TRIB
Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 63/2023 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mandaradoni ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti opponente
contro
Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante in carica, Geom. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Roberta Perassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 19.1.2023, il sig. Parte_1
ha presentato opposizione a decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 334/2022, emesso da questo Tribunale in data 11.11.2022, con cui gli veniva ingiunto di corrispondere alla Controparte_1
(di seguito la somma di euro 91.625,27,
[...] CP_1
oltre agli interessi di mora, alle spese del procedimento e al contributo unificato se dovuto.
Il suddetto decreto è stato concesso in ordine al mancato pagamento dei contributi
(soggettivo, integrativo e di maternità), sanzioni, conseguenti maggiorazioni e interessi, come da attestazione del credito del Direttore Generale dell'ente previdenziale, per le annate dal 2002 al 2019.
Il ricorrente, nell'opporsi all'ingiunzione, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 334/2022 qui opposto;
sempre in via preliminare: dichiarare la prescrizione del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo n. 334/2022 e per
l'effetto revocarlo e comunque respingere ogni domanda dell'opposta; nel merito: porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.
334/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio poiché infondato in fatto e in diritto”.
L'opposta si è costituita in giudizio, contestando quanto allegato e CP_1
dedotto da parte opponente, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• In via pregiudiziale, alla luce di quanto supra osservato, autorizzare
a chiamare in causa , in persona del CP_1 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Grezar n. 14, Roma –
e di conseguenza differire la prima udienza di discussione allo scopo di rispettare
i termini di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 415 cpc ed all'uopo emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c. • confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato per i motivi esposti in narrativa, rigettando l'avversa richiesta di revoca della provvisoria esecuzione;
• rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• ovvero – subordinatamente – revocare il decreto ingiuntivo ed all'uopo condannare in sentenza l'opponente al pagamento in favore del creditore opposto di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, ovvero che l'On.le Tribunale adito riterrà equa e giusta”.
All'esito dell'udienza dell'11.10.2023 è stata ordinata all' Controparte_3
competente l'esibizione in giudizio delle cartelle notificate al
[...]
ricorrente e le procedure eseguite relativamente ai ruoli dal 2004 al 2020, con deposito telematico o in cancelleria o trasmissione alla Cassa entro il 30.1.2024.
In data 5.2.2024 l'opposta ha provveduto a depositare la documentazione inviatale.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della controversia, all'esito dell'udienza di discussione del 14.10.2024 è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 27.2.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni o il richiamo alle stesse o a comunicare eventuali conciliazioni.
Lette, infine, le note depositate dalle parti, con cui queste hanno richiamato le conclusioni già precedentemente presentate, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso in opposizione è infondato.
L'opponente ha negato di essere creditore della Cassa opposta sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il fatto di svolgere dal 1986 l'attività di amministratore per alcune società di costruzione, ricavando solamente da questa tutti i propri redditi e non avendo mai esercitato la professione di geometra;
- il fatto di essere emigrato, nel mese di aprile del 1998, nel Principato di Monaco, ove aveva trasferito la propria residenza anagrafica e abitato sino al 2018, quando
è rientrato in Italia (fattispecie comprovata dal certificato di stato civile rilasciato il
2.4.2004 dal Comune di Basiglio, ove è riportata la sua emigrazione dal 21.4.1998 nonché dalla “Carta de resident” n. 036366 dell'11.11.2009 e dal certificato di residenza del 3.6.2009, entrambi rilasciati dall'autorità monegasca - doc. nn. 3 e
4 fasc. opponente);
- la circostanza che già alcuni anni prima di detto trasferimento aveva ricevuto da parte della comunicazione datata 4.2.1994, con la quale veniva CP_1
informato della cancellazione dall'Albo professionale poiché recidivo nell'omissione delle comunicazioni del reddito professionale (doc. n. 5 fasc. opponente);
- l'avvenuta comunicazione di delibera del 17.1.2000 del Collegio dei Geometri di
Milano, nella quale gli si riportava l'avvenuta sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione per morosità (doc. n. 6, pp. 7, 9 e 10, fasc. opponente).
L'opponente, inoltre, ha invocato l'avvenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste, inerendo queste agli anni 2002-2019 e sostenendo che non siano mai avvenuti atti interruttivi.
Le argomentazioni dell'opponente non possono trovare accoglimento.
Attestazione del credito
Deve, primariamente, richiamarsi la normativa che regola la materia.
Ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 37/1967 “sono obbligatoriamente iscritti alla
Cassa nazionale di previdenza ed a favore dei geometri istituita con CP_1
legge 2 ottobre 1955, n. 990 tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
Inoltre, l'art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 103/1996 (“Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”) ha espressamente previsto che la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei liberi professionisti sia demandata agli enti previdenziali di categoria. Sul punto deve richiamarsi l'art. 5 dello Statuto della come CP_1
modificato dal Comitato dei Delegati nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002, approvato con D.M. del 27.3.2003 (Ministeri del Lavoro e dell'Economia) e in vigore dall'1.1.2003. Riprendendo il testo della normativa in precedenza richiamata, così prevede: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed CP_1
i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509 (…)”.
Su tale ultimo punto, con Decreto Interministeriale del 24.3.2003 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, era stata approvata la delibera n. 2/2003 assunta dal Consiglio di
Amministrazione della (in vigore dall'1.1.2003). Con questa erano state CP_1
disciplinate e individuate le modalità attraverso cui i geometri che intendevano essere iscritti al solo Albo dovevano produrre la prova del mancato esercizio della libera professione (doc. n. 6 fasc. opposta), ovverosia:
- la sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione attestante il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
- la mancata titolarità di partita IVA;
- l'invio ogni anno, da parte dell'iscritto al solo Albo, di una dichiarazione autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale.
Con successivo Decreto Ministeriale del 14 luglio 2009, i medesimi Ministeri avevano infine approvato la delibera n. 123/2009, con cui - a parziale modifica della precedente - il CdA della semplificava, agevolando sul punto i CP_1
geometri iscritti al solo Albo, le modalità per fornire la prova negativa dell'esercizio della libera professione, permanendo il solo obbligo di produrre l'autocertificazione attestante il mancato esercizio di attività professionale (cfr. doc. n. 7 fasc. opposta).
Sulla questione, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “(…) ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione Controparte_1
sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo CP_1
professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n.
335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento CP_1
dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della CP_1
sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn.
7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021;
23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri
(…). Invero, dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima (…)”
(Cass. n. 5338/2025).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, si rileva quanto segue. Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti, l'opponente risulta essere stato iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Milano dal 6.2.1985 e allo stesso tempo alla come “iscritto di solidarietà” dalla CP_1
medesima data all'1.1.2003, tenuto a versare il contributo di solidarietà di previsto dall'art. 10 della Legge n. 773/1982, e in seguito come “iscritto obbligatorio”. Il
19.11.2018 è stato infine cancellato dall'Albo, con conseguente depennamento dall'elenco degli iscritti all'ente previdenziale (doc. nn. 2 e 3 fasc. opposta).
Nel periodo contestato l'opponente, quale iscritto alla era tenuto al CP_1
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 5 Statuto, per il quale, come visto, l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo a meno che forniscano prova contraria, oltre che in conformità con quanto sancito dal Regolamento previdenziale.
Ininfluente è il fatto che l'opponente abbia o meno esercitato effettivamente l'attività di geometra. Ciò in quanto, come iscritto all'Albo e, conseguentemente, alla relativa cassa previdenziale, era comunque tenuto al versamento dei contributi minimi (come anche indicato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata). Del pari, era tenuto a presentare le dichiarazioni annuali relative ai redditi percepiti e al volume d'affari, ove anche questi fossero negativi.
Irrilevante, del pari, è la circostanza che il contribuente avesse ricevuto comunicazione, nel febbraio 1994, che sarebbe stato cancellato dall'Albo professionale poiché recidivo nell'omissione delle comunicazioni del reddito professionale. Infatti, tale avviso non aveva avuto alcun seguito e nessuna cancellazione è mai concretamente avvenuta prima del 2018. Di ciò il ricorrente era pienamente edotto, come testimonia il provvedimento di sospensione comunicatogli nel 2000 per morosità: atto che non sarebbe intervenuto laddove fosse stato effettivamente cancellato dall'Albo. Essendo rimasto iscritto a quest'ultimo, l'opponente ha continuato a risultare iscritto anche alla cassa. In tal senso, non può nemmeno essere opposto il trasferimento nel Principato di
Monaco, non facendo quest'ultimo venir meno gli obblighi contributivi nei confronti dell'ente previdenziale di appartenenza.
Dei crediti dovuti, la ha poi prodotto attestazione del credito rilasciata CP_1
dal Direttore Generale (doc. nn. 3 e 4 fasc. opposta), da ritenersi piena prova della somma richiesta provenendo da soggetto sottoposto a vigilanza dello Stato ex D.
Lgs. n. 509/1994. Deve specificarsi, peraltro, che l'importo complessivo è pari a euro 91.390,27 e non a euro 91.625,27 come indicato dalla CP_1
Eccezione di prescrizione
Quanto alla prescrizione quinquennale eccepita dall'opponente, si espone quanto segue.
Dal punto di vista normativo, l'art.19, comma 2 (“Prescrizione dei contributi”) della
L. n. 773/1982 (“Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri”) dispone che: “Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
all'articolo 17”.
L'art. 17 (“Comunicazioni obbligatorie alla ) così prevede al comma 1: “Gli CP_1
iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la CP_1
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia”. Va poi richiamato il Regolamento C.I.P.A.G. (allegato da parte convenuta nel fascicolo monitorio di cui al doc. n. 39), il cui art. 33, commi 1 e 2, stabilisce che:
“Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse. Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, CP_1
come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall' per la presentazione del Controparte_3
Modello Unico e per i relativi pagamenti”.
L'art. 6 (“Comunicazioni obbligatorie alla ) citato nell'articolo appena CP_1
richiamato prevede al comma 1 che “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del reddito CP_1
professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
Va richiamato, infine, l'art. 9 (“Termine per l'invio della comunicazione”), secondo cui: “Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo
6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno. Ove disposizioni di carattere particolare stabiliscano scadenze differenziate in riferimento ad adempimenti fiscali, il Consiglio di Amministrazione può adottare specifiche norme di applicazione ed unificazione dei termini per le comunicazioni alla ”. CP_1
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art.
19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1
dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (cfr. Cass nn. 5338/2025 e 4981/2014).
Deve ricordarsi, poi, il consolidato orientamento dei giudici di legittimità e di merito secondo cui: “In tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a Controparte_1
quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare CP_1
all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della CP_1
ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF” (si veda, da ultimo, Cass. n. 15787/2023; Tribunale di
Roma del 22.5.2024 – r.g. n. 20759/2023; Corte d'appello di Napoli del 17.4.2023
– r.g. n. 1226/2021).
In sintesi, in base al quadro normativo e giurisprudenziale appena tracciato, emerge che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla della comunicazione annuale ex art. 17 della L. n. 773/1982, CP_1
anche se incompleta o infedele. Il termine non decorre, invece, se ne è omesso del tutto l'invio. È, pertanto, onere del contribuente che eccepisce la prescrizione del credito allegare e provare i fatti alla base della eccezione. La giurisprudenza di merito, in tal senso, si è espressa statuendo che “Non incide sul dies a quo della prescrizione la circostanza che la in difetto di CP_1
comunicazione dei redditi, può richiedere all'iscritto il pagamento dei contributi minimi e/o acquisire dall'Amministrazione finanziaria i dati relativi alla sua situazione reddituale. Per un verso, l'applicazione dei contributi minimi non esaurisce l'obbligo contributivo dell'iscritto se il suo reddito supera determinate soglie. Atteso che alla non sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, la CP_1
riscossione dell'eventuale credito ulteriore presuppone la comunicazione annuale dei redditi trasmessa dall'assicurato, in assenza della quale il diritto non può essere esercitato (e dunque la prescrizione non può decorrere). Per l'altro la previsione della possibilità della di richiedere informazioni alla CP_1
Amministrazione finanziaria ai fini della riscossione è priva di vincoli precisi quanto
a modalità e tempi di evasione della richiesta, “richiedendo, invece, l'art. 2935 cod. civ. un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi (cfr. Cass. 22437/2015 cit.). Nel sistema descritto, pertanto, si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935 c.c., di un termine di decorrenza iniziale certo, non dipendente dai non definiti tempi di accertamento
d'ufficio, e unico, a prescindere dal tipo di contributo dovuto (contributo minimo, a percentuale, soggettivo, integrativo ecc.). Pertanto, nella ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere (cfr. Cass.
n. 35873/2021)” (Tribunale di Frosinone del 5.11.2024 - r.g. n. 127/2024).
Nel caso di specie l'opponente non ha dedotto, né provato di aver trasmesso alla opposta le comunicazioni annuali previste all'art. 17 della L. n. CP_1
773/1982, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale per le annualità contributive dal 2002 al 2019 non è mai cominciato a decorrere. La relativa eccezione, pertanto, deve essere respinta, rendendosi irrilevante l'esame dei numerosi atti interruttivi prodotti in giudizio dalla CP_1
In definitiva, il ricorso in opposizione deve essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità della specifica disciplina.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 29/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 63/2023 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mandaradoni ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti opponente
contro
Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante in carica, Geom. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Roberta Perassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 19.1.2023, il sig. Parte_1
ha presentato opposizione a decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 334/2022, emesso da questo Tribunale in data 11.11.2022, con cui gli veniva ingiunto di corrispondere alla Controparte_1
(di seguito la somma di euro 91.625,27,
[...] CP_1
oltre agli interessi di mora, alle spese del procedimento e al contributo unificato se dovuto.
Il suddetto decreto è stato concesso in ordine al mancato pagamento dei contributi
(soggettivo, integrativo e di maternità), sanzioni, conseguenti maggiorazioni e interessi, come da attestazione del credito del Direttore Generale dell'ente previdenziale, per le annate dal 2002 al 2019.
Il ricorrente, nell'opporsi all'ingiunzione, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 334/2022 qui opposto;
sempre in via preliminare: dichiarare la prescrizione del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo n. 334/2022 e per
l'effetto revocarlo e comunque respingere ogni domanda dell'opposta; nel merito: porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.
334/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio poiché infondato in fatto e in diritto”.
L'opposta si è costituita in giudizio, contestando quanto allegato e CP_1
dedotto da parte opponente, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• In via pregiudiziale, alla luce di quanto supra osservato, autorizzare
a chiamare in causa , in persona del CP_1 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Grezar n. 14, Roma –
e di conseguenza differire la prima udienza di discussione allo scopo di rispettare
i termini di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 415 cpc ed all'uopo emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c. • confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato per i motivi esposti in narrativa, rigettando l'avversa richiesta di revoca della provvisoria esecuzione;
• rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• ovvero – subordinatamente – revocare il decreto ingiuntivo ed all'uopo condannare in sentenza l'opponente al pagamento in favore del creditore opposto di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, ovvero che l'On.le Tribunale adito riterrà equa e giusta”.
All'esito dell'udienza dell'11.10.2023 è stata ordinata all' Controparte_3
competente l'esibizione in giudizio delle cartelle notificate al
[...]
ricorrente e le procedure eseguite relativamente ai ruoli dal 2004 al 2020, con deposito telematico o in cancelleria o trasmissione alla Cassa entro il 30.1.2024.
In data 5.2.2024 l'opposta ha provveduto a depositare la documentazione inviatale.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della controversia, all'esito dell'udienza di discussione del 14.10.2024 è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 27.2.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni o il richiamo alle stesse o a comunicare eventuali conciliazioni.
Lette, infine, le note depositate dalle parti, con cui queste hanno richiamato le conclusioni già precedentemente presentate, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso in opposizione è infondato.
L'opponente ha negato di essere creditore della Cassa opposta sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il fatto di svolgere dal 1986 l'attività di amministratore per alcune società di costruzione, ricavando solamente da questa tutti i propri redditi e non avendo mai esercitato la professione di geometra;
- il fatto di essere emigrato, nel mese di aprile del 1998, nel Principato di Monaco, ove aveva trasferito la propria residenza anagrafica e abitato sino al 2018, quando
è rientrato in Italia (fattispecie comprovata dal certificato di stato civile rilasciato il
2.4.2004 dal Comune di Basiglio, ove è riportata la sua emigrazione dal 21.4.1998 nonché dalla “Carta de resident” n. 036366 dell'11.11.2009 e dal certificato di residenza del 3.6.2009, entrambi rilasciati dall'autorità monegasca - doc. nn. 3 e
4 fasc. opponente);
- la circostanza che già alcuni anni prima di detto trasferimento aveva ricevuto da parte della comunicazione datata 4.2.1994, con la quale veniva CP_1
informato della cancellazione dall'Albo professionale poiché recidivo nell'omissione delle comunicazioni del reddito professionale (doc. n. 5 fasc. opponente);
- l'avvenuta comunicazione di delibera del 17.1.2000 del Collegio dei Geometri di
Milano, nella quale gli si riportava l'avvenuta sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione per morosità (doc. n. 6, pp. 7, 9 e 10, fasc. opponente).
L'opponente, inoltre, ha invocato l'avvenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste, inerendo queste agli anni 2002-2019 e sostenendo che non siano mai avvenuti atti interruttivi.
Le argomentazioni dell'opponente non possono trovare accoglimento.
Attestazione del credito
Deve, primariamente, richiamarsi la normativa che regola la materia.
Ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 37/1967 “sono obbligatoriamente iscritti alla
Cassa nazionale di previdenza ed a favore dei geometri istituita con CP_1
legge 2 ottobre 1955, n. 990 tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
Inoltre, l'art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 103/1996 (“Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”) ha espressamente previsto che la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei liberi professionisti sia demandata agli enti previdenziali di categoria. Sul punto deve richiamarsi l'art. 5 dello Statuto della come CP_1
modificato dal Comitato dei Delegati nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002, approvato con D.M. del 27.3.2003 (Ministeri del Lavoro e dell'Economia) e in vigore dall'1.1.2003. Riprendendo il testo della normativa in precedenza richiamata, così prevede: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed CP_1
i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509 (…)”.
Su tale ultimo punto, con Decreto Interministeriale del 24.3.2003 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, era stata approvata la delibera n. 2/2003 assunta dal Consiglio di
Amministrazione della (in vigore dall'1.1.2003). Con questa erano state CP_1
disciplinate e individuate le modalità attraverso cui i geometri che intendevano essere iscritti al solo Albo dovevano produrre la prova del mancato esercizio della libera professione (doc. n. 6 fasc. opposta), ovverosia:
- la sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione attestante il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
- la mancata titolarità di partita IVA;
- l'invio ogni anno, da parte dell'iscritto al solo Albo, di una dichiarazione autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale.
Con successivo Decreto Ministeriale del 14 luglio 2009, i medesimi Ministeri avevano infine approvato la delibera n. 123/2009, con cui - a parziale modifica della precedente - il CdA della semplificava, agevolando sul punto i CP_1
geometri iscritti al solo Albo, le modalità per fornire la prova negativa dell'esercizio della libera professione, permanendo il solo obbligo di produrre l'autocertificazione attestante il mancato esercizio di attività professionale (cfr. doc. n. 7 fasc. opposta).
Sulla questione, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “(…) ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione Controparte_1
sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo CP_1
professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n.
335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento CP_1
dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della CP_1
sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn.
7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021;
23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri
(…). Invero, dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima (…)”
(Cass. n. 5338/2025).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, si rileva quanto segue. Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti, l'opponente risulta essere stato iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Milano dal 6.2.1985 e allo stesso tempo alla come “iscritto di solidarietà” dalla CP_1
medesima data all'1.1.2003, tenuto a versare il contributo di solidarietà di previsto dall'art. 10 della Legge n. 773/1982, e in seguito come “iscritto obbligatorio”. Il
19.11.2018 è stato infine cancellato dall'Albo, con conseguente depennamento dall'elenco degli iscritti all'ente previdenziale (doc. nn. 2 e 3 fasc. opposta).
Nel periodo contestato l'opponente, quale iscritto alla era tenuto al CP_1
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 5 Statuto, per il quale, come visto, l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo a meno che forniscano prova contraria, oltre che in conformità con quanto sancito dal Regolamento previdenziale.
Ininfluente è il fatto che l'opponente abbia o meno esercitato effettivamente l'attività di geometra. Ciò in quanto, come iscritto all'Albo e, conseguentemente, alla relativa cassa previdenziale, era comunque tenuto al versamento dei contributi minimi (come anche indicato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata). Del pari, era tenuto a presentare le dichiarazioni annuali relative ai redditi percepiti e al volume d'affari, ove anche questi fossero negativi.
Irrilevante, del pari, è la circostanza che il contribuente avesse ricevuto comunicazione, nel febbraio 1994, che sarebbe stato cancellato dall'Albo professionale poiché recidivo nell'omissione delle comunicazioni del reddito professionale. Infatti, tale avviso non aveva avuto alcun seguito e nessuna cancellazione è mai concretamente avvenuta prima del 2018. Di ciò il ricorrente era pienamente edotto, come testimonia il provvedimento di sospensione comunicatogli nel 2000 per morosità: atto che non sarebbe intervenuto laddove fosse stato effettivamente cancellato dall'Albo. Essendo rimasto iscritto a quest'ultimo, l'opponente ha continuato a risultare iscritto anche alla cassa. In tal senso, non può nemmeno essere opposto il trasferimento nel Principato di
Monaco, non facendo quest'ultimo venir meno gli obblighi contributivi nei confronti dell'ente previdenziale di appartenenza.
Dei crediti dovuti, la ha poi prodotto attestazione del credito rilasciata CP_1
dal Direttore Generale (doc. nn. 3 e 4 fasc. opposta), da ritenersi piena prova della somma richiesta provenendo da soggetto sottoposto a vigilanza dello Stato ex D.
Lgs. n. 509/1994. Deve specificarsi, peraltro, che l'importo complessivo è pari a euro 91.390,27 e non a euro 91.625,27 come indicato dalla CP_1
Eccezione di prescrizione
Quanto alla prescrizione quinquennale eccepita dall'opponente, si espone quanto segue.
Dal punto di vista normativo, l'art.19, comma 2 (“Prescrizione dei contributi”) della
L. n. 773/1982 (“Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri”) dispone che: “Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
all'articolo 17”.
L'art. 17 (“Comunicazioni obbligatorie alla ) così prevede al comma 1: “Gli CP_1
iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la CP_1
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia”. Va poi richiamato il Regolamento C.I.P.A.G. (allegato da parte convenuta nel fascicolo monitorio di cui al doc. n. 39), il cui art. 33, commi 1 e 2, stabilisce che:
“Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse. Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, CP_1
come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall' per la presentazione del Controparte_3
Modello Unico e per i relativi pagamenti”.
L'art. 6 (“Comunicazioni obbligatorie alla ) citato nell'articolo appena CP_1
richiamato prevede al comma 1 che “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del reddito CP_1
professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
Va richiamato, infine, l'art. 9 (“Termine per l'invio della comunicazione”), secondo cui: “Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo
6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno. Ove disposizioni di carattere particolare stabiliscano scadenze differenziate in riferimento ad adempimenti fiscali, il Consiglio di Amministrazione può adottare specifiche norme di applicazione ed unificazione dei termini per le comunicazioni alla ”. CP_1
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art.
19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1
dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (cfr. Cass nn. 5338/2025 e 4981/2014).
Deve ricordarsi, poi, il consolidato orientamento dei giudici di legittimità e di merito secondo cui: “In tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a Controparte_1
quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare CP_1
all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della CP_1
ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF” (si veda, da ultimo, Cass. n. 15787/2023; Tribunale di
Roma del 22.5.2024 – r.g. n. 20759/2023; Corte d'appello di Napoli del 17.4.2023
– r.g. n. 1226/2021).
In sintesi, in base al quadro normativo e giurisprudenziale appena tracciato, emerge che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla della comunicazione annuale ex art. 17 della L. n. 773/1982, CP_1
anche se incompleta o infedele. Il termine non decorre, invece, se ne è omesso del tutto l'invio. È, pertanto, onere del contribuente che eccepisce la prescrizione del credito allegare e provare i fatti alla base della eccezione. La giurisprudenza di merito, in tal senso, si è espressa statuendo che “Non incide sul dies a quo della prescrizione la circostanza che la in difetto di CP_1
comunicazione dei redditi, può richiedere all'iscritto il pagamento dei contributi minimi e/o acquisire dall'Amministrazione finanziaria i dati relativi alla sua situazione reddituale. Per un verso, l'applicazione dei contributi minimi non esaurisce l'obbligo contributivo dell'iscritto se il suo reddito supera determinate soglie. Atteso che alla non sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, la CP_1
riscossione dell'eventuale credito ulteriore presuppone la comunicazione annuale dei redditi trasmessa dall'assicurato, in assenza della quale il diritto non può essere esercitato (e dunque la prescrizione non può decorrere). Per l'altro la previsione della possibilità della di richiedere informazioni alla CP_1
Amministrazione finanziaria ai fini della riscossione è priva di vincoli precisi quanto
a modalità e tempi di evasione della richiesta, “richiedendo, invece, l'art. 2935 cod. civ. un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi (cfr. Cass. 22437/2015 cit.). Nel sistema descritto, pertanto, si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935 c.c., di un termine di decorrenza iniziale certo, non dipendente dai non definiti tempi di accertamento
d'ufficio, e unico, a prescindere dal tipo di contributo dovuto (contributo minimo, a percentuale, soggettivo, integrativo ecc.). Pertanto, nella ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere (cfr. Cass.
n. 35873/2021)” (Tribunale di Frosinone del 5.11.2024 - r.g. n. 127/2024).
Nel caso di specie l'opponente non ha dedotto, né provato di aver trasmesso alla opposta le comunicazioni annuali previste all'art. 17 della L. n. CP_1
773/1982, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale per le annualità contributive dal 2002 al 2019 non è mai cominciato a decorrere. La relativa eccezione, pertanto, deve essere respinta, rendendosi irrilevante l'esame dei numerosi atti interruttivi prodotti in giudizio dalla CP_1
In definitiva, il ricorso in opposizione deve essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità della specifica disciplina.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 29/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa