TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/10/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3880/2024 del RGL vertente tra
, nata il [...] a San Giovanni in [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv. Carmelo Salerno (c.f.:
, pec: e NA MP (c.f.: C.F._2 Email_1
, p.e.c. (fax studio: fax 0984.408752), ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata
Ricorrente
contro
, con sede in Via San Martino (codice fiscale: Controparte_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Barsanti (codice fiscale: ; posta C.F._4 elettronica certificata: ; telefax 0697625733) ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Muzio Clementi n. 68, giusta procura in calce alla memoria
Resistente
nonchè
CP_2
terzo chiamato iussu iudicis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con qualifica di “operatore Controparte_1 professionale sanitario infermiere Cat. C”, espone che con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 146 del 22.03.2024 l' emanava “Avviso interno per l'attribuzione di Controparte_1 incarichi di funzione organizzativa di coordinamento per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 28 CCNL comparto sanità triennio 2019/2021”; di aver presentato domanda di ammissione alla procedura selettiva sia per il reparto di Geriatria e sia per il reparto di Odontostomatologia, possedendone i requisiti;
che l'Amministrazione, con Determina dirigenziale n. 630 del 25.06.2024, ammetteva con riserva i candidati in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, tra cui la ricorrente.
Proseguiva esponendo che ella si collocava alla posizione n. 107 e che in data 08.07.2024 veniva pubblicato l'elenco dei candidati con i punteggi relativi ai titoli posseduti, nel suo caso punteggio pari a
36,73 per i titoli posseduti.
Tanto premesso, rappresentava che con apposito avviso pubblicato online, l'Amministrazione convocava i candidati per sostenere il colloquio orale;
la ricorrente era convocata per il giorno 13 luglio
2024, ore 8,30; che, giungendo al colloquio alle ore 8,50 mentre la Commissione esaminatrice stava ancora scrutinando il primo candidato convocato, il Dott. la Commissione non la ammetteva Pt_3 alla prova orale;
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 19.07.2024 veniva pubblicato l'elenco dei vincitori della selezione per la posizione organizzativa ed il sig. risultava CP_2 vincitore per il settore Geriatria con un punteggio totale pari a 65,03, di cui 29,03 per titoli e 36,00 per il colloquio orale.
Tanto esposto in fatto, in diritto argomentava in ordine alla illegittimità della sua esclusione dalla prova orale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e del favor partecipationis, evidenziando altresì anche una disparità di trattamento attuata dalla che, nello svolgimento dei colloqui CP_3 orali precedenti, avrebbe tollerato minimi ritardi dei candidati e li avrebbe riammessi;
che, in particolare, nella stessa sessione d'esame, la Commissione ha consentito la partecipazione alla candidata tollerandone la presentazione in ritardo mentre il suo ritardo non è stato Parte_4 tollerato e la Commissione ha decretato la sua esclusione dalla prova orale.
Su tali assunti, concludeva chiedendo, previa declaratoria di nullità, disapplicazione o declaratoria di inefficacia o di illegittimità dell'attività svolta dalla Commissione esaminatrice e propedeutica alla formazione dell'elenco dei vincitori della selezione per cui è causa, nonché di tutti gli atti propedeutici
e/o successivi emanati dall'Amministrazione resistente, ordinare all'Amministrazione convenuta di provvedere alla riedizione della selezione consentendo alla ricorrente di sostenere la prova orale;
nonchè, la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance, sia nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito intenda procedere alla riedizione della selezione e sia nell'ipotesi in cui decida di non procedere alla riedizione, ciò secondo quanto espressamente indicato nel presente ricorso, liquidandone il relativo ammontare sulla scorta delle risultanze di causa, anche previa nomina di CTU contabile, o, in subordine e per quanto necessario, in via equitativa;
Si costituiva la convenuta per resistere al ricorso;
eccepita la non Controparte_1 integrità del contradditorio in ragione della mancata evocazione in giudizio del vincitore della procedura selettiva, la decadenza per mancata impugnativa degli atti amministrativi nel termine di sessanta giorni, nel merito ha argomentato diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, essendo la ricorrente per sua colpa incorsa nella esclusione espressamente prevista nell'avviso di convocazione;
contestava la circostanza ex adverso riferita alla candidata Viatore. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
Il giudice, con ordinanza del 6.6.2025, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di per le ragioni esposte e qui da intendersi integralmente CP_2 trascritte. Ritualmente citato, il litisconsorte pretermesso rimaneva contumace.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Procedendo con il dovuto ordine logico giuridico devono essere esaminate, anzitutto, le eccezioni preliminari della difesa dell'azienda convenuta.
L'azienda ha anzitutto denunciato la violazione dell'art. 102 c.p.c. in ragione della mancata vocatio in ius del candidato risultato vincitore. Siccome è fondato l'assunto della qualità di litisconsorte necessario (pretermesso) di , CP_2 per come già rilevato nell'ordinanza del 6.6.2025, il giudice ha disposto l'integrazione del contradditorio nei suoi confronti entro un termine perentorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e parte ricorrente ha ritualmente ottemperato.
A tali rilievi consegue che, con la notifica del ricorso anche nei confronti di , ordinata CP_2 dal giudice, il contraddittorio è stato integralmente costituito.
L'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 29 del cod. del proc. amm. (d.lgs. 104/2010) è infondata sol che si osservi che il termine decadenziale si applica all'azione di annullamento degli atti e dei provvedimenti amministrativi, mentre nel caso di specie gli atti contestati afferiscono a procedura selettiva di natura non concorsuale evidenziandosi che, altrimenti opinando, l'odierna controversia rientrerebbe nella giurisdizione del GA.
Ciò posto, nel merito il ricorso si rivela infondato per le seguenti ragioni.
Risultano pacifiche o documentate le seguenti circostanze: in relazione all'AVVISO INTERNO PER
L' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO PER Controparte_4
IL PERSONALE APPARTENENTE ALL' Controparte_5
, AI SENSI DELL'ART. 28
[...] Controparte_6
2019/20021 indetto con Deliberazione n. 146 del 22/03/2024, è stato definito il calendario
[...] delle prove orali nei termini che si riportano testualmente: Si rende noto che il colloquio previsto dall' avviso interno pubblico indicato in epigrafe, si terrà presso la Sala Biblioteca, situata presso la
Direzione Medica di Presidio Unico - piano terra, nelle date di seguito riportate:
• 11/07/2024 ORE 8:30 DA ALESSIO A Parte_5 Parte_6
• 11/07/2024 ORE 14:30 DA A;
Persona_1 Persona_2
• 12/07/2024 ORE 8:30 DA IA LB A;
Persona_3
• 12/07/2024 ORE 14:30 DA A;
Persona_4 Persona_5
• 13/07/2024 ORE 8:30 DA A . Persona_6 Persona_7 Gli aspiranti all'incarico, sono invitati a presentarsi, muniti di valido documento d'identità nel luogo sopra indicato e nelle date indicate per procedere all'appello dei presenti. La mancata presentazione in sede d'esame alle date e ore indicate equivale a rinuncia a partecipare alla procedura in parola.
La ricorrente, pertanto, è stata convocata per il giorno 13.7.2024 alle ore 8,30 e, arrivata in ritardo (alle ore 8.50) la Commissione non le ha consentito di sostenere il colloquio orale.
Ciò posto, la ricorrente ammette di essere arrivata in ritardo (alle ore 8.50) ma contesta la legittimità della sua esclusione siccome nel momento in cui è arrivata, dandone avvertimento alla commissione esaminatrice, era in corso il colloquio orale di lamenta, inoltre, che la commissione, Persona_6 in violazione del principio di parità di trattamento, ha tollerato il ritardo della candidata , Parte_4 consentendole di sostenere l'esame orale;
in ricorso non è specificato l'orario in cui la candidata in questione sarebbe arrivata (“La Commissione esaminatrice, difatti, in occasione dei colloqui orali svoltisi nella stessa sessione della ricorrente, ha tollerato il ritardo della Dott.ssa Parte_4 ammettendola tranquillamente a sostenere la prova orale”) mentre nell'istanza di ammissione di prova orale viene formulato il seguente capitolo: Vero che durante i colloqui svoltisi in data 13 luglio 2024 la
Commissione ha riammesso la Dottoressa alla prova orale, sebbene giunta con ritardo Parte_4 di circa 5 minuti ?”.
L contesta tale ultima circostanza, asserendo la genericità della relativa allegazione e CP_1 comunque la carenza di prova.
Orbene, dal verbale si evince che la Commissione esaminatrice si è riunita alle ore 8.30 provvedendo alla determinazione dei criteri di valutazione del colloquio;
che la commissione ha iniziato i lavori con il riconoscimento dei candidati e che al momento del riconoscimento risultavano assenti la ricorrente e altra candidata ( ); che, terminate le operazioni propedeutiche, i colloqui sono iniziati Persona_8 alle ore 8.45 con l'audizione del candidato Pt_3
Tali essendo le risultanze del verbale, si osserva che la ricorrente – arrivando alle ore 8.50 – non era presente al momento dell'apertura dei lavori della commissione che si è avuta con le operazioni di riconoscimento dei candidati presenti;
che – stante l'attestazione della riunione della commissione alle ore 8.30 e della previa determinazione dei criteri di valutazione – se ne desume – posto che la ricorrente sostiene che la è arrivata con ritardo di 5 minuti (quindi alle ore 8.35) che Pt_4
l'identificazione dei candidati è avvenuta dopo le 8.35 (siccome la era presente, risultando Pt_4 assenti solo la ricorrente e ) e che alle ore 8.45 è iniziato il colloquio del primo Persona_8 candidato . Pt_3
Ed allora, richiamandosi i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di esclusione dai concorsi pubblici per presentazione in ritardo del candidato che si attagliano alla fattispecie, si osserva che nel momento in cui la ricorrente si è presentata presso la sede indicata per sostenere la prova orale, la Commissione aveva già completato l'esecuzione degli adempimenti preliminari
(determinazione dei criteri di valutazione e apertura dei lavori con identificazione dei candidati) e la prova orale era già iniziata.
Il comportamento della sarebbe stato illegittimamente penalizzante per la ricorrente ove CP_3 la stessa fosse arrivata in un momento, pur successivo all'orario indicato nella convocazione, in cui tuttavia la prova non era ancora iniziata (cfr. Tar Lombardia Sezione IV, Sentenza 8 aprile 2014, n.
928, che ha ritenuto illegittima l'esclusione di candidata che, pur arrivata presso la sede del concorso in ritardo, cioè 20 minuti dopo l'orario fissato per l'inizio delle prove (alle ore 14,50), ma comunque prima dell'esecuzione degli adempimenti preliminari (sorteggio delle buste contenenti le prove e lettura della prova sorteggiata, affermando che Da quanto esposto emerge che il comportamento della CP_3
è stato ingiustamente penalizzante per la ricorrente, in quanto l'amministrazione nonostante avesse fissato tempi di concorso rigidi ed eccessivamente ristretti, non ha permesso alla ricorrente di partecipare all'ulteriore prova a causa di un ritardo, comunque, contenuto e soprattutto considerando che la prova pratica è iniziata alle 15,28 (dopo circa trenta minuti da quando è giunta la ricorrente presso la sede del concorso). Tale complessivo comportamento non è rispettoso del principio di proporzionalità perché ben poteva la ricorrente essere ammessa a partecipare alla prova pratica, non essendo quest'ultima ancora iniziata).
Nel caso di specie, invece, al contrario della fattispecie esaminata dal TAR, la ricorrente è arrivata dopo l'inizio dei lavori della commissione (riconoscimento dei candidati) e dopo l'inizio dell'espletamento della prova, per cui legittimamente la non le ha consentito la CP_3 partecipazione.
Al contrario e analogamente al caso esaminato dal TAR, – anche a voler ritenere il Parte_4 dedotto ritardo di 5 minuti – al momento dell'apertura dei lavori della commissione era presente e, pertanto, il suo ritardo non ha avuto rilievo siccome era presente al momento di inizio delle operazioni di riconoscimento dei candidati e quindi di inizio della prova orale. Detto altrimenti, al di là del rispetto o meno dell'orario fissato nella convocazione e dell'entità del ritardo, nel caso della ricorrente la presentazione presso la sede concorsuale è avvenuta dopo l'apertura dei lavori della commissione e a prova orale già iniziata mentre nel caso della (che per come Pt_4 dedotto si è presentata con ritardo di cinque minuti) il ritardo è stato ininfluente siccome arrivata prima dell'inizio dei lavori della commissione tant'è che è risultata presente al momento della identificazione dei candidati.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso per infondatezza;
tuttavia, la peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese di lite.
Cosenza, 23 ottobre 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3880/2024 del RGL vertente tra
, nata il [...] a San Giovanni in [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv. Carmelo Salerno (c.f.:
, pec: e NA MP (c.f.: C.F._2 Email_1
, p.e.c. (fax studio: fax 0984.408752), ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata
Ricorrente
contro
, con sede in Via San Martino (codice fiscale: Controparte_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Barsanti (codice fiscale: ; posta C.F._4 elettronica certificata: ; telefax 0697625733) ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Muzio Clementi n. 68, giusta procura in calce alla memoria
Resistente
nonchè
CP_2
terzo chiamato iussu iudicis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con qualifica di “operatore Controparte_1 professionale sanitario infermiere Cat. C”, espone che con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 146 del 22.03.2024 l' emanava “Avviso interno per l'attribuzione di Controparte_1 incarichi di funzione organizzativa di coordinamento per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 28 CCNL comparto sanità triennio 2019/2021”; di aver presentato domanda di ammissione alla procedura selettiva sia per il reparto di Geriatria e sia per il reparto di Odontostomatologia, possedendone i requisiti;
che l'Amministrazione, con Determina dirigenziale n. 630 del 25.06.2024, ammetteva con riserva i candidati in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, tra cui la ricorrente.
Proseguiva esponendo che ella si collocava alla posizione n. 107 e che in data 08.07.2024 veniva pubblicato l'elenco dei candidati con i punteggi relativi ai titoli posseduti, nel suo caso punteggio pari a
36,73 per i titoli posseduti.
Tanto premesso, rappresentava che con apposito avviso pubblicato online, l'Amministrazione convocava i candidati per sostenere il colloquio orale;
la ricorrente era convocata per il giorno 13 luglio
2024, ore 8,30; che, giungendo al colloquio alle ore 8,50 mentre la Commissione esaminatrice stava ancora scrutinando il primo candidato convocato, il Dott. la Commissione non la ammetteva Pt_3 alla prova orale;
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 19.07.2024 veniva pubblicato l'elenco dei vincitori della selezione per la posizione organizzativa ed il sig. risultava CP_2 vincitore per il settore Geriatria con un punteggio totale pari a 65,03, di cui 29,03 per titoli e 36,00 per il colloquio orale.
Tanto esposto in fatto, in diritto argomentava in ordine alla illegittimità della sua esclusione dalla prova orale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e del favor partecipationis, evidenziando altresì anche una disparità di trattamento attuata dalla che, nello svolgimento dei colloqui CP_3 orali precedenti, avrebbe tollerato minimi ritardi dei candidati e li avrebbe riammessi;
che, in particolare, nella stessa sessione d'esame, la Commissione ha consentito la partecipazione alla candidata tollerandone la presentazione in ritardo mentre il suo ritardo non è stato Parte_4 tollerato e la Commissione ha decretato la sua esclusione dalla prova orale.
Su tali assunti, concludeva chiedendo, previa declaratoria di nullità, disapplicazione o declaratoria di inefficacia o di illegittimità dell'attività svolta dalla Commissione esaminatrice e propedeutica alla formazione dell'elenco dei vincitori della selezione per cui è causa, nonché di tutti gli atti propedeutici
e/o successivi emanati dall'Amministrazione resistente, ordinare all'Amministrazione convenuta di provvedere alla riedizione della selezione consentendo alla ricorrente di sostenere la prova orale;
nonchè, la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance, sia nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito intenda procedere alla riedizione della selezione e sia nell'ipotesi in cui decida di non procedere alla riedizione, ciò secondo quanto espressamente indicato nel presente ricorso, liquidandone il relativo ammontare sulla scorta delle risultanze di causa, anche previa nomina di CTU contabile, o, in subordine e per quanto necessario, in via equitativa;
Si costituiva la convenuta per resistere al ricorso;
eccepita la non Controparte_1 integrità del contradditorio in ragione della mancata evocazione in giudizio del vincitore della procedura selettiva, la decadenza per mancata impugnativa degli atti amministrativi nel termine di sessanta giorni, nel merito ha argomentato diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, essendo la ricorrente per sua colpa incorsa nella esclusione espressamente prevista nell'avviso di convocazione;
contestava la circostanza ex adverso riferita alla candidata Viatore. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
Il giudice, con ordinanza del 6.6.2025, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di per le ragioni esposte e qui da intendersi integralmente CP_2 trascritte. Ritualmente citato, il litisconsorte pretermesso rimaneva contumace.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Procedendo con il dovuto ordine logico giuridico devono essere esaminate, anzitutto, le eccezioni preliminari della difesa dell'azienda convenuta.
L'azienda ha anzitutto denunciato la violazione dell'art. 102 c.p.c. in ragione della mancata vocatio in ius del candidato risultato vincitore. Siccome è fondato l'assunto della qualità di litisconsorte necessario (pretermesso) di , CP_2 per come già rilevato nell'ordinanza del 6.6.2025, il giudice ha disposto l'integrazione del contradditorio nei suoi confronti entro un termine perentorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e parte ricorrente ha ritualmente ottemperato.
A tali rilievi consegue che, con la notifica del ricorso anche nei confronti di , ordinata CP_2 dal giudice, il contraddittorio è stato integralmente costituito.
L'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 29 del cod. del proc. amm. (d.lgs. 104/2010) è infondata sol che si osservi che il termine decadenziale si applica all'azione di annullamento degli atti e dei provvedimenti amministrativi, mentre nel caso di specie gli atti contestati afferiscono a procedura selettiva di natura non concorsuale evidenziandosi che, altrimenti opinando, l'odierna controversia rientrerebbe nella giurisdizione del GA.
Ciò posto, nel merito il ricorso si rivela infondato per le seguenti ragioni.
Risultano pacifiche o documentate le seguenti circostanze: in relazione all'AVVISO INTERNO PER
L' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO PER Controparte_4
IL PERSONALE APPARTENENTE ALL' Controparte_5
, AI SENSI DELL'ART. 28
[...] Controparte_6
2019/20021 indetto con Deliberazione n. 146 del 22/03/2024, è stato definito il calendario
[...] delle prove orali nei termini che si riportano testualmente: Si rende noto che il colloquio previsto dall' avviso interno pubblico indicato in epigrafe, si terrà presso la Sala Biblioteca, situata presso la
Direzione Medica di Presidio Unico - piano terra, nelle date di seguito riportate:
• 11/07/2024 ORE 8:30 DA ALESSIO A Parte_5 Parte_6
• 11/07/2024 ORE 14:30 DA A;
Persona_1 Persona_2
• 12/07/2024 ORE 8:30 DA IA LB A;
Persona_3
• 12/07/2024 ORE 14:30 DA A;
Persona_4 Persona_5
• 13/07/2024 ORE 8:30 DA A . Persona_6 Persona_7 Gli aspiranti all'incarico, sono invitati a presentarsi, muniti di valido documento d'identità nel luogo sopra indicato e nelle date indicate per procedere all'appello dei presenti. La mancata presentazione in sede d'esame alle date e ore indicate equivale a rinuncia a partecipare alla procedura in parola.
La ricorrente, pertanto, è stata convocata per il giorno 13.7.2024 alle ore 8,30 e, arrivata in ritardo (alle ore 8.50) la Commissione non le ha consentito di sostenere il colloquio orale.
Ciò posto, la ricorrente ammette di essere arrivata in ritardo (alle ore 8.50) ma contesta la legittimità della sua esclusione siccome nel momento in cui è arrivata, dandone avvertimento alla commissione esaminatrice, era in corso il colloquio orale di lamenta, inoltre, che la commissione, Persona_6 in violazione del principio di parità di trattamento, ha tollerato il ritardo della candidata , Parte_4 consentendole di sostenere l'esame orale;
in ricorso non è specificato l'orario in cui la candidata in questione sarebbe arrivata (“La Commissione esaminatrice, difatti, in occasione dei colloqui orali svoltisi nella stessa sessione della ricorrente, ha tollerato il ritardo della Dott.ssa Parte_4 ammettendola tranquillamente a sostenere la prova orale”) mentre nell'istanza di ammissione di prova orale viene formulato il seguente capitolo: Vero che durante i colloqui svoltisi in data 13 luglio 2024 la
Commissione ha riammesso la Dottoressa alla prova orale, sebbene giunta con ritardo Parte_4 di circa 5 minuti ?”.
L contesta tale ultima circostanza, asserendo la genericità della relativa allegazione e CP_1 comunque la carenza di prova.
Orbene, dal verbale si evince che la Commissione esaminatrice si è riunita alle ore 8.30 provvedendo alla determinazione dei criteri di valutazione del colloquio;
che la commissione ha iniziato i lavori con il riconoscimento dei candidati e che al momento del riconoscimento risultavano assenti la ricorrente e altra candidata ( ); che, terminate le operazioni propedeutiche, i colloqui sono iniziati Persona_8 alle ore 8.45 con l'audizione del candidato Pt_3
Tali essendo le risultanze del verbale, si osserva che la ricorrente – arrivando alle ore 8.50 – non era presente al momento dell'apertura dei lavori della commissione che si è avuta con le operazioni di riconoscimento dei candidati presenti;
che – stante l'attestazione della riunione della commissione alle ore 8.30 e della previa determinazione dei criteri di valutazione – se ne desume – posto che la ricorrente sostiene che la è arrivata con ritardo di 5 minuti (quindi alle ore 8.35) che Pt_4
l'identificazione dei candidati è avvenuta dopo le 8.35 (siccome la era presente, risultando Pt_4 assenti solo la ricorrente e ) e che alle ore 8.45 è iniziato il colloquio del primo Persona_8 candidato . Pt_3
Ed allora, richiamandosi i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di esclusione dai concorsi pubblici per presentazione in ritardo del candidato che si attagliano alla fattispecie, si osserva che nel momento in cui la ricorrente si è presentata presso la sede indicata per sostenere la prova orale, la Commissione aveva già completato l'esecuzione degli adempimenti preliminari
(determinazione dei criteri di valutazione e apertura dei lavori con identificazione dei candidati) e la prova orale era già iniziata.
Il comportamento della sarebbe stato illegittimamente penalizzante per la ricorrente ove CP_3 la stessa fosse arrivata in un momento, pur successivo all'orario indicato nella convocazione, in cui tuttavia la prova non era ancora iniziata (cfr. Tar Lombardia Sezione IV, Sentenza 8 aprile 2014, n.
928, che ha ritenuto illegittima l'esclusione di candidata che, pur arrivata presso la sede del concorso in ritardo, cioè 20 minuti dopo l'orario fissato per l'inizio delle prove (alle ore 14,50), ma comunque prima dell'esecuzione degli adempimenti preliminari (sorteggio delle buste contenenti le prove e lettura della prova sorteggiata, affermando che Da quanto esposto emerge che il comportamento della CP_3
è stato ingiustamente penalizzante per la ricorrente, in quanto l'amministrazione nonostante avesse fissato tempi di concorso rigidi ed eccessivamente ristretti, non ha permesso alla ricorrente di partecipare all'ulteriore prova a causa di un ritardo, comunque, contenuto e soprattutto considerando che la prova pratica è iniziata alle 15,28 (dopo circa trenta minuti da quando è giunta la ricorrente presso la sede del concorso). Tale complessivo comportamento non è rispettoso del principio di proporzionalità perché ben poteva la ricorrente essere ammessa a partecipare alla prova pratica, non essendo quest'ultima ancora iniziata).
Nel caso di specie, invece, al contrario della fattispecie esaminata dal TAR, la ricorrente è arrivata dopo l'inizio dei lavori della commissione (riconoscimento dei candidati) e dopo l'inizio dell'espletamento della prova, per cui legittimamente la non le ha consentito la CP_3 partecipazione.
Al contrario e analogamente al caso esaminato dal TAR, – anche a voler ritenere il Parte_4 dedotto ritardo di 5 minuti – al momento dell'apertura dei lavori della commissione era presente e, pertanto, il suo ritardo non ha avuto rilievo siccome era presente al momento di inizio delle operazioni di riconoscimento dei candidati e quindi di inizio della prova orale. Detto altrimenti, al di là del rispetto o meno dell'orario fissato nella convocazione e dell'entità del ritardo, nel caso della ricorrente la presentazione presso la sede concorsuale è avvenuta dopo l'apertura dei lavori della commissione e a prova orale già iniziata mentre nel caso della (che per come Pt_4 dedotto si è presentata con ritardo di cinque minuti) il ritardo è stato ininfluente siccome arrivata prima dell'inizio dei lavori della commissione tant'è che è risultata presente al momento della identificazione dei candidati.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso per infondatezza;
tuttavia, la peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese di lite.
Cosenza, 23 ottobre 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti