Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5091/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gallinaro Maria Teresa Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Gallinaro Maria Teresa CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1. I SIg. e stabiliscono l'affido congiunto e condiviso dei due minori Parte_1 CP_1
e ad entrambi i genitori e con la collocazione prevalente degli stessi presso la Per_1 Persona_2
madre;
2. La casa familiare sita in Padova, Vai Chiesa Vecchia n.35 viene assegnata in uso esclusivo al SI.
. La SI.ra ed i due figli minori si trasferiranno entro 7 giorni CP_1 Parte_1 dall'udienza presso l'abitazione della nonna materna sita in Pinte San Nicolò via Don. Scapin n.12.
La residenza dei figli rimarrà comunque fissata in Albignasego (PD), via Degli Alpini n.6.
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3. Tenuto conto dell'età e delle eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei due figli minori, il padre potrà vedere e stare con i figli secondo il seguente piano genitoriale: un pomeriggio a settimana e con relativo pernotto (indicativamente i mercoledì), passando a prendere i figli direttamente al termine delle lezioni scolastiche e riaccompagnandoli a scuola il mattino seguente ovvero a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica;
i fine settimana saranno alternati tra i genitori, per cui i figli staranno con il padre a settimane alterne dal sabato mattina sino al lunedì mattina successivo, quando li accompagnerà direttamente scuola ovvero a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica;
il padre potrà tenere con sé i figli anche dal venerdì pomeriggio, previo accordo con la madre.
4. durante il periodo estivo, i figli staranno con il padre 3 settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze invernali i figli staranno con il padre per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze Pasquali, invece, per 2 giorni includendo alternativamente il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze dei minori.
Le altre festività infra-annuali verranno equamente divise secondo il principio dell'alternanza fra i genitori e nel pieno rispetto delle eSIenze e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
Resta inteso che i genitori potranno in qualsiasi momento prevedere concordemente diverse e più ampie modalità di visita del padre, in ogni caso nel rispetto delle eSIenze ed impegni dei figli.
5. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese e mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e Per_1
la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), importo che verrà aggiornato per la Per_2
prima volta sulla base degli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026, e così per gli anni seguenti senza necessità di ulteriore richiesta.
Il padre dovrà altresì rimborsare alla madre le spese straordinarie relative ai figli nella misura del
50%, come da Protocollo in sudo presso il Tribunale di Padova, ben noto alle parti e con decorrenza da marzo 2025.
6. l'Assegno Unico per i figli (o eventuali sostegni economici/contributi equipollenti) verrà chiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. Parte_1
pagina 2 di 3 7. nel caso in cui la SI.ra dovesse reperire un appartamento in locazione ove Parte_1 trasferirsi da sola con i due figli e comunque nelle vicinanze dell'abitazione del padre e delle attività due figli, il SI. contribuirà al pagamento del canone di locazione nella misura del 50% CP_1
e comunque fino ad un massimo di € 400 e sino a che i figli abiteranno con la madre. In questo caso,
l'Assegno Unico per i figli verrà percepito dai genitori come per legge, ovvero al 50% ciascuno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
per oltre 12 anni con , da cui sono nati due figli, e , e che la convivenza è CP_1 Per_1 Per_2
cessata, essendo il padre uscito dalla casa familiare, chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei due figli minori alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, dando atto che nelle more del giudizio e a seguito del percorso di CP_1
mediazione familiare intrapreso, i genitori sono addivenuti ad un accordo in ordine alle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei due figli minori . Per_1 Per_2
In data 4.3.2025 le parti formulavano conclusioni conformi, chiedendo che l'udienza del 12.3.2025 venisse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; accolta l'istanza, con ordinanza del 13.3.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
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Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori, anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c.; pertanto, va preso atto degli stessi ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c.
Atteso l'esito della causa, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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