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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mirko Buratti ........................... Presidente dott. Davide De Giorgio ........................... Giudice rel. dott.ssa Cinzia Fallo ........................... Giudice
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10636/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente tra
(P.I. ), con il patrocinio degli avv. Valerio Bianchini e Marco Parte_1 P.IVA_1
Dieni, presso cui ha eletto domicilio in Monza, via degli Zavattari n. 1, giusta la procura in atti
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniele Controparte_1 C.F._1
Brambilla, presso cui ha eletto domicilio in Treviglio, via Roma n. 7, giusta la procura in atti
CONVENUTO
e
Pubblico Ministero, sede
OGGETTO del giudizio: 101001 - querela di falso
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.09.2024): Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, ACCERTARE e DICHIARARE, la falsità delle firme di Per_1 apposte sui verbali di assemblea di datati 01.06.2018 e 26.07.2020,
[...] Parte_1
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile prodotti dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione Imprese in data 29.07.2022, nel procedimento avente R.G. 26810/2022. Con vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Controparte_1
18.09.2024):
Voglia Il Giudice, contrariis rejectis, così decidere: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare alla rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre ad Parte_1
IVA oneri previdenziali e rimborso spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Nei confronti dell'odierna attrice, è stato emesso in data 8 agosto 2022 dal Parte_1 Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo in favore di per l'importo Controparte_1 di euro 524.876,00, assertivamente dovuto a titolo di compenso e di indennità di cessazione del mandato (T.F.M.) in relazione all'attività di amministratore della società innanzi indicata.
Detto decreto ingiuntivo non è stato opposto dalla entro il termine perentorio di Parte_1 legge.
, a fondamento della domanda proposta in tale sede, aveva prodotto Controparte_1 due verbali di assemblea datati rispettivamente 1° giugno 2018 e 26 luglio 2020, riportanti la sottoscrizione del medesimo, nonché dell'unica socia della società ingiunta, Per_1
moglie del ricorrente.
[...]
La amministrata dalla predetta a seguito di revoca del Parte_1 Persona_1 precedente amministratore avvenuta con delibera del 10 novembre 2021, assumendo la falsità della sottoscrizione della socia, ha citato in giudizio il dinanzi a questo CP_1
Tribunale, proponendo nei suoi confronti querela di falso avverso i documenti in questione.
si è costituito in giudizio, domandando il rigetto della domanda Controparte_1 avversaria e contestando sia la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla
[...]
sia la sussistenza della legittimazione passiva in capo a sé. Pt_1
La citazione è stata notificata anche al Pubblico Ministero.
La causa è stata istruita mediante esecuzione di una C.T.U. grafologica.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, essendo stato introdotto il presente giudizio prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, la decisione va emessa dal Tribunale in composizione collegiale ex artt. 50 bis, comma primo, numero 1, e 225, comma primo, c.p.c. nel testo previgente.
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile 2. Il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società attrice sulla scorta del rilievo che le sottoscrizioni che si assumono apocrife appartengono ad un soggetto diverso, vale a dire Persona_1 L'eccezione è infondata. Si rileva, al riguardo, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 8575 del 27.03.2019), “è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale”. In concreto, considerato che la documentazione che si assume falsa è stata posta a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere nei confronti della non può Parte_1 essere messo in dubbio che a detta società spetti la legittimazione attiva a farne accertare il carattere apocrifo con efficacia erga omnes, onde far valere siffatta falsità in ogni sede.
3. Va parimenti disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto.
Si rileva, al riguardo, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 19281 del 17.07.2019), “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”.
4. Nel merito, la querela di falso è fondata.
Come innanzi si diceva, la società attrice ha allegato che le sottoscrizioni apposte ad entrambi i verbali di assemblea per cui è causa, apparentemente riconducibili alla persona di socio unico della stessa, non lo fossero nella realtà, non essendo state Persona_1 da lei vergate. Ebbene, la C.T.U. grafologica espletata in corso di causa, rispetto alle cui risultanze e conclusioni non sono state formulate osservazioni, ha consentito di ritenere confermata tale circostanza.
In particolare, il C.T.U., dopo aver illustrato le significative differenze riscontrate sotto il profilo esecutivo tra le firme in verifica e le numerose firme di comparazione, ha svolto le seguenti considerazioni: “Dalle differenze illustrate si desume chiaramente che le firme in verifica non riflettono gli automatismi della RA , anche se alcuni frangenti Per_1 corrispondono. Analogie sussistono nelle strutture ad arco, nella “l” curva e gonfia, nella
“a” finale ripassata e con trattino di completamento retto, nella curvità delle forme e nella strettezza interletterale, ma trattasi di elementi scarsamente connotati e/o largamente diffusi, e quindi dotati di scarso valore attributivo. Dagli elementi rilevati si desume che le sottoscrizioni in verifica non sono opera della IG.ra , ma frutto di un'imitazione Per_1 in qualche modo facilitata dalla presenza di molti stacchi nel modello autografo.
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile L'autore/autrice dei falsi ha copiato la firma della RA riuscendo a disegnare forme simili, ma con movimenti diversi, e non riuscendo a rispettare né le proporzioni, né alcune specificità perché in qualche modo anomale. È il caso delle “a” che la IG.ra Per_1 redige come “o” (la nostra mente tende a correggere). La pressione quasi piatta delle firme in verifica conferma il rallentamento di scrittura finalizzato all'imitazione. Gli autografi invece esprimono modulazione pressoria, espressione di naturalezza esecutiva.
Infine, per rispondere compiutamente al quesito formulato dal Giudice, è da evidenziare che le firme in discussione non possono essere considerate autografe ma frutto di dissimulazione, in quanto la dissimulazione ha lo scopo di alterare la propria firma al fine di non farsi riconoscere, e quindi mira a modificare gli aspetti più appariscenti. Non si dissimula facendo firme simili alle proprie, come in questo caso” (cfr.: sintesi conclusiva riportata alle pagine 46 e 47 dell'elaborato peritale). Sulla scorta degli accertamenti effettuati, il C.T.U. ha concluso come segue: “le firme apposte in calce ai verbali di assemblea oggetto di causa, in corrispondenza della dizione
“Il Segretario”, NON SONO RICONDUCIBILI ALLA MANO DI . Persona_1
Dette firme non possono essere considerate frutto di una dissimulazione operata da
” (cfr.: risposta al quesito riportata a pagina 50 della relazione peritale). Persona_1
Non conducono a conclusioni diverse né la circostanza che, come affermato dalla difesa del convenuto, ciascun verbale costituisca “un documento pubblicato in CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi e pertanto reso pubblico nei confronti di terzi, ivi compresa la RA ” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 2), né il fatto che le contestazioni Per_1 da parte della predetta nella sua qualità di nuova amministratrice della Persona_1
si collochino in concreto nell'ambito del più ampio contenzioso con il , Parte_1 CP_1 contenzioso originato dalla crisi del rapporto coniugale tra i due.
Trattasi, invero, di circostanze che non riguardano direttamente la genuinità o meno dei documenti oggetto di causa.
5. La querela di falso, dunque, deve essere accolta, dichiarandosi la falsità delle sottoscrizioni oggetto di causa.
Spese processuali e di C.T.U.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Quanto alle spese di C.T.U., le stesse, liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo di , sempre sulla scorta del criterio della Controparte_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei Parte_1 confronti di e del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1. in accoglimento della querela di falso, dichiara la falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili alla persona di apposte in calce ai Persona_1
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile verbali di assemblea generale ordinaria della società attrice in data 1° giugno 2018 ed in data 26 luglio 2020, nello spazio relativo a “Il Segretario”;
2. rigetta ogni ulteriore e contraria istanza, eccezione e deduzione;
3. condanna a rifondere a le spese processuali, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 560,90 per anticipazioni ed euro 10.860,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto in data 17 luglio
2024, in euro 150,00 per spese ed euro 1.962,53 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo di . Controparte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Davide De Giorgio Il Presidente
Mirko Buratti
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mirko Buratti ........................... Presidente dott. Davide De Giorgio ........................... Giudice rel. dott.ssa Cinzia Fallo ........................... Giudice
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10636/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente tra
(P.I. ), con il patrocinio degli avv. Valerio Bianchini e Marco Parte_1 P.IVA_1
Dieni, presso cui ha eletto domicilio in Monza, via degli Zavattari n. 1, giusta la procura in atti
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniele Controparte_1 C.F._1
Brambilla, presso cui ha eletto domicilio in Treviglio, via Roma n. 7, giusta la procura in atti
CONVENUTO
e
Pubblico Ministero, sede
OGGETTO del giudizio: 101001 - querela di falso
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.09.2024): Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, ACCERTARE e DICHIARARE, la falsità delle firme di Per_1 apposte sui verbali di assemblea di datati 01.06.2018 e 26.07.2020,
[...] Parte_1
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile prodotti dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione Imprese in data 29.07.2022, nel procedimento avente R.G. 26810/2022. Con vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Controparte_1
18.09.2024):
Voglia Il Giudice, contrariis rejectis, così decidere: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare alla rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre ad Parte_1
IVA oneri previdenziali e rimborso spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Nei confronti dell'odierna attrice, è stato emesso in data 8 agosto 2022 dal Parte_1 Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo in favore di per l'importo Controparte_1 di euro 524.876,00, assertivamente dovuto a titolo di compenso e di indennità di cessazione del mandato (T.F.M.) in relazione all'attività di amministratore della società innanzi indicata.
Detto decreto ingiuntivo non è stato opposto dalla entro il termine perentorio di Parte_1 legge.
, a fondamento della domanda proposta in tale sede, aveva prodotto Controparte_1 due verbali di assemblea datati rispettivamente 1° giugno 2018 e 26 luglio 2020, riportanti la sottoscrizione del medesimo, nonché dell'unica socia della società ingiunta, Per_1
moglie del ricorrente.
[...]
La amministrata dalla predetta a seguito di revoca del Parte_1 Persona_1 precedente amministratore avvenuta con delibera del 10 novembre 2021, assumendo la falsità della sottoscrizione della socia, ha citato in giudizio il dinanzi a questo CP_1
Tribunale, proponendo nei suoi confronti querela di falso avverso i documenti in questione.
si è costituito in giudizio, domandando il rigetto della domanda Controparte_1 avversaria e contestando sia la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla
[...]
sia la sussistenza della legittimazione passiva in capo a sé. Pt_1
La citazione è stata notificata anche al Pubblico Ministero.
La causa è stata istruita mediante esecuzione di una C.T.U. grafologica.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, essendo stato introdotto il presente giudizio prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, la decisione va emessa dal Tribunale in composizione collegiale ex artt. 50 bis, comma primo, numero 1, e 225, comma primo, c.p.c. nel testo previgente.
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile 2. Il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società attrice sulla scorta del rilievo che le sottoscrizioni che si assumono apocrife appartengono ad un soggetto diverso, vale a dire Persona_1 L'eccezione è infondata. Si rileva, al riguardo, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 8575 del 27.03.2019), “è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale”. In concreto, considerato che la documentazione che si assume falsa è stata posta a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere nei confronti della non può Parte_1 essere messo in dubbio che a detta società spetti la legittimazione attiva a farne accertare il carattere apocrifo con efficacia erga omnes, onde far valere siffatta falsità in ogni sede.
3. Va parimenti disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto.
Si rileva, al riguardo, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 19281 del 17.07.2019), “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”.
4. Nel merito, la querela di falso è fondata.
Come innanzi si diceva, la società attrice ha allegato che le sottoscrizioni apposte ad entrambi i verbali di assemblea per cui è causa, apparentemente riconducibili alla persona di socio unico della stessa, non lo fossero nella realtà, non essendo state Persona_1 da lei vergate. Ebbene, la C.T.U. grafologica espletata in corso di causa, rispetto alle cui risultanze e conclusioni non sono state formulate osservazioni, ha consentito di ritenere confermata tale circostanza.
In particolare, il C.T.U., dopo aver illustrato le significative differenze riscontrate sotto il profilo esecutivo tra le firme in verifica e le numerose firme di comparazione, ha svolto le seguenti considerazioni: “Dalle differenze illustrate si desume chiaramente che le firme in verifica non riflettono gli automatismi della RA , anche se alcuni frangenti Per_1 corrispondono. Analogie sussistono nelle strutture ad arco, nella “l” curva e gonfia, nella
“a” finale ripassata e con trattino di completamento retto, nella curvità delle forme e nella strettezza interletterale, ma trattasi di elementi scarsamente connotati e/o largamente diffusi, e quindi dotati di scarso valore attributivo. Dagli elementi rilevati si desume che le sottoscrizioni in verifica non sono opera della IG.ra , ma frutto di un'imitazione Per_1 in qualche modo facilitata dalla presenza di molti stacchi nel modello autografo.
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile L'autore/autrice dei falsi ha copiato la firma della RA riuscendo a disegnare forme simili, ma con movimenti diversi, e non riuscendo a rispettare né le proporzioni, né alcune specificità perché in qualche modo anomale. È il caso delle “a” che la IG.ra Per_1 redige come “o” (la nostra mente tende a correggere). La pressione quasi piatta delle firme in verifica conferma il rallentamento di scrittura finalizzato all'imitazione. Gli autografi invece esprimono modulazione pressoria, espressione di naturalezza esecutiva.
Infine, per rispondere compiutamente al quesito formulato dal Giudice, è da evidenziare che le firme in discussione non possono essere considerate autografe ma frutto di dissimulazione, in quanto la dissimulazione ha lo scopo di alterare la propria firma al fine di non farsi riconoscere, e quindi mira a modificare gli aspetti più appariscenti. Non si dissimula facendo firme simili alle proprie, come in questo caso” (cfr.: sintesi conclusiva riportata alle pagine 46 e 47 dell'elaborato peritale). Sulla scorta degli accertamenti effettuati, il C.T.U. ha concluso come segue: “le firme apposte in calce ai verbali di assemblea oggetto di causa, in corrispondenza della dizione
“Il Segretario”, NON SONO RICONDUCIBILI ALLA MANO DI . Persona_1
Dette firme non possono essere considerate frutto di una dissimulazione operata da
” (cfr.: risposta al quesito riportata a pagina 50 della relazione peritale). Persona_1
Non conducono a conclusioni diverse né la circostanza che, come affermato dalla difesa del convenuto, ciascun verbale costituisca “un documento pubblicato in CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi e pertanto reso pubblico nei confronti di terzi, ivi compresa la RA ” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 2), né il fatto che le contestazioni Per_1 da parte della predetta nella sua qualità di nuova amministratrice della Persona_1
si collochino in concreto nell'ambito del più ampio contenzioso con il , Parte_1 CP_1 contenzioso originato dalla crisi del rapporto coniugale tra i due.
Trattasi, invero, di circostanze che non riguardano direttamente la genuinità o meno dei documenti oggetto di causa.
5. La querela di falso, dunque, deve essere accolta, dichiarandosi la falsità delle sottoscrizioni oggetto di causa.
Spese processuali e di C.T.U.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Quanto alle spese di C.T.U., le stesse, liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo di , sempre sulla scorta del criterio della Controparte_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei Parte_1 confronti di e del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1. in accoglimento della querela di falso, dichiara la falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili alla persona di apposte in calce ai Persona_1
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile verbali di assemblea generale ordinaria della società attrice in data 1° giugno 2018 ed in data 26 luglio 2020, nello spazio relativo a “Il Segretario”;
2. rigetta ogni ulteriore e contraria istanza, eccezione e deduzione;
3. condanna a rifondere a le spese processuali, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 560,90 per anticipazioni ed euro 10.860,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto in data 17 luglio
2024, in euro 150,00 per spese ed euro 1.962,53 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo di . Controparte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Davide De Giorgio Il Presidente
Mirko Buratti
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile