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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico RA VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 3200/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra avv. Pt_1
e avv. INTERMITE CIRA, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. (RICORRENTI), contro
[...]
, difesa dall'avv. Maria Casiello (CONVENUTO). Controparte_1
All'udienza del 1° luglio 2025 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e dal Giudice riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivazione
1. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 28 legge n. 794 del 1942, depositato in data 10 luglio 2024, gli avvocati e Intermite hanno chiesto la condanna di Pt_1
al pagamento dei compensi professionali maturati per la difesa legale prestata Controparte_1 in suo favore in tre giudizi civili di cognizione e in due procedimenti esecutivi di pignoramento presso terzi, fino alla revoca del mandato intervenuta in data 22 agosto 2023.
Il resistente costituendosi ha contestato l'an e il quantum dell'avversa pretesa, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso. Ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro del danno patito in conseguenza dell'allungamento di circa sei mesi del tempo del giudizio RG n. 2193/23 in quanto erroneamente introdotto dai ricorrenti con citazione anziché con ricorso e la restituzione di eventuali somme già corrisposte ai difensori che dovessero risultare eccedenti la misura del compenso loro spettante a seguito del presente accertamento giudiziale.
pagina 1 di 5 2. Preso atto della rinuncia dei ricorrenti alla invocata maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche nella redazione degli atti giudiziari, la domanda da loro proposta merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si illustrano.
3. Con riguardo alle competenze maturate per il giudizio di cognizione RG n. 2193/23, alcun rilievo può assumere la circostanza dedotta dal in merito all'erronea introduzione del CP_1 processo con atto di citazione invece che con ricorso, trattandosi di materia rientrante nell'alveo dell'art. 447 bis c.p.c.: infatti, tale violazione delle forme prescritte dal codice di rito non determina nullità assoluta e insanabile degli atti processuali, ma una mera irregolarità formale, sanabile con gli strumenti predisposti dagli artt. 426 e 439 c.p.c.; d'altra parte, il mutamento del rito non travolge gli effetti sostanziali e processuali della domanda né produce l'inutilizzabilità delle difese e delle istanze di prova già dedotte dalle parti.
3.1. Nel caso in esame, peraltro, lo scambio precoce, rispetto al rito speciale del lavoro, delle nuove memorie di trattazione introdotte dalla riforma Cartabia non ha inciso negativamente sull'esercizio del diritto di difesa delle parti, avrebbe potuto in concreto persino rivelarsi utile e funzionale ad una definizione transattiva della controversia e in ogni caso non ha comportato alcuna comprovata dilatazione dei tempi processuali, essendo peraltro l'art. 171 ter stato introdotto dal legislatore con intenti evidentemente acceleratori rispetto agli altri riti vigenti o previgenti, attraverso una anticipata trattazione scritta della causa, che lascia oggi nel rango delle mere supposizioni l'ipotesi che il deposito di un ricorso ex art. 447 bis c.p.c. avrebbe potuto garantire alle parti, nella fattispecie in oggetto, la fissazione in tempi più stretti dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.
Tali considerazioni comportano conseguentemente il rigetto della relativa domanda riconvenzionale proposta dal resistente.
3.2. Quanto al merito della richiesta di liquidazione avanzata dai professionisti, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, può essere riconosciuto in loro favore l'importo da ultimo richiesto nella parcella all. n. 30 della prima memoria di trattazione scritta, pari a complessivi € 2.020,00, previa decurtazione dell'acconto ricevuto, pari a € 1.254,16 (1.204,16
+ 50,00).
pagina 2 di 5 4. Con riguardo al giudizio di opposizione tardiva all'intimazione di sfratto introdotto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., il solleva nella sostanza una eccezione d'inadempimento, CP_1
ritenendo di non dover corrispondere alcunché ai propri ex difensori alla luce delle loro lacunose scelte difensive e processuali, peraltro stigmatizzate dal Tribunale nell'ordinanza del
18 luglio 2023 con cui veniva rigettata l'istanza di sospensione del processo esecutivo di sfratto sulla considerazione fondamentale che «anche a voler ammettere che si sia configurata la lamentata nullità della notifica della citazione per la convalida dello sfratto, e che a causa di essa l'intimato non avesse avuto tempestiva conoscenza del procedimento di sfratto, non venivano sviluppate tuttavia difese sul piano del merito».
L'eccezione si rivela fondata, in quanto la nullità della notificazione non può essere l'unico oggetto dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.: l'opponente tardivo, dopo aver dedotto i requisiti di ammissibilità ai sensi della norma citata, deve altresì contestualmente proporre quegli stessi motivi che avrebbe potuto far valere con l'opposizione ordinaria alla convalida. In sostanza, l'opposizione dopo la convalida, prevista dall'art. 668 c.p.c. in caso di irregolarità della notificazione, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non sia accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria del locatore, e non sia quindi indirizzata all'apertura del giudizio di merito rescissorio, avente ad oggetto la fondatezza della domanda di risoluzione svolta dal medesimo locatore (opposto) nei confronti del conduttore (opponente) con l'originaria intimazione, non è atta ad alcun risultato utile per l'opponente. L'opposizione tardiva si propone nelle forme prescritte per l'opposizione a decreto ingiuntivo (art. 668, comma 3, c.p.c.) e il relativo giudizio non prevede alcuna successiva trasformazione del rito con concessione dei termini ex art. 426 c.p.c. come dedotto in questa sede dai ricorrenti: la fase rescissoria dell'opposizione è senz'altro successiva all'esito positivo della fase rescindente, ma muove dal medesimo atto di opposizione, che in sé deve già contenere anche le doglianze di merito che saranno oggetto di esame eventuale in ipotesi di riscontrata nullità dell'ordinanza di convalida per vizi in procedendo.
Poiché nel caso in esame tale giudizio risultava precluso dalla mancata articolazione da parte dell'opponente di “difese sul piano del merito”, l'opposizione finiva per perseguire un interesse pagina 3 di 5 non tutelato dalla legge, la quale non avrebbe consentito una pronuncia di astratta declaratoria di ammissibilità di una opposizione tardiva a convalida di sfratto per morosità, senza alcun contenuto effettivo concernente le sorti del relativo rapporto di locazione.
Tali insanabili carenze dell'atto di opposizione tardiva a intimazione di sfratto configurano un inadempimento da parte dei ricorrenti idoneo senz'altro, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a elidere il loro diritto al compenso per l'attività difensiva ivi svolta.
5. La medesima eccezione di inadempimento sollevata dal resistente per la difesa spiegata dai ricorrenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 2915/2023 non appare invece meritevole di accoglimento, avendo gli stessi correttamente veicolato in tale processo le doglianze di merito già portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria nel procedimento RG n.
2193/23, la valutazione delle quali risultava senz'altro idonea ad incidere sull'entità del credito fatto valere in via monitoria nei confronti del . CP_1
Quanto al merito della richiesta di liquidazione avanzata dai professionisti, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, può essere riconosciuto in loro favore l'importo da ultimo richiesto nella parcella all. n. 30 della prima memoria di trattazione scritta, pari a complessivi € 1.015,40.
6. Infine, con riferimento ai compensi richiesti per la fase di studio dei due atti di pignoramento presso terzi, non possono trovare accoglimento le difese del resistente dirette a negare di aver conferito in proposito alcun incarico ai ricorrenti: in via indiziaria depongono infatti in senso contrario rispetto alle deduzioni del la consegna dei due atti di pignoramento ai CP_1 difensori, muniti peraltro di mandato anche per le fasi esecutive successive all'opposizione a decreto ingiuntivo, comportamento che di per sé, in assenza di diverse indicazioni, è destinato ad assumere un significato inequivoco nell'àmbito di un rapporto consolidato di assistenza legale.
Il contenuto sostanzialmente sovrapponibile dei due atti di pignoramento e la circostanza che l'attività professionale resa dai ricorrenti non si sia spinta oltre il momento di studio degli stessi impongono però il riconoscimento per entrambi di un compenso unico e unitario, nella misura pagina 4 di 5 da ultimo richiesta nella parcella all. n. 30 della prima memoria di trattazione scritta, pari a complessivi € 198,54.
7. Per tutte le ragioni innanzi illustrate, deve essere condannato a Controparte_1 corrispondere a controparte, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di €
1.979,78, al netto degli acconti già versati e documentati in atti. Stante quanto già illustrato supra, al § 3.1., e la sussistenza del suddetto maggior credito dei ricorrenti, la domanda riconvenzionale articolata dal resistente deve essere rigettata.
8. La soccombenza processuale del importa la sua condanna alla rifusione a CP_1 controparte delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa computato nei limiti della somma effettivamente riconosciuta alla parte vittoriosa e rapportato al relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il resistente a corrispondere in favore degli avvocati e Intermite la somma di € 1.979,78, a titolo di compensi Pt_1
professionali maturati per l'attività difensiva spiegata nei procedimenti giudiziali civili indicati in parte motiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;
3) condanna alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.710,00, di cui € 335,00 per fase di studio,
€ 335,00 per fase introduttiva, € 430,00 per fase istruttoria e € 610,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 125,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, il 27/10/2025
Il Giudice
RA IG
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