Versione
24 agosto 1949
24 agosto 1949
Art. 3.
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti in conto delle somme di cui al ripetuto art. 1.
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti in conto delle somme di cui al ripetuto art. 1.