Art. 8. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanita', della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricercascientifica e tecnologica, e' emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla presente legge.
Nota all' art. 8 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , conferisce al Governo la potesta' regolamentare con l'obbligo di richiedere parere al Consiglio di Stato.
Nota all' art. 8 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , conferisce al Governo la potesta' regolamentare con l'obbligo di richiedere parere al Consiglio di Stato.