CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. EL Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 67/25 r. g. l., vertente
TRA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Assunta Tartaglione e
MA SA ET, presso la prima elettivamente domiciliata, in Napoli, via Kerbaker n. 55
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagna, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Cuma n. 28
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' indicata in epigrafe ha proposto tempestivo appello avverso la Pt_1 sentenza n. 5318 del 2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da , infermiera turnista alle dipendenze Controparte_1 della controparte, l'aveva condannata al pagamento, in favore della predetta, delle somma di euro 864,82, richiesta con il ricorso introduttivo a titolo di indennità per lavoro festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità.
Censurava la decisione del primo Giudice, in primo luogo per non aver considerato che il lavoro straordinario in relazione al quale la controparte aveva agito non era stato autorizzato nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva. 2
In ogni caso rilevava che per le prestazioni rese negli azionati giorni festivi infrasettimanali la controparte aveva goduto del riposo compensativo, modalità estintiva prevista dal CCNL. In questo contesto censurava l'affermazione del primo Giudice per il quale i tabulati al riguardo prodotti non erano comprensibili, dai medesimi invece emergendo i giorni di riposo successivi al lavoro festivo prestato.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si è costituito , resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, ex art. 434 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la Corte ha deciso come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene due specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Parte appellante in realtà non contesta la configurabilità dell'obbligazione, in base al diritto vivente, consacrato da un autorevole giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 3
25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880), tuttavia sostenendo da un lato che lo straordinario espletato in giorno festivo, presupposto nell'azione intrapresa, non era mai stato formalmente autorizzato, dall'altro che le prestazioni resi nei giorni festivi infrasettimanali erano state compensate con la concessione di corrispondenti riposi compensativi.
I due profili, in realtà in contraddizione, elidendosi a vicenda (se si ritiene la prestazione non retribuibile, perché non autorizzata, non la si assiste con il risposo compensativo), sono entrambi inaccoglibili.
Va in rimo luogo rilevato che la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce Parte_2 ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell' “autorizzazione” allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario ha affermato:.
“Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che
l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio
2022).
Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass.,
Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente.
Si tratta, quindi……di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento alla quale l'(Omissis) ha percepito delle entrate.
Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese.
Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). 4
Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso.
In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.
In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt.
2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta.
In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa.
Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa.
Siffatta conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza della S.C., la quale ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. aggiuntive - ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 402 del 2001, conv., con modif., dalla L.
n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità
- è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il 5
superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).
Nello stesso senso si è espressa l'ordinanza della Sez. L n. 25696 del 4 settembre 2023, per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente - in mancanza di altri parametri - alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.
Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente
o prohibente domino. Al contrario, la parte ricorrente ha ammesso di avere pagato degli importi all'intimato per l'attività svolta, rendendo palese l'esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per fare sorgere il diritto al pagamento dell'eventuale lavoro straordinario”.
Appare, dunque, contrario ai canoni di correttezza e buona fede, che devono assistere anche il rapporto di lavoro, che vengano formati da parte datoriale dei turni, che di per sé determinano lo sforamento dell'orario di lavoro ordinario, e ai quali il lavoratore non può sottrarsi, per poi strumentalmente contrapporre la mancata formale autorizzazione.
In altri termini, il servizio di turnazione disposta dall'Azienda datoriale ha determinato, quale conseguenza diretta e inevitabile, lo sforamento dell'orario ordinario. Trattasi, a ben vedere, di qualcosa in più di un'autorizzazione del lavoro straordinario, in realtà ordinato e non semplicemente autorizzato.
Inaccoglibile si appalesa anche il motivo basato sul riposo compensativo dedotto come concesso.
In primo luogo esso non è stato articolato in primo grado, ove invece si sosteneva unicamente che poiché il lavoratore non aveva richiesto il riposo compensativo, aveva al riguardo rinunciato al benefico contrattuale (dunque, non aveva goduto di alcun riposo compensativo). 6
Va ad ogni modo puntualizzato che l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016/2018 (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) si riferisce all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva, facultas solutionis rimessa alla scelta del lavoratore.
In ogni caso, che il lavoratore avesse scelto tale modalità è da questi negato e di tanto parte resistente, onerata della prova, trattandosi di fatto estintivo, non ha offerto alcuna dimostrazione.
Dai cartellini prodotti a corredo dell'originario ricorso, poi, in verità anche di difficile intelligibilità, non emerge quanto solo asserito da parte datoriale, per cui l'eccezione estintiva proposta si rivela generica e probatoriamente non supportata.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado vanno poste a carico dell' appellante e liquidate alla Pt_1 controparte, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del
2022, indicata in dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di , Pt_1 Controparte_1 con distrazione, che liquida in € 400,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del
15%, come per legge, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. EL Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. EL Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 67/25 r. g. l., vertente
TRA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Assunta Tartaglione e
MA SA ET, presso la prima elettivamente domiciliata, in Napoli, via Kerbaker n. 55
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagna, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Cuma n. 28
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' indicata in epigrafe ha proposto tempestivo appello avverso la Pt_1 sentenza n. 5318 del 2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da , infermiera turnista alle dipendenze Controparte_1 della controparte, l'aveva condannata al pagamento, in favore della predetta, delle somma di euro 864,82, richiesta con il ricorso introduttivo a titolo di indennità per lavoro festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità.
Censurava la decisione del primo Giudice, in primo luogo per non aver considerato che il lavoro straordinario in relazione al quale la controparte aveva agito non era stato autorizzato nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva. 2
In ogni caso rilevava che per le prestazioni rese negli azionati giorni festivi infrasettimanali la controparte aveva goduto del riposo compensativo, modalità estintiva prevista dal CCNL. In questo contesto censurava l'affermazione del primo Giudice per il quale i tabulati al riguardo prodotti non erano comprensibili, dai medesimi invece emergendo i giorni di riposo successivi al lavoro festivo prestato.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si è costituito , resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, ex art. 434 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la Corte ha deciso come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene due specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Parte appellante in realtà non contesta la configurabilità dell'obbligazione, in base al diritto vivente, consacrato da un autorevole giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 3
25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880), tuttavia sostenendo da un lato che lo straordinario espletato in giorno festivo, presupposto nell'azione intrapresa, non era mai stato formalmente autorizzato, dall'altro che le prestazioni resi nei giorni festivi infrasettimanali erano state compensate con la concessione di corrispondenti riposi compensativi.
I due profili, in realtà in contraddizione, elidendosi a vicenda (se si ritiene la prestazione non retribuibile, perché non autorizzata, non la si assiste con il risposo compensativo), sono entrambi inaccoglibili.
Va in rimo luogo rilevato che la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce Parte_2 ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell' “autorizzazione” allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario ha affermato:.
“Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che
l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio
2022).
Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass.,
Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente.
Si tratta, quindi……di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento alla quale l'(Omissis) ha percepito delle entrate.
Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese.
Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). 4
Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso.
In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.
In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt.
2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta.
In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa.
Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa.
Siffatta conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza della S.C., la quale ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. aggiuntive - ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 402 del 2001, conv., con modif., dalla L.
n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità
- è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il 5
superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).
Nello stesso senso si è espressa l'ordinanza della Sez. L n. 25696 del 4 settembre 2023, per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente - in mancanza di altri parametri - alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.
Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente
o prohibente domino. Al contrario, la parte ricorrente ha ammesso di avere pagato degli importi all'intimato per l'attività svolta, rendendo palese l'esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per fare sorgere il diritto al pagamento dell'eventuale lavoro straordinario”.
Appare, dunque, contrario ai canoni di correttezza e buona fede, che devono assistere anche il rapporto di lavoro, che vengano formati da parte datoriale dei turni, che di per sé determinano lo sforamento dell'orario di lavoro ordinario, e ai quali il lavoratore non può sottrarsi, per poi strumentalmente contrapporre la mancata formale autorizzazione.
In altri termini, il servizio di turnazione disposta dall'Azienda datoriale ha determinato, quale conseguenza diretta e inevitabile, lo sforamento dell'orario ordinario. Trattasi, a ben vedere, di qualcosa in più di un'autorizzazione del lavoro straordinario, in realtà ordinato e non semplicemente autorizzato.
Inaccoglibile si appalesa anche il motivo basato sul riposo compensativo dedotto come concesso.
In primo luogo esso non è stato articolato in primo grado, ove invece si sosteneva unicamente che poiché il lavoratore non aveva richiesto il riposo compensativo, aveva al riguardo rinunciato al benefico contrattuale (dunque, non aveva goduto di alcun riposo compensativo). 6
Va ad ogni modo puntualizzato che l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016/2018 (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) si riferisce all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva, facultas solutionis rimessa alla scelta del lavoratore.
In ogni caso, che il lavoratore avesse scelto tale modalità è da questi negato e di tanto parte resistente, onerata della prova, trattandosi di fatto estintivo, non ha offerto alcuna dimostrazione.
Dai cartellini prodotti a corredo dell'originario ricorso, poi, in verità anche di difficile intelligibilità, non emerge quanto solo asserito da parte datoriale, per cui l'eccezione estintiva proposta si rivela generica e probatoriamente non supportata.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado vanno poste a carico dell' appellante e liquidate alla Pt_1 controparte, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del
2022, indicata in dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di , Pt_1 Controparte_1 con distrazione, che liquida in € 400,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del
15%, come per legge, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. EL Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)