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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15857 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 33986/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 33986/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente TRA Sig. , nato a [...] il Parte_1
08.04.1989, C.F. , residente in [...]
Cumana n. 79, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Moccia,
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
C.F. in persona del p.t., con sede in Roma, e P.IVA_1 CP_2 [...]
C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'Ambasciatore p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, RESISTENTI
Oggetto: Ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. per l'accertamento del diritto all'unità familiare e l'ordine di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
FATTO
1. Status delle Parti e Rilascio del Nulla Osta. Il Sig. è cittadino Parte_1 pakistano, residente in Italia, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Egli ha chiesto il ricongiungimento familiare in favore della moglie, Pt_2
. In data 04 dicembre 2024, il ricorrente riceveva dalla Prefettura di Napoli il
[...] nulla osta n. al ricongiungimento familiare per il coniuge. CodiceFiscale_2
Contestualmente al rilascio, il nulla osta veniva inviato telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatica-Consolare di , con l'indicazione CP_3 che il familiare avrebbe dovuto richiedere il visto d'ingresso entro e non oltre sei mesi dalla data della comunicazione.
2. Documentazione e Tentativi di Prenotazione. Il ricorrente ha allegato in atti la documentazione attestante il rapporto di coniugio (certificato di nascita, di matrimonio, certificato di stato di famiglia), nonché la documentazione istruttoria completa. Tali
1 documenti, inclusi quelli relativi al coniuge ( , nata [...]), risultano Parte_2 tradotti e apostillati (data di apostille 19 maggio 2025). Nonostante il possesso del nulla osta e della documentazione tradotta e apostillata, il ricorrente e la moglie non sono riusciti ad ottenere la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto di ingresso presso gli Uffici dell italiana di . In particolare, è stato CP_3 CP_3 esperito un tentativo di prenotazione mediante il portale telematico https://blsitalypakistan.com/, predisposto dall'Ambasciata Italiana ad (come CP_3 comunicato sul sito con circolare del 30.03.2025), ma tale canale risultava costantemente bloccato, tanto da non consentire neppure l'accesso.
3. Diffida ad e . Stante l'impossibilità di procedere CP_4 Controparte_5 alla prenotazione tramite le modalità predisposte dall'Amministrazione, il ricorrente, tramite il proprio difensore, inviava una diffida ad adempiere in data 17 maggio 2025 indirizzata sia all'Ambasciata Italiana ad sia al CP_3 [...]
. A tale diffida non veniva fornito alcun riscontro. Al Controparte_1 momento del deposito del ricorso (datato 18.07.2025), erano trascorsi oltre sette mesi dal rilascio del nulla osta (04.12.2024), e il ricorrente non era ancora riuscito ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per la moglie.
4. Domande del Ricorrente. Il Sig. adiva l'intestato Tribunale, chiedendo Parte_1 in via preliminare e cautelare l'emissione di un provvedimento ex art. 669 ter c.p.c. per ordinare la fissazione urgente di un appuntamento per la richiesta di visto. Nel merito, domandava l'accertamento e la dichiarazione del silenzio – inadempimento ingiustificato serbato dai Resistenti in relazione alla domanda di rilascio del visto, e per l'effetto, l'ordine di fissare un appuntamento per il rilascio del visto in favore della moglie, . Chiedeva, in ogni caso, la condanna dell'Amministrazione Parte_2 resistente alle spese di lite.
5. Costituzione e Difese dei Resistenti. Il Controparte_1
si costituiva in giudizio, rappresentato dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato, chiedendo in via principale il differimento dell'udienza a un momento successivo al mese di novembre o dicembre 2025, motivando con l'enorme mole di pratiche in attesa e le difficoltà organizzative della Sede diplomatica di
. Il evidenziava di aver adottato misure strutturali (come CP_3 CP_1
l'introduzione di una waiting list e un piano di smaltimento) per ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025. In caso di decisione immediata, il chiedeva il CP_1 rigetto del ricorso per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora, sostenendo che il pregiudizio grave e irreparabile non appariva differenziato in capo all'istante, essendo la lontananza connaturata a tutte le fattispecie di ricongiungimento familiare. In subordine, chiedeva l'integrale compensazione delle spese di lite, invocando la serialità della controversia e le eccezionali difficoltà organizzative delle rappresentanze consolari all'estero, come la peculiare situazione della sede di . CP_3
DIRITTO
A. Sulla Giurisdizione e Competenza
Pag. 2 di 4 1. Giurisdizione del Giudice Ordinario. La giurisdizione a conoscere della controversia spetta al Giudice Ordinario, Sezione Specializzata in materia di immigrazione. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), l'opposizione al diniego del nulla osta o del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro "gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare", è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria. Tale ampia formulazione estende la giurisdizione del Giudice Ordinario a qualunque controversia lesiva del diritto soggettivo all'unità familiare. Il ricorso avverso l'inerzia o il silenzio- inadempimento dell'Amministrazione ricade nella giurisdizione del G.O. in quanto attinente a materia di diritto soggettivo, investendo la lesione di un diritto della persona di rango costituzionale (diritto alla vita familiare).
2. Competenza Territoriale. La competenza territoriale spetta al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Immigrazione. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 150/2011, come modificato dalla L. 46/2017, è competente il Tribunale sede della sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorità amministrativa che ha adottato o rifiutato il provvedimento. Poiché il rilascio del visto è richiesto all a Controparte_3
, che è un organo del con sede a Roma, la CP_3 Controparte_1 competenza è radicata presso l'intestato Tribunale.
B. Sulla Fondatezza della Domanda e Inerzia Amministrativa
Diritto al Ricongiungimento e Procedimento. Il diritto all'unità familiare è tutelato a livello costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) e sovranazionale (art. 8 CEDU). Il procedimento si articola in due fasi: la prima, presso lo Sportello Unico (SUI), accerta i requisiti oggettivi (reddito, alloggio, titolo di soggiorno); la seconda fase, presso la Rappresentanza Consolare, verifica i requisiti soggettivi, in particolare l'autenticità della documentazione comprovante i legami di parentela o coniugio.
Titolo di Soggiorno e Requisiti Oggettivi: Il ricorrente, Sig. , è titolare Parte_1 di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il rilascio del nulla osta da parte della in data 04.12.2024 attesta che la prima fase del Controparte_6 procedimento ha avuto esito positivo, verificando la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi di legge (titolo di soggiorno, disponibilità di reddito sufficiente e di alloggio idoneo).
Rapporto di : La richiesta riguarda la moglie, , che rientra tra le Per_1 Parte_2 categorie di familiari ricongiungibili ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) D.Lgs. 286/1998 (coniuge non legalmente separato). Il rapporto di coniugio è provato dalla documentazione allegata in atti (certificato di stato di famiglia e certificato di matrimonio), la quale risulta anche essere stata tradotta e apostillata in data 19.05.2025.
L'Amministrazione è rimasta inerte ben oltre il termine di legge previsto per il rilascio del visto.
Pag. 3 di 4 Il ricorso va quindi accolto. Le spese vanno compensate in considerazione delle oggettive difficoltà dell'amministrazione resistente di far fronte a un elevatissimo numero di domande di vario genere con scarse risorse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 33986/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA il diritto del Sig. e del coniuge al Parte_1 Parte_2 rispetto del diritto all'unità familiare, ai sensi dell'art. 29 e ss. del D.Lgs. 286/98 e dell'art. 8 CEDU e, per l'effetto, 2. ORDINA al
[...]
, e per esso Controparte_1 all' AD il rilascio del visto Controparte_3 Controparte_3
d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore di , nata a Parte_2
AN DI (Pakistan) il 10.10.2005, quale coniuge del Sig. Parte_1
2. Spese di lite integralmente compensate.
Roma 12/11/2025
Il Giudice
SI CA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 33986/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 33986/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente TRA Sig. , nato a [...] il Parte_1
08.04.1989, C.F. , residente in [...]
Cumana n. 79, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Moccia,
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
C.F. in persona del p.t., con sede in Roma, e P.IVA_1 CP_2 [...]
C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'Ambasciatore p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, RESISTENTI
Oggetto: Ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. per l'accertamento del diritto all'unità familiare e l'ordine di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
FATTO
1. Status delle Parti e Rilascio del Nulla Osta. Il Sig. è cittadino Parte_1 pakistano, residente in Italia, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Egli ha chiesto il ricongiungimento familiare in favore della moglie, Pt_2
. In data 04 dicembre 2024, il ricorrente riceveva dalla Prefettura di Napoli il
[...] nulla osta n. al ricongiungimento familiare per il coniuge. CodiceFiscale_2
Contestualmente al rilascio, il nulla osta veniva inviato telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatica-Consolare di , con l'indicazione CP_3 che il familiare avrebbe dovuto richiedere il visto d'ingresso entro e non oltre sei mesi dalla data della comunicazione.
2. Documentazione e Tentativi di Prenotazione. Il ricorrente ha allegato in atti la documentazione attestante il rapporto di coniugio (certificato di nascita, di matrimonio, certificato di stato di famiglia), nonché la documentazione istruttoria completa. Tali
1 documenti, inclusi quelli relativi al coniuge ( , nata [...]), risultano Parte_2 tradotti e apostillati (data di apostille 19 maggio 2025). Nonostante il possesso del nulla osta e della documentazione tradotta e apostillata, il ricorrente e la moglie non sono riusciti ad ottenere la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto di ingresso presso gli Uffici dell italiana di . In particolare, è stato CP_3 CP_3 esperito un tentativo di prenotazione mediante il portale telematico https://blsitalypakistan.com/, predisposto dall'Ambasciata Italiana ad (come CP_3 comunicato sul sito con circolare del 30.03.2025), ma tale canale risultava costantemente bloccato, tanto da non consentire neppure l'accesso.
3. Diffida ad e . Stante l'impossibilità di procedere CP_4 Controparte_5 alla prenotazione tramite le modalità predisposte dall'Amministrazione, il ricorrente, tramite il proprio difensore, inviava una diffida ad adempiere in data 17 maggio 2025 indirizzata sia all'Ambasciata Italiana ad sia al CP_3 [...]
. A tale diffida non veniva fornito alcun riscontro. Al Controparte_1 momento del deposito del ricorso (datato 18.07.2025), erano trascorsi oltre sette mesi dal rilascio del nulla osta (04.12.2024), e il ricorrente non era ancora riuscito ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per la moglie.
4. Domande del Ricorrente. Il Sig. adiva l'intestato Tribunale, chiedendo Parte_1 in via preliminare e cautelare l'emissione di un provvedimento ex art. 669 ter c.p.c. per ordinare la fissazione urgente di un appuntamento per la richiesta di visto. Nel merito, domandava l'accertamento e la dichiarazione del silenzio – inadempimento ingiustificato serbato dai Resistenti in relazione alla domanda di rilascio del visto, e per l'effetto, l'ordine di fissare un appuntamento per il rilascio del visto in favore della moglie, . Chiedeva, in ogni caso, la condanna dell'Amministrazione Parte_2 resistente alle spese di lite.
5. Costituzione e Difese dei Resistenti. Il Controparte_1
si costituiva in giudizio, rappresentato dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato, chiedendo in via principale il differimento dell'udienza a un momento successivo al mese di novembre o dicembre 2025, motivando con l'enorme mole di pratiche in attesa e le difficoltà organizzative della Sede diplomatica di
. Il evidenziava di aver adottato misure strutturali (come CP_3 CP_1
l'introduzione di una waiting list e un piano di smaltimento) per ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025. In caso di decisione immediata, il chiedeva il CP_1 rigetto del ricorso per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora, sostenendo che il pregiudizio grave e irreparabile non appariva differenziato in capo all'istante, essendo la lontananza connaturata a tutte le fattispecie di ricongiungimento familiare. In subordine, chiedeva l'integrale compensazione delle spese di lite, invocando la serialità della controversia e le eccezionali difficoltà organizzative delle rappresentanze consolari all'estero, come la peculiare situazione della sede di . CP_3
DIRITTO
A. Sulla Giurisdizione e Competenza
Pag. 2 di 4 1. Giurisdizione del Giudice Ordinario. La giurisdizione a conoscere della controversia spetta al Giudice Ordinario, Sezione Specializzata in materia di immigrazione. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), l'opposizione al diniego del nulla osta o del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro "gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare", è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria. Tale ampia formulazione estende la giurisdizione del Giudice Ordinario a qualunque controversia lesiva del diritto soggettivo all'unità familiare. Il ricorso avverso l'inerzia o il silenzio- inadempimento dell'Amministrazione ricade nella giurisdizione del G.O. in quanto attinente a materia di diritto soggettivo, investendo la lesione di un diritto della persona di rango costituzionale (diritto alla vita familiare).
2. Competenza Territoriale. La competenza territoriale spetta al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Immigrazione. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 150/2011, come modificato dalla L. 46/2017, è competente il Tribunale sede della sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorità amministrativa che ha adottato o rifiutato il provvedimento. Poiché il rilascio del visto è richiesto all a Controparte_3
, che è un organo del con sede a Roma, la CP_3 Controparte_1 competenza è radicata presso l'intestato Tribunale.
B. Sulla Fondatezza della Domanda e Inerzia Amministrativa
Diritto al Ricongiungimento e Procedimento. Il diritto all'unità familiare è tutelato a livello costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) e sovranazionale (art. 8 CEDU). Il procedimento si articola in due fasi: la prima, presso lo Sportello Unico (SUI), accerta i requisiti oggettivi (reddito, alloggio, titolo di soggiorno); la seconda fase, presso la Rappresentanza Consolare, verifica i requisiti soggettivi, in particolare l'autenticità della documentazione comprovante i legami di parentela o coniugio.
Titolo di Soggiorno e Requisiti Oggettivi: Il ricorrente, Sig. , è titolare Parte_1 di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il rilascio del nulla osta da parte della in data 04.12.2024 attesta che la prima fase del Controparte_6 procedimento ha avuto esito positivo, verificando la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi di legge (titolo di soggiorno, disponibilità di reddito sufficiente e di alloggio idoneo).
Rapporto di : La richiesta riguarda la moglie, , che rientra tra le Per_1 Parte_2 categorie di familiari ricongiungibili ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) D.Lgs. 286/1998 (coniuge non legalmente separato). Il rapporto di coniugio è provato dalla documentazione allegata in atti (certificato di stato di famiglia e certificato di matrimonio), la quale risulta anche essere stata tradotta e apostillata in data 19.05.2025.
L'Amministrazione è rimasta inerte ben oltre il termine di legge previsto per il rilascio del visto.
Pag. 3 di 4 Il ricorso va quindi accolto. Le spese vanno compensate in considerazione delle oggettive difficoltà dell'amministrazione resistente di far fronte a un elevatissimo numero di domande di vario genere con scarse risorse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 33986/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA il diritto del Sig. e del coniuge al Parte_1 Parte_2 rispetto del diritto all'unità familiare, ai sensi dell'art. 29 e ss. del D.Lgs. 286/98 e dell'art. 8 CEDU e, per l'effetto, 2. ORDINA al
[...]
, e per esso Controparte_1 all' AD il rilascio del visto Controparte_3 Controparte_3
d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore di , nata a Parte_2
AN DI (Pakistan) il 10.10.2005, quale coniuge del Sig. Parte_1
2. Spese di lite integralmente compensate.
Roma 12/11/2025
Il Giudice
SI CA
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