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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1292/2022 RG promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sorrento (NA), Via Luigi De Maio 14, presso lo studio dell'avv. Mauro De
Angelis, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F.: , ubicato in AR, Corso Torino n. 3/5, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, geom. elettivamente domiciliato in Controparte_2
AR, Via Dolores Bello 3, presso lo studio dell'avv. Rino Taddi che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 459/2022 del Tribunale di AR, pubblicata in data
04/08/2022
- Accertamento diritto all'utilizzo dell'impianto ascensore - risarcimento danno
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per parte appellante:
“Conclude affinché l'On.le Corte d'Appello di Torino voglia, in riforma della impugnata sentenza, così statuire:
a) Accoglie la domanda di accertamento incidentale avanzata dalla signora e Parte_1 per l'effetto dichiara l'esistenza di un solo condominio del fabbricato del Corso Torino n°3 in
AR;
b) Ordina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1121 c.c. ultimo comma, ai preposti del
[...]
in persona dell'amm.re e l.r.p.t. , Controparte_3 Controparte_4 di permettere la partecipazione della signora all'impianto ascensore Parte_1
ubicato nel descritto fabbricato;
c) Condanna i preposti del in persona dell'amm.re e Controparte_5
l.r.p.t. Geom. , al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2
subiti dalla signora per non aver potuto utilizzare il descritto impianto Parte_1 ascensore così come quantificati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
d) Condanna i preposti del in persona dell'amm.re e Controparte_5
l.r.p.t. Geom. , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio Controparte_2
grado di giudizio oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante per averne fatto anticipo”.
Per parte appellata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
-In via Preliminare:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342, co. 1 e 2 C.P.C., l'inammissibilità del proposto appello, in quanto lo stesso non rispetta le previsioni normative.
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis C.P.C., l'inammissibilità del proposto appello, non avendo lo stesso, per i motivi esposti in narrativa, probabilità di essere accolto.
- Nel merito: Respingere l'appello proposto da , perché infondato in fatto e in diritto Parte_1
e, conseguentemente, mandare assolto il , in persona del suo Controparte_6
Amministratore, Geom. , legale rappresentante pro tempore, da ogni qualsivoglia Controparte_2
avversaria pretesa, confermando, così, in ogni sua parte, anche in punto di spese legali la Sentenza
n.459 del giorno 03/08/2022 – pubbl. il giorno 04/08/2022 – dal Tribunale di AR, con ogni conseguente statuizione di rito e di Legge in merito.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di Giudizio, oltre 15% forf., C.P.A. ed I.V.A., se dovuta di Legge e di ragione.
pagina 2 di 11 -In via istruttoria: in denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie riproposte in questo grado di Giudizio dall'appellante , si chiede ammettersi anche le prove richieste dal Parte_1
qui convenuto in appello sui capitoli dedotti nella memoria autorizzata Controparte_1
26/11/2019, ex art, 183, VI co., n.2 C.P.C., con i testi ivi indicati e nella memoria autorizzata
16/12/20219, ex art. 183, VI co. n. 3 C.P.C., sempre con i testi ivi indicati;
nonché, rinnovando le opposizioni formulate ai mezzi di prova di controparte con memoria autorizzata 16/12/2019, ex art.
183, VI co. n.3 C.P.C., in caso di loro ammissione, anche parziale, si chiede che, previa esclusione di ogni terminologia e/o frase che possa rappresentare per il teste una propria valutazione e/o un proprio giudizio, di essere autorizzati alla prova diretta e contraria, come già richiesta con la predetta memoria autorizzata 16/12/2019, ex art.183, VI co. n.3 C.P.C., e con i testi ivi indicati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08/01/2019 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di AR il AR, chiedendo che Controparte_7
fosse ordinato all'amministratore del ON di permettere la partecipazione della Pt_1
all'impianto ascensore, ubicato all'interno del fabbricato, e che il ON fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subìti, per non aver potuto utilizzare il predetto impianto.
Esponeva l'attrice di essere divenuta proprietaria di un'unità immobiliare, sita al quarto piano del fabbricato ubicato in AR, C.so Torino n. 3, in forza di decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di AR in data 05/07/2012; di essersi determinata all'acquisto di detto appartamento al precipuo scopo di destinarla a residenza abituale della madre, in età avanzata e con notevoli difficoltà di deambulazione, e ciò in considerazione del fatto che, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiudicazione, era in corso la realizzazione di un impianto ascensore, che veniva completato nei primi mesi dell'anno 2012; che l'impianto veniva realizzato dai proprietari di alcune delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato di C.so Torino n. 3, i quali avevano provveduto ad assicurare a tutti i proprietari di unità facenti parte di quello stabile il diritto a divenire comproprietari dell'impianto, previa apposita richiesta, così come statuito nel verbale dell'assemblea condominiale svoltasi in data 30/03/2011; che tuttavia la sua richiesta era stata disattesa e pertanto aveva subito un enorme danno per effetto dell'illegittimo comportamento dei condomini del fabbricato, che le avevano negato il diritto a divenire comproprietaria dell'impianto ascensore e ad utilizzarlo.
A fondamento della propria pretesa veniva invocata da parte attrice la previsione di cui all'art. 1121, comma 3, c.c., disposizione attributiva di un diritto potestativo a partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni realizzate da alcuni dei condomini, evidenziando come la negazione di tale pagina 3 di 11 diritto potestativo le avesse provocato un grave danno patrimoniale, dal momento che la possibilità di fruire dell'impianto ascensore determinerebbe un notevole apprezzamento dell'appartamento di sua proprietà, secondo quanto indicato dalle agenzie immobiliari, da lei interpellate.
Si costituiva in giudizio il sito in AR, Corso Torino n. 3/5, eccependo la sua Controparte_1
carenza di legittimazione passiva, dal momento che l'impianto ascensore appartiene solo ad alcuni dei condomini del dall'altro, evidenziando che il soggetto evocato in giudizio, Controparte_1
denominato di , non esiste, dal momento che il codice Controparte_7 Controparte_7
fiscale indicato da parte attrice è quello del mentre l'unità immobiliare acquistata Controparte_1
dalla fa parte del , ed i due MIi hanno una soggettività Pt_1 Controparte_8
giuridica autonoma e sono contraddistinti da due diversi codici fiscali.
Il pertanto contestava, anzitutto, che rivestisse la qualità di Controparte_1 Parte_1
condomina del quindi osservava come l'impianto ascensore fosse stato realizzato Controparte_1
da alcuni dei condomini del e ad una delle condomine del Controparte_1 Controparte_9
era stata concessa la facoltà di utilizzo dell'ascensore ubicato nel
[...] Per_1 CP_1
, non per la sussistenza in capo alla stessa - né tanto meno per la sussistenza in capo a tutti i
[...]
condomini del - di un diritto potestativo ad utilizzare quell'impianto, bensì Controparte_8
per una libera scelta dei comproprietari dell'impianto ascensore;
che dunque erano radicalmente insussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di cui al comma 3 dell'art. 1121 c.c.; che, peraltro, la aveva acquistato il suo immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e si trova Pt_1
tuttora, come descritto nell'elaborato peritale della procedura esecutiva, e cioè senza ascensore, per cui non poteva lamentare la lesione di alcuna aspettativa per il fatto di non poter utilizzare quell'impianto, di pertinenza dei proprietari delle unità abitative facenti parte di un altro ON, né tanto meno poteva dedurre di avere sopportato in conseguenza di ciò un danno suscettibile di essere risarcito.
Il Tribunale di AR, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, in data 04/08/2022 pronunciava sentenza, con la quale respingeva le domanda di parte attrice, condannandola a rifondere le spese di giudizio in favore del Controparte_1
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 06/09/2022, ha proposto appello con Parte_1
atto notificato in data 05/10/2022, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento nei confronti del delle domande proposte in primo grado. CP_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione, all'udienza del 20/03/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 11 La sentenza impugnata
Il Tribunale di AR ha anzitutto rilevato come la domanda di sia stata proposta Parte_1 nei confronti del " ”, identificato con il codice fiscale Controparte_7
che identifica il soggetto effettivamente costituitosi in giudizio. P.IVA_1 Controparte_1
Quindi ha disatteso l'eccezione sollevata dal qualificata come di difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, ma in realtà rappresentata dalla contestazione della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, e concernente il fatto che l'impianto ascensore, di cui si controverte, sarebbe in comproprietà solo di alcuni condomini e non di tutti i partecipanti al Ha Controparte_1
precisato il primo Giudice come l'amministratore di condominio, secondo pacifica giurisprudenza, sia legittimato passivo riguardo alle controversie afferenti cose, impianti o servizi appartenenti anche ad alcuni solamente dei proprietari, costituiti in condominio cd. parziale, nella sua qualità di unico rappresentante processuale, salva la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati.
Passando quindi all'esame del merito, il Tribunale ha ritenuto la domanda della infondata, Pt_1
essendo tale domanda fondata sul disposto dell'art. 1121, co. 3, c.c., e cioè invocando il diritto potestativo del condomino di partecipare in un secondo momento ai vantaggi derivanti dalle innovazioni realizzate da parte di alcuni soltanto dei condomini. Ha osservando infatti come nel caso di specie l'impianto ascensore appartenga ad alcuni condomini del cui la Controparte_1 Pt_1
è estranea, essendo l'unità immobiliare di sua proprietà ubicata all'interno del Controparte_8
, secondo quanto è dato di evincere dalla stessa domanda di mediazione presentata dalla
[...]
nonché dalla procedura esecutiva, nell'ambito della quale aveva acquistato l'immobile, che Pt_1
era stata promossa proprio dal . Controparte_8
Parimenti il primo Giudice ha ritenuto destituita di fondamento la tesi della difesa attorea, secondo cui il fabbricato in AR di , in quanto costituito da un unico edificio esteso in Controparte_7
orizzontale, costituirebbe un unico ente condominiale, a nulla rilevando l'attribuzione di distinti codici fiscali alle diverse porzioni del fabbricato.
Infatti, l'assunto attoreo, secondo cui sino al 1986/1987 sarebbe esistito un unico ente condominiale, non trova riscontro documentale, al contrario risulta invece la prova documentale dell'esistenza di due distinti enti condominiali, secondo quanto è dato di evincere dai separati Regolamenti condominiali e dai verbali di assemblea dei due distinti condomini, con l'approvazione dei relativi rendiconti, in cui sono elencati i nominativi dei singoli condomini.
Da ultimo, ha osservato ancora il Tribunale come non possa attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che sia stato concesso l'utilizzo dell'impianto ascensore ad una condomina dell'adiacente CP_1
pagina 5 di 11 (la sig.ra , trattandosi di una scelta operata dai comproprietari dell'impianto CP_8 Per_1
ascensore e non del riconoscimento di un diritto potestativo in capo alla diritto che non Per_1
poteva competerle in quanto appartenente ad un diverso ON.
I motivi d'impugnazione
Parte appellante articola le proprie censure avverso la decisione impugnata attraverso quattro motivi d'impugnazione, di cui i primi due involgono i passaggi motivazionali attraverso i quali il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda, mentre gli altri concernono la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla Pt_1
Con il primo motivo d'appello viene censurato il fatto che la sentenza abbia erroneamente pronunciato con riferimento all'esistenza di uno o due enti condominiali presso il fabbricato di
[...]
in AR, ritenendo l'appellante la risoluzione di tale questione dirimente ai fini del CP_7
giudizio, tanto da essere stata posta come questione pregiudiziale, oggetto di un accertamento incidentale.
L'appellante precisa che se il fabbricato consta di un solo ente condominiale la proprietaria Pt_1
di un'unità immobiliare sita all'interno del medesimo, avrebbe indubitabilmente diritto a partecipare all'impianto ascensore costruito da alcuni dei proprietari delle altre unità immobiliari, costituendo il predetto impianto un esempio di condominio parziale, con conseguente obbligo, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1121 c.c., per i componenti del cd. condominio parziale di consentire la partecipazione all'impianto da parte degli altri condomini.
Nel criticare il ragionamento sulla base del quale il Tribunale è pervenuto ad escludere l'esistenza di due MIi separati, l'appellante ribadisce la medesima circostanza già esposta in primo grado e confutata dalla pronuncia impugnata, secondo cui il fabbricato di consterebbe di un Controparte_7
solo edificio esteso in orizzontale, composto da diverse unità immobiliari, che non sarebbe mai stato diviso in due enti condominiali, secondo la procedura a tal fine prevista dalla legge.
Sostiene la come nel caso di specie sia indubbio che il Regolamento vigente fino agli anni Pt_1
1986 e 1987 fosse l'unico Regolamento in vigore per l'intero fabbricato e la formazione di altro
ON fosse subordinata al rispetto della specifica procedura di scioglimento, disciplinata dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che nel caso di specie non sarebbe stata seguita, sicché a nulla rileverebbe l'attribuzione a porzioni nel medesimo ON di due diversi codici fiscali, trattandosi di adempimento che ha una rilevanza meramente fiscale. Precisa ancora la come il Pt_1 CP_1
appellato abbia prodotto in giudizio sia il Regolamento del sia altro Controparte_1
Regolamento erroneamente denominato “Regolamento del ”, che in realtà Controparte_8
pagina 6 di 11 rappresenterebbe il Regolamento condominiale relativo all'intero fabbricato di corso AR n. 3, cui successivamente si è aggiunto quello del cosiddetto Controparte_1
Infine, a nulla rileva la documentazione depositata, relativa alla gestione di due distinti MIi, trattandosi di documentazione afferente ad una prassi erroneamente invalsa e reiterata.
Parte appellante è consapevole del fatto che, avendo fondato la propria domanda sul disposto dell'art. 1121, co. 3, c.c., deve sostenere, e dimostrare, di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita all'interno del ON in cui è stata realizzata l'innovazione, consistita nell'installazione dell'impianto ascensore, e per fare ciò prospettata l'esistenza di un unico ON sito al civico n. 3 di C.so in AR. CP_7
Tale prospettazione si fonda sulle caratteristiche strutturali unitarie del fabbricato e dunque sull'esistenza di un ON sorto ex lege, la cui suddivisione in due distinti enti condominiali sarebbe dovuta avvenire, sussistendone i presupposti, seguendo il procedimento previsto per lo scioglimento del condominio dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c.
La tesi è frutto di mere asserzioni prive di qualsivoglia concreto riscontro probatorio.
La circostanza che i corpi di fabbrica siano tra loro uniti (“un unico edificio esteso in orizzontale”) è di per sé irrilevante, essendo questa la condizione di molti MIi tra loro confinanti, essendo piuttosto rilevante, anche se non dirimente, che essi utilizzino i medesimi spazi comuni.
Certamente il sorge ipso facto quando si vengono a determinare le condizioni di cui CP_1
all'art. 1117 c.c., e cioè allorché in un edificio, sin dal momento della sua costruzione, ovvero per effetto di un successivo frazionamento della proprietà prima unitaria, si abbiano delle unità immobiliari oggetto di proprietà esclusiva, con parti dell'edificio, che per caratteristiche strutturali e funzionali, sono destinate all'uso comune, ex art. 1117 c.c.
Quale fosse l'originaria condizione dello stabile di C.so Torino n. 3 in AR - e cioè se esso, nella sua integralità, si sia mai trovato nella condizione sopra enunciata, così da far sorgere un ON, che ricomprendesse l'intero stabile - non è stato né precisamente prospettato dall'odierna appellante, né tanto meno provato.
L'esistenza di un unico ON sino agli anni 1986/1987 costituisce un'asserzione dell'appellante priva di qualsivoglia dimostrazione, essendo stati prodotti in atti il Regolamento del ON
[...]
, di cui non è indicata la data di deposito, e il Regolamento del ON , approvato CP_8 CP_1
dall'assemblea dei condomini in data 10/08/1985, con il quale vengono, tra le altre cose, regolate(v. art. 6) le servitù reciproche tra i due MI, che dunque erano all'epoca già entrambi già esistenti.
Pertanto, è del tutto indimostrato che vi sia stato un periodo in cui vi era un ente condominiale unitario, solo successivamente sciolto per costituire due enti condominiali separati.
pagina 7 di 11 A prescindere dal fatto che è dubitabile la legittimazione di a contestare le eventuali Parte_1
modalità, asseritamente difformi da quelle normativamente previste, dello scioglimento del
ON in origine unitario, trattandosi di vicende che risalirebbero a circa trenta anni prima l'acquisto della sua unità immobiliare, pacificamente ricompresa nel , Controparte_8
secondo quanto desumibile dagli atti della procedura esecutiva, nell'ambito della quale è avvenuta l'aggiudicazione dell'immobile, nonché dai verbali delle assemblee condominiali.
È peraltro indicativo della pretestuosità della tesi proposta in giudizio, la differente posizione espressa dalla in sede domanda di mediazione, allorché la pretesa veniva rivolta nei confronti del Pt_1
ente di cui ha invece volutamente ignorato l'esistenza al momento della Controparte_1
proposizione della domanda giudiziale, rivolta nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente, quale è il ON ”. Controparte_7
L'assenza del presupposto per l'applicabilità del comma 3 dell'art. 1121 c.c., e cioè l'essere l'appellante condomina dello stabile all'interno del quale è stata realizzata l'innovazione, comporta la conferma del rigetto della domanda, che su quel presupposto in diritto si fonda.
Con il secondo motivo d'impugnazione in termini invero antitetici con il contenuto del primo motivo d'appello, con il quale è stato censurato il ragionamento, in forza del quale il primo Giudice ha escluso l'esistenza di un unico ON, ed ha invece ravvisato l'esistenza di due distinti enti condominiali, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento alla domanda di accertamento incidentale, avente ad oggetto l'esistenza di un solo ON del Parte_2
in AR.
[...]
Assume l'appellante che il Giudice nel dispositivo non si sarebbe espresso sulla domanda di accertamento incidentale, tesa in via pregiudiziale ad accertare e dichiarare che esiste un solo
ON, dal che discenderebbe la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo così articolato risulta inammissibile.
Il Tribunale, per tutto quanto in precedenza esposto, ha esaminato compiutamente quella richiesta di accertamento incidentale e su di quella ha pronunciato, a nulla rilevando che al rigetto di quell'accertamento non abbia corrisposto uno specifico capo enunciato nel dispositivo della sentenza.
Del resto, trattandosi di accertamento incidentale, funzionale all'accoglimento della domanda di merito proposta, la sentenza non doveva pronunciare su di esso con efficacia di giudicato, per cui la reiezione di quell'accertamento è ricompresa nel rigetto della domanda principale di merito.
La censura articolata con questo secondo motivo d'appello, del resto, non sarebbe di per sé idonea a condurre ad una diversa ricostruzione o valutazione rispetto a quella operata con la sentenza di primo pagina 8 di 11 grado, che su questo punto è già stata oggetto di conferma per effetto del rigetto del primo motivo di gravame.
Con il terzo motivo d'appello la si duole del mancato accoglimento delle istanze istruttorie Pt_1
formulate e chiede pertanto a questa Corte di disporne l'espletamento.
Lamenta parte appellante che il Giudice di primo grado abbia respinto le istanze istruttorie formulate, limitandosi ad ammettere soltanto alcuni dei capi di prova dedotti dal convenuto, quindi, a CP_1
seguito di istanza della tesa ad ottenere la revoca dell'ordinanza istruttoria, e anche in Pt_1
considerazione dell'erronea ammissione di alcuni capi di prova dedotti da parte convenuta, con successiva ordinanza provvedeva alla revoca dell'ordinanza adottata in data 20/05/2020, senza tuttavia provvedere in maniera puntuale sulle richieste istruttorie avanzate da parte attrice.
Invero il Tribunale con l'ordinanza in data 22/05/2020 (e non 20/05/2020) non ha ammesso i capi di prova orale dedotti dalla ritenendo alcuni di essi irrilevanti ed altri in contrasto, per il loro Pt_1
contenuto, con le risultanze documentali, quindi con la successiva ordinanza del 20/09/2021, pur revocando la precedente ammissione di alcune delle prove orali dedotte dal ha Controparte_1
confermato la valutazione d'inammissibilità già in precedenza espressa riguardo le istanze istruttorie della Pt_1
Le istanze istruttorie ora riproposte possono essere suddivise in due gruppi: alcune afferiscono a circostanze relative alle richieste risarcitorie e sono effettivamente irrilevante, come già ritenuto dal
Giudice di primo grado, atteso che, una volta esclusa la sussistenza del diritto in capo alla a Pt_1
partecipare ai vantaggi dell'installazione dell'impianto ascensore, è del tutto superflua l'indagine circa eventuali danni, che siano derivati o possano derivare dal fatto di non poter utilizzare quell'impianto; altre circostanze afferiscono invece all'accertamento dell'esistenza di solo Parte_3
.
[...]
Tali capi, concernenti l'esistenza di unico ballatoio, che si diparte a livello dei piani (capo c), l'esistenza di un'unica area cortilizia (capo d), o di una sola rampa di scale (capo f), al di là di essere genericamente articolati, sono irrilevanti ai fini che l'appellante si propone, per tutte le considerazioni già in precedenza esposte, riguardo al difetto di prova dell'esistenza in origine di un ON unitario. Peraltro, per quanto è dato evincere dai Regolamenti, lo stato dei luoghi dei due stabili è oggetto di una disciplina estremamente analitica, per cui vi sono parti che servono in via esclusiva solo un ON e altre parti su cui invece insistono delle servitù a carico dell'uno e a favore dell'altro
(v. art. 6 Regolamento ), sicché non è la semplicistica descrizione ricavabile dai CP_1 CP_1
capi articolati da parte appellante, che potrebbe condurre ad una ricostruzione diversa dalla situazione dei luoghi, oggetto di espressa regolamentazione.
pagina 9 di 11 Con riferimento all'area cortilizia, non può del resto trascurarsi di considerare come dalle fotografie prodotte risulti che detta area è divisa tra i due MI da un muro/palizzata e l'impianto ascensore insiste sul sedime dell'area cortilizia di pertinenza del (v. foto numero prodotta Controparte_1
come doc. 16 da parte appellata).
Infine, del tutto irrilevanti risulta g) ed h), concernenti i motivi interni e le aspettative, che avrebbero indotto la ad aggiudicarsi in sede esecutiva l'unità immobiliare, unità immobiliare che è, in Pt_1
ogni caso, stata stimata in quella sede come priva di ascensore.
Da ultimo, con il quarto motivo d'impugnazione vengono reiterate le doglianze già oggetto del precedente motivo esaminato, concernenti ancora l'omesso espletamento da parte del Tribunale dell'istruttoria richiesta, anche in punto quantificazione dei danni, di cui è stato richiesto il risarcimento.
Il motivo risulta inammissibile, in quanto nulla di diverso ed ulteriore aggiunge alle considerazioni svolte con il terzo motivo di gravame e già rigettate.
Le spese del giudizio
Stante l'integrale reiezione del gravame, le spese anche del presente grado di giudizio, in base al principio della soccombenza, debbono essere poste a carico di e vengono liquidate Parte_1
in favore della parte appellata sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato fascia bassa,
Tenuto conto della natura della controversia e del numero delle questioni trattate, deve applicarsi il compenso medio per le fasi di studio ed introduttiva e il compenso prossimo al minimo per la fase decisionale, limitata alla trattazione delle medesime questioni di fatto e diritto già contenute negli atti introduttivi, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (v. Cass.
16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.900,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente € 5.376,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Tenuto conto della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013), del versamento da parte dell'appellante di un pagina 10 di 11 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
459/2022 emessa dal Tribunale di AR in data 04/08/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere al , in persona del suo Parte_1 Controparte_1
amministratore pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € € 5.376,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1292/2022 RG promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sorrento (NA), Via Luigi De Maio 14, presso lo studio dell'avv. Mauro De
Angelis, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F.: , ubicato in AR, Corso Torino n. 3/5, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, geom. elettivamente domiciliato in Controparte_2
AR, Via Dolores Bello 3, presso lo studio dell'avv. Rino Taddi che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 459/2022 del Tribunale di AR, pubblicata in data
04/08/2022
- Accertamento diritto all'utilizzo dell'impianto ascensore - risarcimento danno
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per parte appellante:
“Conclude affinché l'On.le Corte d'Appello di Torino voglia, in riforma della impugnata sentenza, così statuire:
a) Accoglie la domanda di accertamento incidentale avanzata dalla signora e Parte_1 per l'effetto dichiara l'esistenza di un solo condominio del fabbricato del Corso Torino n°3 in
AR;
b) Ordina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1121 c.c. ultimo comma, ai preposti del
[...]
in persona dell'amm.re e l.r.p.t. , Controparte_3 Controparte_4 di permettere la partecipazione della signora all'impianto ascensore Parte_1
ubicato nel descritto fabbricato;
c) Condanna i preposti del in persona dell'amm.re e Controparte_5
l.r.p.t. Geom. , al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2
subiti dalla signora per non aver potuto utilizzare il descritto impianto Parte_1 ascensore così come quantificati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
d) Condanna i preposti del in persona dell'amm.re e Controparte_5
l.r.p.t. Geom. , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio Controparte_2
grado di giudizio oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante per averne fatto anticipo”.
Per parte appellata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
-In via Preliminare:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342, co. 1 e 2 C.P.C., l'inammissibilità del proposto appello, in quanto lo stesso non rispetta le previsioni normative.
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis C.P.C., l'inammissibilità del proposto appello, non avendo lo stesso, per i motivi esposti in narrativa, probabilità di essere accolto.
- Nel merito: Respingere l'appello proposto da , perché infondato in fatto e in diritto Parte_1
e, conseguentemente, mandare assolto il , in persona del suo Controparte_6
Amministratore, Geom. , legale rappresentante pro tempore, da ogni qualsivoglia Controparte_2
avversaria pretesa, confermando, così, in ogni sua parte, anche in punto di spese legali la Sentenza
n.459 del giorno 03/08/2022 – pubbl. il giorno 04/08/2022 – dal Tribunale di AR, con ogni conseguente statuizione di rito e di Legge in merito.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di Giudizio, oltre 15% forf., C.P.A. ed I.V.A., se dovuta di Legge e di ragione.
pagina 2 di 11 -In via istruttoria: in denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie riproposte in questo grado di Giudizio dall'appellante , si chiede ammettersi anche le prove richieste dal Parte_1
qui convenuto in appello sui capitoli dedotti nella memoria autorizzata Controparte_1
26/11/2019, ex art, 183, VI co., n.2 C.P.C., con i testi ivi indicati e nella memoria autorizzata
16/12/20219, ex art. 183, VI co. n. 3 C.P.C., sempre con i testi ivi indicati;
nonché, rinnovando le opposizioni formulate ai mezzi di prova di controparte con memoria autorizzata 16/12/2019, ex art.
183, VI co. n.3 C.P.C., in caso di loro ammissione, anche parziale, si chiede che, previa esclusione di ogni terminologia e/o frase che possa rappresentare per il teste una propria valutazione e/o un proprio giudizio, di essere autorizzati alla prova diretta e contraria, come già richiesta con la predetta memoria autorizzata 16/12/2019, ex art.183, VI co. n.3 C.P.C., e con i testi ivi indicati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08/01/2019 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di AR il AR, chiedendo che Controparte_7
fosse ordinato all'amministratore del ON di permettere la partecipazione della Pt_1
all'impianto ascensore, ubicato all'interno del fabbricato, e che il ON fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subìti, per non aver potuto utilizzare il predetto impianto.
Esponeva l'attrice di essere divenuta proprietaria di un'unità immobiliare, sita al quarto piano del fabbricato ubicato in AR, C.so Torino n. 3, in forza di decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di AR in data 05/07/2012; di essersi determinata all'acquisto di detto appartamento al precipuo scopo di destinarla a residenza abituale della madre, in età avanzata e con notevoli difficoltà di deambulazione, e ciò in considerazione del fatto che, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiudicazione, era in corso la realizzazione di un impianto ascensore, che veniva completato nei primi mesi dell'anno 2012; che l'impianto veniva realizzato dai proprietari di alcune delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato di C.so Torino n. 3, i quali avevano provveduto ad assicurare a tutti i proprietari di unità facenti parte di quello stabile il diritto a divenire comproprietari dell'impianto, previa apposita richiesta, così come statuito nel verbale dell'assemblea condominiale svoltasi in data 30/03/2011; che tuttavia la sua richiesta era stata disattesa e pertanto aveva subito un enorme danno per effetto dell'illegittimo comportamento dei condomini del fabbricato, che le avevano negato il diritto a divenire comproprietaria dell'impianto ascensore e ad utilizzarlo.
A fondamento della propria pretesa veniva invocata da parte attrice la previsione di cui all'art. 1121, comma 3, c.c., disposizione attributiva di un diritto potestativo a partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni realizzate da alcuni dei condomini, evidenziando come la negazione di tale pagina 3 di 11 diritto potestativo le avesse provocato un grave danno patrimoniale, dal momento che la possibilità di fruire dell'impianto ascensore determinerebbe un notevole apprezzamento dell'appartamento di sua proprietà, secondo quanto indicato dalle agenzie immobiliari, da lei interpellate.
Si costituiva in giudizio il sito in AR, Corso Torino n. 3/5, eccependo la sua Controparte_1
carenza di legittimazione passiva, dal momento che l'impianto ascensore appartiene solo ad alcuni dei condomini del dall'altro, evidenziando che il soggetto evocato in giudizio, Controparte_1
denominato di , non esiste, dal momento che il codice Controparte_7 Controparte_7
fiscale indicato da parte attrice è quello del mentre l'unità immobiliare acquistata Controparte_1
dalla fa parte del , ed i due MIi hanno una soggettività Pt_1 Controparte_8
giuridica autonoma e sono contraddistinti da due diversi codici fiscali.
Il pertanto contestava, anzitutto, che rivestisse la qualità di Controparte_1 Parte_1
condomina del quindi osservava come l'impianto ascensore fosse stato realizzato Controparte_1
da alcuni dei condomini del e ad una delle condomine del Controparte_1 Controparte_9
era stata concessa la facoltà di utilizzo dell'ascensore ubicato nel
[...] Per_1 CP_1
, non per la sussistenza in capo alla stessa - né tanto meno per la sussistenza in capo a tutti i
[...]
condomini del - di un diritto potestativo ad utilizzare quell'impianto, bensì Controparte_8
per una libera scelta dei comproprietari dell'impianto ascensore;
che dunque erano radicalmente insussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di cui al comma 3 dell'art. 1121 c.c.; che, peraltro, la aveva acquistato il suo immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e si trova Pt_1
tuttora, come descritto nell'elaborato peritale della procedura esecutiva, e cioè senza ascensore, per cui non poteva lamentare la lesione di alcuna aspettativa per il fatto di non poter utilizzare quell'impianto, di pertinenza dei proprietari delle unità abitative facenti parte di un altro ON, né tanto meno poteva dedurre di avere sopportato in conseguenza di ciò un danno suscettibile di essere risarcito.
Il Tribunale di AR, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, in data 04/08/2022 pronunciava sentenza, con la quale respingeva le domanda di parte attrice, condannandola a rifondere le spese di giudizio in favore del Controparte_1
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 06/09/2022, ha proposto appello con Parte_1
atto notificato in data 05/10/2022, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento nei confronti del delle domande proposte in primo grado. CP_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione, all'udienza del 20/03/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 11 La sentenza impugnata
Il Tribunale di AR ha anzitutto rilevato come la domanda di sia stata proposta Parte_1 nei confronti del " ”, identificato con il codice fiscale Controparte_7
che identifica il soggetto effettivamente costituitosi in giudizio. P.IVA_1 Controparte_1
Quindi ha disatteso l'eccezione sollevata dal qualificata come di difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, ma in realtà rappresentata dalla contestazione della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, e concernente il fatto che l'impianto ascensore, di cui si controverte, sarebbe in comproprietà solo di alcuni condomini e non di tutti i partecipanti al Ha Controparte_1
precisato il primo Giudice come l'amministratore di condominio, secondo pacifica giurisprudenza, sia legittimato passivo riguardo alle controversie afferenti cose, impianti o servizi appartenenti anche ad alcuni solamente dei proprietari, costituiti in condominio cd. parziale, nella sua qualità di unico rappresentante processuale, salva la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati.
Passando quindi all'esame del merito, il Tribunale ha ritenuto la domanda della infondata, Pt_1
essendo tale domanda fondata sul disposto dell'art. 1121, co. 3, c.c., e cioè invocando il diritto potestativo del condomino di partecipare in un secondo momento ai vantaggi derivanti dalle innovazioni realizzate da parte di alcuni soltanto dei condomini. Ha osservando infatti come nel caso di specie l'impianto ascensore appartenga ad alcuni condomini del cui la Controparte_1 Pt_1
è estranea, essendo l'unità immobiliare di sua proprietà ubicata all'interno del Controparte_8
, secondo quanto è dato di evincere dalla stessa domanda di mediazione presentata dalla
[...]
nonché dalla procedura esecutiva, nell'ambito della quale aveva acquistato l'immobile, che Pt_1
era stata promossa proprio dal . Controparte_8
Parimenti il primo Giudice ha ritenuto destituita di fondamento la tesi della difesa attorea, secondo cui il fabbricato in AR di , in quanto costituito da un unico edificio esteso in Controparte_7
orizzontale, costituirebbe un unico ente condominiale, a nulla rilevando l'attribuzione di distinti codici fiscali alle diverse porzioni del fabbricato.
Infatti, l'assunto attoreo, secondo cui sino al 1986/1987 sarebbe esistito un unico ente condominiale, non trova riscontro documentale, al contrario risulta invece la prova documentale dell'esistenza di due distinti enti condominiali, secondo quanto è dato di evincere dai separati Regolamenti condominiali e dai verbali di assemblea dei due distinti condomini, con l'approvazione dei relativi rendiconti, in cui sono elencati i nominativi dei singoli condomini.
Da ultimo, ha osservato ancora il Tribunale come non possa attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che sia stato concesso l'utilizzo dell'impianto ascensore ad una condomina dell'adiacente CP_1
pagina 5 di 11 (la sig.ra , trattandosi di una scelta operata dai comproprietari dell'impianto CP_8 Per_1
ascensore e non del riconoscimento di un diritto potestativo in capo alla diritto che non Per_1
poteva competerle in quanto appartenente ad un diverso ON.
I motivi d'impugnazione
Parte appellante articola le proprie censure avverso la decisione impugnata attraverso quattro motivi d'impugnazione, di cui i primi due involgono i passaggi motivazionali attraverso i quali il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda, mentre gli altri concernono la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla Pt_1
Con il primo motivo d'appello viene censurato il fatto che la sentenza abbia erroneamente pronunciato con riferimento all'esistenza di uno o due enti condominiali presso il fabbricato di
[...]
in AR, ritenendo l'appellante la risoluzione di tale questione dirimente ai fini del CP_7
giudizio, tanto da essere stata posta come questione pregiudiziale, oggetto di un accertamento incidentale.
L'appellante precisa che se il fabbricato consta di un solo ente condominiale la proprietaria Pt_1
di un'unità immobiliare sita all'interno del medesimo, avrebbe indubitabilmente diritto a partecipare all'impianto ascensore costruito da alcuni dei proprietari delle altre unità immobiliari, costituendo il predetto impianto un esempio di condominio parziale, con conseguente obbligo, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1121 c.c., per i componenti del cd. condominio parziale di consentire la partecipazione all'impianto da parte degli altri condomini.
Nel criticare il ragionamento sulla base del quale il Tribunale è pervenuto ad escludere l'esistenza di due MIi separati, l'appellante ribadisce la medesima circostanza già esposta in primo grado e confutata dalla pronuncia impugnata, secondo cui il fabbricato di consterebbe di un Controparte_7
solo edificio esteso in orizzontale, composto da diverse unità immobiliari, che non sarebbe mai stato diviso in due enti condominiali, secondo la procedura a tal fine prevista dalla legge.
Sostiene la come nel caso di specie sia indubbio che il Regolamento vigente fino agli anni Pt_1
1986 e 1987 fosse l'unico Regolamento in vigore per l'intero fabbricato e la formazione di altro
ON fosse subordinata al rispetto della specifica procedura di scioglimento, disciplinata dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che nel caso di specie non sarebbe stata seguita, sicché a nulla rileverebbe l'attribuzione a porzioni nel medesimo ON di due diversi codici fiscali, trattandosi di adempimento che ha una rilevanza meramente fiscale. Precisa ancora la come il Pt_1 CP_1
appellato abbia prodotto in giudizio sia il Regolamento del sia altro Controparte_1
Regolamento erroneamente denominato “Regolamento del ”, che in realtà Controparte_8
pagina 6 di 11 rappresenterebbe il Regolamento condominiale relativo all'intero fabbricato di corso AR n. 3, cui successivamente si è aggiunto quello del cosiddetto Controparte_1
Infine, a nulla rileva la documentazione depositata, relativa alla gestione di due distinti MIi, trattandosi di documentazione afferente ad una prassi erroneamente invalsa e reiterata.
Parte appellante è consapevole del fatto che, avendo fondato la propria domanda sul disposto dell'art. 1121, co. 3, c.c., deve sostenere, e dimostrare, di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita all'interno del ON in cui è stata realizzata l'innovazione, consistita nell'installazione dell'impianto ascensore, e per fare ciò prospettata l'esistenza di un unico ON sito al civico n. 3 di C.so in AR. CP_7
Tale prospettazione si fonda sulle caratteristiche strutturali unitarie del fabbricato e dunque sull'esistenza di un ON sorto ex lege, la cui suddivisione in due distinti enti condominiali sarebbe dovuta avvenire, sussistendone i presupposti, seguendo il procedimento previsto per lo scioglimento del condominio dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c.
La tesi è frutto di mere asserzioni prive di qualsivoglia concreto riscontro probatorio.
La circostanza che i corpi di fabbrica siano tra loro uniti (“un unico edificio esteso in orizzontale”) è di per sé irrilevante, essendo questa la condizione di molti MIi tra loro confinanti, essendo piuttosto rilevante, anche se non dirimente, che essi utilizzino i medesimi spazi comuni.
Certamente il sorge ipso facto quando si vengono a determinare le condizioni di cui CP_1
all'art. 1117 c.c., e cioè allorché in un edificio, sin dal momento della sua costruzione, ovvero per effetto di un successivo frazionamento della proprietà prima unitaria, si abbiano delle unità immobiliari oggetto di proprietà esclusiva, con parti dell'edificio, che per caratteristiche strutturali e funzionali, sono destinate all'uso comune, ex art. 1117 c.c.
Quale fosse l'originaria condizione dello stabile di C.so Torino n. 3 in AR - e cioè se esso, nella sua integralità, si sia mai trovato nella condizione sopra enunciata, così da far sorgere un ON, che ricomprendesse l'intero stabile - non è stato né precisamente prospettato dall'odierna appellante, né tanto meno provato.
L'esistenza di un unico ON sino agli anni 1986/1987 costituisce un'asserzione dell'appellante priva di qualsivoglia dimostrazione, essendo stati prodotti in atti il Regolamento del ON
[...]
, di cui non è indicata la data di deposito, e il Regolamento del ON , approvato CP_8 CP_1
dall'assemblea dei condomini in data 10/08/1985, con il quale vengono, tra le altre cose, regolate(v. art. 6) le servitù reciproche tra i due MI, che dunque erano all'epoca già entrambi già esistenti.
Pertanto, è del tutto indimostrato che vi sia stato un periodo in cui vi era un ente condominiale unitario, solo successivamente sciolto per costituire due enti condominiali separati.
pagina 7 di 11 A prescindere dal fatto che è dubitabile la legittimazione di a contestare le eventuali Parte_1
modalità, asseritamente difformi da quelle normativamente previste, dello scioglimento del
ON in origine unitario, trattandosi di vicende che risalirebbero a circa trenta anni prima l'acquisto della sua unità immobiliare, pacificamente ricompresa nel , Controparte_8
secondo quanto desumibile dagli atti della procedura esecutiva, nell'ambito della quale è avvenuta l'aggiudicazione dell'immobile, nonché dai verbali delle assemblee condominiali.
È peraltro indicativo della pretestuosità della tesi proposta in giudizio, la differente posizione espressa dalla in sede domanda di mediazione, allorché la pretesa veniva rivolta nei confronti del Pt_1
ente di cui ha invece volutamente ignorato l'esistenza al momento della Controparte_1
proposizione della domanda giudiziale, rivolta nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente, quale è il ON ”. Controparte_7
L'assenza del presupposto per l'applicabilità del comma 3 dell'art. 1121 c.c., e cioè l'essere l'appellante condomina dello stabile all'interno del quale è stata realizzata l'innovazione, comporta la conferma del rigetto della domanda, che su quel presupposto in diritto si fonda.
Con il secondo motivo d'impugnazione in termini invero antitetici con il contenuto del primo motivo d'appello, con il quale è stato censurato il ragionamento, in forza del quale il primo Giudice ha escluso l'esistenza di un unico ON, ed ha invece ravvisato l'esistenza di due distinti enti condominiali, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento alla domanda di accertamento incidentale, avente ad oggetto l'esistenza di un solo ON del Parte_2
in AR.
[...]
Assume l'appellante che il Giudice nel dispositivo non si sarebbe espresso sulla domanda di accertamento incidentale, tesa in via pregiudiziale ad accertare e dichiarare che esiste un solo
ON, dal che discenderebbe la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo così articolato risulta inammissibile.
Il Tribunale, per tutto quanto in precedenza esposto, ha esaminato compiutamente quella richiesta di accertamento incidentale e su di quella ha pronunciato, a nulla rilevando che al rigetto di quell'accertamento non abbia corrisposto uno specifico capo enunciato nel dispositivo della sentenza.
Del resto, trattandosi di accertamento incidentale, funzionale all'accoglimento della domanda di merito proposta, la sentenza non doveva pronunciare su di esso con efficacia di giudicato, per cui la reiezione di quell'accertamento è ricompresa nel rigetto della domanda principale di merito.
La censura articolata con questo secondo motivo d'appello, del resto, non sarebbe di per sé idonea a condurre ad una diversa ricostruzione o valutazione rispetto a quella operata con la sentenza di primo pagina 8 di 11 grado, che su questo punto è già stata oggetto di conferma per effetto del rigetto del primo motivo di gravame.
Con il terzo motivo d'appello la si duole del mancato accoglimento delle istanze istruttorie Pt_1
formulate e chiede pertanto a questa Corte di disporne l'espletamento.
Lamenta parte appellante che il Giudice di primo grado abbia respinto le istanze istruttorie formulate, limitandosi ad ammettere soltanto alcuni dei capi di prova dedotti dal convenuto, quindi, a CP_1
seguito di istanza della tesa ad ottenere la revoca dell'ordinanza istruttoria, e anche in Pt_1
considerazione dell'erronea ammissione di alcuni capi di prova dedotti da parte convenuta, con successiva ordinanza provvedeva alla revoca dell'ordinanza adottata in data 20/05/2020, senza tuttavia provvedere in maniera puntuale sulle richieste istruttorie avanzate da parte attrice.
Invero il Tribunale con l'ordinanza in data 22/05/2020 (e non 20/05/2020) non ha ammesso i capi di prova orale dedotti dalla ritenendo alcuni di essi irrilevanti ed altri in contrasto, per il loro Pt_1
contenuto, con le risultanze documentali, quindi con la successiva ordinanza del 20/09/2021, pur revocando la precedente ammissione di alcune delle prove orali dedotte dal ha Controparte_1
confermato la valutazione d'inammissibilità già in precedenza espressa riguardo le istanze istruttorie della Pt_1
Le istanze istruttorie ora riproposte possono essere suddivise in due gruppi: alcune afferiscono a circostanze relative alle richieste risarcitorie e sono effettivamente irrilevante, come già ritenuto dal
Giudice di primo grado, atteso che, una volta esclusa la sussistenza del diritto in capo alla a Pt_1
partecipare ai vantaggi dell'installazione dell'impianto ascensore, è del tutto superflua l'indagine circa eventuali danni, che siano derivati o possano derivare dal fatto di non poter utilizzare quell'impianto; altre circostanze afferiscono invece all'accertamento dell'esistenza di solo Parte_3
.
[...]
Tali capi, concernenti l'esistenza di unico ballatoio, che si diparte a livello dei piani (capo c), l'esistenza di un'unica area cortilizia (capo d), o di una sola rampa di scale (capo f), al di là di essere genericamente articolati, sono irrilevanti ai fini che l'appellante si propone, per tutte le considerazioni già in precedenza esposte, riguardo al difetto di prova dell'esistenza in origine di un ON unitario. Peraltro, per quanto è dato evincere dai Regolamenti, lo stato dei luoghi dei due stabili è oggetto di una disciplina estremamente analitica, per cui vi sono parti che servono in via esclusiva solo un ON e altre parti su cui invece insistono delle servitù a carico dell'uno e a favore dell'altro
(v. art. 6 Regolamento ), sicché non è la semplicistica descrizione ricavabile dai CP_1 CP_1
capi articolati da parte appellante, che potrebbe condurre ad una ricostruzione diversa dalla situazione dei luoghi, oggetto di espressa regolamentazione.
pagina 9 di 11 Con riferimento all'area cortilizia, non può del resto trascurarsi di considerare come dalle fotografie prodotte risulti che detta area è divisa tra i due MI da un muro/palizzata e l'impianto ascensore insiste sul sedime dell'area cortilizia di pertinenza del (v. foto numero prodotta Controparte_1
come doc. 16 da parte appellata).
Infine, del tutto irrilevanti risulta g) ed h), concernenti i motivi interni e le aspettative, che avrebbero indotto la ad aggiudicarsi in sede esecutiva l'unità immobiliare, unità immobiliare che è, in Pt_1
ogni caso, stata stimata in quella sede come priva di ascensore.
Da ultimo, con il quarto motivo d'impugnazione vengono reiterate le doglianze già oggetto del precedente motivo esaminato, concernenti ancora l'omesso espletamento da parte del Tribunale dell'istruttoria richiesta, anche in punto quantificazione dei danni, di cui è stato richiesto il risarcimento.
Il motivo risulta inammissibile, in quanto nulla di diverso ed ulteriore aggiunge alle considerazioni svolte con il terzo motivo di gravame e già rigettate.
Le spese del giudizio
Stante l'integrale reiezione del gravame, le spese anche del presente grado di giudizio, in base al principio della soccombenza, debbono essere poste a carico di e vengono liquidate Parte_1
in favore della parte appellata sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato fascia bassa,
Tenuto conto della natura della controversia e del numero delle questioni trattate, deve applicarsi il compenso medio per le fasi di studio ed introduttiva e il compenso prossimo al minimo per la fase decisionale, limitata alla trattazione delle medesime questioni di fatto e diritto già contenute negli atti introduttivi, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione, non essendo state svolte nel corso della prima udienza alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (v. Cass.
16/04/2021 n. 10206), e così:
€ 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.900,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente € 5.376,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
Tenuto conto della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013), del versamento da parte dell'appellante di un pagina 10 di 11 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
459/2022 emessa dal Tribunale di AR in data 04/08/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere al , in persona del suo Parte_1 Controparte_1
amministratore pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € € 5.376,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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