Accoglimento
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06217/2025REG.PROV.COLL.
N. 08020/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8020 del 2023, proposto dalla società Porto Carolina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Lazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Provincia di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Veronica Allegri e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
il Comune di Lerici, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari e Paolo Signani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
l'Ente Parco Montemarcello Magra Vara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Liguria, Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 217, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della determinazione n. 818 dell'11 agosto 2021 della Provincia di La Spezia, avente ad oggetto « Pratica AUA Società Porto Carolina SRL – Determinazione di conclusione negativa della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 » e, per quanto occorrer possa, del parere sospensivo prot. n. 22383 del 9 luglio 2021 del Comune di Lerici, nonché del verbale della conferenza di servizi decisoria del 13 luglio 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di La Spezia, del Comune di Lerici e dell'Ente Parco Montemarcello Magra Vara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Porto Carolina s.r.l. ha appellato la sentenza con cui il T.A.R. Liguria ha respinto il ricorso da questa proposto per l'annullamento del provvedimento della Provincia di La Spezia n. 818 dell'11 agosto 2021, avente ad oggetto il diniego di rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (AUA).
2. I fatti di causa, come risultano dalle allegazioni e dai documenti delle parti, possono essere sintetizzati come segue.
2.1. La società è titolare di un cantiere di rimessaggio di barche situato a Lerici, in area demaniale ubicata sulla sponda destra del fiume Magra, ricompresa nel parco fluviale regionale Montemarcello Magra e, quindi, soggetta alle misure di tutela previste dal Piano del parco, approvato con delibera del consiglio regionale n. 41/2001, e dal suo strumento attuativo, costituito dal Piano della nautica, approvato con delibera di consiglio dell'Ente Parco n. 36/2008.
2.2. A seguito di un sopralluogo della Polizia giudiziaria nell'ottobre 2020, è emerso che la società svolgeva anche attività di resinatura, carteggiatura e verniciatura d'imbarcazioni e di falegnameria, in assenza delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Per regolarizzare la propria posizione, il 18 febbraio 2021, Porto Carolina s.r.l. ha presentato istanza alla Provincia di La Spezia di autorizzazione unica ambientale per lo svolgimento di attività di carenaggio, che prevedono la verniciatura con utilizzo di prodotti pronti all'uso in quantità non superiore a 5 kg a settimana.
2.3. L'11 marzo 2021, la Provincia ha convocato una conferenza di servizi, all'interno della quale l'Azienda sanitaria locale ha espresso parere favorevole all'istanza, mentre di diverso avviso si sono mostrati il Comune di Lerici e l'Ente Parco.
Il Comune ha reso un "parere sospensivo", poiché, durante un sopralluogo del cantiere, aveva rinvenuto un manufatto di dubbia regolarità edilizia, rispetto al quale si è riservato gli accertamenti del caso.
L'Ente Parco Montemarcello Magra Vara ha emesso un parere negativo, sostenendo che la società non avesse più titolo per operare nella zona del parco attualmente occupata. Infatti, il Piano della nautica approvato nel 2008 aveva sancito il divieto di insediamento di attività a monte della "linea di navigabilità" del fiume Magra. Per gli impianti già operanti oltre tale linea, tra i quali figurava il cantiere di Porto Carolina s.r.l., il Piano della nautica aveva previsto la loro rilocalizzazione, a patto che gli operatori presentassero e attuassero dei progetti di ambientalizzazione (cioè di miglioramento dell'impatto ambientale delle loro attività). Nelle more, gli operatori avrebbero potuto continuare a svolgere le loro attività, in regime transitorio. Poiché, però, il regime transitorio era scaduto il 30 giugno 2021, Porto Carolina s.r.l., che non aveva attuato alcun progetto di ambientalizzazione, non era più titolata a operare in loco , né a conseguire autorizzazioni per l'ampliamento della propria attività.
2.4. Terminata la conferenza di servizi, la Provincia di La Spezia, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ha adottato il provvedimento n. 818 dell'11 agosto 2021, con il quale ha respinto la richiesta di rilascio dell'AUA, in base ai citati pareri del Comune di Lerici e dell'Ente Parco.
3. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2021 e depositato il 18 novembre 2021, Porto Carolina s.r.l. ha impugnato il provvedimento, contestando, in particolare, i due pareri posti a giustificazione di tale decisione.
4. Con sentenza n. 217 del 20 febbraio 2023, non notificata, il T.A.R. Liguria, pur ritenendo fondate le censure mosse al parere sospensivo del Comune di Lerici, ha respinto il ricorso, in ragione dell'insuperabilità dei rilievi ostativi sollevati dall'Ente Parco durante la conferenza di servizi.
4.1. Per contrastare il parere dell'Ente Parco, la ricorrente aveva dedotto che la rilocalizzazione degli impianti al di fuori delle aree divenute incompatibili a seguito dell'approvazione del Piano della nautica non fosse un'iniziativa dei singoli operatori, bensì un complesso processo che avrebbe dovuto essere programmato e gestito dall'Ente Parco e/o dalla Regione Liguria, mediante il reperimento delle aree adatte allo scopo e lo stanziamento delle risorse necessarie. Poiché gli enti in questione erano rimasti inerti, l'attività di cantiere svolta da Porto Carolina s.r.l. avrebbe potuto continuare e, quindi, conseguire i titoli ambientali necessari a tal fine.
4.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di interesse, « perché la ricorrente, non avendo attuato alcun progetto di ambientalizzazione, si è preclusa la possibilità di partecipare all'operazione di rilocalizzazione, non potendo quindi vantare alcun interesse a dolersi della mancata predisposizione di un Piano di rilocalizzazione che non la potrà riguardare ». Nella sentenza viene spiegato che il Piano della nautica ha stabilito che gli impianti (divenuti) incompatibili, poiché collocati a monte della linea di navigabilità, possono continuare l'attività in regime transitorio (scaduto il 30 giugno 2021) e che, in tale fase, ai sensi del punto 7.1 del Piano, sussiste « l'obbligo degli operatori di realizzare gli interventi di adeguamento secondo i termini previsti al punto 6.1 », ossia l'obbligo di attuare, nei trenta mesi successivi al febbraio 2009, il progetto di ambientalizzazione finalizzato a eliminare o a ridurre gli impatti negativi dell'attività sul sito, in vista della localizzazione dell'impianto in altra posizione. In caso di mancata attuazione nei termini suddetti del progetto in questione, il punto 6.1 del Piano della nautica prevede la revoca della concessione demaniale rilasciata per operare all'interno del parco. Ad avviso del primo giudice, « la ricorrente avrebbe dovuto attuare il progetto di ambientalizzazione nei termini suddetti per mantenere il titolo concessorio e potere rilocalizzare l'impianto. La ricorrente, invece, non ha (presentato né) attuato alcun progetto di ambientalizzazione nei termini previsti, così incorrendo nelle conseguenze previste dal Piano della Nautica consistenti nella revoca della concessione demaniale e nell'impossibilità di accedere alla rilocalizzazione, con conseguente legittimità del parere negativo dell'ente Parco. In tale situazione, infatti, non è rilasciabile alcun atto ampliativo (come l'AUA negata) di un'attività destinata a concludersi sulla base di atti vincolati ».
5. Con ricorso ritualmente notificato il 19 settembre 2023 e depositato il 9 ottobre 2023, Porto Carolina s.r.l. ha impugnato la sentenza, formulando due motivi di appello.
I) « Violazione di legge, eccesso di potere per erroneità e/o travisamento nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione ». Con il primo motivo, l'appellante contesta l'affermazione del T.A.R., secondo la quale la società non avrebbe mai presentato o attuato il progetto di ambientalizzazione richiesto da Piano della nautica onde accedere alla rilocalizzazione dell'attività. Da apposita documentazione depositata in appello, emergerebbe, infatti, che Porto Carolina s.r.l. abbia presentato il progetto nel 2009, ma che la sua approvazione sia stata sospesa dall'Ente Parco Montemarcello Magra Vara nel 2011 e, da quel momento, non si siano ricevute più notizie sull'esito del procedimento. Pertanto, non sussisterebbe l'ostacolo ravvisato dal giudice di primo grado per l'accesso al programma di rilocalizzazione, da attuare a cura e spese delle amministrazioni competenti.
II) « Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Vizio di ULTRAPETIZIONE con riferimento ai capi di sentenza cha hanno dichiarato l'inammissibilità sul presupposto della decadenza della concessione intestata alla ricorrente. Contraddittorietà ». Con il secondo motivo di appello, la ricorrente lamenta che il T.A.R. sia incorso nel vizio di ultrapetizione, laddove ha stabilito che Porto Carolina s.r.l. debba vedersi revocata la concessione demaniale per mancato adeguamento ambientale della propria attività. Infatti, il tema del contendere era concentrato sulla legittimità del provvedimento n. 818 dell'11 agosto 2021 della Provincia di La Spezia, avente ad oggetto esclusivamente il diniego di rilascio dell'AUA, e non consentiva l'estensione della domanda alla valutazione della correttezza, regolarità ed attuale vigenza della concessione demaniale in base alla quale l'esponente esercita la propria attività.
6. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all'appello, l'Ente Parco Montemarcello Magra Vara, la Provincia di La Spezia e il Comune di Lerici.
6.1. L'Ente Parco ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, visto che la prima parte del ricorso sarebbe dedicata alla mera riproposizione dei motivi di primo grado, mentre i motivi di appello, di seguito formulati, conterrebbero solo delle critiche "morali" e non giuridiche alla sentenza.
L'Ente ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti in secondo grado, per violazione dell'art. 104, co. 2, cod. proc. amm., nonché l'inammissibilità del primo motivo di appello, sempre per violazione del divieto di nova sancito dall'art. 104 cod. proc. amm., perché esso introdurrebbe un nuovo tema di indagine, colpevolmente omesso nel ricorso di primo grado.
Nel merito, l'Ente Parco ha contrastato la fondatezza dell'appello, rilevando, quanto al primo motivo, che la (tardiva) dimostrazione di aver presentato un programma di ambientalizzazione sia irrilevante, posto che, quand'anche la società avesse agito in tal senso, avrebbe potuto, al più, ambire alla rilocalizzazione, ma non ad ampliare, con l'attività di verniciatura, l'impresa esistente, ormai incompatibile con il sito in cui si trova. L'amministrazione ha, comunque, rilevato che il programma di ambientalizzazione asseritamente presentato dall'appellante nel 2009 non sia mai stato approvato e, quindi, sia da considerare tamquam non esset . Né rileverebbe che il procedimento di approvazione del progetto di ambientalizzazione sia stato sospeso dall'Ente Parco nel 2011, poiché un'eventuale sospensione dell'istanza, quand'anche irrituale, avrebbe semmai legittimato la società ad agire contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione, ma non certo a "schermarsi" dietro di esso per non attuare alcun intervento di ambientalizzazione.
Rispetto al secondo motivo di appello, l'amministrazione ha evidenziato come dalla statuizione relativa alla revocabilità della concessione non discenda l'obbligo giuridico, per la società, di cessare l'attività nel proprio stabilimento, ma soltanto l'impossibilità di rilasciare l'AUA richiesta; pertanto, il giudice non si sarebbe pronunciato ultrapetita , ma avrebbe solo individuato un motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione ambientale.
6.2. Il Comune di Lerici si è costituito per sottolineare la legittimità del proprio operato e, segnatamente, che la regolarità edilizia e urbanistica dell'impianto, asseritamente mancante nella fattispecie, sia una precondizione per il rilascio dell'AUA.
6.3. La Provincia di La Spezia ha difeso la propria azione, evidenziando che, a seguito del parere ostativo dell'Ente Parco, non avrebbe potuto fare altro che respingere l'istanza di autorizzazione. Essa ha, inoltre, sostenuto la legittimità della sentenza gravata, per osservazioni similari a quelle già spese dall'Ente Parco.
7. In replica alle contestazioni dell'Ente Parco, la società appellante ha dedotto che la nuova produzione documentale e la formulazione del primo motivo di appello si siano rese necessarie a fronte della statuizione del primo giudice, basata sull'asserita mancanza di adeguamento ambientale dello stabilimento. La società ha, inoltre, precisato di aver proposto il secondo motivo di appello in ottica prudenziale, nel dubbio che la statuizione del T.A.R. relativa alla revoca della propria concessione potesse divenire cosa giudicata.
8. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'8 maggio 2025.
9. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ente Parco sul presupposto di una asserita "aspecificità" del gravame, cioè, in definitiva, della violazione dell'art. 101, co. 1, cod. proc. amm., laddove impone di formulare « specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ». I motivi di appello proposti dalla società, infatti, contengono delle puntuali critiche alla sentenza, basate non su contestazioni "morali", come invece sostenuto dall'Ente appellato, bensì su argomentazioni logico-giuridiche. Inoltre, la circostanza che l'appellante abbia anche riportato i motivi già articolati in primo grado è del tutto irrilevante, giacché questi sono stati riproposti esclusivamente per fornire un quadro chiaro della controversia nel suo insieme.
10. Sempre in via preliminare, va constatata l'inammissibilità delle argomentazioni svolte dal Comune di Lerici a difesa del parere da questo reso in seno alla conferenza di servizi tenutasi per decidere sull'istanza di autorizzazione ambientale presentata dalla società appellante: dal momento che la sentenza di primo grado ha constatato l'illegittimità di siffatto parere, il Comune avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso il relativo capo della decisione.
11. In relazione al primo motivo di appello, se ne rileva l'ammissibilità, a tal proposito disattendendo l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'Ente Parco. La questione relativa al mancato adeguamento ambientale dell'impianto di Porto Carolina s.r.l. ha avuto, infatti, rilievo centrale in primo grado, posto che il T.A.R. ha ricavato dall'omissione di siffatto adeguamento il difetto di interesse della società a contestare l'inerzia delle amministrazioni in ordine alla rilocalizzazione degli impianti operanti nel Parco e, da ciò, ne ha fatto conseguire il rigetto del ricorso. Pertanto, la società ha piena legittimazione e interesse a contestare le statuizioni del giudice in proposito, senza che ciò impinga nel divieto di nova di cui all'art. 104 cod. proc. amm.: il tema d'indagine – che, come a breve si dirà, non è nuovo neppure rispetto al primo grado – non è stato introdotto dall'appellante, ma, semmai, dal T.A.R. e, quindi, è pienamente scrutinabile in appello.
12. In rito, si rileva, inoltre, l'ammissibilità della produzione documentale della società appellante (segnatamente, dei documenti allegati sub doc. 3, 4 e 5, relativi al processo di ambientalizzazione avviato da Porto Carolina s.r.l. e mai conclusosi), trattandosi di prove indispensabili per la definizione della vertenza e, come tali, suscettibili di essere acquisite anche in secondo grado ex art. 104, co. 2, cod. proc. amm.
12.1. A tal fine, occorre considerare che già il parere reso dall'Ente Parco Montemarcello Magra Vara durante la conferenza di servizi, indetta nel 2021 per decidere sull'istanza di autorizzazione di Porto Carolina s.r.l., sollevava la tematica del mancato adeguamento ambientale dello stabilimento della società. Nel verbale della conferenza di servizi del 13 luglio 2021 (doc. 3 depositato dall'Ente Parco in primo grado), infatti, è attestato che il rappresentante dell'Ente Parco « riferisce che, nel 2018, alla scadenza del periodo transitorio, il Parco ha svolto un monitoraggio sulle attività con riferimento al Piano della Nautica e dalla scheda di Porto Carolina è emerso che le iniziative di adeguamento intraprese nel 2009 non sono andate a buon fine. Inoltre è emerso un problema, forse non ancora risolto, relativo alla concessione demaniale. Nella conferenza del Comune di Lerici del 20.05.2013 riferita a Porto Carolina si prende atto che non risulta pervenuto il parere positivo da parte del Parco in quanto nel 2011 il Servizio Difesa del Suolo disponeva l'annullamento delle concessioni demaniali con sospensione della pratica in attesa di acquisire ulteriore documentazione; magari questa problematica è stata superata. Ma oggi il periodo transitorio è terminato, l'attività non si è adeguata dal 2008 al 2018, ovvero nel termine del 30.06.2021, per poter rimanere nel sito e difficilmente il Parco potrà esprimere un parere favorevole ». L'Ente aveva quindi dichiarato che la società aveva intrapreso delle iniziative per l'ambientalizzazione nel 2009, ma che esse non erano andate a buon fine, senza tuttavia specificarne il motivo. Dopodiché, l'Ente aveva fatto discendere proprio dal mancato adeguamento ambientale dell'attività, entro la scadenza del regime transitorio, l'impossibilità di rilocalizzare l'impianto, circostanza risultata determinante per il rilascio di un parere negativo sull'istanza di autorizzazione ambientale presentata dalla società.
12.2. La sorte delle iniziative assunte da Porto Carolina s.r.l. per l'ambientalizzazione dell'impianto era, quindi, una questione dirimente per la definizione della controversia già in primo grado, il che avrebbe legittimato il giudice ad acquisire d'ufficio informazioni e documenti all'uopo necessari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64, co. 3, cod. proc. amm. Posto che l'omissione di iniziative istruttorie da parte del giudice di primo grado ben può essere sopperita in grado di appello, ex art. 38 cod. proc. amm., la spontanea produzione, ad opera della parte, dei documenti che avrebbero potuto essere acquisiti d'ufficio non impinge nel divieto di nova di cui all'art. 104 cod. proc. amm.
13. Ebbene, l'analisi di tali documenti conduce a ritenere fondato il primo motivo di appello e, di conseguenza, ad accogliere il gravame, con la riforma della sentenza impugnata.
13.1. Come già esposto, il T.A.R. ha respinto il ricorso di Porto Carolina s.r.l. rilevando che questa non avesse mai presentato o, comunque, attuato il progetto di ambientalizzazione richiesto dai punti 6.1 e 7.1 del Piano della nautica per poter accedere alla procedura di rilocalizzazione degli impianti ubicati al di sopra della linea di navigabilità. Il giudice ha difatti statuito che « la ricorrente, non avendo attuato alcun progetto di ambientalizzazione, si è preclusa la possibilità di partecipare all'operazione di rilocalizzazione, non potendo quindi vantare alcun interesse a dolersi della mancata predisposizione di un Piano di rilocalizzazione che non la potrà riguardare ».
13.2. L'affermazione è smentita dall'evidenza documentale.
13.3. Con nota prot. 2145 del 30 giugno 2009, Porto Carolina s.r.l. ha presentato all'Ente Parco la domanda di nulla osta per il « Progetto di adeguamento al Piano Guida per la Nautica del porticciolo/rimessaggio barche "Società Porto Carolina SrI" – Comune di Lerici — loc. Camisano, f. 16 mapp. 39, 98, 99, 142, 187, 188 » (doc. 3 appellante). Con successiva nota prot. 3667 del 29 ottobre 2009, l'Ente Parco ha richiesto alla società della documentazione integrativa « entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della presente nota al fine di poter chiudere l'iter autorizzativo entro e non oltre la prossima stagione primaverile » (doc. 3 appellante). La società ha adempiuto alla richiesta con nota prot. 247 del 20 gennaio 2010 (doc. 4 appellante). Senonché, con nota prot. 1572 del 28 aprile 2011, l'Ente Parco ha comunicato che « il comitato Tecnico Scientifico dell'Ente in data 12.5.2011, visti gli elaborati di cui alla nota 1227 del 19.4.2011, preso atto del condono rilasciato sul fabbricato oggetto d'intervento (foglio 16 mappali 39/p, 142/p e 98), considerato che è pervenuta nota della LOGIKA S.r.l. prot. 544 del 16.2.2010 con la quale veniva trasmessa Determinazione della Provincia della Spezia Settore Difesa del Suolo n° 313 del 27.6.2008 che disponeva l'annullamento delle concessioni demaniali a favore della Soc. Porto Carolina Srl, ha sospeso la pratica in attesa di acquisire agli atti idonea documentazione attestante il possesso della necessaria concessione per i mappali 99/p e 142/p » (doc. 5 appellante).
Pertanto, risulta in atti che la società ha diligentemente avviato e proseguito l' iter propedeutico all'adeguamento ambientale del proprio cantiere, fino a che l'Ente Parco ha deciso di sospenderlo sine die , onde acquisire da altre amministrazioni documenti attestanti la regolarità della concessione demaniale di Porto Carolina s.r.l. La mancata attuazione del progetto di ambientalizzazione dipende, pertanto, dal blocco amministrativo frapposto all'autorizzazione di tale progetto.
13.4. Non vi era, inoltre, l'onere della società di impugnare la nota prot. 1572 del 28 aprile 2011, né – come sostenuto dalla difesa dell'Ente Parco – l'onere di agire avverso il silenzio inadempimento sull'istanza di autorizzazione del progetto di ambientalizzazione.
Atti come quelli in esame, con i quali l'amministrazione rinvia l'assunzione di ogni decisione a un momento futuro e incerto e dunque omette di prendere posizione sulla questione ad essa sottoposta, sono detti "soprassessori" e, per giurisprudenza consolidata, non vi è l'onere di impugnarli, giacché non integrano spendita di potere, ma eludono il dovere di provvedere. Essi possono essere impugnati dai privati, ma quale mera facoltà, a maggior tutela dell'interesse pretensivo ingiustamente sacrificato dall'inerzia dell'amministrazione. L'adozione di un atto soprassessorio legittima, dunque, la parte a proporre sia l'azione di annullamento sia l'azione avverso il silenzio: il giudice, nel primo caso, annulla l'atto, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare il provvedimento finale, mentre, nel secondo caso, accerta la sostanziale violazione del dovere di provvedere e condanna l'amministrazione a concludere il procedimento; il risultato è sostanzialmente identico, le regole procedurali sono differenti; ne consegue che la parte, in presenza della peculiare fattispecie in esame, ha a sua disposizione una duplice modalità di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4803; cfr., anche, Cons. Stato, Sez. III, 17 giugno 2022, n. 4987; Id., Sez. II, 21 novembre 2023, ord. n. 4694).
A sua volta, l'azione avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., quale rimedio per fronteggiare l'atteggiamento inerziale dell'amministrazione, non costituisce un dovere per il privato. L'unica conseguenza dell'omessa proposizione del ricorso avverso il silenzio entro il termine decadenziale di cui all'art. 31 cod. proc. amm. è la perdita della possibilità di ottenere una condanna giurisdizionale dell'amministrazione a provvedere, ma rimane ferma, dal punto di vista sostanziale, l'illiceità del contegno silente dell'amministrazione.
13.5. Alla luce di quanto sopra, non può essere condivisa l'affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo la quale Porto Carolina s.r.l., sia incorsa « nelle conseguenze previste dal Piano della Nautica consistenti nella revoca della concessione demaniale e nell'impossibilità di accedere alla rilocalizzazione, con conseguente legittimità del parere negativo dell'ente Parco », stante la non imputabilità alla società del mancato adeguamento ambientale del cantiere.
13.6. Va, d'altronde, considerato che, ad oggi, Porto Carolina s.r.l. è ancora titolata a operare in loco , poiché mai l'amministrazione le ha revocato la concessione demaniale: la perdita della concessione non è un fatto automatico, ma abbisogna di un provvedimento amministrativo e, fintanto che questo non viene adottato, il privato mantiene il diritto di uso riservato dell'area demaniale, con tutte le conseguenze che ne discendono in ordine alla legittimazione a richiedere autorizzazioni per l'espletamento di ulteriori attività sul tale area.
13.7. Infine, è condivisibile l'affermazione attorea secondo cui la rilocalizzazione degli impianti collocati in luoghi del Parco divenuti incompatibili con l'insediamento di attività antropiche non possa essere rimessa alla isolata iniziativa degli operatori. La rilocalizzazione contemplata nel Piano della nautica costituisce, al contrario, un impegno assunto dall'amministrazione a tutela del legittimo affidamento degli operatori che già esercitavano le loro attività lungo la sponda del fiume Magra e che si sono trovati ex post collocati al di sopra della linea di navigabilità tracciata dal Piano della nautica, oltre la quale il medesimo Piano ha inibito l'insediamento umano. Pertanto, da un lato, la scadenza, in data 30 giugno 2021, del regime transitorio istituito in vista del compimento della rilocalizzazione, non priva automaticamente gli operatori della disponibilità delle aree in precedenza occupate e, dall'altro lato, l'inerzia dell'amministrazione nell'organizzare l'operazione di rilocalizzazione non può ripercuotersi a danno dei privati, impedendo loro di conseguire i titoli amministrativi necessari all'esercizio nonché allo sviluppo delle loro attività.
14. In accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento della Provincia di La Spezia n. 818 dell'11 agosto 2021, salva la riedizione del potere amministrativo.
15. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'Ente Parco Montemarcello Magra Vara e della Provincia di La Spezia, in base al criterio della soccombenza. Si compensano, viceversa, le spese processuali nei riguardi del Comune di Lerici, vista la sua estraneità alla questione dibattuta in grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento della Provincia di La Spezia n. 818 dell'11 agosto 2021, salva la riedizione del potere.
Condanna, in solido, la Provincia di La Spezia e l'Ente Parco Montemarcello Magra Vara al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti del Comune di Lerici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO