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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/05/2024, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2823 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Francesca VARESANO, visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. promossa da:
2i (c.f. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurilio Parte_1 P.IVA_1
Fratino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gian Michele Uggè in Lodi, Via Colle
Eghezzone n. 1;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ); CP_1 C.F._1
- Resistente contumace -
Conclusioni di parte ricorrente
“in accoglimento del ricorso, dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere all'immobile ove è sito l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna sito in San FI (LO), Via Cremona n. 2, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al GN , per ogni necessario controllo ed CP_1 intervento e per la disalimentazione dello stesso, al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa del incombono, per disposizioni normative e amministrative
e per contratto;
autorizzare pertanto la ricorrente, nei confronti del convenuto e di qualunque terzo si trovi al possesso dell'immobile, ad accedere ai locali (con le forme dell'esecuzione forzata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario competente con l'eventuale ausilio della forza pubblica), siti in San FI (LO), Via Cremona n. 2, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al GN
[...]
, per le verifiche che riterrà necessarie a tutto l'impianto di distribuzione del gas e per ogni CP_1 provvedimento che riterrà di porre in essere ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonchè per la disalimentazione fisica dello stesso;
con il favore delle spese.
In via istruttoria, la ricorrente chiede che, se ritenuto necessario dal Giudice al fine del decidere,
1 sia ammessa prova testimoniale sulle circostanze indicate dal punto B della narrativa, da B1 a B7, che qui devono intendersi trascritte e precedute dalle parole “vero che”; indicandosi a testi i dipendenti della ricorrente (in particolare il GN ed i dipendenti dell' Tes_1 [...]
” Parte_2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Parte ricorrente ha domandato ex art. 281 undecies c.p.c. dichiararsi il diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano riferibile all'utenza intestata a parte resistente e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna.
Rilevato che parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel corso del giudizio e che parte ricorrente ha comprovato documentalmente di essere titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di SAN FIORANO (LO) (doc. 1) e di aver ricevuto, da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore di , per morosità (doc. 6). CP_1
Osservato che risulta comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 7 e 8).
Ritenuto pertanto che parte ricorrente abbia operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal
TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG.
Rilevato che parte resistente, vista la sua contumacia, non ha provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Ritenuto, pertanto, che la domanda della ricorrente debba essere accolta e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente, debbano seguire il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accerta il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas intestato a parte resistente;
-autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore per l'utenza intestata a , in San FI CP_1
2 (LO), Via Cremona n. 2, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
-condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in
€ 500,00 per compenso, € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 10 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Francesca VARESANO, visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. promossa da:
2i (c.f. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurilio Parte_1 P.IVA_1
Fratino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gian Michele Uggè in Lodi, Via Colle
Eghezzone n. 1;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ); CP_1 C.F._1
- Resistente contumace -
Conclusioni di parte ricorrente
“in accoglimento del ricorso, dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere all'immobile ove è sito l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna sito in San FI (LO), Via Cremona n. 2, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al GN , per ogni necessario controllo ed CP_1 intervento e per la disalimentazione dello stesso, al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa del incombono, per disposizioni normative e amministrative
e per contratto;
autorizzare pertanto la ricorrente, nei confronti del convenuto e di qualunque terzo si trovi al possesso dell'immobile, ad accedere ai locali (con le forme dell'esecuzione forzata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario competente con l'eventuale ausilio della forza pubblica), siti in San FI (LO), Via Cremona n. 2, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al GN
[...]
, per le verifiche che riterrà necessarie a tutto l'impianto di distribuzione del gas e per ogni CP_1 provvedimento che riterrà di porre in essere ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonchè per la disalimentazione fisica dello stesso;
con il favore delle spese.
In via istruttoria, la ricorrente chiede che, se ritenuto necessario dal Giudice al fine del decidere,
1 sia ammessa prova testimoniale sulle circostanze indicate dal punto B della narrativa, da B1 a B7, che qui devono intendersi trascritte e precedute dalle parole “vero che”; indicandosi a testi i dipendenti della ricorrente (in particolare il GN ed i dipendenti dell' Tes_1 [...]
” Parte_2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Parte ricorrente ha domandato ex art. 281 undecies c.p.c. dichiararsi il diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano riferibile all'utenza intestata a parte resistente e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna.
Rilevato che parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel corso del giudizio e che parte ricorrente ha comprovato documentalmente di essere titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di SAN FIORANO (LO) (doc. 1) e di aver ricevuto, da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore di , per morosità (doc. 6). CP_1
Osservato che risulta comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 7 e 8).
Ritenuto pertanto che parte ricorrente abbia operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal
TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG.
Rilevato che parte resistente, vista la sua contumacia, non ha provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Ritenuto, pertanto, che la domanda della ricorrente debba essere accolta e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente, debbano seguire il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accerta il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas intestato a parte resistente;
-autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore per l'utenza intestata a , in San FI CP_1
2 (LO), Via Cremona n. 2, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
-condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in
€ 500,00 per compenso, € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 10 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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