TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 18/02/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti: per delega orale dell'avv. Carmela Romano, nell'interesse della società ricorrente Parte_1
l'avv. Tiziana Barzaghi, la quale si riporta integralmente al ricorso introduttivo, insistendo
[...]
nelle conclusioni rassegnate, da intendersi qui per ripetute e trascritte, di cui chiede l'accoglimento. Si riporta, altresì, alle deduzioni e difese tutte rassegnate in corso di causa, nella ferma impugnativa di quanto ex adverso, chiesto, dedotto ed eccepito.
Chiede, pertanto, che la causa venga decisa.
Per parte resistente è presente, per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo, l'avv. Daniela De
Benedictis, la quale si riporta alla memoria di costituzione e conclude per l'accoglimento delle istanze e conclusioni ivi rassegnate, che abbiano in questa sede per integralmente riportate e trascritte.
Chiede che la causa venga decisa.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3631/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dagli avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Piave n. 7, presso lo studio dell'avv. Carmela Romano (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Roma 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2022 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “In via preliminare Voglia l'onorevole giudicante disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 397 2022 00195002 24
000 impugnato ricorrendo, come evidenziato in narrativa, i presupposti del periculum in mora
e del fumus bonis iuris. Premesso quanto sopra si chiede l'annullamento dell'avviso di addebito
n. 397 2022 00195002 24 000 per tutte le motivazioni esposte in premessa. In subordine la riduzione delle somme richieste per le motivazioni indicate in premessa. Con vittoria di spese diritti ed onorari, da attribuirsi ai difensori antistatari.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver ricevuto in data 18.10.2022 la notifica dell'avviso di CP_ addebito n. 39720220019500224000, con il quale l' aveva proceduto a ricalcolare i contributi e le posizioni dei dipendenti della ditta individuale della società ricorrente, chiedendo il versamento della somma complessiva di euro 460.015,36 per omissioni contributive accertate e dovute a titolo di Gestione Azienda con lavoratori dipendenti per il periodo 04/2021 –
07/2021.
Rappresentava che l'avviso di addebito traeva origine da debiti contributivi che derivavano da un mancato riconoscimento delle somme derivanti dall'autorizzazione della cassa integrazione covid.
Esponeva che, come da allegato lista cig e fondi, l'ente impositore aveva autorizzato la cassa integrazione per il periodo 01/01/2021 – 31/07/2021.
Riferiva che tale cassa integrazione era stata utilizzata a credito sugli uniemens 05/2021 –
06/2021 – 07/2021 e che, per un mero disallineamento dei ticket, l' aveva emesso delle CP_1
note di rettifica a debito non dovute o quanto meno dovute parzialmente.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
2. Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1
contestando la fondatezza del ricorso per carente esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della domanda.
Specificava che il credito recato dall'atto impositivo opposto si riferiva a note di rettifica della contribuzione liquidata dall'azienda relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio dell'anno 2021.
Rappresentava che a seguito delle elaborazioni dei dati trasmessi con i flussi relativi CP_3 ai predetti periodi, emergeva l'erroneità dei saldi determinati dalla società ricorrente che aveva conguagliato oneri di cassa integrazione non coerenti con i dati relativi al personale, così omettendo di versare parte della contribuzione dovuta avendo compensato importi per cassa integrazione superiori a quelli spettanti.
Aggiungeva che i programmi di verifica avevano provveduto a riconoscere solo parzialmente gli importi conguagliati a titolo di cassa Integrazione, in relazione alle ore di Cig fruite.
Specificava, poi, che la nota di rettifica relativa al 4/2021 recuperava l'indebito conguaglio operato con il codice L038 relativo a due autorizzazioni CIG (n. 490050543745 per €.18.575,00
e n. 130050303166 per €.28.530,00) per un totale di €.46.880,00 e precisava che le suddette autorizzazioni venivano addebitate a motivo dell'errata compilazione della sezione
UNIEMENS dedicata ai singoli lavoratori beneficiari della misura integrativa del reddito in relazione alle ore di Cig fruite.
Lo stesso procedimento si doveva applicare alla nota di rettifica relativa al 5/2021 che recuperava l'indebito conguaglio operato con il codice L038 (relativo alle seguenti autorizzazioni CIG: n. 490050575628 per €27.420,00 e n. 490050580669 per €33.169,00) per un totale di €.60.589,00; alla nota di rettifica relativa al 6/2021, che oltre alla differenza di aliquota applicata in relazione agli operai per un importo complessivo pari ad Euro 6.318,55, recuperava l'indebito conguaglio operato con il codice L038 (relativo alle seguenti autorizzazioni CIG: n. 490050575628 per €11.751,00, n. 490050580669 per €14.216,00,
n.490050543745 per €26.535,00 e n.130050303166 per €40.435,00) per un totale di
€92.937,00; alla nota di rettifica relativa al 7/2021 che recuperava l'indebito conguaglio operato con il codice L038 (relativo alle seguenti autorizzazioni CIG: n. 490050590772 per €34.214,00
e n. 8400507030420 per €109.422,00, n. 900050320124 per €84.491,00) per un totale complessivo di €228.128,40.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e la sua conseguente inammissibilità per le causali spiegate nel corpo del presente atto;
b) in via subordinata: rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti dell' con il ricorso introduttivo di lite, siccome inammissibile e infondata in CP_1
fatto e in diritto;
c) in via subordinata: accertare e dichiarare che l'opponente è tenuto al pagamento in favore dell' (e per esso dell'Agente di Riscossione) degli importi a titolo di CP_1
contributi e connesse somme aggiuntive di legge che comunque si accertino dovuti in corso di causa per i titoli dedotti nell'atto impositivo opposto;
d) condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.” CP_1
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_2
giudizio, benché ritualmente intimata.
Sempre in via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva della stessa CP_2
È di palmare evidenza che il preteso debito contributivo risale ad un periodo certamente
[...] successivo a quello individuato dall'art. 13 L. 448/1998, che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, disponendo che siano ceduti i CP_1 crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”. Dunque, il credito in controversia è da ritenersi escluso dall'alveo applicativo della norma detta e dalla cessione ad CP_2
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nel presente Controparte_2
giudizio.
5. Ai fini della corretta qualificazione dell'azione proposta, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Nel caso di specie, l'azione esperita dalla ricorrente società va qualificata come opposizione di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 e risulta proposta nei termini di legge.
6. Occorre osservare che, sulla base delle previsioni di legge (art 7, commi 2 e 3, del D.Lgs.
148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall'Istituto tramite conguaglio del datore di lavoro medesimo all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.
Per la cassa integrazione vige, cioè, il sistema di fruizione attraverso conguaglio con l' (sul CP_1 quale ricade l'onere finale dell'esborso), tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte ai dipendenti per conto dell'ente. Nell'erogare tali prestazioni (per conto dell' ) ai propri CP_1
dipendenti, il datore di lavoro agisce quale adiectus solutionis causae; invero tali somme vengono corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti;
d'altro canto, il datore di lavoro recupera gli importi a tale titolo corrisposti ai lavoratori mediante il meccanismo del c.d. conguaglio e cioè attraverso la compensazione degli stessi con quanto dovuto a titolo contributivo all'ente previdenziale.
In proposito si osserva che, come noto, a mezzo delle denunce contributive obbligatorie da presentare all' l'imprenditore liquida la contribuzione dovuta mese per CP_1 CP_3 mese, ponendo in detrazione dalla stessa l'onere delle prestazioni autorizzate.
È, naturalmente, dovere dell' verificare i dati esposti unilateralmente dall'imprenditore CP_1
nelle denunce, disconoscendo eventuali detrazioni indebitamente operate ovvero, come nella fattispecie, non coerenti con i dati comunicati e procedendo quindi ad addebitare le conseguenti differenze contributive derivanti dall'indebita compensazione.
Nel caso in esame parte resistente ha rilevato e indicato, nella memoria di costituzione, che i programmi di verifica hanno provveduto a riconoscere solo parzialmente gli importi conguagliati a titolo di cassa Integrazione.
A tale controllo ha fatto seguito l'emissione delle note di rettifica (allegate alla memoria di costituzione), notificate tramite “comunicazione bidirezionale”, con le quali è stato richiesto all'azienda ricorrente il pagamento della contribuzione indebitamente posta a conguaglio e non coerente con i dati comunicati.
Dagli atti di causa è emerso che a seguito di autorizzazione della domanda di cassa integrazione per il periodo 01/01/2021 – 31/07/2021 avanzata da parte ricorrente, quest'ultima aveva provveduto a conguagliare le ore di cassa integrazione autorizzate per i mesi da aprile a luglio
2021.
La medesima società non ha, però, provato in fatto (neanche attraverso l'allegazione delle buste paga) di aver erogato ai dipendenti, nel periodo di riferimento, l'integrazione salariale che avrebbe legittimato il conguaglio. CP_ Di contro, l' resistente ha dedotto e provato che la società ricorrente, a seguito delle elaborazioni dei dati trasmessi con i flussi relativi ai predetti periodi, aveva CP_3
determinato erroneamente i saldi e aveva poi conguagliato oneri di cassa integrazione non coerenti con i dati relativi al personale, così omettendo di versare parte della contribuzione dovuta avendo compensato importi per cassa integrazione superiori a quelli spettanti.
Non essendo suffragata da validi elementi di prova e non contenendo in sé la deduzione di elementi utili a descrivere compiutamente la correttezza dell'operazione di conguaglio (non essendo stata dimostrata la coerenza di tale operazione con i dati dalla stessa comunicati, relativi al personale e alle ore di Cig fruite), la tesi prospettata nel ricorso non può trovare accoglimento.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che inducono all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. C. Cost., sent. 19.4.2018, n. 77).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3631/2022 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato in data 28.11.2022, ogni contraria Parte_2
istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) rigetta il ricorso;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 18.02.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 18/02/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti: per delega orale dell'avv. Carmela Romano, nell'interesse della società ricorrente Parte_1
l'avv. Tiziana Barzaghi, la quale si riporta integralmente al ricorso introduttivo, insistendo
[...]
nelle conclusioni rassegnate, da intendersi qui per ripetute e trascritte, di cui chiede l'accoglimento. Si riporta, altresì, alle deduzioni e difese tutte rassegnate in corso di causa, nella ferma impugnativa di quanto ex adverso, chiesto, dedotto ed eccepito.
Chiede, pertanto, che la causa venga decisa.
Per parte resistente è presente, per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo, l'avv. Daniela De
Benedictis, la quale si riporta alla memoria di costituzione e conclude per l'accoglimento delle istanze e conclusioni ivi rassegnate, che abbiano in questa sede per integralmente riportate e trascritte.
Chiede che la causa venga decisa.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3631/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dagli avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Piave n. 7, presso lo studio dell'avv. Carmela Romano (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Roma 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2022 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “In via preliminare Voglia l'onorevole giudicante disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 397 2022 00195002 24
000 impugnato ricorrendo, come evidenziato in narrativa, i presupposti del periculum in mora
e del fumus bonis iuris. Premesso quanto sopra si chiede l'annullamento dell'avviso di addebito
n. 397 2022 00195002 24 000 per tutte le motivazioni esposte in premessa. In subordine la riduzione delle somme richieste per le motivazioni indicate in premessa. Con vittoria di spese diritti ed onorari, da attribuirsi ai difensori antistatari.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver ricevuto in data 18.10.2022 la notifica dell'avviso di CP_ addebito n. 39720220019500224000, con il quale l' aveva proceduto a ricalcolare i contributi e le posizioni dei dipendenti della ditta individuale della società ricorrente, chiedendo il versamento della somma complessiva di euro 460.015,36 per omissioni contributive accertate e dovute a titolo di Gestione Azienda con lavoratori dipendenti per il periodo 04/2021 –
07/2021.
Rappresentava che l'avviso di addebito traeva origine da debiti contributivi che derivavano da un mancato riconoscimento delle somme derivanti dall'autorizzazione della cassa integrazione covid.
Esponeva che, come da allegato lista cig e fondi, l'ente impositore aveva autorizzato la cassa integrazione per il periodo 01/01/2021 – 31/07/2021.
Riferiva che tale cassa integrazione era stata utilizzata a credito sugli uniemens 05/2021 –
06/2021 – 07/2021 e che, per un mero disallineamento dei ticket, l' aveva emesso delle CP_1
note di rettifica a debito non dovute o quanto meno dovute parzialmente.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
2. Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1
contestando la fondatezza del ricorso per carente esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della domanda.
Specificava che il credito recato dall'atto impositivo opposto si riferiva a note di rettifica della contribuzione liquidata dall'azienda relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio dell'anno 2021.
Rappresentava che a seguito delle elaborazioni dei dati trasmessi con i flussi relativi CP_3 ai predetti periodi, emergeva l'erroneità dei saldi determinati dalla società ricorrente che aveva conguagliato oneri di cassa integrazione non coerenti con i dati relativi al personale, così omettendo di versare parte della contribuzione dovuta avendo compensato importi per cassa integrazione superiori a quelli spettanti.
Aggiungeva che i programmi di verifica avevano provveduto a riconoscere solo parzialmente gli importi conguagliati a titolo di cassa Integrazione, in relazione alle ore di Cig fruite.
Specificava, poi, che la nota di rettifica relativa al 4/2021 recuperava l'indebito conguaglio operato con il codice L038 relativo a due autorizzazioni CIG (n. 490050543745 per €.18.575,00
e n. 130050303166 per €.28.530,00) per un totale di €.46.880,00 e precisava che le suddette autorizzazioni venivano addebitate a motivo dell'errata compilazione della sezione
UNIEMENS dedicata ai singoli lavoratori beneficiari della misura integrativa del reddito in relazione alle ore di Cig fruite.
Lo stesso procedimento si doveva applicare alla nota di rettifica relativa al 5/2021 che recuperava l'indebito conguaglio operato con il codice L038 (relativo alle seguenti autorizzazioni CIG: n. 490050575628 per €27.420,00 e n. 490050580669 per €33.169,00) per un totale di €.60.589,00; alla nota di rettifica relativa al 6/2021, che oltre alla differenza di aliquota applicata in relazione agli operai per un importo complessivo pari ad Euro 6.318,55, recuperava l'indebito conguaglio operato con il codice L038 (relativo alle seguenti autorizzazioni CIG: n. 490050575628 per €11.751,00, n. 490050580669 per €14.216,00,
n.490050543745 per €26.535,00 e n.130050303166 per €40.435,00) per un totale di
€92.937,00; alla nota di rettifica relativa al 7/2021 che recuperava l'indebito conguaglio operato con il codice L038 (relativo alle seguenti autorizzazioni CIG: n. 490050590772 per €34.214,00
e n. 8400507030420 per €109.422,00, n. 900050320124 per €84.491,00) per un totale complessivo di €228.128,40.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e la sua conseguente inammissibilità per le causali spiegate nel corpo del presente atto;
b) in via subordinata: rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti dell' con il ricorso introduttivo di lite, siccome inammissibile e infondata in CP_1
fatto e in diritto;
c) in via subordinata: accertare e dichiarare che l'opponente è tenuto al pagamento in favore dell' (e per esso dell'Agente di Riscossione) degli importi a titolo di CP_1
contributi e connesse somme aggiuntive di legge che comunque si accertino dovuti in corso di causa per i titoli dedotti nell'atto impositivo opposto;
d) condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.” CP_1
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_2
giudizio, benché ritualmente intimata.
Sempre in via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva della stessa CP_2
È di palmare evidenza che il preteso debito contributivo risale ad un periodo certamente
[...] successivo a quello individuato dall'art. 13 L. 448/1998, che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, disponendo che siano ceduti i CP_1 crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”. Dunque, il credito in controversia è da ritenersi escluso dall'alveo applicativo della norma detta e dalla cessione ad CP_2
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nel presente Controparte_2
giudizio.
5. Ai fini della corretta qualificazione dell'azione proposta, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Nel caso di specie, l'azione esperita dalla ricorrente società va qualificata come opposizione di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 e risulta proposta nei termini di legge.
6. Occorre osservare che, sulla base delle previsioni di legge (art 7, commi 2 e 3, del D.Lgs.
148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall'Istituto tramite conguaglio del datore di lavoro medesimo all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.
Per la cassa integrazione vige, cioè, il sistema di fruizione attraverso conguaglio con l' (sul CP_1 quale ricade l'onere finale dell'esborso), tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte ai dipendenti per conto dell'ente. Nell'erogare tali prestazioni (per conto dell' ) ai propri CP_1
dipendenti, il datore di lavoro agisce quale adiectus solutionis causae; invero tali somme vengono corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti;
d'altro canto, il datore di lavoro recupera gli importi a tale titolo corrisposti ai lavoratori mediante il meccanismo del c.d. conguaglio e cioè attraverso la compensazione degli stessi con quanto dovuto a titolo contributivo all'ente previdenziale.
In proposito si osserva che, come noto, a mezzo delle denunce contributive obbligatorie da presentare all' l'imprenditore liquida la contribuzione dovuta mese per CP_1 CP_3 mese, ponendo in detrazione dalla stessa l'onere delle prestazioni autorizzate.
È, naturalmente, dovere dell' verificare i dati esposti unilateralmente dall'imprenditore CP_1
nelle denunce, disconoscendo eventuali detrazioni indebitamente operate ovvero, come nella fattispecie, non coerenti con i dati comunicati e procedendo quindi ad addebitare le conseguenti differenze contributive derivanti dall'indebita compensazione.
Nel caso in esame parte resistente ha rilevato e indicato, nella memoria di costituzione, che i programmi di verifica hanno provveduto a riconoscere solo parzialmente gli importi conguagliati a titolo di cassa Integrazione.
A tale controllo ha fatto seguito l'emissione delle note di rettifica (allegate alla memoria di costituzione), notificate tramite “comunicazione bidirezionale”, con le quali è stato richiesto all'azienda ricorrente il pagamento della contribuzione indebitamente posta a conguaglio e non coerente con i dati comunicati.
Dagli atti di causa è emerso che a seguito di autorizzazione della domanda di cassa integrazione per il periodo 01/01/2021 – 31/07/2021 avanzata da parte ricorrente, quest'ultima aveva provveduto a conguagliare le ore di cassa integrazione autorizzate per i mesi da aprile a luglio
2021.
La medesima società non ha, però, provato in fatto (neanche attraverso l'allegazione delle buste paga) di aver erogato ai dipendenti, nel periodo di riferimento, l'integrazione salariale che avrebbe legittimato il conguaglio. CP_ Di contro, l' resistente ha dedotto e provato che la società ricorrente, a seguito delle elaborazioni dei dati trasmessi con i flussi relativi ai predetti periodi, aveva CP_3
determinato erroneamente i saldi e aveva poi conguagliato oneri di cassa integrazione non coerenti con i dati relativi al personale, così omettendo di versare parte della contribuzione dovuta avendo compensato importi per cassa integrazione superiori a quelli spettanti.
Non essendo suffragata da validi elementi di prova e non contenendo in sé la deduzione di elementi utili a descrivere compiutamente la correttezza dell'operazione di conguaglio (non essendo stata dimostrata la coerenza di tale operazione con i dati dalla stessa comunicati, relativi al personale e alle ore di Cig fruite), la tesi prospettata nel ricorso non può trovare accoglimento.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che inducono all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. C. Cost., sent. 19.4.2018, n. 77).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3631/2022 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato in data 28.11.2022, ogni contraria Parte_2
istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) rigetta il ricorso;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 18.02.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)