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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3377/2025 MODIFICA CONDIZIONI
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LE Fumagalli Presidente rel. Dott. Letizia Cajani Giudice Dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3377/2025, promossa con ricorso depositato il 25/08/2025 da:
1) Parte_1
Nato a ANGERA (VA) il 21/05/1977
Cittadino: ITALIANO, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], 4 21009 BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO (VA) con l'Avv. ELVI SONIA
e
2) Parte_2
Nata in GERMANIA il 22/10/1979
Cittadina: , Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], 62 21033 CITTIGLIO (VA) con l'Avv. FIORI MARIA CRISTINA
□ con i seguenti figli maggiorenni: (4/11/2006) e minorenni: Persona_1 Persona_2
(25/03/2009).
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 25/08/2025, chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “ 1) dare atto che la figlia nata a [...] il [...], divenuta ormai Persona_1 maggiorenne, diplomata, in cerca di un'occupazione lavorativa, allo stato economicamente non autosufficiente, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la madre, vivrà in base alle proprie esigenze ed alla organizzazione più confacente con gli impegni quotidiani anche in vista di una futura occupazione lavorativa, presso l'abitazione di entrambi i genitori ripartendo in modo paritario i giorni della settimana ed i weekend. I genitori concorderanno direttamente con la figlia i giorni ed i periodi festivi ed estivi da trascorrere insieme con la medesima, tenuto conto dell'età, dei rispettivi impegni e delle esigenze lavorative;
2) disporre che il figlio , nato a [...], il [...], minorenne, attualmente di anni 16, Per_2 viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento paritario presso i medesimi pur mantenendo la residenza anagrafica presso la casa della madre, attualmente in
Cittiglio (VA), Via Valcuvia, 62. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto dei bisogni di , nonché delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione e sulle decisioni che saranno assunte durante il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
3) dichiarare la cessazione dell'obbligo in capo al SI. con decorrenza dal mese di Parte_1 luglio 2025, del versamento alla SI.ra dell'assegno di mantenimento in favore dei Parte_2 figli (per € 270,00 ciascuno), così come era stato disposto con la sentenza di divorzio n. 15/2025 pubblicata in data 21.01.2025, nel procedimento su ricorso congiunto n. 4325/2024 n. RG avanti il
Tribunale di Varese, Sezione I Civile, disponendo, per l'effetto, a carico di entrambi i genitori,
l'obbligo di contribuire in modo diretto al mantenimento ordinario dei figli (fino al rispettivo raggiungimento dell'indipendenza economica) ripartendo in misura paritetica, sia il tempo che gli stessi trascorreranno con ciascuno di essi, sia la gestione (trasporti compresi, laddove i ragazzi non fossero ancora autonomi e/o non fosse opportuno l'utilizzo di mezzi pubblici e/o motorino, in ragione delle distanze e/o degli orari) dei medesimi, salvo eventuali diversi accordi tra i genitori;
4) dare atto che le condizioni di cui ai punti 6), 7) e 8) stabilite in sede di divorzio restano confermate e, nello specifico: le spese straordinarie riguardanti i figli da individuarsi secondo le c.d. Linee guida elaborate e in uso a Codesto Ill.mo Tribunale che i coniugi dichiarano di conoscere verranno ripartite al 50%; ciascuno dei genitori continuerà a percepire, in via autonoma, il 50% del c.d.
Assegno Unico e Universale per i figli e qualora dovesse essere introdotta e disciplinata legislativamente altra integrazione similare, i genitori concordano la ripartizione al 50%; i genitori godranno delle deduzioni per il carico familiare che non risultassero assorbite nell'Assegno Unico
Universale, nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni ai fini Irpef per le spese straordinarie sostenute in favore dei figli spetteranno a ciascun genitore secondo la propria quota di partecipazione;
5) dare atto che, al fine di regolare i reciproci rapporti di dare/avere degli ultimi mesi, il SI. Pt_1
contestualmente al deposito del presente ricorso congiunto, versa alla SI.ra
[...] Parte_2 la somma di € 3.700,00 (diconsi Euro tremilasettecento/00), la quale, con la ricezione di detta somma, dichiara di nulla avere più a pretendere a titolo di assegni di mantenimento arretrati, né di spese extra in favore dei figli;
6) dare atto dell'impegno ed obbligo della SI.ra , entro e non otre 5 giorni Parte_2 dall'adempimento, da parte del SI. al versamento, alla medesima, della somma di Parte_1 cui al punto 5) che precede, a rimettere tutte le denunce-querele presentate nei confronti del SI.
il quale si impegna ed obbliga, entro i 5 giorni successivi, ad accettare le relative Parte_1 remissioni, così dichiarando le Parti definito e tacitato qualsivoglia dissidio tra i medesimi, anche oggetto di esposti presentati dalla ex moglie nei confronti dell'ex marito. Dare altresì atto che, ove talune ipotesi di reato risultassero come non rimettibili, l'asserita parte offesa dichiara sin d'ora di non costituirsi come parte civile, e si impegna ad attivarsi, nel rispetto della legge, per una definizione positiva a vantaggio della posizione della parte indagata e/o gravata da imputazione;
7) i signori e dichiarano che le spese del presente giudizio sono tra Parte_2 Parte_1 loro compensate”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 18/09/2025 la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza, come prescrive la nuova disciplina introdotta con effetto dal marzo 2023.
* * * * * *
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse dei figli, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 15/2025 emessa dal Tribunale di Varese in data 16/01/2025 e pubblicata in data 21/01/2025.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LE Fumagalli Presidente rel. Dott. Letizia Cajani Giudice Dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3377/2025, promossa con ricorso depositato il 25/08/2025 da:
1) Parte_1
Nato a ANGERA (VA) il 21/05/1977
Cittadino: ITALIANO, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], 4 21009 BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO (VA) con l'Avv. ELVI SONIA
e
2) Parte_2
Nata in GERMANIA il 22/10/1979
Cittadina: , Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], 62 21033 CITTIGLIO (VA) con l'Avv. FIORI MARIA CRISTINA
□ con i seguenti figli maggiorenni: (4/11/2006) e minorenni: Persona_1 Persona_2
(25/03/2009).
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 25/08/2025, chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “ 1) dare atto che la figlia nata a [...] il [...], divenuta ormai Persona_1 maggiorenne, diplomata, in cerca di un'occupazione lavorativa, allo stato economicamente non autosufficiente, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la madre, vivrà in base alle proprie esigenze ed alla organizzazione più confacente con gli impegni quotidiani anche in vista di una futura occupazione lavorativa, presso l'abitazione di entrambi i genitori ripartendo in modo paritario i giorni della settimana ed i weekend. I genitori concorderanno direttamente con la figlia i giorni ed i periodi festivi ed estivi da trascorrere insieme con la medesima, tenuto conto dell'età, dei rispettivi impegni e delle esigenze lavorative;
2) disporre che il figlio , nato a [...], il [...], minorenne, attualmente di anni 16, Per_2 viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento paritario presso i medesimi pur mantenendo la residenza anagrafica presso la casa della madre, attualmente in
Cittiglio (VA), Via Valcuvia, 62. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto dei bisogni di , nonché delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione e sulle decisioni che saranno assunte durante il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
3) dichiarare la cessazione dell'obbligo in capo al SI. con decorrenza dal mese di Parte_1 luglio 2025, del versamento alla SI.ra dell'assegno di mantenimento in favore dei Parte_2 figli (per € 270,00 ciascuno), così come era stato disposto con la sentenza di divorzio n. 15/2025 pubblicata in data 21.01.2025, nel procedimento su ricorso congiunto n. 4325/2024 n. RG avanti il
Tribunale di Varese, Sezione I Civile, disponendo, per l'effetto, a carico di entrambi i genitori,
l'obbligo di contribuire in modo diretto al mantenimento ordinario dei figli (fino al rispettivo raggiungimento dell'indipendenza economica) ripartendo in misura paritetica, sia il tempo che gli stessi trascorreranno con ciascuno di essi, sia la gestione (trasporti compresi, laddove i ragazzi non fossero ancora autonomi e/o non fosse opportuno l'utilizzo di mezzi pubblici e/o motorino, in ragione delle distanze e/o degli orari) dei medesimi, salvo eventuali diversi accordi tra i genitori;
4) dare atto che le condizioni di cui ai punti 6), 7) e 8) stabilite in sede di divorzio restano confermate e, nello specifico: le spese straordinarie riguardanti i figli da individuarsi secondo le c.d. Linee guida elaborate e in uso a Codesto Ill.mo Tribunale che i coniugi dichiarano di conoscere verranno ripartite al 50%; ciascuno dei genitori continuerà a percepire, in via autonoma, il 50% del c.d.
Assegno Unico e Universale per i figli e qualora dovesse essere introdotta e disciplinata legislativamente altra integrazione similare, i genitori concordano la ripartizione al 50%; i genitori godranno delle deduzioni per il carico familiare che non risultassero assorbite nell'Assegno Unico
Universale, nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni ai fini Irpef per le spese straordinarie sostenute in favore dei figli spetteranno a ciascun genitore secondo la propria quota di partecipazione;
5) dare atto che, al fine di regolare i reciproci rapporti di dare/avere degli ultimi mesi, il SI. Pt_1
contestualmente al deposito del presente ricorso congiunto, versa alla SI.ra
[...] Parte_2 la somma di € 3.700,00 (diconsi Euro tremilasettecento/00), la quale, con la ricezione di detta somma, dichiara di nulla avere più a pretendere a titolo di assegni di mantenimento arretrati, né di spese extra in favore dei figli;
6) dare atto dell'impegno ed obbligo della SI.ra , entro e non otre 5 giorni Parte_2 dall'adempimento, da parte del SI. al versamento, alla medesima, della somma di Parte_1 cui al punto 5) che precede, a rimettere tutte le denunce-querele presentate nei confronti del SI.
il quale si impegna ed obbliga, entro i 5 giorni successivi, ad accettare le relative Parte_1 remissioni, così dichiarando le Parti definito e tacitato qualsivoglia dissidio tra i medesimi, anche oggetto di esposti presentati dalla ex moglie nei confronti dell'ex marito. Dare altresì atto che, ove talune ipotesi di reato risultassero come non rimettibili, l'asserita parte offesa dichiara sin d'ora di non costituirsi come parte civile, e si impegna ad attivarsi, nel rispetto della legge, per una definizione positiva a vantaggio della posizione della parte indagata e/o gravata da imputazione;
7) i signori e dichiarano che le spese del presente giudizio sono tra Parte_2 Parte_1 loro compensate”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 18/09/2025 la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza, come prescrive la nuova disciplina introdotta con effetto dal marzo 2023.
* * * * * *
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse dei figli, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 15/2025 emessa dal Tribunale di Varese in data 16/01/2025 e pubblicata in data 21/01/2025.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.