Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vicenza
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nelle persone dei giudici
Dott. ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott. ssa Elena Sollazzo Giudice
Dott. ssa Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2396/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. MORO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO e ZUFFELLATO ANDREA ( ) Indirizzo Telematico;
CAPUZZO C.F._2
MARTA ) Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio in Indirizzo C.F._3
Telematico presso avv. MORO GIANCARLO;
Parte attrice
contro
:
PROCURA DELLA REPUBBLICA
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di Quartesolo (VI) di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 4 – parte II serie B – anno 1996- annotandovi che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come
Per_ "maschile" e come " ", e non altrimenti.
2) autorizzare la signora a sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri Pt_1
caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Per il pubblico ministero:
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Motivi della decisione
Premesso che:
Con atto di citazione notificato regolarmente alla Procura della Repubblica ex artt. 3 legge 164/1982 e.
31 D. Lvo 150/2011 ha adito il Tribunale di Vicenza esponendo: Parte_2
di non essere coniugata e non avere prole;
di avere avvertito, fin dalla tenera età, un'inclinazione psicosessuale spiccatamente maschile, adottando peraltro comportamenti confacenti al genere maschile;
di avere pertanto intrapreso un percorso di affermazione di genere e di essere in ciò seguita da un endocrinologo (prof. e da una psicologa-psicoterapeuta (dott.ssa ), Persona_2 Persona_3
entrambe appartenenti al servizio pubblico, all'esito del quale percorso veniva formulata la diagnosi di disforia di genere;
di avere intrapreso l'assunzione regolare e costante di terapia ormonale mascolinizzante, sotto il controllo dell'equipe multisciplinare dalla quale era seguita, con esiti soddisfacenti sotto il profilo del benessere psico- fisico;
ha chiesto pertanto la rettifica dell'atto di nascita, mediante sostituzione del nome con il Parte_1
Per_ nome e l'indicazione del genere maschile, in luogo del genere femminile, nonché l'autorizzazione a sottoporsi ad ulteriori interventi finalizzati a correggere chirurgicamente i caratteri sessuali primari;
disposto il mutamento di rito è stata sentita la parte attrice, che, comparsa personalmente, ha insistito nella domanda;
il pubblico, ministero, intervenuto, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa;
Osserva:
la domanda è fondata e va accolta.
pagina 2 di 6 Reputa il Tribunale che la transessualità irreversibile, intesa come condizione in cui un soggetto, pur avendo le caratteristiche anatomiche e cromosomiche di un determinato genere, senta di appartenere all'altro, legittimi la persona ad ottenere la rettificazione del proprio sesso anagrafico, in modo da assicurare la coerenza con la sua personale sfera psico- affettiva, così come stabilito, dapprima dalla legge 164/1982 e successivamente dall'art. 31 del D Lvo 150/2011.
Merita poi di ripercorrere brevemente la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, dopo avere affermato, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 164/1982, la necessità di far ricorso all'intervento chirurgico, sì da realizzare una sorta di allineamento del soma con la psiche, quale presupposto necessario per procedersi, in seguito, alla rettifica del sesso (cf. Corte Cost. n. 161/1985),
ha successivamente sviluppato un diverso orientamento, peraltro omogeneo rispetto alla giurisprudenza di legittimità affermatasi nel medesimo periodo (cf. Cass. n. 15138/2015), volto ad enunciare il principio secondo il quale l'identità di genere può affermarsi anche a prescindere da interventi demolitivi o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ben potendo essere il frutto di un percorso individuale, serio, consapevole e risolto, non necessariamente accompagnato da un intervento chirurgico, essendo quest'ultimo unicamente un mezzo per superare, ove necessario nella fattispecie concreta, il conflitto interiore nascente dalla disforia di genere (cf. Corte Cost n. 221/2015)
Ancora, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà
dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, dichiarando: “non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
1, l. 14 aprile 1982, n. 164, censurato, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla
intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Infatti, è possibile
un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali di libertà e
dignità della persona umana. Essa è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di
pagina 3 di 6 legittimità, sia da quella costituzionale, le quali hanno riconosciuto che l'acquisizione di una nuova
identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di
un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché
la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di
accertamento anche tecnico in sede giudiziale. In particolare, la sentenza
n. 221 del 2015 ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione
culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento
costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti
fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) (sentt. nn. 161 del 1985, 221 del 2015)”.
Nel caso in esame parte ricorrente ha ampiamente documentato il lungo e complesso percorso seguito,
sicché non vi è dubbio che la rettificazione del sesso, lungi dal poter compromettere il benessere psicofisico del soggetto, sarebbe al contrario fonte di gratificazione, ponendosi come riconoscimento,
anche nel contesto sociale e relazionale, dell'identità sessuale percepita.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata dalla parte ricorrente, a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici,
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile, in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome pagina 4 di 6 sicuramente maschile in soggetto femminile.
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà
dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982. Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che ad venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1
Per_ anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato, di , con le conseguenti variazioni.
La domanda di autorizzazione ad effettuare i trattamenti medici e chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente va invece dichiarata inammissibile.
Si osserva infatti che la Corte Costituzionale, con recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.Lgs 150/2011 nella parte in cui subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico
- chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali
già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso.
Ne consegue, pur reputando il Collegio che nulla osti all'effettuazione di tali trattamenti, che è venuto meno l'interesse ad una pronuncia che dovrebbe fare applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione dei trattamenti medici e chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte attrice;
b) attribuisce ad nata a [...] il [...], il sesso maschile, nonché il Parte_1
Per_ prenome di ” e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza di rettificare l'atto di nascita di parte attrice, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e
Per_ inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome sia letto e inteso ”; Parte_1
Per_ c) dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte attrice sia assegnato il prenome ”;
d) nulla per le spese.
Vicenza, così deciso in camera di consiglio dell'8.2.2025
Il presidente estensore
Giovanna Sanfratello
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