TRIB
Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/08/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 5904/2021 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
16.9.2021
da
, quale titolare ditta individuale “ Parte_1 Parte_1
” (C.F. , con l'Avv. BOSCHI ALESSANDRO e l'Avv.
[...] P.IVA_1
BONOTTO GIOVANNI, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in TREVISO
- parte attrice opponente - contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
l'Avv. CHIESURA NICOLA e l'Avv. CHIESURA MARCO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in CONEGLIANO (TV)
- parte convenuta -
***
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni di parte attrice:
- per QUALE TITOLARE DITTA INDIVIDUALE Parte_1
“ l'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis rejectiits, Parte_1 (I) previamente accertata e dichiarata l'inesistenza del rapporto contrattuale tra e ovvero, Parte_1 Controparte_1 luto ligazione
1 dedotta in giudizio (mancata/inesi-stente consegna della merce lavorata all'opponente); (II) previamente accertato e dichiarato, quindi, che nulla è dovuto da
[...] ti-tolare dell'omonima ditta individuale, a Pt_1 Controparte_1
per l'effetto,
[...] (III) revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1672/2021 emesso dal Tribunale di Treviso il 1°.7.2021, nel procedimento rubricato al n. di R.G. 3057/2021; (IV) ordinare la restituzione delle somme corrisposte dall'opponente
[...] all'opposta a Pt_1 Controparte_1 dell'ordinanza 11.3.2022 di con-cessione dell'esecuzione provvisoria del suddetto decreto ingiuntivo, oltre agli interessi e rivalutazione dalle singole date dei pagamenti al saldo;
(V) con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta:
- per “Nel merito in via Controparte_1 princip deduzione e quindi contrariis reiectis, respingersi la opposizione “de qua” perché priva di fondamento sia in linea di fatto che di diritto. Per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via subordinata: Condannarsi l'opponente – ditta Parte_1 individuale (P.Iva: ) legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della ditta opposta
[...] (P.Iva: ) per le causali di c Controparte_1 P.IVA_2 della somma di € 25.296,86 o diversa maggiore o minore di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi ex D.Lgs n°231/02 e successive modifiche ex D.Lgs 09.11.2012 n°192, dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo. In ogni caso: ferme le già liquidate spese per il procedimento monitorio, si chiede
- quanto al presente giudizio - la integrale rifusione delle anticipazioni, competenze ed onorari di lite con maggiorazione per spese generali del 15%, oltre accessori di legge. In via istruttoria: Ferme e riproposte le precisazioni evidenziate nella Nota di trattazione scritta del 08.11.2022; ribadita l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art 246 c.p.c del testimone e allo stato la Testimone_1 nullità della resa deposizione;
si ripropongono le istanze istruttorie tutte e relativi testimoni ancora da escutere, come formulate con la “Memoria ex art. 183, VI comma, n° 2 c.p.c.” del 10.05.2022 quivi da intendersi per l'effetto integralmente trascritta e riportata. Il tutto con opposizione, per le ragioni e motivi di cui alla “Memoria ex art. 183, VI comma, n° 3 c.p.c.” del 30.05.2022, alle istanze istruttorie avversarie, salva la prova contraria per il caso di loro ammissione con i testi già indicati.
- Con la precisazione di non accettare il contraddittorio rispetto a domande e/o eccezioni nuove, diverse e/o modificate, se ex adverso proposte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.1 L'attore propone opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n.
1672/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 28/06/2021, con il quale gli viene ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 25.296,86, a titolo di corrispettivo per la vendita di beni e servizi. Contesta, in particolare, di avere ordinato alla convenuta la merce di cui gli viene chiesto il pagamento, indicando come possibile contraente e legittimato passivo il terzo
[...]
, negando di avere intrattenuto rapporti commerciali con la CP_2 convenuta, di tal che le fatture e i d.d.t. dalla stessa emessi nei suoi confronti sarebbero del tutto irrilevanti, in quanto di provenienza e formazione unilaterale (la fattura n. 14/2020, peraltro, è stata emessa a distanza di più di due anni dalla presunta consegna della merce). Gli stessi pagamenti eseguiti dall'opponente a favore della convenuta sarebbero del tutto irrilevanti, in quanto eseguiti per conto del predetto terzo , il quale avrebbe Controparte_2 chiesto all'attore la cortesia di effettuare per suo conto alcuni bonifici, atteso che egli non poteva momentaneamente operare sul proprio conto corrente;
le somme corrispondenti sarebbero poi state restituite, in contanti, dal terzo all'attore Solo successivamente l'attore avrebbe compreso che il terzo Pt_1 aveva speso con la convenuta il nome della sua ditta individuale, spacciandosi per un rappresentante o preposto della stessa. Nega, in ogni caso, di avere ricevuto la merce di cui si discute: infatti, nelle causali del trasporto dei d.d.t.
è fatto riferimento a “reso lavorato”, mentre l'attore sostiene di avere sempre acquistato dai propri fornitori, ai fini dell'esercizio dell'attività della sua ditta individuale, prodotti finiti, e non materie prime o semilavorati;
inoltre, se la convenuta avesse consegnato all'attore dei resi lavorati, dovrebbe esservi altresì traccia del passaggio dall'attore alla stessa convenuta della materia prima da lavorare, circostanza non documentata nel ricorso monitorio.
1.2 Parte convenuta opposta chiede il rigetto dell'opposizione. Evidenzia di avere ricevuto la materia prima da lavorare dallo stesso attore, dimettendo i relativi documenti di trasporto, recanti il timbro della ditta individuale dell'attore. Rileva come gli stessi pagamenti effettuati a suo favore dall'opponente, documentati sin dal ricorso monitorio, rechino la causale di
“acconti”. Allega che la merce consegnata all'attore (e da questi non pagata)
3 sarebbe da tempo già stata rivenduta dallo stesso opponente ad altra società con sede in Belgio.
2. La causa è stata istruita mediante assunzione di alcune testimonianze e viene ora in decisione.
2.1 In primo luogo, come già evidenziato nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione in data 11.3.2022, il credito fatto valere in via monitoria non è comprovato soltanto dalle fatture emesse dalla convenuta nei confronti dell'opponente, ma anche dall'intervenuto pagamento di ben tre acconti da parte dell'opponente stesso, con causale “acconto fatture” (cfr. doc.
10 convenuta), oltre che dai documenti di trasporto dei resi lavorati venduti all'attore, con indicato l'indirizzo dell'opponente (cfr. docc. 1a, 2a, 3a, 3b, 3c monitorio) e dai precedenti documenti di trasporto della materia prima da lavorare dall'attore alla convenuta medesima (cfr. docc. 7/9 convenuta, prodotti unitamente alla comparsa di risposta, nonché in originale all'udienza del 3.2.2022, senza che l'opponente abbia successivamente reiterato alcun disconoscimento), corredati dal timbro della ditta individuale dell'opponente.
In secondo luogo, risulta altresì documentato (e pacifico) che l'attore ha saldato alla ditta anche la fattura di vendita n° 1594 del Parte_2
21.11.2018 afferente KG 152,55 di filato, costituente materia prima da lavorare, per l'importo di € 2.527,30 (cfr. docc. 28/29 fascicolo opposta), oltre Con ad alcune fatture a favore della (cfr. docc. 21/26 convenuta), CP_4 sempre aventi ad oggetto materie prime da lavorare;
dette fatture indicano come cliente la ditta individuale opponente, al pari della destinazione. Trattasi di circostanza che ben si concilia con la ricostruzione dei fatti della convenuta opposta e con quanto valorizzato sin dall'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione: infatti, detto pagamento comprova che non corrisponde al vero quanto dall'attore affermato in ordine al fatto di avere sempre acquistato, per la sua ditta individuale, solo merce finita da rivendere, dimostrando che, in più occasioni, l'attore ha acquistato, per contro, materia prima da lavorare.
In terzo luogo, quanto alle dichiarazioni dei testi, la teste attorea ES
, moglie separata dell'attore, appare scarsamente attendibile: infatti, è
[...] pur vero che la stessa risiede presso l'indirizzo (via Fosso Nuovo 15/A,
4 Poveromo) cui le consegne delle materie prime lavorate dalla convenuta sarebbero state consegnate (circostanza che la teste non ha potuto confermare), ma è anche vero che, malgrado l'attore non risieda più presso detto immobile, a causa della separazione dalla moglie, detto indirizzo continua a rappresentare la sede legale della sua ditta individuale, circostanza che è quanto meno indice di buoni e continui rapporti tra i coniugi separati, il che non depone a favore dell'attendibilità della teste.
In ogni caso, quanto dalla stessa dichiarato in ordine alla mancata ricezione delle consegne di cui si controverte (cfr. dichiarazioni rese sub capitolo 9 attoreo) ben si concilia con quanto dichiarato dal teste di parte convenuta
, secondo il quale le consegne sia delle materie prime da Controparte_2 lavorare che dei semilavorati avvenivano per lo più in luoghi diversi dalla sede legale della ditta attorea indicate nei d.d.t. prodotti, ovvero mediante passaggio diretto dalla ditta venditrice delle materie prime alla convenuta e, successivamente, dalla convenuta all'attore anche per strada, ovvero direttamente a dei soggetti cinesi che dovevano provvedere ad ulteriori lavorazioni (nella zona di Prato, piuttosto che in quella di Massa, ove è ubicata la frazione in cui si trova la sede legale attorea). Le medesime circostanze sono state confermate anche dal legale rappresentante della convenuta.
Il testimone , del resto, ha fornito una spiegazione Controparte_2 alternativa rispetto a quella attorea dei fatti, in base alla quale egli stesso avrebbe aiutato l'attore nell'attività commerciale che lo stesso aveva deciso di intraprendere, di tal che l'attore stesso gli avrebbe dato ampie facoltà di trattare con fornitori e terzi appaltatori delle lavorazioni dei filati, consegnandogli anche il suo bollettario e il suo timbro aziendale.
A fronte di dette evidenze documentali e dichiarazioni testimoniali, la circostanza, confermata dallo stesso legale rappresentante della convenuta, che quest'ultimo non abbia mai avuto a che fare direttamente con il Pt_1 che conosceva da molti anni, in relazione ai rapporti commerciali per cui è causa, bensì con il , essendogli stato il indicato quale titolare e CP_2 Pt_1 soggetto pagante, appare scarsamente significativa al fine di avallare la ricostruzione attorea dei fatti.
5 2.2 In ogni caso, quand'anche corrispondesse al vero che, come sostenuto dall'attore, egli non avesse conferito alcun potere rappresentativo al in CP_2 relazione agli acquisti per cui è causa, a prescindere dalla previsione di cui all'art. 1398 c.c. in tema di falsus procurator, nel caso in cui l'apparente rappresentato (ovvero, nel caso di specie, l'opponente), mediante il proprio comportamento di tolleranza dell'attività del falsus procurator, abbia ingenerato nel terzo la convinzione ragionevole della sussistenza di un rapporto di rappresentanza, trova applicazione il principio dell'apparenza del diritto (corollario del canone di buona fede), di guisa che l'apparente rappresentato è tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome: infatti, deve essere data prevalenza al ragionevole affidamento che il terzo pone in ciò che appare, con la conseguenza che la situazione giuridica apparente - in realtà inesistente, secondo la ricostruzione attorea - è considerata ai fini del diritto vera e reale nei suoi confronti, in tutte le implicazioni e conseguenze che essa può avere.
Il principio della apparenza del diritto, peraltro, si collega altresì al principio di autoresponsabilità espresso dal canone brocardo nemo contra factum proprium venire potest: se parte opponente ha contribuito personalmente alla formazione della predetta apparentia iuris, essa è poi tenuta a imputare a se stessa le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ipotesi, ne siano derivate a suo carico.
Nel caso di specie, sussistono plurimi elementi oggettivi che giustificano l'opinione del terzo (ovvero dell'odierna convenuta) che abbia contrattato con il presunto falsus procurator in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale, di tal che ben il principio dell'apparenza può essere invocato a sostegno della fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio dalla convenuta nei confronti dell'opponente. Né è possibile ritenere che detta opinione della convenuta sia stata determinata da un comportamento colposo della convenuta medesima, che abbia trascurato di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si sia fidata, piuttosto, della mera apparenza, incorrendo in errore.
Infatti, la merce lavorata di cui si discute è stata consegnata dalla convenuta tra gennaio e dicembre 2018, e i tre pagamenti a mezzo bonifico
6 sono stati eseguiti dall'attore a favore della convenuta tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, con generiche causali facenti riferimento ad acconti. Non solo, dunque, l'attore non ha avuto cura di precisare in quale veste egli provvedesse ad eseguire detti pagamenti, ma, dall'altro lato, la convenuta non aveva motivo di dubitare del fatto che gli ordini le pervenissero proprio dall'attore, a fronte della ricezione di detti pagamenti, e di chiedere, pertanto, al di giustificare i propri poteri. CP_2
Peraltro, malgrado l'attore ben avesse potuto avvedersi dell'esecuzione di detti bonifici dal suo conto e dell'emissione dei suoi confronti delle fatture in contestazione (quanto meno delle due risalenti al 2018, che non risultano essere fatture elettroniche pervenute attraverso il sistema di interscambio e così passate “inosservate”, come sostenuto dall'attore), non risulta avere mai sollevato alcuna contestazione alla convenuta in merito, prima che nel mese di giugno 2020 (cfr. doc. 2 attoreo).
Senza contare che la documentazione dimessa nell'odierno giudizio e le allegazioni della convenuta, come già poco sopra valorizzate, dimostrano come la convenuta avesse motivo di confidare nel ruolo di rappresentato del rispetto ai rapporti commerciali di cui si discute anche in ragione del Pt_1 fatto che la convenuta stessa aveva ritirato la materia prima da lavorare presso le ditte venditrici dalle quali era stata acquistata, sempre previe fatture e d.d.t. al stesso intestati e a fronte di pagamenti a mezzo bonifico Pt_1 dallo stesso effettuati.
Quanto agli effettivi rapporti tra l'attore e il terzo e alle vicende penali tra gli stessi intercorse, esse risultano irrilevanti nei confronti della convenuta la quale, in base a quanto appena esposto, non può trarne detrimento;
infatti, ogni eventuale accordo interno tra l'opponente e il è destinato a produrre CP_2 effetti solo tra di loro e non è in alcun modo opponibile all'odierna opposta.
In base a tutti i predetti motivi, l'opposizione proposta non risulta meritevole di accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice opponente;
esse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 recante la determinazione dei
7 parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore (€
25.296,86) e della relativa complessità giuridica della controversia, nonché dell'attività istruttoria svolta, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1672/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 28/06/2021, che, per l'effetto, viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna parte attrice opponente alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di parte convenuta opposta Controparte_1 che si liquidano nell'importo di € 5.077,00 a titolo di
[...] compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 23 agosto 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
8