabbricato, alle finiture "civili e normali", agli affacci su cavedi o strada, al frazionamento intervenuto e al classamento di unità limitrofe similari.
L'Agenzia notificava avviso di accertamento rettificando il classamento proposto in A/1, classe 2, vani 9,5, richiamando la coerenza con altre unità immobiliari limitrofe, senza ulteriori specificazioni motivazionali oltre al confronto planimetrico e agli atti catastali.
Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso deducendo vizi di legittimità (mancanza di motivazione, delega irregolare) e profili di merito (incongruenza del classamento rispetto alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e a unità similari classate A/2 nello stesso complesso).
L'Agenzia, in esito all'istruttoria, formulava proposta di mediazione per A/1 classe 1 vani 9,5, non accolta dalla ricorrente, che depositava ricorso dinanzi alla Corte Tributaria di primo grado di Genova.
La Corte, esaminati gli atti e le produzioni documentali (planimetrie, fotografie, visure catastali e confronti estimativi), con sentenza n. 399/02/24 (depositata il 2 maggio 2024), rigettava il ricorso, confermando il classamento A/1 sulla base della persistenza delle caratteristiche di signorilità (superficie di mq 238, 10 vani ampi e disimpegnati, dotazione di accessori, inserimento in contesto di pregio centrale senza degrado), del confronto planimetrico ante e post variazione (ritenuto non sostanzialmente modificativo) e della uniformità con altre unità del fabbricato;
respingeva altresì i vizi formali, valorizzando la delega interna (Disposizione di servizio n. 36/2021, prot. n. 0136475 del 1 luglio 2021) e la motivazione implicita tecnica. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali (€ 3.000,00).
La società ha quindi proposto appello ribadendo i motivi di primo grado e chiedendo la riforma della sentenza con annullamento dell'accertamento, allegando ulteriori produzioni documentali a sostegno della riclassificazione in A/2.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha resistito con controdeduzioni contestando l'appello nei suoi profili fattuali e giuridici, ribadendo l'infondatezza del ricorso originario e confermando la correttezza del classamento A/1 alla luce delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, del contesto urbano e della giurisprudenza consolidata in materia estimale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Premesso infatti:
- che l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato in quanto, qualora come nel caso di specie l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, a cui ha dato impulso la stessa società contribuente, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- che l'Ufficio ha prodotto in giudizio il provvedimento di delega (Disposizione di servizio n. 36/2021 prot. n. 0136475 del 01/07/2021) con cui il Direttore Provinciale Nominativo_1 delega alla firma il Responsabile Nominativo_2 una disamina del merito della questione evidenzia il corretto classamento attribuito dall'Ufficio all'immobile oggetto di controversia, che solo formalmente viene rappresentato dll'appellante come una nuova unità immobiliare, che è stata formata in maniera sostanzialmente equivalente a quella annullata;
le modifiche hanno riguardato lo scorporo della cantina, ancora nella piena proprietà del ricorrente, e l'inserimento di una scala in parte di un vano che rende accessibile il lastrico solare.
Nel merito si discute di un appartamento inserito in un palazzo di notevole pregio architettonico, completamente restaurato nel 2018, ubicato nell'elegante e residenziale Indirizzo_1, avente una superficie catastale di 238 mq, composto da 10 vani catastali ampi (un salone doppio) e ben disimpegnati, due bagni e un'ampia dotazione di accessori.
L'appartamento usufruisce poi di terrazzo sovrastante di 423 mq con vista mare accessibile con una nuova scala interna.
D'altro canto è la stessa società appellante, proprietaria dell'intero edificio, che nel tentare di collocare sul mercato in affitto gli appartamenti del palazzo, richiama un contesto signorile “appena restaurato progettato dal famoso architetto Nominativo_3” (si veda sul punto la produzione dell'Ufficio, non smentita dalla parte). Non resta quindi al Collegio che rigettare l'appello, confermando l'impugnata decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ufficio delle spese del grado che liquida in euro 2000.00, già ridotte.