Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6357/2023
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Gemelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi
[...] dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. dalla Dott.ssa Alessandra Meliadò
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 12 dicembre 2023, esponeva di essere una Parte_1 docente di scuola primaria, in servizio, per l'anno scolastico 2023/2024, in forza di un contratto a tempo determinato concluso per il periodo dall' 1.9.2023 al 30.6.2024, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “Drago” di CP_1
Rilevava che, in precedenza, per l'anno scolastico 2020/2021, aveva lavorato in forza di due contratti a tempo determinato per i seguenti periodi: dal 5.10.2020 al 13.11.2020, presso l'Istituto
Comprensivo di Ali Terme (ME) e dal 28.10.2020 al 30.06.2021, presso l'Istituto Comprensivo di
Giardini Naxos;
per l'a.s. 2021/2022, aveva lavorato in forza di un contratto a tempo determinato concluso per il periodo dal 6.10.2021 al 30.6.2022, presso l'Istituto Comprensivo “Drago” di
l'Istituto Comprensivo “Drago” di dal 27.11.2022 al 30.11.2022, presso l'Istituto CP_1
Comprensivo “Drago” di dal 1.12.2022 al 7.12.2022, presso l'Istituto Comprensivo CP_1
“Drago” di dal 8.12.2022 al 16.12.2022, presso l'Istituto Comprensivo “Drago” di CP_1
dal 11.1.2023 al 31.1.2023, presso l'Istituto Comprensivo di Ali Terme (ME); dal CP_1
1.2.2023 al 1.2.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Drago” di dal 2.2.2023 al CP_1
19.2.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Drago” di dal 20.2.2023 al 14.3.2023, presso CP_1
l'Istituto Comprensivo “Drago” di dal 15.3.2023 al 26.3.2023, presso l'Istituto CP_1
Comprensivo “Drago” di dal 27.3.2023 al 20.4.2023, presso l'Istituto Comprensivo CP_1
“Drago” di dal 21.4.2023 al 7.5.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Drago” di CP_1 CP_1 dal 8.5.2023 al 18.5.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Drago” di dal 19.5.2023 al CP_1
10.6.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Drago” di dal 13.6.2023 al 13.6.2023, presso CP_1
l'Istituto Comprensivo “Drago” di CP_1
Rilevava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 aveva istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di importo pari a € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
Deduceva l'illegittimità dell'art. 1, comma 121 e ss., della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosceva il diritto del personale docente assunto con contratto a tempo determinato ad usufruire della "Carta Elettronica del docente".
Osservava che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 32313 del 23 settembre 2015, come successivamente ribadito anche dal DPCM del 28 novembre 2016, aveva disposto che i destinatari della carta docente sono “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Richiamava la sentenza n. 1842/2022 de Consiglio di Stato e l' ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE, a sostegno della propria posizione.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, "c.d. Carta Elettronica del Docente", previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici con contratti a tempo determinato e che, per l'effetto, le Amministrazioni convenute venissero condannate al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.000,00 quale somma dovuta a titolo della "c.d. Carta elettronica del docente", prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici con contratto a tempo determinato, con le medesime modalità con cui era stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del suo diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica”, ove non fosse stato possibile attribuirle la suddetta carta con le medesime modalità con cui era stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, chiedeva che le
Amministrazioni convenute venissero condannate al pagamento della somma di € 2.000,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- Il , Controparte_1 Controparte_1
, costituendosi in giudizio, tenuto conto dei
[...]
principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961, del 27 ottobre 2023, proponeva in via conciliativa alla controparte di rinunciare all'azione intrapresa, a fronte dell'accredito sulla carta docente delle somme richieste per gli anni scolastici decorrenti dal
2020/2021, 2021/22 e 2023/2024, con integrale compensazione delle spese di lite.
Contestava la sussistenza del diritto della ricorrente alla percezione della Carta docente per l'a.s.
2018/2019, non avendo ricevuto incarichi annuali o incarichi fino al termine delle attività didattiche, in ossequio al disposto dell'art. 4 legge 124/1999 commi 1 e 2, come richiesto dalla
Corte di Cassazione.
Nell'ipotesi di mancata adesione alla proposta conciliativa, chiedeva il rigetto del ricorso. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, chiedeva, comunque, che venisse disposta la compensazione delle spese di giudizio, in virtù dei contrasti giurisprudenziali, che avevano determinato la necessità di sollecitare la pronuncia pregiudiziale della Corte di Cassazione e della permanenza di posizioni pretorie discordi.
3.- In seguito alla proposta conciliativa, parte ricorrente insisteva nella richiesta di decisione, con condanna di controparte al pagamento delle spese, rilevando che non era stato richiesto il riconoscimento della carta del docente per l'anno scolastico 2018/2019 e che il presente giudizio era stato introdotto successivamente al deposito della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023.
4.- L'udienza del 10 febbraio 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att.
c.p.c. l'orientamento di questo Tribunale (v. sent. n. 2047/2023). Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
attraverso i quali è possibile utilizzare la Controparte_2
Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d.
“carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n.
297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero, già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16 marzo 2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione
è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_2
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_2
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del con contratti di CP_2
lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27 ottobre 2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto.
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della carta del docente per la prestazione lavorativa svolta, quale docente precaria, con contratti di supplenza negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Al riguardo, è documentato che la ricorrente ha stipulato per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 contratti a tempo determinato, svolgendo attività di docenza in via continuativa.
Deve, dunque, affermarsi che la ricorrente abbia svolto, sebbene con contratti a tempo determinato, attività di docenza continuativa e non saltuaria per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024.
Ella ha, dunque, diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
4.- Con riferimento invece all'annualità 2022/2023 si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza del Tribunale di Barcellona PG. N. 684 del 2024.
Dalla documentazione in atti si evince piuttosto che parte ricorrente ha ricevuto solo incarichi temporanei, in relazione ai quali, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, non sorge né il diritto all'erogazione della Carta docente né il diritto al risarcimento del danno. Si ritiene sul punto che la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dal c.d. bonus docenti, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove, invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente sia la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere in beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico. Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame computa dalla S.C. nella citata sentenza n.
29961/2023, la norma di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 ha funzione di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata.
Ad avviso della Corte “tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica annua esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” e sarebbe “errato fare leva sulla Carte Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”. Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi ex ante, ovvero già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende per tutto l'intero anno scolastico. Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5
D.P.C.M. 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale. La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare, a parere di questo decidente, ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità. 5.- L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, dovendosi ritenere, in assenza di prova contraria, che la ricorrente sia attualmente insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche.
Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il va, dunque, condannato a costituire in favore di Controparte_1 [...]
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni Pt_1
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma spettante per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
5.- Le spese di lite vanno compensate in ragione di un quarto in considerazione dell'esito della lite e la restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori minimi attesa la serialità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1,
c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_3 rifusione, in favore della ricorrente delle spese giudiziali, che liquida nella somma di € 984,75 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) rigetta per il resto.
Messina, 11 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga