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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7110 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13283/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE 6^ CIVILE - nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13283/2019 R.G.A.C. e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 come in atti
ATTORI
E
(C.F. ) CP_1 C.F._5
- CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione correttamente rinotificato in data 07.05.2019 Pt_1
[...]
[...]
[...]
, , e convenivano in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi con CP_1 condanna alle spese di lite con attribuzione.
La convenuta benché regolarmente citata non si costituiva in CP_1 giudizio.
Ciò posto giova anzitutto soffermarsi sulla domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Parte attrice assume al riguardo che con atto di compravendita per Notaio
del 05/11/2010, Rep. 17526, acquistava dai coniugi Per_1 CP_1 [...]
e l'immobile sito in Napoli alla via Francesco De CP_2 Controparte_3
Pinedo, n. 111, al primo piano e nonostante le numerose richieste inviate a mezzo lettera Raccomandata con A.R. ricevute il 17/06/2011, il 19/07/2011, il
19/06/2012 ed il 13/12/2012, la convenuta si rifiutava di ripristinare lo stato dei luoghi e il posizionamento del lume ingrediente ad altezza dal pavimento non inferiore a 2 metri con murazione basale, così contravvenendo alla scrittura privata del 24.3.2004 con la quale (dante causa degli attori) Persona_2 autorizzava i coniugi (danti causa della convenuta), di dotare di CP_4 maggiore larghezza ed una maggiore altezza un lume ingrediente prospettante nella proprietà con l'impegno in caso di alienazione al ripristino dello Per_2 stato dei luoghi;
che l'apertura inizialmente autorizzata dalla sig.ra è stata Per_2
CP_ ulteriormente modificata dalla consentendo sia l'inspicere ed il prospicere, rimuovendo la grata fissa esterna in ferro e sostituendola con un moderno infisso ad anta apribile, con conseguente affaccio e veduta verso la proprietà . Pt_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale evocata CP_1 correttamente non si costituiva in giudizio.
La domanda è fondata.
Risulta, infatti, dall'elaborato peritale depositato dal CTU Ing. , Persona_3 alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare adesione poiché immuni da vizi e congruamente motivate, che l'apertura in questione non rispetta in alcun modo l'articolo 901 c.c., in quanto il lume ingrediente è stato trasformato in una finestra
- 2 -
prospettica con l'apposizione di persiana alla napoletana, dispiegante nella proprietà . Dunque tale apertura consente di guardare nel fondo Alterio Pt_1 sia immettendo lo sguardo senza sporgere il corpo (inspicere), sia sporgendo il capo (prospicere).
Emerge, altresì, dall'espletata istruttoria tale modifica dello stato dei luoghi.
Il teste ha riferito: “ADR: “si è vero, gli allora proprietari aprirono Testimone_1 una luce;
…dopo alcuni anni i sigg. ampliarono questo buco che poi divenne Controparte_5 una finestra;
… mia zia si è sempre lamentata di questa modifica;
…mia zia concesse
l'ampliamento del punto luce in finestra a titolo gratuito con l'impegno poi di richiuderla nel momento in cui fosse stato richiesto;
preciso che mia zia diede la disponibilità all'ampliamente a condizione che su questa finestra venisse montata una grata in ferro che poi è stata messa dai
preciso che con l'acquisto successivo dell'appartamento al primo piano da Controparte_6
CP_ parte della , questa provvedeva a sostituire la grata preesistente con una persiana napoletana” (verbale del 22.1.2022).
La teste ha dichiarato: “ADR: “Sono amica di famiglia Testimone_2 degli e sin piccola frequento casa;
conosco bene i luoghi di causa;
intorno agli Pt_1 Pt_1 anni novanta ricordo che gli allora proprietari aprirono un lucernario sul fabbricato che affaccia nella proprietà che prima non esisteva;
intorno all'anno 2003 tale lucernario venne Pt_1 trasformato in una finestra, posso riferire quanto sopra perché frequento casa da sempre Pt_1
e nella loro proprietà da quanto ho la patente, anno 2000, parcheggio la mia auto per una cortesia che mi hanno concesso gli attori e comunque come detto ho sempre frequentato
l'abitazione della famiglia;
i signori si lamentarono anche con me del fatto che Pt_1 Pt_1 questa apertura fosse stata fatta senza nessuna autorizzazione o comunicazione da parte dei
preciso che il lucernario iniziale che era piccolino poi divenne una finestra e CP_4 attualmente si presenta come una finestra con persiane napoletane e la grata che c'era prima ora non c'è più da circa da circa 10 anni;
preciso che c'era l'accordo con la sig.ra di Persona_2 mettere solo una grata di ferro sul lucernario ma nessuna autorizzazione veniva data per farne una finestra;
preciso che finestra consente l'affaccio sullo spiazzale” (verbale del 17.02.2023).
Ciò chiarito, deve allora evidenziarsi che nella specie l'opera eseguita dalla convenuta viola il disposto di cui all'art. 901 c.c. che testualmente recita: “Le luci
- 3 -
che si aprono sul fondo del vicino devono: 1)Essere munite di un inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non sono maggiori di 3 cm quadrati;
2)Avere il lato inferiore ad un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3)avere il lato inferiore ad un altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo del vicino, a meno che non si tratti di locale (interrato) che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei due luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.
Nella fattispecie, le opere apportate dalla convenuta (trasformazione del lume ingrediente in finestra prospettica con l'apposizione di persiana alla napoletana) non rispetta in alcun modo l'articolo 901 c.c., in quanto il lume ingrediente è stato trasformato in una finestra con ante di ferro prospettica.
L'ausiliario ha poi precisato che le opere di ripristino consistono nello smontaggio della napoletana in ferro e dell'infisso interno con rimozione del davanzale in marmo.
Pertanto, in accoglimento della domanda, la convenuta va condannata al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate dal perito d'ufficio nella relazione del 20.02.2024.
Rimane assorbita ogni ulteriore domanda.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo;
le spese di consulenza tecnica di ufficio, come liquidate, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 13283/2019, disattesa e assorbita ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna a provvedere a CP_1 proprie cure e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate dettagliatamente nella relazione tecnica del 20.02.2024;
- condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2552,00 oltre € 100,00 per spese vive,
- 4 -
oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e Cassa nella misura e come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Gennaro Zuccaro e dell'avv.
Elena Penza;
- pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico di CP_1
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE 6^ CIVILE - nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13283/2019 R.G.A.C. e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 come in atti
ATTORI
E
(C.F. ) CP_1 C.F._5
- CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione correttamente rinotificato in data 07.05.2019 Pt_1
[...]
[...]
[...]
, , e convenivano in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi con CP_1 condanna alle spese di lite con attribuzione.
La convenuta benché regolarmente citata non si costituiva in CP_1 giudizio.
Ciò posto giova anzitutto soffermarsi sulla domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Parte attrice assume al riguardo che con atto di compravendita per Notaio
del 05/11/2010, Rep. 17526, acquistava dai coniugi Per_1 CP_1 [...]
e l'immobile sito in Napoli alla via Francesco De CP_2 Controparte_3
Pinedo, n. 111, al primo piano e nonostante le numerose richieste inviate a mezzo lettera Raccomandata con A.R. ricevute il 17/06/2011, il 19/07/2011, il
19/06/2012 ed il 13/12/2012, la convenuta si rifiutava di ripristinare lo stato dei luoghi e il posizionamento del lume ingrediente ad altezza dal pavimento non inferiore a 2 metri con murazione basale, così contravvenendo alla scrittura privata del 24.3.2004 con la quale (dante causa degli attori) Persona_2 autorizzava i coniugi (danti causa della convenuta), di dotare di CP_4 maggiore larghezza ed una maggiore altezza un lume ingrediente prospettante nella proprietà con l'impegno in caso di alienazione al ripristino dello Per_2 stato dei luoghi;
che l'apertura inizialmente autorizzata dalla sig.ra è stata Per_2
CP_ ulteriormente modificata dalla consentendo sia l'inspicere ed il prospicere, rimuovendo la grata fissa esterna in ferro e sostituendola con un moderno infisso ad anta apribile, con conseguente affaccio e veduta verso la proprietà . Pt_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale evocata CP_1 correttamente non si costituiva in giudizio.
La domanda è fondata.
Risulta, infatti, dall'elaborato peritale depositato dal CTU Ing. , Persona_3 alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare adesione poiché immuni da vizi e congruamente motivate, che l'apertura in questione non rispetta in alcun modo l'articolo 901 c.c., in quanto il lume ingrediente è stato trasformato in una finestra
- 2 -
prospettica con l'apposizione di persiana alla napoletana, dispiegante nella proprietà . Dunque tale apertura consente di guardare nel fondo Alterio Pt_1 sia immettendo lo sguardo senza sporgere il corpo (inspicere), sia sporgendo il capo (prospicere).
Emerge, altresì, dall'espletata istruttoria tale modifica dello stato dei luoghi.
Il teste ha riferito: “ADR: “si è vero, gli allora proprietari aprirono Testimone_1 una luce;
…dopo alcuni anni i sigg. ampliarono questo buco che poi divenne Controparte_5 una finestra;
… mia zia si è sempre lamentata di questa modifica;
…mia zia concesse
l'ampliamento del punto luce in finestra a titolo gratuito con l'impegno poi di richiuderla nel momento in cui fosse stato richiesto;
preciso che mia zia diede la disponibilità all'ampliamente a condizione che su questa finestra venisse montata una grata in ferro che poi è stata messa dai
preciso che con l'acquisto successivo dell'appartamento al primo piano da Controparte_6
CP_ parte della , questa provvedeva a sostituire la grata preesistente con una persiana napoletana” (verbale del 22.1.2022).
La teste ha dichiarato: “ADR: “Sono amica di famiglia Testimone_2 degli e sin piccola frequento casa;
conosco bene i luoghi di causa;
intorno agli Pt_1 Pt_1 anni novanta ricordo che gli allora proprietari aprirono un lucernario sul fabbricato che affaccia nella proprietà che prima non esisteva;
intorno all'anno 2003 tale lucernario venne Pt_1 trasformato in una finestra, posso riferire quanto sopra perché frequento casa da sempre Pt_1
e nella loro proprietà da quanto ho la patente, anno 2000, parcheggio la mia auto per una cortesia che mi hanno concesso gli attori e comunque come detto ho sempre frequentato
l'abitazione della famiglia;
i signori si lamentarono anche con me del fatto che Pt_1 Pt_1 questa apertura fosse stata fatta senza nessuna autorizzazione o comunicazione da parte dei
preciso che il lucernario iniziale che era piccolino poi divenne una finestra e CP_4 attualmente si presenta come una finestra con persiane napoletane e la grata che c'era prima ora non c'è più da circa da circa 10 anni;
preciso che c'era l'accordo con la sig.ra di Persona_2 mettere solo una grata di ferro sul lucernario ma nessuna autorizzazione veniva data per farne una finestra;
preciso che finestra consente l'affaccio sullo spiazzale” (verbale del 17.02.2023).
Ciò chiarito, deve allora evidenziarsi che nella specie l'opera eseguita dalla convenuta viola il disposto di cui all'art. 901 c.c. che testualmente recita: “Le luci
- 3 -
che si aprono sul fondo del vicino devono: 1)Essere munite di un inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non sono maggiori di 3 cm quadrati;
2)Avere il lato inferiore ad un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3)avere il lato inferiore ad un altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo del vicino, a meno che non si tratti di locale (interrato) che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei due luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.
Nella fattispecie, le opere apportate dalla convenuta (trasformazione del lume ingrediente in finestra prospettica con l'apposizione di persiana alla napoletana) non rispetta in alcun modo l'articolo 901 c.c., in quanto il lume ingrediente è stato trasformato in una finestra con ante di ferro prospettica.
L'ausiliario ha poi precisato che le opere di ripristino consistono nello smontaggio della napoletana in ferro e dell'infisso interno con rimozione del davanzale in marmo.
Pertanto, in accoglimento della domanda, la convenuta va condannata al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate dal perito d'ufficio nella relazione del 20.02.2024.
Rimane assorbita ogni ulteriore domanda.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo;
le spese di consulenza tecnica di ufficio, come liquidate, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 13283/2019, disattesa e assorbita ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna a provvedere a CP_1 proprie cure e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate dettagliatamente nella relazione tecnica del 20.02.2024;
- condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2552,00 oltre € 100,00 per spese vive,
- 4 -
oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e Cassa nella misura e come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Gennaro Zuccaro e dell'avv.
Elena Penza;
- pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico di CP_1
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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