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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 12/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 118/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alessandra Faillace
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calia CP_1 C.F._1
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 29/2020 del Tribunale di Matera;
risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 10.1.2017, citava in giudizio il CP_1 Parte_1
, chiedendo: di accertare il dovere del convenuto, in qualità di ente proprietario della
[...] Pt_1 strada franata, a rimuovere i detriti e i rifiuti della strada franata dai terreni di proprietà della CP_1
e a rimettere in sicurezza gli stessi;
di accertare la responsabilità del per i danni patrimoniali Pt_1
e non provocati alla e, per l'effetto, di condannare il al pagamento dell'importo di CP_1 Pt_1
€ 10.488,88 o della maggior somma accertata in corso di causa, oltre accessori dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva in giudizio il eccependo il mancato espletamento della procedura Parte_1 di mediazione e chiedendo il rigetto della domanda attorea. 2. Con sentenza n. 29/2020 pubblicata in data 15.1.2020, il Tribunale di Matera accoglieva la domanda proposta dall'attrice e condannava il alla rimozione dei detriti esistenti Parte_1 sui fondi di proprietà dell'attrice, nonché al pagamento della somma di € 11.476,50 oltre interessi dalla domanda, a titolo di risarcimento danni, e al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito e dell'ATP, ponendo a carico della parte convenuta i costi delle CTU.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, nel caso di specie, accertata la proprietà della strada in capo all'ente comunale, trovava applicazione l'art. 2051 c.c.;
b) che, pur dovendosi considerare la frana un evento naturale straordinario, dalla espletata relazione tecnica emergeva che l'area in questione era stata individuata e censita ed inserita come Area R3 a rischio idrogeologico medio-alto, nel Piano Stralcio per la difesa dal Rischio
Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata, con aggiornamento 2011 e 2013; quindi, al momento del verificarsi della frana, era noto che esistesse un rischio frana;
che il
CTU aveva specificato che si trattava di vecchia strada interpoderale Santa Caterina con terreno acclive di natura argillosa;
c) che, pertanto, sussisteva la responsabilità del che doveva essere condannato alla Pt_1 rimozione dei detriti conseguenti alla frana del 2015 ed esistenti sui fondi di proprietà dell'attrice; che l'ente comunale doveva essere altresì condannato al risarcimento del danno subito dall'attrice a causa del mancato uso dei terreni per la loro normale coltivazione, quantificato in € 11.476,50.
3. Con atto di citazione notificato in data 19.2.2020 il proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo:
3.1. erronea ed omessa valutazione delle prove documentali, con conseguente errata valutazione dei fatti;
3.2. violazione, erronea e falsa interpretazione dell'art. 2051 c.c.;
3.3. insufficiente motivazione dell'an e del quantum;
3.4. contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
3.5. errata qualificazione giuridica della domanda.
Chiedeva: di dichiarare nulla la sentenza;
in subordine, di rigettare la domanda risarcitoria proposta nei confronti del in ulteriore subordine, di ridurre il risarcimento del danno al solo importo Pt_1 di € 1.020,13. 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.5.2020 si costituiva in giudizio
, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in appello, per CP_1 inosservanza dei termini a comparire;
nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'appello proposto.
Proponeva appello incidentale per i seguenti motivi:
4.1. erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto la parte convenuta, costituita alla prima udienza e non nei venti giorni prima della data d'udienza fissata in citazione, decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (presunta natura vicinale della strada Santa Caterina;
presunta esistenza del caso fortuito, quale fatto impeditivo della sussistenza del diritto azionato dall'attrice; presunto concorso della nella causazione e CP_1 nell'aggravamento del danno, quale fatto modificativo del diritto dell'attrice);
4.2. erroneamente il giudice di primo grado non aveva riconosciuto in favore della : il lucro CP_1 cessante per l'annata 2018/2019 (pari ad € 2.536,87 ovvero da determinarsi in via equitativa, secondo la media fra le annate indicate a pag. 10 della CTU), nonché di quelle successive (per il medesimo importo) e comunque fino al soddisfo;
il danno emergente provato dalla per € 533,00 CP_1
(sanzione amministrativa comminata per la mancata esecuzione delle precese); l'obbligo a carico del di ripristinare la situazione quo ante, non solo con la rimozione dei rifiuti, ma anche con la Pt_1 messa in sicurezza dei terreni ex art. 2058 c.c.;
4.3. il giudice di primo grado non aveva statuito in ordine alla richiesta formulata dalla ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c..
Chiedeva di rigettare l'appello principale e di accogliere l'appello incidentale.
Con ordinanza depositata il 6.7.2020 veniva differita l'udienza di prima comparizione a data utile a consentire il rispetto, nei confronti della , del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.. CP_1
All'udienza del 24.6.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello, formulata da
, si dà atto dell'intervenuto differimento della udienza di prima comparizione a data CP_1 utile a consentire il rispetto dei termini a comparire.
6. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che ha chiesto la declaratoria di CP_1 cessazione della materia del contendere, in forza del dedotto raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti sottoscritto in data 3.3.2023; ha poi insistito nella condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, affermando che sul punto le parti non avevano raggiunto un accordo.
Il ha invece sostenuto che la transazione raggiunta il 3.3.2023 non abbia Parte_1 riguardato le questioni oggetto del giudizio di appello, essendo stata sottoscritta esclusivamente al fine di transigere la procedura esecutiva insorta per l'esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto del presente giudizio di appello;
ha evidenziato, poi, che con la predetta transazione la ha rinunciato alla richiesta di risarcimento dei danni per la mancata coltivazione dei fondi, CP_1 formulata con l'appello incidentale.
Ebbene, dalla lettura dell'atto di transazione -prodotto nel presente giudizio da entrambe le parti- emerge che trattasi di accordo sottoscritto dalle parti nel corso della procedura esecutiva intrapresa per dare esecuzione alla sentenza di primo grado;
le parti hanno pattuito che “al fine di poter addivenire ad una effettiva conciliazione ………. il si accolla tutte le spese Parte_1 inerenti il livellamento dei terreni per cui è causa e le spese del CTU inerenti l'odierna procedura e si impegna a che le opere di sistemazione vengano completate entro il 15.7.2023, a fronte della rinuncia, da parte della sig.ra , ad ogni richiesta di risarcimento danni derivante dalla CP_1 mancata coltivazione degli stessi (per gi anni dal 2020 ad oggi) e delle spese dell'odierno grado di giudizio”.
Dal contenuto dell'accordo raggiunto è evidente che non risulti la volontà delle parti di non pervenire ad una decisione di merito in relazione a tutte le questioni oggetto del giudizio di appello;
ed invero, essendo l'appello già pendente all'epoca della stipula della transazione, ove le parti avessero voluto, con la transazione, definire anche tutte le questioni relative al giudizio di appello, lo avrebbero fatto esplicitamente.
Il contenuto dell'accordo transattivo intercorso tra il e la -col quale il si è Pt_1 CP_1 Pt_1 obbligato al “livellamento dei terreni” e alle “opere di sistemazione”, a fronte della rinuncia della alla ulteriore richiesta di risarcimento dei danni da mancata coltivazione dei fondi- induce CP_1 invece a ritenere che sia sopravvenuta la carenza dell'interesse ad ottenere una decisione di merito solo in ordine ad una delle questioni sollevate alla con il secondo motivo di appello CP_1 incidentale ed, in particolare, in ordine alla richiesta di condanna del al ripristino della Pt_1 situazione quo ante, con la messa in sicurezza dei terreni, essendo stata l'obbligazione di livellamento e sistemazione dei terreni assunta dal in sede transattiva a fronte della rinuncia della Pt_1 controparte a richieste risarcitorie in ordine ad annualità agrarie ulteriori.
7. L'appello principale -i cui motivi saranno esaminati secondo un ordine logico giuridico- risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 7.1. Col quinto motivo, l'appellante ha lamentato l'asserita erronea qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato che, in ragione dell'accertata proprietà, in capo all'ente comunale, della strada franata, trattandosi di una strada aperta al pubblico, sussiste la responsabilità del in qualità di custode, per i danni cagionati dalla res custodita, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Pt_1
Infatti, quale proprietaria delle strade pubbliche, l'obbligo della relativa manutenzione in capo alla
P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 D. Lgs. n. 285/1992, cd. Codice della Strada;
per le strade ed autostrade statali, art. 2 D. Lgs. n. 143/1994; per le strade urbane ed extraurbane, D.M.
n. 223/1992; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 753/1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ., n.
9527/2010).
Pertanto, la domanda proposta dall'attore in primo grado deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., che sancisce la cd. responsabilità da cose in custodia, prevedendo che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non abbia potuto esercitare su di essa un potere di controllo e di governo, così configurando un'imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della detta responsabilità è costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (cfr. sul punto Cass. civ.,
n. 295/2015; Cass. civ., n. 8935/2013; Cass. civ., n. 24546/2009).
Considerato che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa- la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr. sul punto Cass. civ., n. 25214/2014; Cass. civ.,
n. 4476/2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, per provare il nesso causale, occorre altresì dimostrare l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, idonea a rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.
7.2. Col quarto motivo, l'appellante ha lamentato l'asserita contraddittorietà della motivazione, evidenziando che il Tribunale, dopo aver affermato che “la frana della strada è un evento naturale straordinario”, non ha poi riconosciuto che il verificarsi della frana abbia integrato il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c., pur trattandosi di un fatto imprevisto e imprevedibile, come ritenuto dal CTU.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, premesso che il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. è un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, è idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità del custode, osserva la Corte che, nel caso di specie, il Tribunale dopo aver affermato che “se è pur vero che la frana della strada è un evento naturale straordinario” ha poi spiegato che l'area franata era censita come area “a rischio idrogeologico medio-alto” e che quindi “nell'area esisteva il rischio frana”, così non incorrendo in contraddizione, nel non riconoscere il fortuito, avendo espressamente fatto riferimento alla prevedibilità del rischio frana;
peraltro, è evidente che, in una zona a rischio idrogeologico medio-alto, il verificarsi di una frana non costituisce un evento imprevedibile, rappresentando, invece, un evento alquanto probabile, per niente idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno. Si deve, peraltro, tener conto della circostanza che il CTU, nell'elaborato peritale redatto, dopo aver spiegato che la frana, in astratto, è un evento imprevedibile, ha poi aggiunto che, nel caso di specie, poiché l'area in questione era stata ritenuta area a rischio idrogeologico medio-alto, nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata, in occasione dell'aggiornamento annuale dell'anno 2011, con validità ufficiale a partire dall'8.1.2013, si può affermare che da quel momento
“era noto che nell'area esisteva il rischio di frana”.
7.3. Col primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea ed omessa valutazione delle prove documentali, con conseguente errata ricostruzione dei fatti. Ha, in particolare, sostenuto di aver depositato in corso di causa documenti atti a dimostrare la propria estraneità alle cause del danno, per avere più volte prestato opere di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulla strada oggetto di causa.
Poi, ha lamentato che il Tribunale non abbia affatto tenuto conto del contenuto della consulenza di parte redatta dall'ing. nella quale erano state svolte osservazioni alla CTU;
in particolare, Persona_1 era stato evidenziato, sotto il profilo dell'an, che “l'evento franoso … da considerare caso fortuito in quanto imprevisto e imprevedibile … è stato determinato dal mutuo scorrimento di masse profonde del terreno ivi in pendio per riduzione dei relativi parametri meccanici e geotecnici di resistenza … alle abbondanti piogge del marzo 2015: a detto scorrimento non si poteva fare assolutamente fronte con un qualsiasi intervento di manutenzione e/o sistemazione anche straordinaria della strada esistente sulla superficie di detto pendio” e, sotto il profilo del quantum, che “il tratto stradale post frana … -a meno della zona effettivamente occupata dai detriti stradali- non può assolutamente costituire un impedimento alla coltivazione del terreno di proprietà attorea … risulta chiaramente che: -alle particelle ubicate più in alto (nn.127 e 128) si accede senza alcun ostacolo dalla nuova strada di monte realizzata dal comune di …; alle particelle ubicate più in basso (nn. 54-64- Pt_1
74), sempre senza alcun ostacolo, si accede dal tratto di strada non franata … In definitiva, la zona non coltivabile del terreno degli attori (peraltro per “caso fortuito” non addebitabile al Parte_1
) è solo quella compresa fra il tracciato originario e quello post frana della strada di che
[...] trattasi … Detta superficie non supera gli 8.000 mq, a fronte dei 90.000 mq (nove ettari) determinati dal CTU…. Per cui il danno per mancata coltivazione subito da parte attrice …. si riduce a €
11.476,50 peer 8.000 mq/90.000 mq = 1.020,13”.
Ebbene, osserva la Corte che, vertendosi nell'ambito di una fattispecie di responsabilità ex art. 2051
c.c., si è al cospetto di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui configurazione è sufficiente la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che occorra alcuna indagine finalizzata all'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode;
ne consegue l'irrilevanza dell'eventuale attività di manutenzione ordinaria o straordinaria della strada posta in essere dal avendo invece il custode, al fine di liberarsi dalla responsabilità, l'onere di provare il fortuito Pt_1 quale fatto interruttivo del nesso causale.
Quanto alle osservazioni critiche svolte dal CTP avverso l'elaborato peritale redatto nel corso del giudizio di primo grado, evidenzia la Corte che, sotto il profilo dell'an debeatur, si è già in precedenza spiegato che il rischio idrogeologico medio-alto esistente nell'area rendeva prevedibile il rischio di frana e, sotto il profilo del quantum debeatur, si deve considerare che il CTU, nel quantificare il danno da mancata coltivazione nell'importo di € 11.476,50 -poi recepito dal Tribunale-, non ha tenuto conto dell'intera superficie catastale del terreno di proprietà della , bensì di una minor CP_1 superficie, spiegando, nella risposta fornita alle osservazioni formulate dalle parti, come non vi fossero evidenze in ordine all'avvenuta coltivazione dei terreni, da parte della , dopo l'evento CP_1 franoso, anche tenuto conto dell'intervenuta mancanza di condizioni di ordinarietà e di sicurezza ai fini della coltivazione, che avrebbe richiesto l'espletamento di lavorazioni straordinarie prima dell'eventuale coltivazione.
7.4. Col secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione, erronea e falsa interpretazione dell'art. 2051 c.c..
Ha, in particolare, sostenuto che il Tribunale, pur avendo valutato la straordinarietà dell'evento franoso, non aveva poi ritenuto che tale straordinarietà potesse integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; ha evidenziato: che la frana in quel luogo non si era mai verificata;
che il CTU aveva ritenuto la frana “un evento naturale straordinario, cui concorrono cause predisponenti come la giacitura, la natura, la pendenza del terreno, e cause provocatrici che sono, nelle zone in questione, nella maggior parte dei casi, le piogge abbondanti, tipiche dei mesi invernali e primaverili.
Fortunatamente il verificarsi di queste cause non comporta necessariamente un movimento franoso, quindi si può ragionevolmente affermare che l'evento è imprevisto. Neppure è possibile sapere se una frana censita, esistente, si riattiverà nuovamente, in quale momento, in quali condizioni, pertanto
l'evento è imprevedibile”; ha concluso che, sulla base dei dati probabilistici, nulla avrebbe potuto fare ipotizzare il verificarsi di un evento di tale entità e gravità.
Ebbene, ritiene la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, tenuto conto del rischio idrogeologico -su cui ci si è in precedenza già soffermati-, l'evento era, in applicazione di criteri di ragionevolezza, tutt'altro che improbabile.
7.5. Col terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'insufficiente motivazione sotto il profilo dell'an e del quantum, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza.
In particolare, l'appellante ha posto a fondamento della lamentata insufficienza della motivazione le stesse argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di appello, dolendosi del fatto che il
Tribunale abbia posto a fondamento della decisione la CTU senza spiegare le ragioni per le quali abbia ritenuto non convincenti le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte ing. e Persona_1 senza argomentare né in ordine ai fatti commissivi o omissivi addebitati all'ente, né in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno.
Ebbene, premesso che la lamentata insufficienza della motivazione rappresenta un vizio che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo il merito della causa, osserva la Corte che, nel caso di specie, le doglianze sollevate dall'appellante sono state esaminate e ritenute infondate nell'ambito del primo motivo di appello.
8. L'appello incidentale.
8.1. Col primo motivo di appello incidentale, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel non ritenere la parte convenuta, costituita alla prima udienza e non nei venti giorni prima della data d'udienza fissata in citazione, decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (presunta natura vicinale della strada Santa Caterina;
presunta esistenza del caso fortuito, quale fatto impeditivo della sussistenza del diritto azionato dall'attrice; presunto concorso della nella causazione e nell'aggravamento del danno, quale fatto modificativo del CP_1 diritto dell'attrice).
Il motivo è infondato.
Ed invero, la questione relativa alla natura della strada e quella attinente all'esistenza del fortuito - che, riguardando il profilo eziologico, va ricondotta all'art. 1227 primo comma c.c.-, sono questioni rilevabili d'ufficio, ove risultino prospettati gli elementi di fatto su cui le stesse si fondano, mentre la questione relativa all'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c. è una questione che né il Tribunale, né questa Corte hanno posto a fondamento della decisione ed è pertanto priva di rilievo.
8.2. Col secondo motivo di appello incidentale, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel non aver riconosciuto in favore della : il lucro cessante per l'annata 2018/2019 (pari ad € CP_1
2.536,87 ovvero da determinarsi in via equitativa, secondo la media fra le annate indicate a pag. 10 della CTU), nonché di quelle successive (per il medesimo importo) e comunque fino al soddisfo;
il danno emergente provato dalla per € 533,00 (sanzione amministrativa comminata per la CP_1 mancata esecuzione delle precese); l'obbligo a carico del di ripristinare la situazione quo Pt_1 ante, non solo con la rimozione dei rifiuti, ma anche con la messa in sicurezza dei terreni ex art. 2058
c.c..
Il motivo è infondato. Ed invero, con riferimento al lucro cessante relativo all'annata agraria 2018/2019, nonché alle successive annate agrarie, il risarcimento non può essere riconosciuto, non risultando accertato che, anche per le dette annate, tutte successive all'indagine peritale compiuta dal CTU, la abbia CP_1 omesso di coltivare i terreni;
con riferimento al danno emergente prospettato nell'atto di appello in relazione all'esborso sostenuto per il pagamento della sanzione amministrativa di € 533,00, il risarcimento non può essere riconosciuto, considerato che la in primo grado ha prodotto il CP_1 provvedimento col quale la sanzione le è stata comminata -notificato alla predetta il 7.11.2017- e la ricevuta di pagamento del 6.1.2018, solo tardivamente in allegato alla terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. in data 6.3.2018, senza averlo allegato alla seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data 14.2.2018, quando l'esborso era già stato sostenuto.
Con riferimento alla richiesta di condanna del al ripristino della situazione quo ante con la Pt_1 messa in sicurezza dei terreni, è intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare ulteriormente il gravame incidentale, in forza di quanto argomentato in precedenza, e, pertanto, anche sul punto il motivo deve essere rigettato per essere venuta meno una condizione dell'azione.
8.3. Col terzo motivo di appello incidentale, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel non aver statuito in ordine alla richiesta formulata dalla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
Il motivo è infondato.
Ed invero, sebbene -come evidenziato dall'appellante- il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta formulata dalla ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritiene tuttavia la Corte che CP_1 detta richiesta non risultasse meritevole di accoglimento.
Invero, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dalla di CP_1 condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato, per un verso, che non sono emersi elementi per ritenere che l'ente abbia resistito al giudizio con dolo o colpa grave o che abbia abusato dello strumento processuale -non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate- e, per altro verso, che la non ha dedotto e dimostrato di CP_1 aver subito specifici pregiudizi in conseguenza dell'essere stata costretta ad agire in giudizio.
9. Spese di lite.
L'esito del giudizio di appello, conclusosi con il rigetto dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascuna impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 29/2020 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 15.1.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascuna impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 118/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alessandra Faillace
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calia CP_1 C.F._1
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 29/2020 del Tribunale di Matera;
risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 10.1.2017, citava in giudizio il CP_1 Parte_1
, chiedendo: di accertare il dovere del convenuto, in qualità di ente proprietario della
[...] Pt_1 strada franata, a rimuovere i detriti e i rifiuti della strada franata dai terreni di proprietà della CP_1
e a rimettere in sicurezza gli stessi;
di accertare la responsabilità del per i danni patrimoniali Pt_1
e non provocati alla e, per l'effetto, di condannare il al pagamento dell'importo di CP_1 Pt_1
€ 10.488,88 o della maggior somma accertata in corso di causa, oltre accessori dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva in giudizio il eccependo il mancato espletamento della procedura Parte_1 di mediazione e chiedendo il rigetto della domanda attorea. 2. Con sentenza n. 29/2020 pubblicata in data 15.1.2020, il Tribunale di Matera accoglieva la domanda proposta dall'attrice e condannava il alla rimozione dei detriti esistenti Parte_1 sui fondi di proprietà dell'attrice, nonché al pagamento della somma di € 11.476,50 oltre interessi dalla domanda, a titolo di risarcimento danni, e al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito e dell'ATP, ponendo a carico della parte convenuta i costi delle CTU.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, nel caso di specie, accertata la proprietà della strada in capo all'ente comunale, trovava applicazione l'art. 2051 c.c.;
b) che, pur dovendosi considerare la frana un evento naturale straordinario, dalla espletata relazione tecnica emergeva che l'area in questione era stata individuata e censita ed inserita come Area R3 a rischio idrogeologico medio-alto, nel Piano Stralcio per la difesa dal Rischio
Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata, con aggiornamento 2011 e 2013; quindi, al momento del verificarsi della frana, era noto che esistesse un rischio frana;
che il
CTU aveva specificato che si trattava di vecchia strada interpoderale Santa Caterina con terreno acclive di natura argillosa;
c) che, pertanto, sussisteva la responsabilità del che doveva essere condannato alla Pt_1 rimozione dei detriti conseguenti alla frana del 2015 ed esistenti sui fondi di proprietà dell'attrice; che l'ente comunale doveva essere altresì condannato al risarcimento del danno subito dall'attrice a causa del mancato uso dei terreni per la loro normale coltivazione, quantificato in € 11.476,50.
3. Con atto di citazione notificato in data 19.2.2020 il proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo:
3.1. erronea ed omessa valutazione delle prove documentali, con conseguente errata valutazione dei fatti;
3.2. violazione, erronea e falsa interpretazione dell'art. 2051 c.c.;
3.3. insufficiente motivazione dell'an e del quantum;
3.4. contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
3.5. errata qualificazione giuridica della domanda.
Chiedeva: di dichiarare nulla la sentenza;
in subordine, di rigettare la domanda risarcitoria proposta nei confronti del in ulteriore subordine, di ridurre il risarcimento del danno al solo importo Pt_1 di € 1.020,13. 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.5.2020 si costituiva in giudizio
, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in appello, per CP_1 inosservanza dei termini a comparire;
nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'appello proposto.
Proponeva appello incidentale per i seguenti motivi:
4.1. erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto la parte convenuta, costituita alla prima udienza e non nei venti giorni prima della data d'udienza fissata in citazione, decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (presunta natura vicinale della strada Santa Caterina;
presunta esistenza del caso fortuito, quale fatto impeditivo della sussistenza del diritto azionato dall'attrice; presunto concorso della nella causazione e CP_1 nell'aggravamento del danno, quale fatto modificativo del diritto dell'attrice);
4.2. erroneamente il giudice di primo grado non aveva riconosciuto in favore della : il lucro CP_1 cessante per l'annata 2018/2019 (pari ad € 2.536,87 ovvero da determinarsi in via equitativa, secondo la media fra le annate indicate a pag. 10 della CTU), nonché di quelle successive (per il medesimo importo) e comunque fino al soddisfo;
il danno emergente provato dalla per € 533,00 CP_1
(sanzione amministrativa comminata per la mancata esecuzione delle precese); l'obbligo a carico del di ripristinare la situazione quo ante, non solo con la rimozione dei rifiuti, ma anche con la Pt_1 messa in sicurezza dei terreni ex art. 2058 c.c.;
4.3. il giudice di primo grado non aveva statuito in ordine alla richiesta formulata dalla ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c..
Chiedeva di rigettare l'appello principale e di accogliere l'appello incidentale.
Con ordinanza depositata il 6.7.2020 veniva differita l'udienza di prima comparizione a data utile a consentire il rispetto, nei confronti della , del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.. CP_1
All'udienza del 24.6.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello, formulata da
, si dà atto dell'intervenuto differimento della udienza di prima comparizione a data CP_1 utile a consentire il rispetto dei termini a comparire.
6. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che ha chiesto la declaratoria di CP_1 cessazione della materia del contendere, in forza del dedotto raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti sottoscritto in data 3.3.2023; ha poi insistito nella condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, affermando che sul punto le parti non avevano raggiunto un accordo.
Il ha invece sostenuto che la transazione raggiunta il 3.3.2023 non abbia Parte_1 riguardato le questioni oggetto del giudizio di appello, essendo stata sottoscritta esclusivamente al fine di transigere la procedura esecutiva insorta per l'esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto del presente giudizio di appello;
ha evidenziato, poi, che con la predetta transazione la ha rinunciato alla richiesta di risarcimento dei danni per la mancata coltivazione dei fondi, CP_1 formulata con l'appello incidentale.
Ebbene, dalla lettura dell'atto di transazione -prodotto nel presente giudizio da entrambe le parti- emerge che trattasi di accordo sottoscritto dalle parti nel corso della procedura esecutiva intrapresa per dare esecuzione alla sentenza di primo grado;
le parti hanno pattuito che “al fine di poter addivenire ad una effettiva conciliazione ………. il si accolla tutte le spese Parte_1 inerenti il livellamento dei terreni per cui è causa e le spese del CTU inerenti l'odierna procedura e si impegna a che le opere di sistemazione vengano completate entro il 15.7.2023, a fronte della rinuncia, da parte della sig.ra , ad ogni richiesta di risarcimento danni derivante dalla CP_1 mancata coltivazione degli stessi (per gi anni dal 2020 ad oggi) e delle spese dell'odierno grado di giudizio”.
Dal contenuto dell'accordo raggiunto è evidente che non risulti la volontà delle parti di non pervenire ad una decisione di merito in relazione a tutte le questioni oggetto del giudizio di appello;
ed invero, essendo l'appello già pendente all'epoca della stipula della transazione, ove le parti avessero voluto, con la transazione, definire anche tutte le questioni relative al giudizio di appello, lo avrebbero fatto esplicitamente.
Il contenuto dell'accordo transattivo intercorso tra il e la -col quale il si è Pt_1 CP_1 Pt_1 obbligato al “livellamento dei terreni” e alle “opere di sistemazione”, a fronte della rinuncia della alla ulteriore richiesta di risarcimento dei danni da mancata coltivazione dei fondi- induce CP_1 invece a ritenere che sia sopravvenuta la carenza dell'interesse ad ottenere una decisione di merito solo in ordine ad una delle questioni sollevate alla con il secondo motivo di appello CP_1 incidentale ed, in particolare, in ordine alla richiesta di condanna del al ripristino della Pt_1 situazione quo ante, con la messa in sicurezza dei terreni, essendo stata l'obbligazione di livellamento e sistemazione dei terreni assunta dal in sede transattiva a fronte della rinuncia della Pt_1 controparte a richieste risarcitorie in ordine ad annualità agrarie ulteriori.
7. L'appello principale -i cui motivi saranno esaminati secondo un ordine logico giuridico- risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 7.1. Col quinto motivo, l'appellante ha lamentato l'asserita erronea qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato che, in ragione dell'accertata proprietà, in capo all'ente comunale, della strada franata, trattandosi di una strada aperta al pubblico, sussiste la responsabilità del in qualità di custode, per i danni cagionati dalla res custodita, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Pt_1
Infatti, quale proprietaria delle strade pubbliche, l'obbligo della relativa manutenzione in capo alla
P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 D. Lgs. n. 285/1992, cd. Codice della Strada;
per le strade ed autostrade statali, art. 2 D. Lgs. n. 143/1994; per le strade urbane ed extraurbane, D.M.
n. 223/1992; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 753/1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ., n.
9527/2010).
Pertanto, la domanda proposta dall'attore in primo grado deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., che sancisce la cd. responsabilità da cose in custodia, prevedendo che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non abbia potuto esercitare su di essa un potere di controllo e di governo, così configurando un'imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della detta responsabilità è costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (cfr. sul punto Cass. civ.,
n. 295/2015; Cass. civ., n. 8935/2013; Cass. civ., n. 24546/2009).
Considerato che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa- la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr. sul punto Cass. civ., n. 25214/2014; Cass. civ.,
n. 4476/2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, per provare il nesso causale, occorre altresì dimostrare l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, idonea a rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.
7.2. Col quarto motivo, l'appellante ha lamentato l'asserita contraddittorietà della motivazione, evidenziando che il Tribunale, dopo aver affermato che “la frana della strada è un evento naturale straordinario”, non ha poi riconosciuto che il verificarsi della frana abbia integrato il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c., pur trattandosi di un fatto imprevisto e imprevedibile, come ritenuto dal CTU.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, premesso che il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. è un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, è idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità del custode, osserva la Corte che, nel caso di specie, il Tribunale dopo aver affermato che “se è pur vero che la frana della strada è un evento naturale straordinario” ha poi spiegato che l'area franata era censita come area “a rischio idrogeologico medio-alto” e che quindi “nell'area esisteva il rischio frana”, così non incorrendo in contraddizione, nel non riconoscere il fortuito, avendo espressamente fatto riferimento alla prevedibilità del rischio frana;
peraltro, è evidente che, in una zona a rischio idrogeologico medio-alto, il verificarsi di una frana non costituisce un evento imprevedibile, rappresentando, invece, un evento alquanto probabile, per niente idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno. Si deve, peraltro, tener conto della circostanza che il CTU, nell'elaborato peritale redatto, dopo aver spiegato che la frana, in astratto, è un evento imprevedibile, ha poi aggiunto che, nel caso di specie, poiché l'area in questione era stata ritenuta area a rischio idrogeologico medio-alto, nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata, in occasione dell'aggiornamento annuale dell'anno 2011, con validità ufficiale a partire dall'8.1.2013, si può affermare che da quel momento
“era noto che nell'area esisteva il rischio di frana”.
7.3. Col primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea ed omessa valutazione delle prove documentali, con conseguente errata ricostruzione dei fatti. Ha, in particolare, sostenuto di aver depositato in corso di causa documenti atti a dimostrare la propria estraneità alle cause del danno, per avere più volte prestato opere di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulla strada oggetto di causa.
Poi, ha lamentato che il Tribunale non abbia affatto tenuto conto del contenuto della consulenza di parte redatta dall'ing. nella quale erano state svolte osservazioni alla CTU;
in particolare, Persona_1 era stato evidenziato, sotto il profilo dell'an, che “l'evento franoso … da considerare caso fortuito in quanto imprevisto e imprevedibile … è stato determinato dal mutuo scorrimento di masse profonde del terreno ivi in pendio per riduzione dei relativi parametri meccanici e geotecnici di resistenza … alle abbondanti piogge del marzo 2015: a detto scorrimento non si poteva fare assolutamente fronte con un qualsiasi intervento di manutenzione e/o sistemazione anche straordinaria della strada esistente sulla superficie di detto pendio” e, sotto il profilo del quantum, che “il tratto stradale post frana … -a meno della zona effettivamente occupata dai detriti stradali- non può assolutamente costituire un impedimento alla coltivazione del terreno di proprietà attorea … risulta chiaramente che: -alle particelle ubicate più in alto (nn.127 e 128) si accede senza alcun ostacolo dalla nuova strada di monte realizzata dal comune di …; alle particelle ubicate più in basso (nn. 54-64- Pt_1
74), sempre senza alcun ostacolo, si accede dal tratto di strada non franata … In definitiva, la zona non coltivabile del terreno degli attori (peraltro per “caso fortuito” non addebitabile al Parte_1
) è solo quella compresa fra il tracciato originario e quello post frana della strada di che
[...] trattasi … Detta superficie non supera gli 8.000 mq, a fronte dei 90.000 mq (nove ettari) determinati dal CTU…. Per cui il danno per mancata coltivazione subito da parte attrice …. si riduce a €
11.476,50 peer 8.000 mq/90.000 mq = 1.020,13”.
Ebbene, osserva la Corte che, vertendosi nell'ambito di una fattispecie di responsabilità ex art. 2051
c.c., si è al cospetto di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui configurazione è sufficiente la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che occorra alcuna indagine finalizzata all'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode;
ne consegue l'irrilevanza dell'eventuale attività di manutenzione ordinaria o straordinaria della strada posta in essere dal avendo invece il custode, al fine di liberarsi dalla responsabilità, l'onere di provare il fortuito Pt_1 quale fatto interruttivo del nesso causale.
Quanto alle osservazioni critiche svolte dal CTP avverso l'elaborato peritale redatto nel corso del giudizio di primo grado, evidenzia la Corte che, sotto il profilo dell'an debeatur, si è già in precedenza spiegato che il rischio idrogeologico medio-alto esistente nell'area rendeva prevedibile il rischio di frana e, sotto il profilo del quantum debeatur, si deve considerare che il CTU, nel quantificare il danno da mancata coltivazione nell'importo di € 11.476,50 -poi recepito dal Tribunale-, non ha tenuto conto dell'intera superficie catastale del terreno di proprietà della , bensì di una minor CP_1 superficie, spiegando, nella risposta fornita alle osservazioni formulate dalle parti, come non vi fossero evidenze in ordine all'avvenuta coltivazione dei terreni, da parte della , dopo l'evento CP_1 franoso, anche tenuto conto dell'intervenuta mancanza di condizioni di ordinarietà e di sicurezza ai fini della coltivazione, che avrebbe richiesto l'espletamento di lavorazioni straordinarie prima dell'eventuale coltivazione.
7.4. Col secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione, erronea e falsa interpretazione dell'art. 2051 c.c..
Ha, in particolare, sostenuto che il Tribunale, pur avendo valutato la straordinarietà dell'evento franoso, non aveva poi ritenuto che tale straordinarietà potesse integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; ha evidenziato: che la frana in quel luogo non si era mai verificata;
che il CTU aveva ritenuto la frana “un evento naturale straordinario, cui concorrono cause predisponenti come la giacitura, la natura, la pendenza del terreno, e cause provocatrici che sono, nelle zone in questione, nella maggior parte dei casi, le piogge abbondanti, tipiche dei mesi invernali e primaverili.
Fortunatamente il verificarsi di queste cause non comporta necessariamente un movimento franoso, quindi si può ragionevolmente affermare che l'evento è imprevisto. Neppure è possibile sapere se una frana censita, esistente, si riattiverà nuovamente, in quale momento, in quali condizioni, pertanto
l'evento è imprevedibile”; ha concluso che, sulla base dei dati probabilistici, nulla avrebbe potuto fare ipotizzare il verificarsi di un evento di tale entità e gravità.
Ebbene, ritiene la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, tenuto conto del rischio idrogeologico -su cui ci si è in precedenza già soffermati-, l'evento era, in applicazione di criteri di ragionevolezza, tutt'altro che improbabile.
7.5. Col terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'insufficiente motivazione sotto il profilo dell'an e del quantum, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza.
In particolare, l'appellante ha posto a fondamento della lamentata insufficienza della motivazione le stesse argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di appello, dolendosi del fatto che il
Tribunale abbia posto a fondamento della decisione la CTU senza spiegare le ragioni per le quali abbia ritenuto non convincenti le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte ing. e Persona_1 senza argomentare né in ordine ai fatti commissivi o omissivi addebitati all'ente, né in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno.
Ebbene, premesso che la lamentata insufficienza della motivazione rappresenta un vizio che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo il merito della causa, osserva la Corte che, nel caso di specie, le doglianze sollevate dall'appellante sono state esaminate e ritenute infondate nell'ambito del primo motivo di appello.
8. L'appello incidentale.
8.1. Col primo motivo di appello incidentale, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel non ritenere la parte convenuta, costituita alla prima udienza e non nei venti giorni prima della data d'udienza fissata in citazione, decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (presunta natura vicinale della strada Santa Caterina;
presunta esistenza del caso fortuito, quale fatto impeditivo della sussistenza del diritto azionato dall'attrice; presunto concorso della nella causazione e nell'aggravamento del danno, quale fatto modificativo del CP_1 diritto dell'attrice).
Il motivo è infondato.
Ed invero, la questione relativa alla natura della strada e quella attinente all'esistenza del fortuito - che, riguardando il profilo eziologico, va ricondotta all'art. 1227 primo comma c.c.-, sono questioni rilevabili d'ufficio, ove risultino prospettati gli elementi di fatto su cui le stesse si fondano, mentre la questione relativa all'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c. è una questione che né il Tribunale, né questa Corte hanno posto a fondamento della decisione ed è pertanto priva di rilievo.
8.2. Col secondo motivo di appello incidentale, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel non aver riconosciuto in favore della : il lucro cessante per l'annata 2018/2019 (pari ad € CP_1
2.536,87 ovvero da determinarsi in via equitativa, secondo la media fra le annate indicate a pag. 10 della CTU), nonché di quelle successive (per il medesimo importo) e comunque fino al soddisfo;
il danno emergente provato dalla per € 533,00 (sanzione amministrativa comminata per la CP_1 mancata esecuzione delle precese); l'obbligo a carico del di ripristinare la situazione quo Pt_1 ante, non solo con la rimozione dei rifiuti, ma anche con la messa in sicurezza dei terreni ex art. 2058
c.c..
Il motivo è infondato. Ed invero, con riferimento al lucro cessante relativo all'annata agraria 2018/2019, nonché alle successive annate agrarie, il risarcimento non può essere riconosciuto, non risultando accertato che, anche per le dette annate, tutte successive all'indagine peritale compiuta dal CTU, la abbia CP_1 omesso di coltivare i terreni;
con riferimento al danno emergente prospettato nell'atto di appello in relazione all'esborso sostenuto per il pagamento della sanzione amministrativa di € 533,00, il risarcimento non può essere riconosciuto, considerato che la in primo grado ha prodotto il CP_1 provvedimento col quale la sanzione le è stata comminata -notificato alla predetta il 7.11.2017- e la ricevuta di pagamento del 6.1.2018, solo tardivamente in allegato alla terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. in data 6.3.2018, senza averlo allegato alla seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data 14.2.2018, quando l'esborso era già stato sostenuto.
Con riferimento alla richiesta di condanna del al ripristino della situazione quo ante con la Pt_1 messa in sicurezza dei terreni, è intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare ulteriormente il gravame incidentale, in forza di quanto argomentato in precedenza, e, pertanto, anche sul punto il motivo deve essere rigettato per essere venuta meno una condizione dell'azione.
8.3. Col terzo motivo di appello incidentale, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel non aver statuito in ordine alla richiesta formulata dalla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
Il motivo è infondato.
Ed invero, sebbene -come evidenziato dall'appellante- il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta formulata dalla ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritiene tuttavia la Corte che CP_1 detta richiesta non risultasse meritevole di accoglimento.
Invero, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dalla di CP_1 condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato, per un verso, che non sono emersi elementi per ritenere che l'ente abbia resistito al giudizio con dolo o colpa grave o che abbia abusato dello strumento processuale -non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate- e, per altro verso, che la non ha dedotto e dimostrato di CP_1 aver subito specifici pregiudizi in conseguenza dell'essere stata costretta ad agire in giudizio.
9. Spese di lite.
L'esito del giudizio di appello, conclusosi con il rigetto dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascuna impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 29/2020 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 15.1.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascuna impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano