Articolo 8 della Legge 4 aprile 1997, n. 93
Articolo 7Articolo 9
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8 aprile 1997
Art. 8. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanita', della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricercascientifica e tecnologica, e' emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla presente legge.
Nota all' art. 8 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , conferisce al Governo la potesta' regolamentare con l'obbligo di richiedere parere al Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 8 aprile 1997
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