TAR Genova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 231
TAR
Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il ricorso è inammissibile perché non è stata tempestivamente impugnata la determinazione ASL 3 n. 366 del 24/2/2021, pubblicata sull'albo pretorio on-line dell'Azienda per 15 giorni a partire dal 24/2/2021, con cui sono state individuate le zone territoriali carenti di PLS comprese nell'Ambito 2, mentre il ricorso è stato notificato il 5/6/2021, quasi un mese dopo la scadenza del termine decadenziale per la proposizione dell’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 29 c.p.a. Il Decreto Regione Liguria n. 1897/2021 pubblicato sul BURL Regione Liguria del 7.4.2021, pur se tempestivamente impugnato, non può ritenersi atto immediatamente lesivo, essendo solo l’avviso per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di libera scelta e non il provvedimento con il quale le zone carenti sono state individuate e da cui discende la lesione lamentata dai ricorrenti.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse ad agire delle associazioni ricorrenti

    Il Collegio ritiene non sussista prova dell’omogeneità delle posizioni della collettività rappresentata dalle associazioni ricorrenti. Ciò che le associazioni ricorrenti contestano è che, con gli atti impugnati, l’ASL avrebbe determinato le zone carenti in numero superiore a quello legittimamente individuabile in base ai parametri previsti dall’art. 2 AIR 21.3.2007. Nel ricorso, inoltre, evidenziano che i provvedimenti sarebbero lesivi in quanto, individuando un numero di pediatri maggiore rispetto a quello previsto in base alla normativa applicabile “causano una inevitabile ridistribuzione dei pazienti già assistiti da Pediatri già in servizio in un Ambito Territoriale NON carente”. Se tale è l’interesse sotteso al ricorso, è evidente che esso non possa dirsi comune a tutta la collettività rappresentata, poiché l’interesse tutelato con il ricorso si contrappone a quello dei pediatri che aspirano all’instaurazione del rapporto convenzionale con l’ASL e che sono inseriti nelle graduatorie non definitive impugnate. Pertanto, sussistendo un evidente conflitto di interessi tra soggetti della collettività rappresentata, difetta uno dei requisiti da cui discende la legittimazione delle associazioni ricorrenti, non potendo configurarsi il carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse ad agire del ricorrente persona fisica

    Quanto al ricorrente persona fisica, è rimasto incontestato quanto rilevato già nell’ordinanza cautelare, ossia la circostanza che egli vanta un numero di pazienti superiore al massimale. Sarebbe stato suo preciso onere dimostrare che la sottrazione di pazienti derivante dal maggior numero di convenzioni previsto con gli atti impugnati avrebbe intaccato la suddetta posizione.

  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria definitiva

    Infine è fondata anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso, non avendo i ricorrenti impugnato la graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale 27/5/2021, prot. n. 1241.

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Commentario1

  • 1Zone carenti di pediatria convenzionata: impugnazione e legittimazione delle associazioni sindacaliAccesso limitato
    Riccardo Renzi · https://www.altalex.com/ · 7 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 231
Data del deposito : 16 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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